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Verbale Di Ispezione Pubblico Esercizio
Il verbale di ispezione redatto in un pubblico esercizio sulla base dell’art. 13, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è l’atto con cui gli organi addetti al controllo documentano in modo ufficiale le verifiche svolte e le circostanze accertate ai fini dell’eventuale applicazione di sanzioni amministrative. La norma attribuisce ai funzionari e agli agenti competenti poteri tipici di accertamento: possono assumere informazioni, effettuare ispezioni nei locali in cui si esercita l’attività, procedere a rilievi e verifiche, prelevare campioni e, quando ricorrono i presupposti, eseguire il sequestro cautelare delle cose che possono essere oggetto di confisca amministrativa. Questi poteri servono a cristallizzare lo “stato dei luoghi” e gli elementi di fatto, ma non sostituiscono la successiva fase di contestazione della violazione: il verbale di ispezione è l’atto che racconta il controllo, non quello che irroga o notifica la sanzione.
Nel contesto dei pubblici esercizi, bar, ristoranti, esercizi di vicinato, sale da gioco, discoteche e attività affini, l’accesso degli operatori si svolge di regola durante l’orario di apertura o comunque nei momenti in cui l’attività è in corso, perché l’art. 13 li abilita a entrare e a ispezionare i luoghi in cui si svolge la condotta sottoposta a verifica. All’interno di questi spazi gli addetti al controllo possono richiedere documenti, autorizzazioni e titoli abilitativi, ascoltare dichiarazioni del titolare o del personale, verificare le attrezzature, rilevare misure e condizioni, acquisire copie di atti esibiti e fotografare ciò che è utile all’accertamento. Se si rende necessario prelevare campioni o trattenere beni ai fini probatori o per impedire la prosecuzione dell’illecito, è possibile disporre il sequestro cautelare nei limiti e con le garanzie previste, con l’obbligo di informare immediatamente l’autorità amministrativa competente che dovrà convalidarlo nei termini di legge.
La funzione del verbale è probatoria: deve fissare in modo chiaro chi ha operato, quando e dove si è svolto il controllo, chi era presente per l’esercizio, quali documenti sono stati esibiti, quali verifiche sono state compiute e quali fatti sono stati riscontrati. Deve riportare, con linguaggio comprensibile e neutro, la descrizione delle condizioni osservate, le eventuali dichiarazioni rese dal titolare o dal personale, l’indicazione analitica di cose, atti e documenti acquisiti o visionati, nonché l’esito di prelievi o rilevazioni effettuati. Se è stato disposto un sequestro cautelare, il verbale deve menzionarlo, specificando le cose sequestrate, i motivi, le modalità di custodia e i riferimenti alla comunicazione all’autorità che dovrà convalidare. La buona prassi amministrativa prevede che una copia del verbale sia consegnata o messa a disposizione del soggetto controllato al termine delle operazioni, anche quando non sia contestata immediatamente alcuna violazione.
È importante distinguere il verbale di ispezione dall’atto di contestazione e notificazione della violazione. La legge prevede che, quando è possibile, la violazione sia contestata subito all’autore e all’eventuale obbligato in solido; se la contestazione immediata non è possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati entro termini precisi, di regola novanta giorni dall’accertamento per chi risiede in Italia. Nel verbale di ispezione si fotografano i fatti; nell’atto di contestazione si indicano gli estremi della norma violata, l’importo dovuto, l’autorità competente e i termini per pagare in misura ridotta o per presentare difese. Confondere i due piani può generare vizi procedurali: un verbale di sola ispezione non sostituisce la notifica della violazione, così come la corretta verbalizzazione dell’ispezione non esaurisce gli adempimenti successivi in capo all’amministrazione procedente.
Dal punto di vista delle garanzie del gestore del pubblico esercizio, la verbalizzazione offre alcuni punti fermi. Il titolare ha diritto a conoscere l’identità degli operatori e la ragione del controllo, a far inserire nel verbale dichiarazioni e osservazioni, a farsi rilasciare copia dell’atto e a conservare la documentazione consegnata; può altresì esibire in sede di ispezione i titoli e i documenti richiesti e, se emergono profili sanzionatori, potrà poi dedurre scritti difensivi e produrre memorie in sede di procedimento sanzionatorio, secondo le regole della L. 689/1981 e delle norme speciali applicabili. Le stesse amministrazioni enfatizzano, nelle circolari e nei modelli di servizio, la necessità che la verbalizzazione sia completa, leggibile e coerente, perché il verbale diventa la base sulla quale l’ufficio competente valuterà la sussistenza dell’illecito, la sua gravità e l’eventuale adozione di misure accessorie.
Nella pratica operativa, la qualità del verbale dipende da alcuni accorgimenti di metodo. Occorre evitare formule stereotipate e generiche, preferendo descrizioni puntuali e datate; indicare con esattezza i locali verificati e le attrezzature o i documenti esaminati; dare conto delle verifiche svolte e delle risposte ottenute, distinguendo ciò che è stato direttamente constatato da ciò che è stato riferito da terzi; riportare eventuali irregolarità in modo specifico, senza anticipare giudizi sanzionatori che competono all’ufficio. Quando si procede a verifiche seriali in più esercizi, ogni verbale deve restare autonomo e riferito al singolo controllo, con la propria sequenza di data, ora e sottoscrizioni. Se l’ispezione coinvolge anche profili igienico-sanitari, sicurezza alimentare o spettacolo viaggiante, si coordinano nel verbale i poteri dell’art. 13 con i richiami alle normative speciali, fermo restando che la struttura narrativa dell’atto rimane quella dell’accertamento svolto e dei fatti riscontrati.
Quando dal controllo emergono violazioni, il percorso amministrativo prosegue fuori dal verbale di ispezione. L’ufficio che riceve l’atto valuta la sussistenza della violazione, gestisce, se non avvenuta sul posto, la contestazione e notificazione nei termini, gestisce l’eventuale pagamento in misura ridotta e, in mancanza, adotta l’ordinanza-ingiunzione o l’archiviazione. La tenuta del termine di novanta giorni per la notifica in caso di contestazione differita è un requisito sostanziale: la giurisprudenza e la prassi amministrativa ricordano che la violazione non contestata immediatamente deve essere portata a conoscenza dell’interessato entro quel limite, altrimenti l’illecito è destinato a non poter più essere perseguito. Il verbale di ispezione, in questo schema, è la piattaforma fattuale che consente di rispettare tempi e garanzie, a condizione che sia redatto con rigore formale e sostanziale.
Esempio di Verbale Di Ispezione Pubblico Esercizio
Di seguito è possibile trovare un esempio di verbale di ispezione pubblico esercizio.
COMUNE DI___________________
PROVINCIA DI ________________
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
VERBALE DI ISPEZIONE DI ESERCIZIO COMMERCIALE
(Art. 13, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689)
L’anno __________________ il giorno ___________ del mese di ___________________ alle ore ________ in località ______________________________ Via/Piazza ________________________________ n. _____ di questo Comune, noi sottoscritti ___________________________________________________________________________ Agenti e Ufficiali di Polizia Municipale, nell’ambito dell’attività di controlli periodici, abbiamo effettuato regolare ispezione all’esercizio commerciale del quale si riportano i relativi dati:
Ubicazione: Via/Piazza/Largo, Vico _______________________ n. ______;
Denominazione: _______________________________________________;
Tipologia dell’esercizio: _________________________________________;
Superficie del locale: ___________________________________________;
Forma giuridica: __________________________ (ditta individuale, società, altro);
Dati iscrizione camerale: _________________________________;
Titolare/legale rappresentante: _________________________________________ (riportare i dati anagrafici), identificato tramite ________________________________________________________;
Titolo legittimante l’esercizio: SCIA, Comunicazione/Autorizzazione n. _______ del ______;
Altri titoli rilevanti: ___________________________________________ (eventuale);
Giorno di chiusura settimanale previsto: _________________________;
Nell’assolvere alla predetta ispezione, eseguita alla presenza del suddetto titolare/legale rappresentante, ut supra individuato ed identificato, abbiamo accertato quanto segue:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai verbalizzanti e dal titolare/legale rappresentante.
Si dà atto che il presente verbale è stato chiuso alle ore __________ del giorno ________________.
Firma del titolare/legale rappresentante dell’esercizio: Firma dei verbalizzanti:
_________________________ ___________________
___________________
Fac Simile Verbale Di Ispezione Pubblico Esercizio Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello verbale di ispezione pubblico esercizio da scaricare. Il modulo verbale di ispezione pubblico esercizio compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile verbale di ispezione pubblico esercizio può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Verbale Di Ispezione Pubblico Esercizio PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modello verbale di ispezione pubblico esercizio PDF editabile.
