In questa pagina è possibile trovare un fac simile associazione tra professionisti da scaricare e compilare.
Indice
Associazione Professionisti
In questi ultimi tempi si è assistito ad un continuo proliferare di società di professionisti, sia ai fini degli sgravi fiscali che ai fini della ripartizione delle spese di gestione (canoni di locazione, spese di segreteria, telefoniche e varie), nonostante il divieto posto dalla L. 23 novembre 1939, n. 1815 per gli iscritti ad un albo professionale. Unica eccezione a tale divieto era costituita dalle società di revisione per il controllo della contabilità e la certificazione dei bilanci delle S.p.A. quotate in Borsa (D.P.R. 136/1975).
Circa l’ammissibilità di tali società vi sono stati contrasti in dottrina ed in giurisprudenza da parte dei giudici di merito: sono state ritenute ammissibili le società di ingegneria o progettazione.
Sono pure state ritenute ammissibili le società di elaborazione elettronica dei dati contabili.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte si era verificata una inversione di tendenza; infatti con diverse decisioni era stata affermata la possibilità di costruzione di società di engineering o di progettazione.
La CEE con regolamento n. 2137/85 (art. 4) ha stabilito che al Gruppo europeo di interesse economico(GEIE) possono partecipare anche persone fisiche esercenti una libera professione. In ossequio a tale orientamento si può affermare che il divieto è parzialmente abrogato, come ha affermato la decisione n. 7263 della S.C. citata. La società di professionisti è regolala dalle disposizioni generali della società semplice (art. 2251 c.c.), cui si può fare rinvio nella stipula del contratto.
Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; non è soggetto a requisiti di forma né ad obbligo di pubblicità. Unica deroga è costituita dalla riserva contenuta nell’art. 2251; per il conferimento di beni immobili si devono osservare le norme che regolano i trasferimenti di detti beni.
Con D.L. 101/1995 convertito in L. 216/1995 sono state riconosciute le società di ingegneria.
L’art. 5-sexies di tale legge in materia di lavori pubblici cosi dispone; La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori. accertata e certificata dal legale rappresentante dell’amministrazione. possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.
Dopo 67 anni, le società di professionisti hanno avuto il riconoscimento giuridico. Infatti con l’art. 24 della legge c.d. Bersani n. 266 dell’agosto 1997. è stato abrogato l’art. 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815. che vietava la costituzione di società tra professionisti. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria deve fissare con proprio decreto i requisiti per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 della L. 1815/1939. Quindi, anche avvocati, ingegneri, architetti e notai, possono costituire le società di professionisti. Mentre in precedenza gli studi associati dovevano avere una contabilità separata per i singoli professionisti, ora possono istituire un registro fiscale unico con vantaggi ai fini delle detrazioni delle spese di studio.
Con il D.Lgs. 2 febbraio 2001. n. 96 sono state poi riconosciute le società di avvocati in Italia; infatti con tale decreto viene data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 98/5/CE.
Esempio di Associazione tra Professionisti
Di seguito è possibile trovare un esempio di associazione tra professionisti.
Con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti professionisti:
1) Dott. < >, nato il < > a < >, residente in < >, via < > n. < >, cod. fisc. < >
2) Dott. < >, nato il < > a < >, residente in < >, via < > n. < >, cod. fisc. < >
3) Dott. < >, nato il < > a < >, residente in < >, via < > n. < >, cod. fisc. < >
si stipula ed accetta il seguente contratto di società professionale, regolato dai seguenti patti e condizioni:
I – Scopo
La società ha per oggetto l’esercizio associato dell’attività di < >
Il – Durata
La società è costituita per la durata di anni < > con decorrenza dal < >
III – Sede
La sede legale della società è fissata nel Comune di < >, via < > n. < >
IV – Conferimenti
I conferimenti dei soci sono costituiti, oltre che dal loro lavoro, dai seguenti beni mobili ed immobili: < >
V – Utili
Gli utili saranno ripartiti tra i soci in pani uguali, detratte le spese di gestione e le perdite.
VI – Recesso
Ogni socio può recedere dal presente contratto con preavviso da comunicarsi almeno mesi < > prima della data desiderata, in tal caso egli avrà diritto alla quota parte dei beni comuni, degli utili e della clientela.
VII – Esercizi sociali
Gli esercizi sociali saranno chiusi alla fine di < > di ogni anno.
VIII – Rappresentanza
Ogni socio ha la rappresentanza della società nell’esercizio dell’incarico professionale; la sua firma impegna la società per tutte le attività accettate ed espletate.
IX – Per quanto non previsto si fa rinvio agli artt. 2251 e segg.
Firma
Modello Associazione tra Professionisti Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello associazione tra professionisti da scaricare. Il modulo associazione tra professionisti compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile associazione tra professionisti può essere convertito in PDF o stampato.