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Indice
Accordo Di Riservatezza Tra Aziende
Un accordo di riservatezza tra imprese, nella prassi usuale siglato NDA, non disclosure agreement, è il presidio contrattuale che consente a due società di scambiarsi dati tecnici, economici o commerciali senza correre il rischio che tali informazioni diventino di dominio altrui. Il nostro ordinamento non dedica un capo organico alla materia, ma la riconduce alla libertà contrattuale dell’articolo 1322 del codice civile, alla disciplina generale dell’inadempimento e, soprattutto, alla tutela dei segreti commerciali introdotta nell’Unione europea con la direttiva 2016/943 e recepita nel decreto legislativo 63 del 2018, oggi trasfuso negli articoli 98 e seguenti del Codice della proprietà industriale. Il perimetro della riservatezza poggia su tre pilastri normativi: la segretezza oggettiva delle informazioni, il loro valore economico in quanto non note e l’adozione di misure ragionevoli destinate a conservarne la confidenzialità. Senza tali requisiti un’informazione non ottiene la qualifica di segreto commerciale e, di conseguenza, non gode dei rimedi rafforzati (inibitoria, sequestro, risarcimento parametrato ai profitti del trasgressore) previsti dal decreto 63.
Scrivere un NDA efficace significa dunque, in primo luogo, identificare con precisione ciò che va protetto. Occorre definire l’espressione Informazioni riservate in modo esteso ma non generico, includendo documenti cartacei, file, presentazioni, fotografie, prototipi, comunicazioni orali riprese in verbali e qualsiasi dato che una delle parti evidenzi, anche con marcature digitali, come confidenziale. Subito dopo si deve fissare lo scopo per il quale quelle informazioni sono scambiate: il loro uso deve restare ancorato a tale finalità, perché l’obbligo di non divulgare si accompagna sempre a quello di non utilizzare per fini estranei all’accordo. Si tratta del vincolo di non use, che non può essere eluso sostenendo che la controparte non ha diffuso dati ma si è limitata a impiegarli per sviluppare un prodotto concorrente.
Altro punto nevralgico riguarda la durata dell’obbligo di segretezza. Nelle negoziazioni commerciali il ciclo di vita di un’informazione strategica è mediamente breve: le parti scelgono frequentemente tre o cinque anni, calcolati dalla firma dell’accordo o dall’ultima comunicazione. Nei progetti di ricerca industriale o nei test di tecnologie emergenti, la riservatezza può estendersi a dieci anni o all’intero arco di sfruttamento della tecnologia. L’articolo 2596 del codice civile impone però un limite di cinque anni ai patti che restringono la libertà di concorrenza su un mercato specifico. Tale limite non opera, o quantomeno non opera automaticamente, quando l’oggetto è un vero segreto commerciale: la protezione può durare finché l’informazione conserva valore economico perché resta ignota ai terzi. In pratica, se l’obbligo contrattuale si traduce in un divieto di concorrenza generalizzato oltre il quinquennio occorre motivarlo tecnicamente; se, invece, consiste nella sola tutela di un segreto conforme ai requisiti del Codice della proprietà industriale, può legittimamente protrarsi per tutta la sua vita utile.
Le informazioni nuove, generate congiuntamente durante la collaborazione, meritano un regime a parte. In assenza di accordo successivo sulla proprietà dei risultati, le parti possono optare per la comproprietà o assegnare la titolarità a chi apporterà il contributo prevalente, purché l’altra ottenga una licenza irrevocabile almeno per l’uso interno necessario al progetto. Stabilire questi meccanismi ex ante evita, alla fine della collaborazione, contenziosi su chi abbia diritto di brevettare un perfezionamento o di utilizzare un algoritmo ottimizzato.
Non meno importante è il capitolo delle esclusioni. Un NDA equilibrato riconosce che restano fuori dall’obbligo di segretezza le informazioni già note al pubblico senza colpa della parte ricevente, quelle in suo possesso prima della firma, quelle legittimamente ottenute da terzi estranei a vincoli di riservatezza e quelle che una legge o un ordine dell’autorità impongano di rivelare. In quest’ultimo caso, tuttavia, la parte tenuta alla divulgazione deve avvertire tempestivamente il titolare dell’informazione per consentirgli di opporsi, di chiedere il trattamento confidenziale o di limitare il perimetro della disclosure.
Il quadro si completa con le previsioni in tema di inadempimento. In caso di violazione le norme sui segreti commerciali rinviano all’articolo 125 del Codice della proprietà industriale per il calcolo dei danni, che può basarsi sia sulla perdita subita dal titolare sia sul guadagno indebito del trasgressore. Per rafforzare l’effetto deterrente, le parti inseriscono spesso una penale: la somma pattuita costituisce liquidazione anticipata del danno e deve essere versata a prescindere dalla prova del pregiudizio, salvo la facoltà per il creditore di chiedere l’ulteriore risarcimento se dimostra danni superiori. Quantificare la penale implica un equilibrio: se l’importo è manifestamente eccessivo il giudice, su istanza del debitore, può ridurlo ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile.
Il trasferimento di dati personali all’interno dell’NDA aggiunge un ulteriore strato regolatorio. Quando le informazioni riservate includono nominativi, recapiti o qualsiasi dato che renda identificabili persone fisiche, il Regolamento (UE) 2016/679 impone che tale scambio si fondi su un’idonea base giuridica; tipicamente le parti sottoscrivono un addendum in cui la società che riceve i dati viene nominata “responsabile del trattamento” e si impegna a trattarli nei limiti dell’accordo. Tralasciare questi aspetti espone a sanzioni autonome da parte del Garante per la privacy, oltre al contenzioso civilistico legato alla violazione del segreto.
La scelta della legge e del foro competente segna l’ultima parte di un NDA internazionale. Sempre più frequente è l’opzione per la legge italiana con foro di Milano, sede della sezione specializzata in proprietà industriale; in alternativa, le imprese ricorrono all’arbitrato ICC per ottenere neutralità e maggiore riservatezza. L’efficacia di tali clausole dipende dalla loro chiarezza: convenire un foro competente non basta, occorre stabilire se le misure cautelari potranno essere chieste ai tribunali statali nonostante la clausola compromissoria, perché in materia di segreti commerciali la tempestività del sequestro o della descrizione giudiziaria è spesso decisiva.
Una volta firmato il contratto, la sua vita pratica inizia davvero: etichettatura di ogni documento con la dicitura confidenziale, crittografia degli scambi telematici, limitazione dell’accesso alle sole persone che necessitano di conoscerlo, registrazione dei download, custodia dei prototipi in locali sorvegliati. Queste prassi aziendali sono il riflesso concreto delle misure ragionevoli che la legge pretende. Senza il riscontro di barriere tecniche o organizzative, un giudice potrebbe negare la qualifica di segreto all’informazione sottratta, vanificando qualunque clausola scritta.
Dall’angolo visuale del diritto della concorrenza, l’accordo di riservatezza non deve trasformarsi in un patto occulto di non concorrenza: vietare indefinitamente alla parte ricevente di svolgere ricerca in aree contigue eccede la protezione del segreto e può integrare una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE e, a livello interno, dall’articolo 2596 del codice civile. Per non incorrere in sanzioni dell’Autorità garante, il divieto di utilizzo deve limitarsi alle informazioni confidenziali, lasciando libera la controparte di impiegare competenze generali già maturate o conoscenze divenute di dominio pubblico.
Esempio di Accordo Di Riservatezza Tra Aziende
Di seguito è possibile trovare un esempio di accordo di riservatezza tra aziende.
Tra
______________________, con sede legale in ____________________________________________ – C.F./P. IVA ______________________ (di seguito «Parte A» o «Parte Divulgante A»);
e
______________________, con sede legale in ____________________________________________ – C.F./P. IVA______________________ (di seguito «Parte B» o «Parte Divulgante B»).
Ciascuna Parte, quando trasmette informazioni, assume il ruolo di «Parte Divulgante» e, quando le riceve, di «Parte Ricevente». Congiuntamente «Parti».
1. Finalità del rapporto
Le Parti intendono scambiarsi dati, documenti e know‑how in vista di __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (di seguito «Progetto»). Il presente accordo stabilisce gli obblighi di riservatezza e di uso limitato delle informazioni scambiate esclusivamente per lo sviluppo e la valutazione del Progetto.
2. Informazioni Riservate
Ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10/02/2005 n. 30, come modificato dal d.lgs. 63/2018) si intendono «Informazioni Riservate» tutti i dati – tecnici, commerciali, finanziari, industriali o di altra natura – comunicati in forma scritta, orale, elettronica o materica e marcati o riconoscibili come confidenziali, nonché ogni elaborazione, derivato o sintesi da essi ricavata. Rientrano tra le Informazioni Riservate anche i segreti commerciali delle Parti, caratterizzati da segretezza, valore economico e misure ragionevoli di tutela.
3. Obblighi della Parte Ricevente
La Parte Ricevente si impegna a:
-usare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità del Progetto (obbligo di non‑use);
-impedire l’accesso a soggetti diversi da dipendenti, consulenti o società controllate che abbiano necessità di conoscerle («need‑to‑know») e che siano preventivamente vincolati da obblighi equivalenti di segretezza;
-conservare i dati con un grado di cura non inferiore a quello adottato per le proprie informazioni di pari importanza e, in ogni caso, con diligenza adeguata;
-non copiare, decompilare, disassemblare o sottoporre a reverse engineering prototipi o software ricevuti, salvo previo consenso scritto della Parte Divulgante;
-notificare senza indugio ogni violazione o dispersione di cui venga a conoscenza e cooperare per limitarne gli effetti.
4. Esclusioni
Restano escluse dagli obblighi di cui all’art. 3 le informazioni che la Parte Ricevente provi con idonea documentazione essere:a) già di dominio pubblico al momento della divulgazione;b) diventate pubbliche per causa non imputabile alla Parte Ricevente;c) legittimamente possedute prima della divulgazione;d) legittimamente ottenute da terzi non vincolati da confidenzialità;e) oggetto di divulgazione obbligatoria imposta da legge o da ordine di autorità, purché (i) la Parte Ricevente avvisi tempestivamente la Parte Divulgante e (ii) limiti la divulgazione al minimo richiesto.
5. Durata dell’obbligo
L’accordo ha efficacia dalla data di ultima firma («Data di Efficacia») e dura ______________________ anni. Gli obblighi di riservatezza e non‑uso sopravvivono:
-per 5 (cinque) anni dalla Data di Efficacia, in conformità con l’art. 2596 c.c. quando riguardino meri divieti concorrenziali non qualificabili come segreti commerciali;
-finché l’informazione conserva le caratteristiche di segreto commerciale ai sensi dell’art. 98 c.p.i., se ne ricorrono i presupposti.
6. Restituzione e distruzione
Entro 14 giorni dalla richiesta scritta della Parte Divulgante o dalla conclusione del Progetto la Parte Ricevente restituirà o, a scelta della Divulgante, distruggerà (certificandolo per iscritto) ogni supporto contenente Informazioni Riservate, con facoltà di conservarne una copia nei limiti necessari a ottemperare a obblighi di legge o finalità di audit interni.
7. Nessuna licenza
La divulgazione di Informazioni Riservate non conferisce, espressamente o implicitamente, alcun diritto di licenza o di sfruttamento su brevetti, marchi, diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale di cui la Parte Divulgante sia titolare o licenziataria.
8. Penale e rimedi
La violazione degli obblighi di cui al presente accordo comporta l’obbligo della Parte inadempiente di versare alla Parte non inadempiente una penale pari a €______________________ (ritenuta alla fonte del 20 % a titolo d’imposta qualora dovuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, DPR 600/73). Resta salvo il diritto della Parte non inadempiente di:
-chiedere il risarcimento del maggior danno ex art. 125 c.p.i.;
-ottenere misure cautelari o inibitorie d’urgenza, ivi incluso il sequestro o il richiamo dal mercato dei prodotti che incorporano il segreto.
9. Trattamento di dati personali
Qualora lo scambio includa dati personali, la Parte Ricevente sarà nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR con atto scritto allegato (Allegato A). Essa si impegna a trattare i dati secondo le istruzioni della Parte Divulgante, ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate e a far rispettare gli obblighi di riservatezza al personale autorizzato.
10. Divieto di cessione
Il presente accordo e i diritti ivi previsti non possono essere ceduti o trasferiti senza il previo consenso scritto dell’altra Parte, salvo cessione nell’ambito di operazioni societarie straordinarie che comprendano la totalità o la maggior parte dei beni della Parte cedente, con obbligo di notificare per iscritto entro 15 giorni.
11. Legge applicabile e foro
Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa. È fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di chiedere provvedimenti cautelari anche dinanzi a tribunali diversi, laddove necessario per ottenere tutela urgente.
12. Clausole finali
L’invalidità di una clausola non pregiudica la validità delle restanti. Il presente NDA sostituisce ogni precedente intesa in materia di riservatezza tra le Parti. Qualsiasi modifica o deroga avrà effetto solo se fatta per iscritto e firmata dai rappresentanti autorizzati. Le obbligazioni di cui agli Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 sopravvivono alla cessazione del presente accordo nei limiti ivi previsti.
Firma delle Parti
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Luogo e Data: ______________________________________
Fac Simile Accordo Di Riservatezza Tra Aziende Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello accordo di riservatezza tra aziende da scaricare. Il modulo accordo di riservatezza tra aziende compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile accordo di riservatezza tra aziende può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Accordo Di Riservatezza Tra Aziende PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile accordo di riservatezza tra aziende PDF editabile.