In questa pagina è possibile trovare un modulo TFR3 PDF editabile da scaricare e compilare.
Indice
Come Compilare il Modulo TFR3
Il modulo TFR3 serve a comunicare la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti da luglio 2026, esclusi i lavoratori domestici. Il modello ufficiale è stato adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 e attua le modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025 all’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005. Riguarda le quote di TFR che maturano nel nuovo rapporto, non la richiesta di liquidazione delle somme già accumulate.
La compilazione richiede anzitutto di distinguere tra prima assunzione nel settore privato e assunzione successiva. Cambiare azienda non significa essere un lavoratore di prima assunzione. Nel secondo caso occorre inoltre dichiarare se esiste già una posizione di previdenza complementare alimentata, integralmente o parzialmente, dal TFR. Questa informazione determina quali opzioni siano disponibili. Prima di firmare è quindi opportuno recuperare la documentazione del precedente rapporto e verificare l’eventuale posizione presso il fondo pensione.
Per chi è alla prima assunzione, il termine per esprimere una scelta alternativa all’adesione automatica è di sessanta giorni dalla data di assunzione. Il lavoratore può destinare il TFR a una forma pensionistica complementare oppure mantenerlo nel regime dell’articolo 2120 del codice civile. In quest’ultimo caso, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, le quote sono versate dal datore al Fondo di Tesoreria INPS. Il riferimento al mantenimento del TFR “in azienda” descrive quindi una scelta di regime, senza implicare necessariamente che le somme rimangano materialmente presso l’impresa. Lasciare trascorrere il termine senza scegliere produce conseguenze concrete. Come chiarisce il Ministero del Lavoro sull’adesione automatica, il TFR viene indirizzato alla forma pensionistica collettiva individuata dalla disciplina applicabile oppure, in sua assenza, alla forma residuale. Chi cambia datore e conserva una posizione previdenziale alimentata da TFR dispone dello stesso termine per indicare il fondo destinatario. Non può invece scegliere liberamente di riportare il TFR nel regime aziendale soltanto perché inizia un nuovo rapporto. Diversa è la situazione del lavoratore non di prima assunzione che non abbia una posizione attiva alimentata da TFR, compreso il caso di precedente riscatto integrale. Le FAQ ministeriali sulla previdenza complementare precisano che, per questi soggetti, l’adesione automatica non opera e il TFR resta nel regime ordinario, con eventuale versamento al Fondo di Tesoreria. Rimane possibile aderire successivamente a un fondo pensione. La semplice esistenza di un prodotto previdenziale finanziato esclusivamente con versamenti personali non va confusa con una posizione alimentata dal TFR.
Nel modulo TFR3 vanno inseriti i dati anagrafici, il codice fiscale, il datore di lavoro e la data di assunzione. Si compilano poi le dichiarazioni iniziali e la sezione pertinente alla propria situazione. Quando si indica un fondo scelto espressamente, occorre riportarne correttamente la denominazione. Le percentuali di conferimento inferiori al 100% non possono essere stabilite arbitrariamente: devono rispettare le condizioni indicate nel modello, comprese quelle derivanti dalla contrattazione collettiva e le specifiche disposizioni per determinati lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993.
L’adesione automatica può comportare, oltre al TFR, contributi a carico del datore e del lavoratore secondo gli accordi applicabili. Il modulo contempla anche la possibilità di non versare il contributo personale quando la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore è inferiore all’assegno sociale. Questa opzione riguarda il contributo del lavoratore e non equivale al mantenimento del TFR fuori dalla previdenza complementare. La presentazione ministeriale del TFR3 chiarisce tale distinzione.
Indicare un fondo nel TFR3 richiede anche di perfezionare l’adesione secondo le procedure del fondo prescelto. Il datore deve fornire l’informativa al momento dell’assunzione, spiegando destinatario dell’adesione automatica, alternative e scadenze. Non è corretto attestare la ricezione di informazioni mai consegnate. Per l’adesione automatica, i versamenti iniziano dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione, secondo le regole applicabili.
Il documento va datato, firmato e consegnato al datore, che deve conservarlo e rilasciarne copia al lavoratore. Conservare anche una prova della consegna permette di documentare il rispetto del termine. Il decreto prevede inoltre una versione digitale, la cui operatività dipende dalle modalità e dalla data comunicate dal Ministero. Prima dell’utilizzo occorre verificare di avere il modello definitivo, evitando le bozze diffuse durante la fase iniziale della riforma.

Esempio di Modulo TFR3
Di seguito è possibile trovare un esempio di modulo TFR3.
ALLEGATO A – MODULO TFR3
LAVORATORI DI NUOVA ASSUNZIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2026
DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
Il/La sottoscritto/a ______________________________
nato/a a ______________________________ il __________________
codice fiscale ______________________________
dipendente del ______________________________
data di assunzione ______________________________
Barrare le opzioni di proprio interesse.
☐ Dichiara di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la seguente informativa:
☐ informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
☐ indicazione della forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
☐ informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
☐ indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
☐ informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.
☐ Dichiara di essere un lavoratore di prima assunzione di cui all’articolo 8, comma 7, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025.
Meccanismo di adesione in modo automatico per lavoratori di prima assunzione
Ai sensi dell’articolo 8, commi 7, 7 bis, 7 ter e 7 quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall’assunzione.
In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l’intero importo del TFR.
Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall’assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.
☐ Dichiara di NON essere un lavoratore di prima assunzione, ai sensi dell’articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025, di aver ricevuto da parte del datore di lavoro informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e di:
Barrare l’opzione di proprio interesse.
☐ NON avere in essere l’adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR (In tal caso non opera l’adesione in modo automatico, il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere questa scelta in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione tramite apposita e specifica adesione).
oppure
☐ avere IN ESSERE l’adesione ad una forma pensionistica complementare CON VERSAMENTO di tutto o parte del proprio TFR, e di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni circa la possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, nonché la precisazione che in difetto si applica il meccanismo di adesione in modo automatico di cui all’articolo 8, commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
Meccanismo di adesione in modo automatico per lavoratori non di prima assunzione che hanno già in essere l’adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR
Ai sensi dell’articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, il lavoratore dipendente, che abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, ha sessanta giorni di tempo dalla data di assunzione per indicare a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando a tale data. In assenza di una scelta, aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall’assunzione.
In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, dell’articolo 8, del decreto legislativo n. 252 del 2005, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l’intero importo del TFR.
In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall’assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.
Compilare solo se una delle sezioni è di proprio interesse.
Sezione 1
LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE
Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):
☐ A) CONFERIRE IL TFR alla forma pensionistica, prevista dall’adesione automatica, nella misura del ____________%.
(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall’accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)
☐ B) NON CONFERIRE – IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE alla forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica.
(Opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).
☐ C) CONFERIRE IL TFR in modo esplicito alla seguente forma pensionistica complementare:
______________________________
(specificare denominazione del fondo)
nella misura del ____________%.
(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall’accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)
☐ D) NON CONFERIRE IL TFR ad una forma pensionistica complementare. Il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.
(Tale scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di versare il TFR maturando alla previdenza complementare.)
Sezione 2
LAVORATORE NON DI PRIMA ASSUNZIONE che abbia IN ESSERE un’adesione ad una forma pensionistica complementare (ai sensi dell’articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come modificato dalla legge n. 199 del 2025) CON VERSAMENTO di tutto o parte del proprio TFR.
Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):
☐ A) CONFERIRE IL TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica nella misura del ____________%.
(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall’accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)
☐ B) NON CONFERIRE – IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE alla forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica.
(Opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).
☐ C) CONFERIRE il proprio TFR, in modo esplicito, alla seguente forma pensionistica complementare:
______________________________
(specificare denominazione del fondo)
nella misura del ____________%.
(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall’accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)
Il sottoscritto dichiara:
☐ di aver compreso le conseguenze delle presenti dichiarazioni;
☐ di aver ricevuto l’informativa prevista dalla normativa vigente.
Data _______________________
Firma lavoratore ______________________________
Attestazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro attesta di aver fornito al lavoratore l’informativa di cui all’articolo 8, comma 8 ovvero comma 9-bis, nonché di aver acquisito la presente dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore medesimo, ai sensi dell’articolo 8, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Data, timbro e firma ______________________________
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Modulo TFR3 PDF Editabile
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