In questa pagina è possibile trovare un fac simile richiesta di udienza da remoto da scaricare e compilare.
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Richiesta Di Udienza Da Remoto
Chiedere un’udienza da remoto ai sensi dell’art. 127-bis c.p.c. significa domandare al giudice che la trattazione si svolga in videocollegamento, quando per lo svolgimento dell’udienza non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dall’eventuale pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. La regola sorge con la riforma Cartabia e oggi è a regime: il giudice può disporre l’udienza a distanza anche d’ufficio; se emette il relativo provvedimento, la cancelleria deve comunicarlo almeno quindici giorni prima, e ciascuna parte, nei cinque giorni successivi alla comunicazione, può chiedere che la discussione si tenga in presenza. In quel caso il giudice decide con decreto non impugnabile entro cinque giorni, potendo organizzare una sessione ibrida con alcuni presenti in aula e altri collegati a distanza; in urgenza può abbreviare questi termini, dando atto delle ragioni nel provvedimento. Questo è il cuore dell’articolo: potere del giudice, tempi di avviso, facoltà per le parti di pretendere la presenza e possibilità di udienza mista.
La domanda del difensore non è vincolata a una formula rigida, ma va presentata con un’istanza motivata nel fascicolo telematico, con ragioni concrete (logistiche, sanitarie, organizzative della parte o del difensore) che dimostrino la compatibilità della trattazione a distanza con il contraddittorio e, se si tratta di pubblica udienza, con l’esigenza di pubblicità. In assenza di un termine perentorio fissato dalla norma per l’iniziativa di parte, la prassi forense suggerisce di depositare l’istanza con congruo anticipo rispetto alla data fissata, proprio per consentire alla cancelleria di rispettare il preavviso minimo di quindici giorni ed evitare provvedimenti “a ridosso”. Se il giudice dispone il remoto, l’avviso con il link e le istruzioni tecniche arriva tramite PEC indicata in atti; il luogo da cui ci si collega è equiparato all’aula per gli effetti processuali, e il verbale dà atto dell’identificazione. Le regole tecniche ministeriali individuano le piattaforme abilitate e le condizioni minime del collegamento audiovisivo sincrono.
Il perimetro applicativo è sostanziale: l’udienza a distanza è possibile ogni volta che non debbano intervenire persone “ulteriori” rispetto a parti, difensori, PM e ausiliari del giudice. Se è prevista l’escussione di testimoni o l’intervento di soggetti terzi non qualificabili come ausiliari, il remoto non è la via ordinaria e il giudice, salvo diverse soluzioni organizzative, tenderà a disporre la presenza. Rientrano invece nel perimetro gli adempimenti di trattazione, le udienze di precisazione delle conclusioni, gli incontri con il consulente tecnico d’ufficio in quanto ausiliario del giudice, e in generale le udienze in cui l’attività può svolgersi senza sacrificare immediatezza e contraddittorio. La giurisprudenza e la dottrina successive alla riforma convergono su questa lettura.
Quando il remoto non è opportuno o non viene autorizzato, resta la strada della “trattazione scritta” disciplinata dall’art. 127-ter c.p.c.: negli stessi casi di cui al 127-bis, il giudice può sostituire l’udienza con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, assegnando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni; se tutte le parti la chiedono congiuntamente, il giudice deve conformarsi. È un istituto distinto, utile quando la discussione orale non è necessaria e la definizione può passare per scritti sintetici, ma non sostituisce la partecipazione da remoto quando occorre effettiva interazione.
Operativamente la domanda si costruisce in modo lineare: si identificano procedimento, data e oggetto dell’udienza, si espongono le ragioni della compatibilità con il 127-bis e si indicano i recapiti digitali per la convocazione telematica, dichiarando di disporre di una postazione idonea a garantire audio-video, identificazione e riservatezza. La segreteria invierà link e istruzioni almeno tre giorni prima secondo i protocolli organizzativi dell’ufficio e le regole tecniche ministeriali; durante la sessione, l’uso di registrazioni non autorizzate non è consentito e il presidente può sospendere o rinviare in caso di problemi di collegamento che precludano il contraddittorio effettivo. Con questi accorgimenti si rimane perfettamente nel solco della disciplina vigente, valorizzando lo strumento del collegamento a distanza senza snaturare le garanzie del rito.
Esempio di Richiesta Di Udienza Da Remoto
Di seguito è possibile trovare un esempio di richiesta di udienza da remoto.
TRIBUNALE DI …
ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI (ART. 127- BIS C.P.C.)
Proc. n. … / … RG. – Giudice Dott. …
L’Avv. …, in qualità di procuratore dell’attore Sig. …
PREMESSO CHE
– In data … lo scrivente procuratore, per conto del Sig. …, ha depositato ricorso per esdebitazione;
– Con decreto del … l’ill.mo Giudice adito ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per il giorno …;
– L’art. 127-, comma 3, c.p.c. prevede che “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
– Il successivo art. 127-bis, comma 1, c.p.c. prevede che “Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”;
– Il comma 2 dell’art. 127-bis c.p.c. prevede, altresì, la possibilità dell’udienza mista, ossia celebrata in presenza, per le sole parti che ne abbiano fatto richiesta, e con collegamento audiovisivo per le altre, fermo restando, per queste ultime, la possibilità di partecipare in presenza anche laddove non ne abbiano fatto originariamente richiesta;
CONSIDERATO CHE
– L’udienza fissata per il prossimo … p.v. non prevede la partecipazione di soggetti diversi dai difensori;
– In quella data, lo scrivente procuratore sarà impossibilitato a partecipare personalmente all’udienza in quanto all’estero, come comprovato dalla sopravvenuta documentazione che si acclude in copia (doc. … );
– Tale circostanza non impedisce allo scrivente procuratore di poter partecipare ugualmente alla fissata udienza attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, del che si svolge con ossequio istanza al Giudice adito.
Tutto ciò premesso, lo scrivente procuratore
CHIEDE
che l’Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell’art. 127-bis c.p.c., voglia disporre che l’udienza già fissata per il … si svolga in modalità mista e dunque anche remoto, consentendo alle parti che ne facciano richiesta la partecipazione all’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza.
Luogo e data …
Firma Avv. …
(atto sottoscritto digitalmente)
Fac Simile Richiesta Di Udienza Da Remoto Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello richiesta di udienza da remoto da scaricare. Il modulo richiesta di udienza da remoto compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile richiesta di udienza da remoto può essere convertito in PDF o stampato.
