In questa pagina è possibile trovare un fac simile accordo transattivo per risarcimento danni da scaricare e compilare.
Indice
Accordo Transattivo Per Risarcimento Danni
L’accordo transattivo per il risarcimento dei danni rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nella pratica giuridica italiana per comporre in via stragiudiziale le controversie in materia di responsabilità civile. L’articolo 1965 del Codice Civile definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Quando questo strumento viene applicato alla materia del risarcimento danni, il suo scopo specifico è quello di consentire al danneggiato e al responsabile del danno, o alla sua compagnia assicuratrice, di concordare la misura dell’indennizzo senza ricorrere all’autorità giudiziaria, rinunciando ciascuno a una parte delle proprie pretese in cambio della certezza e della rapidità della definizione.
Perché si configuri una vera transazione è indispensabile che vi siano concessioni reciproche, nel senso che entrambe le parti devono rinunciare in parte alle proprie pretese originarie; se una parte aderisce integralmente alla posizione dell’altra, non vi è transazione ma semplice rinuncia. Nella pratica del risarcimento danni, la reciproca concessione si manifesta tipicamente nel fatto che il danneggiato accetta un importo inferiore a quello che potrebbe ottenere in giudizio, mentre il danneggiante o il suo assicuratore si impegna a corrispondere una somma certa in tempi brevi, evitando il rischio di una condanna più onerosa e le spese del processo. Non è necessario che le concessioni siano proporzionate, purché siano effettive e bilaterali, poiché la legge non richiede un equilibrio aritmetico tra ciò che le parti rispettivamente sacrificano.
La forma scritta è richiesta dalla legge a fini probatori. Nonostante la transazione non sia soggetta a una forma solenne a pena di nullità, nella prassi l’accordo transattivo in materia di risarcimento viene sempre redatto per iscritto, sia per esigenze di certezza sia per consentire l’opponibilità ai terzi e l’eventuale registrazione. Il documento deve contenere l’identificazione delle parti, la descrizione del fatto generatore del danno, l’indicazione delle reciproche pretese e contestazioni, la quantificazione della somma concordata a titolo risarcitorio, le modalità e i termini di pagamento e, soprattutto, la clausola di rinuncia con cui le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra in relazione ai fatti oggetto dell’accordo.
Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche e il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente. Un aspetto di particolare delicatezza riguarda la portata della clausola tombale, con cui le parti dichiarano che l’accordo definisce ogni pretesa presente e futura. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, anche qualora le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri nell’accordo. Ciò significa che la clausola non può estendersi a pregiudizi che al momento della sottoscrizione erano oggettivamente imprevedibili, in particolare nel campo dei danni alla persona dove le condizioni di salute possono aggravarsi in modo inatteso.
L’accordo transattivo in materia risarcitoria incontra inoltre i limiti generali previsti dal Codice Civile per la transazione. Il contratto di transazione soggiace alle regole generali di invalidità e il codice civile negli articoli dal 1969 al 1975 prevede disposizioni specifiche per questo tipo di negozio. In particolare la transazione è nulla quando ha per oggetto diritti indisponibili ai sensi dell’articolo 1966, ed è annullabile quando è stata stipulata sulla base di documenti successivamente scoperti come falsi o quando riguarda una lite già definita con sentenza passata in giudicato senza che le parti ne fossero a conoscenza. Non è invece possibile impugnare la transazione per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia.
Esempio di Accordo Transattivo Per Risarcimento Danni
Di seguito è possibile trovare un esempio di accordo transattivo per risarcimento danni.
Con la presente scrittura privata, redatta in _____________ (numero) originali, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
_____________ (nome e cognome / denominazione o ragione sociale), nato/a a _____________ il _____________, codice fiscale _____________, residente / con sede legale in _____________ (indirizzo completo), documento di identità _____________ n. _____________, rilasciato da _____________ in data _____________, in proprio / in qualità di legale rappresentante pro tempore di _____________ (denominazione società, ove applicabile), recapito PEC _____________,
di seguito denominato/a “Parte Danneggiata”
E
_____________ (nome e cognome / denominazione o ragione sociale), nato/a a _____________ il _____________, codice fiscale _____________, residente / con sede legale in _____________ (indirizzo completo), documento di identità _____________ n. _____________, rilasciato da _____________ in data _____________, in proprio / in qualità di legale rappresentante pro tempore di _____________ (denominazione società, ove applicabile), recapito PEC _____________,
di seguito denominato/a “Parte Responsabile”
E (ove applicabile)
_____________ (denominazione della compagnia di assicurazione), con sede legale in _____________, codice fiscale / P.IVA _____________, in persona del procuratore/legale rappresentante _____________, giusta procura/delega del _____________, polizza n. _____________, recapito PEC _____________,
di seguito denominata “Compagnia Assicuratrice”
(congiuntamente denominate le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) in data _____________, presso _____________ (luogo), si è verificato il seguente evento dannoso: _____________ (descrivere in modo circostanziato il fatto generatore del danno: es. inadempimento contrattuale, responsabilità professionale, danno da prodotto difettoso, fatto illecito, evento verificatosi nel seguente contesto: _____________);
b) a seguito del predetto evento, la Parte Danneggiata ha subito i seguenti pregiudizi: _____________ (descrivere la natura dei danni patiti: es. danni patrimoniali consistenti in _____________, danni non patrimoniali / biologici / morali / esistenziali consistenti in _____________, danno emergente quantificato in via presuntiva in € _____________, lucro cessante quantificato in via presuntiva in € _____________);
c) la Parte Danneggiata ha provveduto a documentare i danni subiti mediante _____________ (indicare la documentazione: es. certificazione medica, perizia tecnica, fatture di riparazione, relazione medico-legale, documentazione fotografica, rapporto delle autorità, denuncia/querela presentata in data _____________ presso _____________, altro: _____________);
d) la Parte Responsabile _____________ (scegliere l’opzione applicabile): – riconosce la propria responsabilità nella causazione dell’evento dannoso; – pur non riconoscendo la propria esclusiva responsabilità, si dichiara disponibile a definire la controversia in via transattiva per evitare i costi, i tempi e l’alea di un giudizio; – contesta in tutto o in parte la pretesa risarcitoria della Parte Danneggiata, ma ritiene comunque opportuno addivenire a una composizione stragiudiziale della vertenza;
e) _____________ (ove applicabile): la Compagnia Assicuratrice, in forza della polizza n. _____________ stipulata con la Parte Responsabile in data _____________, con copertura per _____________ (tipo di rischio assicurato), si è dichiarata disponibile a intervenire nella presente transazione nei limiti del massimale di polizza pari a € _____________;
f) _____________ (ove applicabile): tra le Parti pende il giudizio iscritto al R.G. n. _____________ del Tribunale / Giudice di Pace di _____________, avente ad oggetto _____________;
g) _____________ (ove applicabile): la Parte Danneggiata ha inoltrato richiesta di risarcimento danni in data _____________, a mezzo _____________ (PEC / raccomandata A/R), rimasta senza riscontro / alla quale è stato dato riscontro in data _____________;
h) è interesse di tutte le Parti, attraverso reciproche concessioni ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile, definire in via stragiudiziale ogni controversia insorta o che possa insorgere in relazione ai fatti sopra descritti, evitando i rischi, i costi e la durata di un eventuale contenzioso giudiziario;
i) _____________ (ulteriori premesse rilevanti per il caso specifico).
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli eventuali allegati alla presente scrittura ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – Reciproche concessioni
2.1 Le reciproche concessioni su cui si fonda il presente accordo transattivo sono le seguenti:
a) La Parte Danneggiata, che ha quantificato le proprie pretese risarcitorie complessive in € _____________ (in lettere: _____________), a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno non patrimoniale e ogni ulteriore voce di danno, accetta di ridurre la propria pretesa e di ricevere a titolo di integrale e definitivo risarcimento la minore somma di cui al successivo art. 3, rinunciando alla differenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente percepito.
b) La Parte Responsabile / La Compagnia Assicuratrice, pur _____________ (non riconoscendo / riconoscendo solo parzialmente / contestando) la propria responsabilità nella misura pretesa dalla Parte Danneggiata, accetta di corrispondere la somma di cui al successivo art. 3 a titolo di risarcimento transattivo, al fine di definire ogni controversia in via bonaria.
Art. 3 – Importo transattivo e modalità di pagamento
3.1 Le Parti concordano che l’importo transattivo complessivo dovuto alla Parte Danneggiata a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria, ivi compresi danni patrimoniali, danni non patrimoniali, interessi, rivalutazione monetaria, spese legali stragiudiziali e ogni altro accessorio, è pari a € _____________ (in lettere: _____________).
3.2 La predetta somma sarà corrisposta dalla Parte Responsabile / dalla Compagnia Assicuratrice alla Parte Danneggiata con le seguenti modalità:
a) € _____________ a titolo di acconto, da corrispondersi entro _____________ (numero) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante _____________ (bonifico bancario / assegno circolare / altro);
b) € _____________ a titolo di secondo versamento, da corrispondersi entro il _____________ (data), mediante _____________ (bonifico bancario / assegno circolare / altro);
c) € _____________ a titolo di saldo, da corrispondersi entro il _____________ (data), mediante _____________ (bonifico bancario / assegno circolare / altro).
(oppure, in caso di pagamento in unica soluzione:)
L’intero importo di € _____________ viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, mediante _____________ (bonifico bancario CRO/TRN _____________ / assegno circolare n. _____________ tratto su _____________ / altro). La Parte Danneggiata conferma il ricevimento e ne rilascia quietanza.
(Le Parti cancelleranno l’opzione non applicabile.)
3.3 I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie della Parte Danneggiata: IBAN _____________, intestato a _____________, presso _____________ (istituto bancario).
3.4 In caso di pagamento rateale, la data di valuta del bonifico o la data di consegna dell’assegno circolare farà fede ai fini del rispetto dei termini.
Art. 4 – Quietanza e rinuncia
4.1 Con l’integrale e puntuale pagamento della somma di cui all’art. 3, la Parte Danneggiata rilascia alla Parte Responsabile e, ove presente, alla Compagnia Assicuratrice, ampia, definitiva e liberatoria quietanza a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria, dichiara di non avere più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo in relazione ai fatti descritti nelle premesse e rinuncia espressamente a ogni azione, eccezione, diritto e pretesa connessi ai medesimi fatti, ivi compresi interessi, rivalutazione monetaria, spese legali stragiudiziali, spese mediche, danni futuri prevedibili e ogni ulteriore accessorio.
4.2 Parimenti, la Parte Responsabile e, ove presente, la Compagnia Assicuratrice dichiarano di non avere nulla a pretendere dalla Parte Danneggiata in relazione ai medesimi fatti e rinunciano a ogni eventuale domanda riconvenzionale o pretesa connessa.
4.3 Resta espressamente inteso che la presente rinuncia non si estende a eventuali danni alla persona che dovessero manifestarsi successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo e che risultino oggettivamente imprevedibili al momento della stipulazione, ai sensi e nei limiti della giurisprudenza vigente in materia. / Resta espressamente inteso che la presente rinuncia ha carattere tombale e si estende a ogni danno presente e futuro, prevedibile e imprevedibile, connesso ai fatti di cui in premessa. (Le Parti sceglieranno la clausola appropriata in relazione alla natura del danno e cancelleranno l’opzione non applicabile. Si consiglia la prima opzione in caso di danni alla persona.)
Art. 5 – Clausola risolutiva espressa
5.1 Le Parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il mancato pagamento anche di una sola rata o dell’intera somma entro _____________ (numero) giorni dalla rispettiva scadenza comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo transattivo. In tal caso, la Parte Danneggiata sarà libera di agire in giudizio per l’integrale soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie originarie, detratti gli importi eventualmente già percepiti, oltre interessi di mora e risarcimento del maggior danno.
5.2 La risoluzione opererà dal momento della comunicazione scritta con cui la Parte Danneggiata dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, da inviarsi a mezzo _____________ (PEC / raccomandata).
Art. 6 – Estinzione del giudizio pendente (ove applicabile)
6.1 A seguito dell’integrale pagamento di cui all’art. 3, le Parti si impegnano a richiedere congiuntamente l’estinzione del giudizio pendente innanzi a _____________ (indicare l’autorità giudiziaria), iscritto al R.G. n. _____________, mediante _____________ (rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. / istanza congiunta di estinzione per inattività ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. / altra modalità prevista dalla legge).
6.2 Le spese del giudizio, ivi comprese le spese di consulenza tecnica d’ufficio, le spese di registrazione dei provvedimenti e i contributi unificati, restano _____________ (integralmente compensate tra le Parti / a carico della Parte Responsabile / regolate come segue: _____________).
6.3 Ciascuna Parte si farà carico delle spese di assistenza legale sostenute per il proprio patrocinio nel giudizio, salvo quanto diversamente previsto all’art. 3 del presente accordo.
Art. 7 – Dichiarazioni della Parte Responsabile
7.1 La Parte Responsabile dichiara che la sottoscrizione del presente accordo e il pagamento della somma transattiva non costituiscono ammissione di responsabilità, salvo quanto espressamente dichiarato nelle premesse, e che l’accordo è motivato esclusivamente dalla volontà di comporre la controversia in via bonaria.
7.2 _____________ (ove applicabile): La Parte Responsabile dichiara che la Compagnia Assicuratrice è stata informata dei fatti di cui in premessa e ha autorizzato la transazione nei limiti del massimale di polizza.
Art. 8 – Manleva (ove applicabile)
8.1 La Parte Responsabile manleva e tiene indenne la Parte Danneggiata da ogni pretesa, azione o richiesta di terzi che sia comunque connessa ai fatti descritti nelle premesse e che sia riconducibile a fatto, atto o omissione della Parte Responsabile medesima.
8.2 _____________ (ove applicabile): La Compagnia Assicuratrice manleva e tiene indenne la Parte Responsabile nei limiti della copertura assicurativa prestata con la polizza indicata in premessa.
Art. 9 – Riservatezza
9.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente accordo e a non divulgarlo a terzi, salvo che la divulgazione sia necessaria per adempiere a obblighi di legge, obblighi fiscali e contabili, o sia richiesta dall’autorità giudiziaria o da altra autorità competente. La riservatezza si estende all’importo transattivo, alle circostanze delle trattative e al contenuto delle reciproche concessioni.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
10.1 Le Parti dichiarano di aver reso e ricevuto reciprocamente l’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. I dati personali contenuti nel presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla sua esecuzione e per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
Art. 11 – Regime fiscale e spese
11.1 Le spese del presente atto, ivi comprese le eventuali spese di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 131/1986, l’imposta di bollo e le spese per l’eventuale autentica delle firme, sono a carico di _____________ (la Parte Responsabile / la Parte Danneggiata / delle Parti in eguale misura / come segue: _____________).
11.2 Le Parti danno atto che la somma corrisposta ai sensi dell’art. 3 ha natura risarcitoria e pertanto _____________ (è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/1972 / è soggetta a IVA / segue il regime fiscale del rapporto sottostante – specificare: _____________). Le Parti si impegnano a operare le eventuali ritenute fiscali previste dalla legge.
Art. 12 – Comunicazioni
12.1 Tutte le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate ai recapiti PEC indicati in epigrafe ovvero ai seguenti indirizzi:
Per la Parte Danneggiata: _____________ Per la Parte Responsabile: _____________ Per la Compagnia Assicuratrice (ove applicabile): _____________
12.2 Le comunicazioni inviate via PEC si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Art. 13 – Disposizioni finali
13.1 Il presente accordo transattivo costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione ai fatti descritti nelle premesse e sostituisce ogni precedente intesa, trattativa, proposta, corrispondenza o accordo, scritto o orale, intercorso tra le medesime in relazione alla presente controversia.
13.2 Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo saranno valide esclusivamente se concordate per iscritto e sottoscritte da tutte le Parti.
13.3 La nullità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non comporterà la nullità dell’intero atto; le restanti disposizioni manterranno piena validità ed efficacia.
13.4 Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, con particolare riferimento agli artt. 1965-1976 in materia di transazione.
Art. 14 – Legge applicabile e foro competente
14.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
14.2 _____________ (scegliere l’opzione applicabile):
a) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di _____________.
b) Prima di adire l’autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a esperire un tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione _____________, con sede in _____________. In caso di esito negativo della mediazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di _____________.
Art. 15 – Approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 4 (Quietanza e rinuncia), art. 5 (Clausola risolutiva espressa), art. 8 (Manleva), art. 9 (Riservatezza), art. 14 (Legge applicabile e foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto in _____________ (numero) originali.
Luogo e data: _____________
La Parte Danneggiata
(nome, cognome e firma)
La Parte Responsabile
(nome, cognome / denominazione e firma)
La Compagnia Assicuratrice (ove applicabile)
(denominazione, nome del procuratore e firma)
Firme per approvazione specifica ex art. 1341, comma 2, c.c.
La Parte Danneggiata: _____________ La Parte Responsabile: _____________ La Compagnia Assicuratrice (ove applicabile): _____________
Allegati:
_____________ (elenco degli allegati, ove presenti, ad esempio:) – Perizia tecnica / preventivi / fatture di riparazione; – Rapporto delle autorità / verbale di constatazione; – Copia della denuncia / querela; – Documentazione fotografica; – Copia della polizza assicurativa; – Corrispondenza intercorsa tra le Parti; – Copia dei documenti di identità delle Parti; – Coordinate bancarie per il pagamento; – _____________ (altro).
Fac Simile Accordo Transattivo per Risarcimento Danni Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello accordo transattivo per risarcimento danni da scaricare. Il modulo accordo transattivo per risarcimento danni compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile accordo transattivo per risarcimento danni può essere convertito in PDF o stampato.
