In questa pagina è possibile trovare un fac simile statuto di comitato da scaricare e compilare.
Indice
Statuto Comitato
Il comitato nasce da un contratto in forza del quale più persone si vincolano a perseguire uno scopo comune.
Il comitato è tenuto a formare il patrimonio comune da destinare alle proprie finalità non lucrative (fondo comune).
I promotori sono coloro che si adoperano per la raccolta delle sottoscrizioni ovvero degli apporti di capitale che formano il fondo comune del comitato. Gli organizzatori invece curano la conservazione e la destinazione deí fondi.
Il comitato può essere costituito con qualsiasi forma, anche solo verbalmente, purché in conformità con la normativa civilistica sulle associazioni (arti. 36 e seguenti c.c.).
Il comitato, una volta costituito, rende noto al pubblico la sua esistenza, i suoi scopi, le modalità di raccolta dei fondi attraverso un apposito documento, denominato programma.
La struttura del comitato è aperta, anche se può essere pattuita una clausola che limiti o escluda nuove adesioni.
Esempio di Statuto di Comitato
Di seguito è possibile trovare un esempio di statuto di comitato.
Statuto di comitato
Titolo I
Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1) È costituita con sede in….., via….., un comitato che non intende avere per oggetto l’esercizio di attività commerciali ed intende essere retto e regolato dalle disposizioni previste in materia dal codice civile, che assume la denominazione: “Comitato…..”.
Art. 2) 11 comitato è apolitico, apartitico e indipendente e non ha finalità di lucro. Esso si propone di sensibilizzare e rappresentare gli operatori economici del centro storico della città di….. sviluppando le comuni necessità ed individuando le singole esigenze al fine di dare omogeneità alle rispettive forme di espressione economica.
Per raggiungere tale scopo il comitato si propone:
a) elaborazione e realizzazione di programmi di informazione e di comunicazione a favore degli “operatori economici del centro storico della città di…..”;
b) elaborare ed avanzare proposte agli enti pubblici.
Art. 3) 11 comitato potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo delle iniziative che si inquadrino tra i propri fini. Esso dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Titolo II
Associati
Art. 4) I1 numero degli associati è illimitato. Possono far parte del comitato persone fisiche titolari di attività economiche individuali o dipendenti inquadrati con funzione di responsabile di negozio (gerente) e società che per la loro attività siano ubicate nella zona definita “centro storico”
meglio precisata in quell’area delimitata da …..
Art. 5) Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo del comitato e dovrà essere commisurato esclusivamente all’entità necessaria per coprire le spese di mantenimento in vita del comitato stesso.
Art. 6) Gli associati, per i rapporti con il comitato eleggono il proprio domicilio presso il recapito dell’attività esercitata come indicato nella domanda di adesione. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta. Chi recede dal comitato, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio del comitato.
Art. 7) Per essere ammessi come associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicazione, in caso di attività individuale o di responsabile di negozio (gerente) del nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, P. IVA, in caso di società: della denominazione sociale e sede legale, P. IVA, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante;
2) indicazione dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 4) del presente statuto allegando anche semplice fotocopia di un documento a conferma;
3) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 8) La presentazione della domanda, verificatone entro trenta giorni da parte dell’organo preposto la sussistenza dei requisiti, dà diritto all’adesione automatica. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncierà in via definitiva l’assemblea ordinaria degli associati.
L’associato si considera dimissionario se entro un mese dal termine fissato non versa la quota associativa.
Art. 9) Gli associati hanno diritto a frequentare la sede del comitato, di essere informati tempestivamente delle convocazioni dell’assemblea degli associati ed a parteciparvi.
Titolo III
Retribuzione
Art. 10) Nessuna carica è normalmente retribuita; tuttavia l’assemblea degli associati potrà stabilire diversamente. L’assemblea può inoltre stabilire il rimborso delle spese sostenute sia dai membri del Consiglio stesso che dagli associati, incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto del comitato.
Titolo IV
Assemblea degli associati
Art. 11) L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e consegnata manualmente, con lettera semplice, via fax o anche per telegramma agli interessati almeno sette giorni prima della data fissata, od effettuata anche mediante affissione dell’avviso di convocazione almeno sette giorni prima della data fissata, presso la sede del comitato e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.
Art. 12) L’Assemblea degli Associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.
L’Assemblea è sovrana ed ha tutte le facoltà non riservate per legge o dal presente Statuto al Consiglio direttivo, a titolo esemplificativo le sono riservati i seguenti poteri:
a) approvare il rendiconto preventivo e consuntivo, approvare l’importo delle quote di iscrizione;
b) discutere ed approvare le iniziative formulate dal Consiglio direttivo di propria iniziativa o dietro richiesta dell’Assemblea;
c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;
d) eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
e) stabilire la composizione numerica del Consiglio direttivo;
f) determinare l’eventuale compenso aí membri del Consiglio direttivo;
g) autorizzare il Consiglio direttivo all’assunzione di dipendenti fissando il limite massimo di retribuzione;
h) proporre al Consiglio l’incarico di studiare la fattibilità di eventuali iniziative;
i) revocare l’incarico a singoli membri del Consiglio prima della scadenza dell’incarico.
Art. 13) L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.
Art. 14) Le Assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo alla prima.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti. È ammessa anche la delega scritta che non potrà essere conferita ai membri del Consiglio direttivo ed a dipendenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per la elezione alle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Alla votazione parteciperanno tutti gli associati presenti. L’Assemblea dovrà essere tenuta in…..
Art. 15) Alle Assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere il comitato, deve essere presente almeno la maggioranza degli associati.
Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Titolo V
Consiglio direttivo
An. 16) Il Consiglio direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri, dei quali preferibilmente almeno uno appartenente ad ogni categoria economica rappresentata dall’associazione, non inferiore a 5 (cinque) ne superiore a 30 (trenta), come verrà determinato dall’Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate dall’Assemblea in sede di costituzione del comitato. In sede di elezione del Consiglio direttivo l’Assemblea dovrà anche indicare la durata dell’incarico. I membri del Consiglio difettivo sono rieleggibili
In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 17) Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.
An. 18) Il Consiglio direttivo è incaricato di amministrare il comitato e dì eseguire le deliberazioni dell’Assemblea, in quest’ambito è investito dei poteri necessari esclusi quelli che per legge o Statuto sono riservati all’Assemblea, per proporre iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi del comitato.
In particolare il Consiglio:
a) formula il programma da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) predispone le relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;
c) predispone annualmente il rendiconto preventivo e consuntivo;
d) propone all’Assemblea l’importo delle quote annue di iscrizione;
e) delibera sull’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) propone all’Assemblea l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
g) propone all’Assemblea l’accettazione del regolamento interno o modifiche dello statuto;
h) studia e propone all’Assemblea l’attività e le iniziative del comitato nei rapporti con i terzi;
i) assume e/o licenzia i dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale; I) conferisce e revoca procure.
Art. 19) Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Per la prima volta Presidente, Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario sono nominati nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del comitato, presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario del comitato:
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica del comitato, di cui firma gli atti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.
Titolo VI
Finanziamento del comitato
Art. 20) Le spese occorrenti per il finanziamento del comitato sono coperte dalle seguenti entrate:
a) quote ordinarie degli associati;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) contributi volontari;
d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio del comitato.
I rendiconti, preventivi e consuntivi, debbono essere depositati presso la sede del comitato almeno quindici giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea.
I rendiconti, preventivi e consuntivi, di ordine economico e finanziario, dovranno essere redatti dal Consiglio direttivo entro il giorno 15 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce quello consuntivo e dovranno essere approvati dall’Assemblea degli associati entro il 30 aprile successivo. Per ragioni eccezionali la redazione e l’approvazione potranno essere posticipati di due mesi.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Le contribuzioni annuali al comitato devono essere versate degli aderenti entro un mese dall’approvazione del rendiconto preventivo secondo le modalità indicate dal Consiglio direttivo. Le quote sono intrasmissibili.
In nessun caso il Comitato può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.
Titolo VII
Scioglimento
Art. 21) Nel caso di cessazione dell’attività, per cause previste dal codice civile, per inattività o per volontà degli associati, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio, in caso di scioglimento, sarà devoluto secondo le disposizioni di legge e comunque in nessun caso potrà essere assegnato agli associati.
Modello Statuto di Comitato Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello statuto di comitato da scaricare. Il modulo statuto di comitato compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile statuto di comitato può essere convertito in PDF o stampato.