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Indice
Statuto di Cooperativa Sociale
Le cooperative sociali sono regolate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, che stabilisce che il loro oggetto sociale può includere esclusivamente due tipologie di impresa. Le cooperative di tipo A si dedicano alla gestione di servizi socio sanitari ed educativi, mentre quelle di tipo B operano in ambiti diversi come l’agricoltura, l’industria, il commercio o i servizi, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La normativa prevede anche la possibilità per queste cooperative di accogliere soci volontari cooperatori, ovvero persone che offrono la propria attività gratuitamente. A tali soci non si applicano le norme relative al lavoro subordinato o autonomo, poiché non ricevono alcun compenso. Però, la legge impone che i soci volontari non superino il 50% del totale complessivo dei soci. Un’altra categoria di soci ammessa nelle cooperative sociali è quella dei soci sovventori, i quali possono finanziare e investire capitali di rischio nella società, perseguendo, a differenza dei soci cooperatori, un ritorno economico sul capitale investito.
Per costituire una cooperativa sociale è necessario un numero minimo di nove persone, che possono essere sia fisiche che giuridiche. Tuttavia, questo numero può essere ridotto a tre persone fisiche, applicando in tal caso le norme sulla responsabilità limitata anziché quelle relative alla costituzione di una società per azioni, che si applicherebbero se i soci fossero anche persone giuridiche. Non è richiesto un capitale sociale minimo, ma è necessario che ogni socio sottoscriva una quota di almeno 25 euro. L’istituzione di una cooperativa sociale deve essere formalizzata attraverso un atto notarile redatto da un notaio e successivamente iscritta al registro delle imprese. L’organo amministrativo può essere composto da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico, a seconda delle scelte organizzative della cooperativa.
L’Atto Costitutivo deve contenere
-i dati dei soci
-la denominazione e la collocazione delle sedi
-l’oggetto sociale
-la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti
-il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura
-i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, lle condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci
-le forme di convocazione dell’assemblea
-i criteri di amministrazione e la composizione degli organi sociali e di controllo
-l’assenza di scopo di lucro.
Esempio di Statuto Cooperativa Sociale
Di seguito è possibile trovare un esempio di statuto cooperativa sociale.
S T A T U T O
Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile
Art. 1 – Denominazione
La cooperativa è denominata “……………………………… società cooperativa sociale”.
Art. 2 – Sede
La cooperativa ha sede nel Comune di ………………………… .
Art. 3 – Durata
La cooperativa ha durata sino al …………………………………
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.
Art. 4 – Scopo e attività mutualistica
La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini,
attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.
oppure
in conformità all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Art. 5 – Oggetto
In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci,
l’attività che costituisce l’oggetto sociale è:
………………………………………………………………………. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo.
Art. 7 – Normativa applicabile
Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell’atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall’art. 2519 c.c. determina l’obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l’assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.
Qualora l’assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.
Soci
Art. 8 – Numero e requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..
Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.
Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.
Possono essere soci:
– le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;
– le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.
Art. 9 – Procedura di ammissione
Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell’organo amministrativo.
L’organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.
In relazione allo scopo mutualistico e all’attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:
– delle dichiarazioni contenute nella domanda,
– della documentazione ad essa allegata,
– di ogni altra informazione comunque acquisita,
– della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l’interesse dell’aspirante socio,
– della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l’effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
L’ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata sul libro dei soci.
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 10 – Diritti dei soci
Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell’attività degli amministratori.
Art. 11 – Obblighi dei soci
Il socio deve versare l’importo della quota sottoscritta.
Il socio ammesso dopo l’approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:
– il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio,
– la tassa di ammissione annualmente stabilita dall’organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
Il socio, sotto pena dell’esclusione, ha l’obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l’onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.
Art. 12 – Trasferimento delle quote dei soci cooperatori
Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.
Art. 13 – Acquisto di quote proprie
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Scioglimento del rapporto sociale
Art. 14 – Recesso
Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:
– dal presente statuto
– dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
– dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.
In particolare sono cause di recesso:
a – la perdita dei requisiti previsti per l’ammissione
b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione
c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell’accoglimento della domanda.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.
Art. 15 – Esclusione
L’esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:
1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l’esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all’impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
5) per fallimento del socio;
6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
L’esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 16 – Morte del socio
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
Art. 17 – Liquidazione e rimborso della quota
La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.
Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.
Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
Patrimonio e mutualità
Art. 19 – Patrimonio sociale
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, variabile e formato:
– dai conferimenti dei soci cooperatori;
– dai conferimenti effettuati a fronte dell’emissione di strumenti finanziari;
b) dalla riserva legale;
c) dall’eventuale sovrapprezzo;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea o prevista per legge.
Art. 20 – Prevalenza della mutualità
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità.
Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 21 – Capitale sociale
Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.
Le quote sono indivisibili.
Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.
Art. 22 – Bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.
Per l’approvazione del bilancio l’assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Art. 23 – Utili
La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:
a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
d) alla riserva straordinaria;
e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
f) alle altre riserve statutarie e volontarie.
Art. 24 – Ristorni
In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l’assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:
– la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
– la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
– la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.
Art. 25 – Strumenti finanziari
La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.
Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria.
I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l’organo di controllo.
Decisioni dei soci – Assemblea
Art. 26 – Modalità di assunzione delle decisioni
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.
Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.
Art. 27 – Convocazione
L’assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. Esso potrà contenere anche l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tale avviso deve essere:
– pubblicato su ……………………………………………………
[oppure]
– inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.
[oppure]
– inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, all’indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l’adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all’intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell’organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell’organo di controllo e revisore non presenti.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.
L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Per l’approvazione del bilancio l’assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
L’assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.
Art. 28 – Maggioranze costitutive e deliberative
L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.
Art. 29 – Intervento in assemblea e diritto di voto
Possono intervenire all’assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.
Art. 30 – Rappresentanza nell’assemblea
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l’eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa ancorché non soci.
Amministrazione
Art. 31 – Forme di amministrazione
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:
– da un amministratore unico;
– da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
– da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all’atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Art. 32 – Consiglio di amministrazione
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l’assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.
Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell’organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell’organo di controllo.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall’amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:
– sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
Art. 33 – Sostituzione degli amministratori
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio vale il disposto dell’art. 2386 c.c..
Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.
Art. 34 – Poteri di gestione
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.
Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell’ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Art. 35 – Deleghe
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all’organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.
Art. 36 – Rappresentanza
La rappresentanza della cooperativa spetta all’amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.
Art. 37 – Rimborsi e compensi
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
L’assemblea determina il compenso degli amministratori.
L’assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
Controllo
Art. 38 – Controllo diretto dei soci
I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.
Art. 39 – Organo di controllo e revisione contabile
La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.
Scioglimento liquidazione devoluzione
Art. 40 – Scioglimento
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L’assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
L’assemblea nomina i liquidatori determinando:
– il numero dei liquidatori;
– in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
– a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
– gli eventuali limiti ai poteri dell’organo della liquidazione.
Art. 41 – Devoluzione
L’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell’art. 2514 lettera d) c.c..
Modello Statuto Cooperativa Sociale Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello statuto cooperativa sociale da scaricare. Il modulo statuto cooperativa sociale compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile statuto cooperativa sociale può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Statuto Cooperativa Sociale PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile statuto cooperativa sociale PDF editabile.