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Indice
Contratto Di Cointeressenza Agli Utili
Il contratto di cointeressenza agli utili è un contratto tipico del diritto commerciale italiano, espressamente regolato dall’articolo 2554 del codice civile. La norma dispone che le regole previste per l’associazione in partecipazione agli utili di un’impresa (artt. 2551 e 2552 c.c.) si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite e al contratto con cui un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Questa disposizione è il punto di partenza per comprendere la struttura giuridica della cointeressenza e il suo collegamento con l’associazione in partecipazione.
Dal punto di vista sostanziale, la cointeressenza è un rapporto in cui un imprenditore (spesso definito associante) attribuisce a un altro soggetto (cointeressato) il diritto di partecipare agli utili della sua impresa o di uno o più affari, secondo criteri e percentuali concordati contrattualmente. Il tratto distintivo rispetto a un normale finanziamento è che il rendimento dell’apporto non è predeterminato in misura fissa, ma è collegato all’andamento economico dell’impresa o dell’affare.
A differenza di un rapporto societario, il cointeressato non diventa socio, non acquista diritti amministrativi sulla gestione e l’impresa rimane interamente in capo all’imprenditore, che continua a essere l’unico soggetto responsabile verso i terzi.
La dottrina e la prassi distinguono due principali configurazioni del contratto, entrambe ricavate dall’articolo 2554 c.c. e poi sviluppate da interpreti e prassi applicativa. Nella forma impropria, normalmente indicata proprio come “cointeressenza agli utili”, il cointeressato conferisce un apporto di capitale o di altri beni, talvolta anche di lavoro, e riceve in cambio una partecipazione agli utili, con esclusione dalla partecipazione alle perdite.
In questo caso la cointeressenza svolge una funzione principalmente finanziaria: consente all’imprenditore di raccogliere risorse senza ricorrere a un prestito bancario classico o a un aumento di capitale, mentre il cointeressato è esposto solo al “rischio di mancato utile”, ma non a vere e proprie perdite. Nella forma propria, invece, non è previsto alcun apporto iniziale da parte del cointeressato, che partecipa sia agli utili sia alle perdite della gestione.
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Questa struttura è spesso utilizzata per collegare tra loro imprese diverse, stabilizzando i risultati economici: una parte offre all’altra una sorta di “copertura” rispetto alle perdite future, in cambio della partecipazione agli utili quando questi si manifestano. In quest’ottica la cointeressenza propria svolge una funzione di ripartizione del rischio d’impresa.
Sul piano della disciplina applicabile, l’articolo 2554 richiama gli articoli 2551 e 2552 c.c., che regolano l’associazione in partecipazione, ma la cointeressenza non è qualificata come contratto associativo in senso stretto.
Questo significa che il cointeressato non entra a fare parte di un patrimonio sociale distinto, non nasce un “ente” o un soggetto collettivo ulteriore e, soprattutto, la responsabilità verso i terzi rimane concentrata sull’imprenditore. La partecipazione agli utili è un diritto di credito del cointeressato verso l’imprenditore, non la manifestazione di una quota di capitale sociale. Di conseguenza non si applicano i divieti previsti in materia societaria, come ad esempio quello del patto leonino, che riguarda gli accordi con cui uno o più soci sono esclusi in modo assoluto dalla partecipazione agli utili o alle perdite nella società.
Nella cointeressenza impropria, infatti, la clausola che esclude il cointeressato dalle perdite non incide su un rapporto societario, ma su un contratto di finanziamento partecipativo disciplinato ad hoc dal codice civile.
Nel contratto devono essere disciplinati con particolare cura alcuni elementi essenziali. Occorre anzitutto individuare in modo chiaro l’oggetto della partecipazione, specificando se essa riguarda l’intera impresa o solo determinati affari, e stabilire il criterio di calcolo degli utili di riferimento, normalmente basato sul bilancio o su rendicontazioni periodiche. Devono essere definiti la misura percentuale della partecipazione e il momento in cui l’utile si considera esigibile da parte del cointeressato, per esempio alla chiusura dell’esercizio o alla conclusione dell’affare. È fondamentale poi disciplinare i diritti informativi del cointeressato, che, pur non essendo socio, ha diritto a controllare che l’imprenditore calcoli correttamente gli utili e rispetti le previsioni contrattuali; da qui l’importanza di clausole che regolino l’accesso ai dati contabili, la periodicità dei rendiconti e le modalità di contestazione.
Nelle cointeressenze improprie deve essere dettagliato l’apporto del cointeressato, specificandone la natura (denaro, beni, eventualmente prestazioni d’opera in ambito ancora consentito) e le condizioni di restituzione o meno del capitale, distinguendo tra restituzione del solo apporto e riconoscimento di una quota di utile aggiuntiva.
Un profilo spesso rilevante in pratica riguarda la durata del contratto e le cause di scioglimento. Il rapporto può essere a tempo determinato, collegato per esempio alla conclusione di un affare specifico, oppure a tempo indeterminato, con facoltà di recesso nei modi e nei termini stabiliti dalle parti. In caso di fallimento o liquidazione giudiziale dell’imprenditore, il contratto di cointeressenza si scioglie automaticamente e il cointeressato assume la posizione di creditore nel passivo per le somme dovute secondo i patti contrattuali e per l’eventuale apporto conferito.
È quindi opportuno prevedere sin dall’inizio una disciplina dettagliata delle conseguenze dello scioglimento, anche al di fuori dell’insolvenza, in modo da limitare il contenzioso sulla determinazione dell’ultimo rendiconto e sulle somme dovute.
Dal punto di vista fiscale, la cointeressenza è stata recentemente oggetto di particolare attenzione. In tema di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di cointeressenza propria, la corresponsione di somme tra cointeressante e cointeressato non costituisce corrispettivo per una prestazione di servizi, ma semplice trasferimento di denaro, con conseguente qualificazione fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del d.P.R. 633/1972.
In altre parole, quando non vi è un apporto e il contratto ha la sola funzione di ripartire utili e perdite tra le parti, l’operazione non integra un rapporto sinallagmatico rilevante ai fini IVA. Diverso può essere il quadro nelle cointeressenze improprie, in cui l’apporto del cointeressato può assumere rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA a seconda che si tratti di capitale, beni o prestazioni, e del soggetto che lo effettua.
Per la qualificazione concreta dei redditi in capo al cointeressato (per esempio come redditi di capitale, redditi d’impresa o redditi diversi) e per la deducibilità dei relativi costi in capo all’imprenditore è indispensabile un’analisi caso per caso da parte di un commercialista, considerata anche la sovrapposizione con altre figure contrattuali (finanziamenti partecipativi, strumenti finanziari partecipativi, associazione in partecipazione residua tra imprese).
Nel disegnare un contratto di cointeressenza agli utili è quindi essenziale mantenere la coerenza tra causa concreta del rapporto, disciplina civilistica e trattamento fiscale. Quando l’intento è reperire capitale in cambio di una partecipazione agli utili escludendo il rischio di perdite, la struttura dovrà corrispondere a quella della cointeressenza impropria, valorizzando il collegamento con l’associazione in partecipazione ma evitando di scivolare su assetti che potrebbero essere riqualificati come mutuo con interessi variabili o come partecipazione societaria mascherata.
Quando invece si mira a stabilizzare i risultati di due imprese collegate, condividendo utili e perdite senza apporto iniziale, si rientra nella logica della cointeressenza propria, con particolare attenzione alle clausole che determinano l’alea e alla prova del reale rischio assunto da entrambe le parti.
Esempio di Contratto Di Cointeressenza Agli Utili
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di cointeressenza agli utili.
Tra
Il Sig./La Sig.ra ___________________, nat a ___________________________ (_______) il _________, C.F. ___________________________, residente in ___________________________, via ___________________________ n. ___, in seguito anche “Imprenditore” o “Cointeressante”;
e
Il Sig./La Sig.ra / La Società ___________________________, con sede in ___________________________, via ___________________________ n. ___, C.F./P.IVA _____________________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra _________________________, nato/a a ___________________________ (_______) il ______________, C.F. ___________________________, in seguito anche “Cointeressato”;
congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”,
premesso che
– l’Imprenditore esercita l’attività di ___________________________ con sede in ___________________________, via ___________________________ n. ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___________________________ al n. ___________________________;
– il Cointeressato intende partecipare agli utili dell’impresa sopra indicata / di uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2554 c.c. e delle norme richiamate in materia di associazione in partecipazione, alle condizioni di seguito indicate;
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
L’Imprenditore attribuisce al Cointeressato il diritto di partecipare agli utili derivanti da:
a) l’intera attività d’impresa esercitata sotto la ditta ___________________________;
oppure (barrare la dicitura che non interessa)
b) il seguente specifico affare/progetto: ___________________________, identificato come ___________________________, avente ad oggetto ___________________, con decorrenza dal // fino al // / fino al completamento dell’affare.
La partecipazione agli utili sarà determinata secondo le modalità e i criteri meglio precisati nei successivi articoli.
Art. 2 – Apporto del Cointeressato (solo per cointeressenza impropria)
A fronte del diritto di partecipare agli utili, il Cointeressato si obbliga a effettuare in favore dell’Imprenditore il seguente apporto:
– in denaro, per l’importo complessivo di Euro ___________________________ (in lettere: _______________________), da versarsi entro il // alle seguenti condizioni: ___________________________;
e/o
– in beni, consistenti in ___________________________, per un valore complessivo convenzionale di Euro ___________________________;
e/o
– in prestazioni e servizi, consistenti in ___________________________, alle condizioni di cui a ___________________________.
L’apporto verrà utilizzato dall’Imprenditore esclusivamente per le finalità indicate al precedente articolo 1, salvo diversa pattuizione scritta tra le Parti.
Art. 3 – Partecipazione agli utili
A fronte dell’apporto, il Cointeressato ha diritto a una partecipazione agli utili pari al % (_ per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio d’esercizio / dal rendiconto finale dell’affare / dal rendiconto periodico con cadenza ___________________________.
Per “utili netti” si intendono quelli risultanti dal conto economico al netto di:
– imposte, tasse e contributi connessi all’attività di cui all’art. 1;
– accantonamenti a fondi rischi e oneri ritenuti ragionevoli e coerenti con i principi contabili adottati;
– eventuali perdite pregresse imputabili alla medesima attività/affare, nei limiti e secondo i criteri di imputazione concordati dalle Parti come segue: ___________________________.
L’utile di spettanza del Cointeressato sarà liquidato e corrisposto entro il termine di _______ giorni dall’approvazione del bilancio / dalla predisposizione del rendiconto, mediante bonifico sul conto intestato a ___________________________ presso ___________________________, IBAN ___________________________.
Art. 4 – Partecipazione alle perdite
Le Parti convengono che:
[scelta 1 – cointeressenza agli utili senza perdite]
Il Cointeressato partecipa esclusivamente agli utili, restando espressamente esclusa ogni partecipazione alle perdite. In tal caso, in presenza di perdita l’Imprenditore nulla sarà tenuto a corrispondere al Cointeressato per l’esercizio / periodo di riferimento, fermo restando il diritto del Cointeressato alla restituzione dell’eventuale apporto alle condizioni di cui al successivo articolo 5.
oppure
[scelta 2 – cointeressenza con utili e perdite]
Il Cointeressato partecipa sia agli utili che alle perdite nella stessa misura percentuale del % (_ per cento). In caso di perdita, la quota di spettanza del Cointeressato verrà portata a decremento dei successivi utili di sua spettanza fino a integrale riassorbimento, salvo diverso accordo scritto delle Parti.
La scelta effettuata dovrà essere chiaramente indicata barrando la clausola non applicabile.
Art. 5 – Restituzione dell’apporto (se dovuta)
Le Parti pattuiscono che l’apporto in denaro e/o beni di cui all’articolo 2:
– sia integralmente restituito al Cointeressato al termine del contratto, entro _______ giorni dallo scioglimento, fermo il diritto agli utili maturati e non ancora corrisposti;
oppure
– non sia dovuto in restituzione e si consideri definitivamente acquisito dall’Imprenditore, costituendo corrispettivo per il diritto di partecipazione agli utili, con la sola corresponsione degli utili maturati ai sensi del presente contratto.
La soluzione prescelta dovrà essere indicata espressamente: ___________________________.
Art. 6 – Diritti informativi e controlli
L’Imprenditore si impegna a tenere una contabilità ordinata e separata, anche solo in via interna, dell’attività/affare oggetto di cointeressenza, in modo da consentire una chiara determinazione degli utili o delle perdite.
Il Cointeressato ha diritto di ottenere, con cadenza ___________________________, un rendiconto scritto contenente l’andamento economico dell’impresa/affare, con indicazione dei ricavi, dei costi e degli oneri imputati, nonché, su richiesta, copia dei documenti giustificativi essenziali.
Il Cointeressato potrà, personalmente o tramite professionista di fiducia, effettuare verifiche e controlli presso la sede dell’impresa, previo preavviso scritto di almeno _______ giorni, in giorni e orari di normale apertura, nel rispetto della riservatezza e senza intralcio all’attività aziendale.
Eventuali contestazioni sul rendiconto dovranno essere formulate per iscritto entro _______ giorni dal ricevimento; in difetto, il rendiconto si intenderà approvato, fatti salvi eventuali errori materiali.
Art. 7 – Durata
Il presente contratto ha durata:
– a tempo determinato, dal _________ al __________;
oppure
– a tempo indeterminato, con facoltà per ciascuna Parte di recedere con preavviso scritto di almeno _______ giorni da comunicarsi mediante raccomandata A/R / PEC all’indirizzo ___________________________.
Alla data di cessazione del contratto, l’Imprenditore predisporrà un rendiconto finale al __________, sul quale sarà calcolata la quota di utile o di perdita di spettanza del Cointeressato.
Art. 8 – Scioglimento anticipato e risoluzione
Oltre ai casi di cessazione per scadenza del termine o per recesso, il contratto si intenderà risolto di diritto:
– in caso di fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale a carico dell’Imprenditore;
– in caso di cessazione dell’attività dell’impresa di cui all’articolo 1;
– in caso di grave inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni contrattuali, rimasto non sanato entro _______ giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall’altra Parte ai sensi dell’art. 1454 c.c.
In caso di scioglimento anticipato, ferme le ulteriori pretese risarcitorie, l’Imprenditore predisporrà un rendiconto alla data dell’evento che ha determinato lo scioglimento, sul quale verrà calcolata la quota di utili o perdite di spettanza del Cointeressato, nonché regolata la restituzione dell’eventuale apporto secondo quanto previsto dall’articolo 5.
Art. 9 – Natura del rapporto
Le Parti riconoscono e dichiarano che il presente contratto non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto societario tra le stesse, né attribuisce al Cointeressato la qualità di socio dell’impresa dell’Imprenditore.
Il Cointeressato non assume alcun potere di amministrazione o rappresentanza dell’impresa nei confronti dei terzi, né risponde verso terzi delle obbligazioni assunte dall’Imprenditore, restando ogni responsabilità verso i terzi esclusivamente a carico dell’Imprenditore medesimo.
Il diritto del Cointeressato si configura quale diritto di credito alla percezione degli utili secondo le modalità stabilite nel presente contratto.
Art. 10 – Trattamento fiscale e oneri
Le Parti prendono atto che il trattamento fiscale dell’apporto e degli utili di competenza del Cointeressato sarà determinato in conformità alla normativa vigente e alle interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria pro tempore applicabili.
Ciascuna Parte si impegna a rispettare gli obblighi fiscali e contabili a proprio carico e a tenere indenne l’altra da eventuali conseguenze derivanti da violazioni imputabili alla stessa.
Le imposte di registro, bollo e ogni altro onere fiscale inerente al presente contratto saranno a carico di ___________________________.
Art. 11 – Riservatezza
Il Cointeressato si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, tecniche, contabili e organizzative relative all’impresa e/o all’affare oggetto di cointeressenza, di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto, e a non divulgarle a terzi né utilizzarle per fini diversi dall’esecuzione del contratto, salvo preventivo consenso scritto dell’Imprenditore o obblighi di legge.
Tale obbligo di riservatezza rimarrà efficace per un periodo di _______ anni dalla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto.
Art. 12 – Comunicazioni
Ogni comunicazione tra le Parti inerente al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e inviata ai seguenti recapiti:
Per l’Imprenditore:
indirizzo postale ___________________________
indirizzo PEC / e-mail ___________________________
Per il Cointeressato:
indirizzo postale ___________________________
indirizzo PEC / e-mail ___________________________
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate per iscritto; in difetto, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo noto si intenderanno validamente effettuate.
Art. 13 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o cessazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di ___________________________, fatto salvo il diverso foro inderogabile previsto dalla legge nei casi in cui il Cointeressato rivesta la qualità di consumatore.
Art. 14 – Disposizioni finali
Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto saranno valide solo se concordate per iscritto tra le Parti.
Qualora una o più clausole del presente contratto siano dichiarate invalide o inefficaci, ciò non comporterà l’invalidità delle restanti clausole, che continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci; le Parti si impegnano sin d’ora a sostituire le clausole invalide con altre valide che ne rispettino il più possibile la funzione economico-giuridica.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ___________________________
Data _________
L’Imprenditore ______________
Il Cointeressato ______________
Fac Simile Contratto Di Cointeressenza Agli Utili Word da Scaricare
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Fac Simile Contratto Di Cointeressenza Agli Utili PDF Editabile
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