In questa pagina è possibile trovare un fac simile atto costitutivo di società tra professionisti a responsabilità limitata da scaricare e compilare.
Indice
Atto Costitutivo di Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata
La società tra professionisti rappresenta una forma di attività d’impresa costituita tra soggetti appartenenti a professioni protette o iscritti ad albi professionali, comunemente conosciuta come StP. Introdotta in Italia nel 2011, questa struttura offre diverse opportunità per incrementare l’attività d’impresa, consentendo ai professionisti di collaborare in maniera efficace e strutturata. La normativa di riferimento comprende la Legge 183/2011, che disciplina questa tipologia di attività, e il Decreto Ministeriale 34/2013, che regolamenta le società per l’esercizio delle attività professionali.
Se appartieni a un ordine professionale, hai la possibilità di unirti ad altri professionisti per creare una figura giuridica nuova e indipendente, basata su forme societarie già esistenti come le società di capitali, le società di persone o le cooperative. È possibile costituire una StP monodisciplinare, riunendo solo professionisti appartenenti a uno specifico albo, oppure una multidisciplinare, nel caso in cui l’oggetto sociale preveda l’esercizio di più attività professionali. Per costituire una società tra professionisti non è sufficiente svolgere un’attività come lavoratore autonomo; sono infatti necessari specifici requisiti sia professionali che societari.
Innanzitutto, è indispensabile rientrare tra le attività professionali protette o essere iscritti a un albo professionale. Inoltre, è necessario adottare una forma societaria già presente nel nostro ordinamento, come le società di persone, le società di capitali o le cooperative. Le attività considerate protette includono professioni che richiedono un albo, come commercialisti, ingegneri, architetti, geometri e avvocati.
I soci professionisti devono essere iscritti agli ordini, agli albi o ai collegi professionali regolamentati. È possibile includere nella compagnia anche professionisti provenienti dalla UE, a condizione che abbiano titoli di studio equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione agli ordini professionali in Italia. Inoltre, si ammette la presenza di soci non professionisti, che devono possedere quote minoritarie, non possono partecipare alle decisioni amministrative e la loro attività è limitata all’ambito tecnico, funzionando principalmente da soci di capitali. Anche i soci non professionisti devono rispettare requisiti di onorabilità previsti dagli ordini di riferimento e non devono aver subito condanne penali superiori a due anni per reati non colposi né essere stati cancellati dagli albi professionali.
Per quanto riguarda i soci professionisti, essi sono tenuti a rispettare il codice deontologico del proprio ordine e non devono presentare incompatibilità, come la partecipazione a un’altra società tra professionisti o la radiazione dall’ordine deontologico di riferimento. La scelta della forma societaria deve essere ponderata in base agli obiettivi specifici che si intendono raggiungere, potendo scegliere per una S.a.s., una S.r.l. o una cooperativa, escludendo però la S.r.l.s. poiché le sue caratteristiche non sono compatibili con quelle previste dall’oggetto sociale delle società tra professionisti.
La costituzione di una società tra professionisti deve avvenire mediante atto pubblico davanti a un notaio e richiede la redazione di un atto costitutivo che definisce la forma societaria, specifica nella denominazione la dicitura società tra professionisti, indica la presenza di soci non professionisti, stabilisce i criteri per l’affidamento degli incarichi ai soci professionisti, precisa le incompatibilità per la partecipazione come socio e include la polizza assicurativa obbligatoria per le attività professionali. È necessario anche determinare il numero di soci e la scelta dell’amministratore, che può essere un socio non professionista in possesso dei requisiti deontologici, un socio professionista o un soggetto terzo, garantendo sempre l’assenza di incompatibilità o radiazioni dall’albo professionale.
Infine, una volta costituita, la società deve essere iscritta alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese, specificando la forma di “società tra professionisti”. Questo processo prevede la presentazione della domanda al Consiglio dell’ordine di riferimento, allegando l’atto costitutivo e i certificati di iscrizione professionale dei soci. Il Consiglio dell’ordine valuta i requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, rilascia un nulla osta, completando così la registrazione nella sezione speciale.
Esempio di Atto Costitutivo di Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata
Di seguito è possibile trovare un esempio di atto costitutivo di società tra professionisti a responsabilità limitata.
Il giorno …………………. dinanzi a me Notaio Dott. ………………….
sono presenti i signori:
– ………….
– ………….
– ………….
I quali stipulano e convengono quanto segue:
1. Denominazione sociale
I comparenti costituiscono una società a responsabilità limitata denominata “società tra professionisti ……………. S.r.l.”
2. Sede legale
La sede della società tra professionisti è fissata in ………………….
3. Oggetto sociale
L’oggetto della società è l’esercizio in forma esclusiva dell’attività professionale di
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4. Capitale sociale
Il capitale sociale è di euro ………………….
I soci si obbligano a eseguire i conferimenti in denaro, a ciascuno dei quali corrisponde una partecipazione di identico ammontare: ………………….
Il venticinque per cento del capitale sociale è stato già versato presso la Banca …………………………
La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che saranno stabiliti
dall’organo amministrativo.
5. Ammissione dei soci
Possono essere ammessi in qualità di soci:
a) i professionisti iscritti a ordini, albi e collegi
………………….
………………….
………………….
La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
6. Esecuzione dell’incarico professionale
L’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società tra professionisti è eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
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7. Esclusione del socio
Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze:
– cancellazione dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
– interdizione e inabilitazione;
– in caso di sottoposizione a procedure concorsuali;
– risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
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8. Amministrazione
La società è amministrata da ………………….
9. Esercizio sociale
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre.. .
10 Modifiche all’atto costitutivo
I comparenti autorizzano l’organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali modifiche necessarie per l’iscrizione nel registro delle imprese e a ritirare il venticinque per cento del capitale sociale dalla banca depositaria rilasciandone quietanza.
I comparenti dichiarano che l’importo approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di euro …………..
Firme
Modello Atto Costitutivo di Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello atto costitutivo di società tra professionisti a responsabilità limitata da scaricare. Il modulo atto costitutivo di società tra professionisti a responsabilità limitata compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile atto costitutivo di società tra professionisti a responsabilità limitata può essere convertito in PDF o stampato.