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Indice
Mandato di Agente Generale
In alcuni settori merceologici, può capitare che il preponente decida di strutturare la sua rete di vendita avvalendosi di una gerarchia piramidale di agenti, organizzata sotto la supervisione di un cosiddetto agente generale. L’agente generale è una figura commerciale autonoma che, oltre promuovere direttamente gli affari per conto del preponente, assume ulteriori responsabilità, tra cui
-la selezione e creazione di una rete di agenti,
-l’addestramento e il coordinamento degli agenti
-il monitoraggio e il controllo delle loro attività
-la motivazione costante della rete per garantirne l’efficienza.
Sorge quindi il quesito se lo svolgimento di tali compiti sia compatibile con il tradizionale rapporto di agenzia o se rischi di trasformarlo in qualcosa di diverso. La giurisprudenza stabilisce che tali mansioni sono compatibili, a condizione che l’agente continui effettivamente a promuovere la conclusione degli affari. Ciò significa che l’agente generale deve mantenere un ruolo attivo nella promozione delle vendite, gestendo personalmente alcuni clienti o supportando attivamente la rete di agenti da lui coordinata. La sua attività di coordinamento non deve in alcun modo far venire meno il ruolo fondamentale dell’agente come promotore di affari.
Un altro aspetto fondamentale è che le attività di supervisione e coordinamento devono essere finalizzate al miglioramento dell’efficienza della rete di vendita e non devono trasformarsi in un esercizio di controllo eccessivo da parte del preponente, che potrebbe invece configurarsi come un rapporto di lavoro subordinato. In altre parole, il preponente non può esercitare un potere di supremazia e controllo sull’agente generale, imponendogli, ad esempio, obblighi quotidiani di visita, relazioni continue o istruzioni operative costanti. Tali dinamiche sarebbero tipiche di un rapporto subordinato, non di un rapporto di agenzia.
In merito al rapporto tra il contratto di agenzia e l’incarico di supervisione, la giurisprudenza ritiene che il patto accessorio di coordinamento sia legato al contratto principale di agenzia, seguendone quindi le sorti. Però, la revoca dell’incarico di supervisione non incide sul contratto di agenzia: si parla, in questo caso, di collegamento negoziale con vincolo di dipendenza unilaterale. L’eventuale revoca dell’incarico di supervisione lascia quindi inalterato il rapporto principale di agenzia.
Gli Accordi Economici Collettivi (AEC) stabiliscono inoltre che l’incarico di agente generale debba essere formalizzato per iscritto, a fini probatori, anche se può essere validamente stipulato anche oralmente. All’agente deve essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per le attività di coordinamento e supervisione, che deve essere distinto dalla provvigione percepita per l’attività di promozione. Questo compenso ha carattere non provvigionale, proprio per riflettere la natura diversa dei compiti di coordinamento rispetto a quelli di vendita.
Esempio di Mandato di Agente Generale
Di seguito è possibile trovare un esempio di mandato di agente generale.
Facendo seguito alle intercorse trattative, premesso:
– che la società …………………………., con sede in ……….., via …………….. n. …, P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di
…………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …………………………., di seguito denominata PREPONENTE, per la vendita e
commercializzazione dei prodotti a marchio …………….. intende costituire per il territorio italiano una apposita rete vendita di Agenti alla sue dirette dipendenze;
– che, nell’ottica di una migliore organizzazione della rete di vendita è intenzione della PREPONENTE affidare l’incarico di AGENTE GENERALE al Sig.
…………………………. per la zona geografica costituita dalle regioni: …………………………., con funzioni anche di organizzazione e direzione dell’attività degli altri
Agenti finalizzate alla promozione di affari;
– che di conseguenza, nella zona così individuata, l’AGENTE GENERALE si troverà ad operare in deroga all’esclusiva congiuntamente agli altri Agenti;
– che il sig. …………………………. si è dichiarato libero da precedenti vincoli di esclusiva con altre aziende che risultino essere concorrenti con la ………………………….
e comunque non svolge attività di agente per conto di aziende concorrenti della PREPONENTE ed è disponibile ad assumere l’incarico di coordinare ed
organizzare l’attività degli Agenti che operano ed opereranno nella Sua zona di competenza (di seguito denominati semplicemente Agenti);
tutto ciò premesso la società …………………………. nomina il Sig. …………………………., residente in …………………………., via …………………………., Cod. Fisc.
…………………………., P. Iva …………………………., iscritto al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio presso la C.C.I.A.A. di …………………………., al numero
……………… a norma della l. 205/85 e successive modifiche, di seguito denominato AGENTE GENERALE
AGENTE GENERALE
per la zona sottoindicata alle condizioni che regoleranno, ad ogni effetto ed in via esclusiva i rapporti tra le parti.
Il presente incarico viene conferito intuitu personae in relazione alla dichiarata capacità professionale del …………………………., con espresso divieto di cederlo, in
tutto o in parte, ovvero di conferirlo a terzi o in società, senza preventiva autorizzazione scritta della PREPONENTE
(1) PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e debbono intendersi qui integralmente accettate dalle parti.
(2) OGGETTO DEL MANDATO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
L’incarico viene conferito all’ AGENTE GENERALE affinché lo stesso, con serietà, coscienza professionale e metodicità, con indipendenza ed autonomia, salvo
osservare le direttive e norme emanate dalla PREPONENTE , promuova ed incrementi le vendite dei prodotti di cui al successivo punto 4, nei confronti dei clienti
di cui al successivo punto 5, e ciò anche mediante l’opera di sovrintendenza e coordinazione dell’attività degli Agenti della PREPONENTE, operanti nelle
rispettive zone di competenza.
In particolare l’AGENTE GENERALE dovrà, oltre eventualmente a svolgere lui stesso attività promozionale:
– coordinare, controllare e dirigere (nei limiti del mandato di agenzia intercorrente tra la PREPONENTE ed i singoli Agenti) l’attività degli Agenti che operano nella
zona di sua competenza;
– affiancare gli Agenti nelle visite alla clientela, al fine di trasmettere agli stessi il proprio know-how professionale e di verificarne l’operato;
– accertare la regolare esecuzione del mandato da parte degli Agenti, ed il rispetto delle direttive impartite dalla PREPONENTE o dallo stesso AGENTE
GENERALE, visitando anche autonomamente la clientela;
– individuare e selezionare possibili clienti, indicandoli agli Agenti affinché questi, nell’ambito dell’incarico ricevuto dalla PREPONENTE , diano corso all’obbligo
di promuovere affari di vendita contemplati nei rispettivi mandati di agenzia;
– essere il principale interlocutore tra la PREPONENTE , la clientela e gli altri Agenti della zona di sua competenza, raccogliendo ogni informazione utile per la
mandante e gli Agenti medesimi;
– compiere ogni attività ritenuta idonea pur coordinando ed ottimizzando l’attività degli Agenti, affinché questi raggiungano l’assegnato di vendita di cui ai propri
mandati;
– relazionare la Direzione commerciale della PREPONENTE sugli aspetti più significativi e qualificanti della gestione di competenza, fornendo valutazioni ed
avanzando, se necessario, proposte sulle iniziative da prendere.
(3) ESCLUSIVA
E’ fatto divieto all’AGENTE GENERALE di rappresentare e vendere, direttamente, indirettamente e/o per interposta persona, in forma autonoma ovvero in forma
subordinata, in via continuativa o saltuaria prodotti di aziende in concorrenza con la PREPONENTE
E’ fatto altresì divieto all’AGENTE GENERALE di svolgere direttamente o indirettamente o per interposta persona attività commerciali in proprio, contrastanti con
gli interessi della PREPONENTE
In virtù della preesistenza di altri agenti nella zona a lui riservata, l’AGENTE GENERALE rinuncia con ciò deroga all’ art. 1743 c.c. nonché al vigente AEC
20.3.2002 Industria, ad ogni esclusiva nei riguardi della PREPONENTE
(4) PRODOTTI
L’AGENTE GENERALE si impegna a promuovere ed a incrementare anche attraverso gli agenti a cui è sovraordinato la vendita dei prodotti contraddistinti dal
marchio …………………….. e ricompresi nel catalogo e listino prezzi allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante.
Qualora la PREPONENTE, a suo insindacabile giudizio, per le scelte di produzione o di politica commerciale, restringesse la gamma dei propri prodotti,
all’AGENTE GENERALE non spetterà alcun indennizzo.
(5) CLIENTELA
(A) La clientela con cui l’AGENTE GENERALE deve promuovere la conclusione degli affari è costituita da tutti quei clienti residenti o comunque con sede nelle
seguenti zone: ……………………..
(B) I clienti devono essere scelti tra quelli ben qualificati nel settore e devono altresì essere di importanza e numero tali da assicurare, nella zona assegnata
all’AGENTE GENERALE, una presenza di tutti i prodotti oggetto dell’incarico, che permetta una vendita proporzionata alle capacità di assorbimento del mercato
per ciascun prodotto.
(C) I clienti devono possedere gli usuali requisiti di idoneità commerciale e sicurezza finanziaria. I rapporti instaurati devono essere conformi alle direttive
generali e specifiche impartite dalla PREPONENTE
In ogni caso l’AGENTE GENERALE, prima di iniziare rapporti di affari con clienti, deve sempre assumere informazioni complete.
All’AGENTE GENERALE è fatto obbligo di rinnovare periodicamente le informazioni sui clienti informando tempestivamente e per iscritto la PREPONENTE su
ogni fatto che possa risultare rilevante.
(6) ZONA
All’AGENTE GENERALE viene assegnata, senza diritto di esclusiva, la zona costituita da: ……………………..
La PREPONENTE si riserva la facoltà di estendere o ridurre la zona assegnata ai sensi dell’art. 2 dell’ AEC 20.3.2002 Industria.
Nella zona di competenza dell’AGENTE GENERALE opereranno anche altri Agenti della PREPONENTE
Per l’intera attività così svolta all’AGENTE GENERALE spetterà un compenso provvigionale determinato sugli affari conclusi dagli Agenti legittimamente operanti
nella zona di influenza dell’AGENTE GENERALE, come determinate ai sensi del successivo punto 11).
(7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Nello svolgimento dell’incarico l’AGENTE GENERALE agirà in modo autonomo, essendo reciproco intendimento e ferma volontà delle parti escludere
comunque la formazione di un rapporto di lavoro subordinato.
La PREPONENTE, in ogni caso, al solo fine di assicurare nella zona costante uniformità operativa ed una migliore penetrazione commerciale, avrà il diritto di
impartire all’AGENTE GENERALE, tenuto peraltro conto della sua autonomia operativa, le necessarie istruzioni e/o gli opportuni consigli, come anche avrà il
diritto di affiancare all’AGENTE GENERALE eventuali Ispettori di vendita o altro personale diretto.
L’AGENTE GENERALE non potrà avvalersi di collaboratori e dovrà pertanto svolgere l’indicato incarico personalmente.
Nell’espletamento dell’incarico l’AGENTE GENERALE deve attenersi rigorosamente a tutte le norme, ai regolamenti, alle procedure, alle istruzioni emanate dalla
PREPONENTE
L’AGENTE GENERALE fornirà periodicamente alla PREPONENTE informazioni sulle condizioni del mercato della propria zona, fornendo, altresì, tutte le
informazioni utili e/o necessarie per valutare la convenienza dei singoli affari anche ricevute dai vari Agenti da lui coordinati.
L’AGENTE GENERALE visiterà periodicamente la clientela, operando altresì per attuarne l’ampliamento. Dovrà rispondere alla corrispondenza, alle circolari, ai
questionari della PREPONENTE con tutta sollecitudine. Dovrà partecipare alle riunioni indette, anche in sede, dalla PREPONENTE Dovrà infine prestare la
propria collaborazione alle iniziative promozionali ed a tutte le eventuali altre iniziative promosse dalla PREPONENTE.
(8) TUTELA, UTILIZZO DEL MARCHIO AZIENDALE E SEGRETI
L’AGENTE GENERALE può usare il marchio ………………………. al solo fine di identificare e pubblicizzare i prodotti, manifestando chiaramente nei confronti dei
terzi la propria qualifica di AGENTE GENERALE della PREPONENTE
In ogni caso la ditta, la denominazione sociale o i marchi della PREPONENTE non potranno comparire nella ditta, denominazione sociale o marchi d’impresa
dell’AGENTE GENERALE.
L’AGENTE GENERALE si impegna, anche dopo la cessazione del rapporto, a non depositare né far depositare i marchi, nomi o distintivi registrati o usati dalla
PREPONENTE, nella zona o altrove.
L’AGENTE GENERALE si impegna, poi, a non usare o depositare, direttamente o indirettamente, marchi o altri segni confondibili con quelli usati o registrati
dalla PREPONENTE
L’AGENTE GENERALE si impegna a mantenere segreti, per tutta la durata del contratto e successivamente, i dati tecnici, l’esperienza operativa, le strategie di
mercato, ed ogni altra informazione data o ricevuta dalla PREPONENTE in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
(9) ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI – PREZZI DI VENDITA
L’AGENTE GENERALE assumerà le commissioni utilizzando in via esclusiva i moduli predisposti e consegnati dalla PREPONENTE , con la clausola “salvo
approvazione della casa”.
La PREPONENTE , anche in relazione al suo potenziale produttivo, all’organizzazione distributiva, alla politica commerciale, alle vendite già effettuate, si riserva
di dare o no l’approvazione senza che l’AGENTE GENERALE, in caso di mancata approvazione, possa avanzare reclami o accampare diritti. L’AGENTE
GENERALE dovrà attenersi ai prezzi di listino vigenti ed alle condizioni generali e particolari emanate di volta in volta dalla PREPONENTE
In assenza di una preventiva autorizzazione da parte della PREPONENTE , l’AGENTE GENERALE non avrà facoltà di concedere dilazioni, sconti o ribassi, non
previsti nei listini prezzi e nelle condizioni generali e/o particolari di vendita.
(10) RISCOSSIONI
(A) L’AGENTE GENERALE potrà riscuotere crediti per conto della PREPONENTE solo su espressa autorizzazione di quest’ultima.
In tale caso l’AGENTE GENERALE deve rimettere le somme riscosse improrogabilmente entro 12 (dodici) giorni dall’avvenuta riscossione.
L’AGENTE GENERALE non potrà sospendere per alcuna ragione i versamenti alla PREPONENTE , rinunciando fin d’ora ad operare compensazioni tra le somme
eventualmente incassate, per le quali è tenuto alla rimessa, ed eventuali somme verso le quali vanti pretese creditorie di qualsiasi natura.
(B) L’AGENTE GENERALE curerà, nel reciproco interesse delle parti, il buon fine degli affari, impegnando ogni opportuna influenza per ottenere, da parte della
clientela, la puntualità nei pagamenti.
Si prodigherà per la bonaria soluzione delle eventuali controversie che insorgessero con i clienti e per la salvezza dei crediti della PREPONENTE
Tutto ciò senza alcun particolare compenso, oltre a quello previsto dal successivo punto 11, né a rimborso spese, oltre a quello previsto dal successivo punto
11.1.
(11) PROVVIGIONI
(11.1) Provvigioni
Per tutte le attività svolte, ivi comprese quelle di coordinamento, direzione e affiancamento di altri agenti e comunque per tutte le attività di cui al punto 2) del
presente contratto, sugli affari conclusi, diretti ed indiretti, come anche su quelli conclusi dagli altri Agenti legittimamente operanti nella zona di sua competenza
inerenti esclusivamente ai prodotti ed ai clienti oggetto del presente contratto all’AGENTE GENERALE verrà corrisposta a titolo di retribuzione e/o compenso
una provvigione del …………. % oltre ad un supplemento di provvigione dello ………. % per l’attività di riscossione dei crediti per conto della PREPONENTE
eventualmente svolta.
Nessun altro compenso e/o retribuzione anche di natura non provvigionale spetterà all’AGENTE GENERALE.
La PREPONENTE consegnerà all’ AGENTE GENERALE un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al mese nel
corso del quale sono maturate.
Le provvigioni verranno computate sul venduto al netto degli sconti, delle spese di trasporto, degli imballaggi e degli aggravi fiscali e di eventuali somme che per
qualsiasi ragione siano state trattenute dai clienti in relazione a singoli ordini.
L’estratto conto indicherà gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate saranno effettivamente pagate all’ AGENTE GENERALE, previa emissione di regolare fattura da parte di
quest’ultimo.
L’ AGENTE GENERALE sarà tenuto a restituire alla PREPONENTE le provvigioni riscosse in relazione a quegli affari che non siano andati a buon fine a seguito
di insolvenza del cliente o di suo ingiustificato rifiuto della merce acquistata. Il verificarsi di taluna di tali circostanze comporterà il sorgere, per la PREPONENTE,
del diritto ad eventualmente compensare, per l’importo corrispondente, le provvigioni che devono essere restituite dall’AGENTE GENERALE con quelle che la
ditta PREPONENTE deve corrispondere all’AGENTE GENERALE medesimo.
In ordine all’ipotesi di insolvenza del terzo cliente, le parti convenzionalmente concordano che tale ipotesi si verifichi allorquando il cliente debitore non
provveda al pagamento entro ______ (______________in lettere) giorni dal primo sollecito di pagamento inviato dalla PREPONENTE mediante lettera
raccomandata.
In ordine all’ipotesi di ingiustificato rifiuto della merce acquistata, le parti concordano che il semplice verificarsi di ciò comporterà l’automatico diritto della
PREPONENTE alla restituzione delle provvigioni.
(11.2.) Spese
Le spese che l’AGENTE GENERALE incontrerà nello svolgimento del mandato saranno a suo esclusivo carico.
(12) DURATA DELL’INCARICO
L’incarico è a tempo indeterminato e potrà essere disdettato in qualunque momento da ciascuna delle parti mediante lettera raccomandata nel rispetto dei
seguenti termini di preavviso.
Detto preavviso sarà, quindi, di:
– Tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
– Quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
– Cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
– Sei mesi dal sesto anno in poi.
(13) INDENNITA’ DI SCIOGLIMENTO
Ove ricorrano le condizioni, all’atto della cessazione del rapporto, all’AGENTE GENERALE sarà dovuta una indennità per lo scioglimento secondo i criteri di cui
all’art. 10, AEC 20.3.2002 Industria.
(14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato adempimento, da parte dell’AGENTE GENERALE, dei seguenti obblighi, legittimerà la PREPONENTE a recedere, mediante semplice comunicazione
scritta, con effetto immediato, dal contratto di agenzia, senza obbligo di concedere il periodo di preavviso né tantomeno alcuna indennità sostitutiva:
a) Mancata consegna alla PREPONENTE delle somme riscosse su espressa autorizzazione di quest’ultima entro il termine di giorni ……..;
b) Mancato adeguamento alle istruzioni della PREPONENTE ;
c) Omissione nella comunicazione alla PREPONENTE di informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnata all’AGENTE GENERALE ed ogni
altra informazione per valutare la convenienza dei singoli affari;
d) Mancato rispetto dei limiti all’utilizzo dei marchi aziendali di cui al punto 8) del presente contratto;
e) Mancato rispetto dell’obbligo di non concorrenza di cui al punto 3) del presente contratto;
f) Rifiuto a coadiuvare gli Ispettori od altri incaricati della PREPONENTE durante la loro permanenza in zona;
g) Attuazione, da parte dell’AGENTE GENERALE, di compensazione degli eventuali crediti dallo stesso vantati nei confronti della PREPONENTE con somme
riscosse presso clienti per conto della medesima.
(15) FORMA DEL CONTRATTO
I rapporti fra la PREPONENTE e l’AGENTE GENERALE sono disciplinati esclusivamente da quanto ivi previsto.
Qualsiasi concessione o prassi che di discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice del rapporto contrattuale, che rimane
disciplinato esclusivamente dal presente contratto.
Qualsiasi deroga dovrà risultare da atto scritto.
Per quanto qui non espressamente convenuto si richiamano le norme del codice civile e l’ AEC 20.3.2002, Industria.
Questo contratto sostituisce ed abroga qualsiasi altra eventuale precedente convenzione scritta o verbale.
(16) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia comunque riconducibile alla validità, interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione di questo contratto, è competente in via esclusiva
il Foro di ………
(17) DECORRENZA
Il presente contratto decorre dal …………………….
Luogo e data,………………
L’AGENTE GENERALE PREPONENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. dopo averne preso visione dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:
(3) Esclusiva;
(4) Prodotti
(6) Zona
(8) Tutela, utilizzo del marchio aziendale e segreti
(9) Accettazione degli ordini – Prezzi di vendita
(10) Riscossioni
(11) Provvigioni
(14) Clausola risolutiva espressa
(16) Foro competente
Luogo e data,………………
L’AGENTE GENERALE
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Modello Mandato di Agente Generale Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di mandato di agente generale da scaricare. Il modulo mandato di agente generale compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile mandato di agente generale può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Mandato di Agente Generale PDF Editabile
Di seguito è disponibile un fac simile mandato agente generale PDF editabile.