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Indice
Contratto d’Affitto di Ramo di Azienda
L’art. 2555 del Codice Civile definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Le aziende possono essere cedute o affittate. Il contratto d’affitto d’azienda è previsto dall’articolo 2562 del Codice Civile.
Per contratto di affitto di azienda o di ramo d’azienda si intende l’accordo tramite il quale un imprenditore concede a un altro soggetto la disponibilità e il godimento di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa in cambio di un corrispettivo, il canone di affitto.
Si fa uso di tale tipologia contrattuale quando l’imprenditore vuole trasferire a terzi solo la gestione della sua azienda per un determinato periodo di tempo, senza però perderne la proprietà.
La durata del contratto di affitto d’azienda è liberamente determinabile dalle parti, infatti non è prevista una durata minima legale e può quindi essere determinata in un numero di anni predeterminato, eventualmente prorogabile, oppure può avere durata molto breve, anch’essa prorogabile.
il contratto di affitto di azienda può avere ad oggetto o l’intera azienda, ovvero parte di essa, ramo di azienda.
Esempio di Contratto d’Affitto di Ramo di Azienda
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto d’affitto di ramo di azienda.
Tra le parti:
………….., nata a___ il giorno ___, residente in ___, Via ___, c.f., in qualità di Amministratore
delegato e legale rappresentante della società
– X SRL con sede in ___ in Via ___, iscritta presso il Registro Imprese di ….. al n.__,
in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data ……….;
di seguito chiamata “Concedente”;
…………, nato ad __ il __, residente ad ___, amministratore unico della società
– Y SPA__ con sede in __, __, cod. fisc. e n. d’iscrizione nel registro delle imprese di __, R.E.A. n;
in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci in data ………….;
di seguito chiamata “Affittuario”;
premesso che:
A) La società X S.R.L. è legittima proprietaria del ramo d’azienda impegnato nell’attività di:
ispezione, selezione e tranciatura pelli, progettazione e sviluppo articoli in pelle per il settore
automobilistico (qui di seguito “Azienda”).
B) La società X S.R.L si trova in situazione di difficoltà gestionale e finanziaria, che le impedisce una
corretta conduzione dell’Azienda, per cui essa intende procedere all’affitto secondo i termini del
presente accordo.
C) La società X S.R.L conduce, in forza di un contratto di locazione stipulato in data …………. con
la società “Box” – via ___– e registrato presso l’ufficio delle Entrate di ………. in data
………, la porzione dell’opificio industriale sito in __, distino nel N.C.E.U. Foglio .., mappale,
sub .., unità immobiliare ben conosciuta alle parti.
D) La società X SRL intende assumere in affitto l’Azienda, con lo scopo di mantenerne la continuità di funzionamento della stessa per rilanciare l’attività, conservare i livelli occupazionali esistenti compatibili con un criterio di economicità di gestione e per valorizzare le rimanenze di magazzino.
E) La Concedente e l’Affittuario sono addivenute reciprocamente alla determinazione di stipulare il
presente contratto di affitto dell’azienda, avuto anche riguardo all’attendibilità del piano di rilancio
illustrato dall’affittuario e delle rassicurazioni offerte dal medesimo anche in ordine alla
conservazione parziale dei livelli occupazionali.
Tutto quanto sopra premesso quale parte integrante del contratto,
convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto i termini sottoelencati si intendono avere il significato descritto di seguito a ciascuno di essi:
1.1 “Azienda”: ramo d’azienda industriale e commerciale avente per oggetto le attività di ispezione,
selezione e tranciatura pelli, progettazione e sviluppo articoli in pelle per il settore automobilistico,
esercitata in______________, costituita dal complesso di beni, diritti e rapporti giuridici e quant’altro
concorre a formare il patrimonio aziendale sotto indicati nel seguente inventario:
1.1.1 contratto di locazione immobiliare descritto in premessa alla lettera C) di cui all’allegato sotto la lettera “A”;
1.1.2 impianti, attrezzature, arredi, macchinari, automezzi, veicoli, mobili e macchine per ufficio ivi
attualmente esistenti così come elencati nell’inventario allegato sotto la lettera “B”;
1.1.3 le scorte di magazzino (All. C);
1.1.4 i contratti relativi ai dipendenti “trasferiti”, fondo TFR e altre competenze plurimensili maturate e non liquidate come da allegato e relativi contratti di lavoro in essere (all. D);
1.1.5 le autorizzazioni e le licenze rilasciate a favore della Concedente necessarie allo
svolgimento dell’attività affittata.
1.2 Le parti concordano inoltre che venga trasferito in favore dell’affittuario il beneficio dell’utilizzo
delle facoltà di acquisto di beni e servizi, senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (c.d.
Plafond) ai sensi dell’art. 8 comma 4, D.P.R. n. 633/1972, impegnandosi reciprocamente a darne
comunicazione agli uffici competenti ai sensi del succitato articolo.
1.3 Per “Concedente” s’intende la società X S.R.L., come sopra specificata;
1.4 per “Affittuario” s’intende la società Y S.P.A.. come sopra specificata;
1.5 per “Contratto”: il presente accordo ed eventuali modifiche.
1.6 per “Data di decorrenza”: la data di decorrenza come indicata all’art. 6 (Durata).
1.7 per “Dipendenti trasferiti”: i dipendenti applicati all’Azienda di __ e relativi costi, il cui elenco
completo di generalità e qualifica viene allegato al Contratto come Allegato D), ed i cui contratti di
lavoro subordinato verranno e/o si reputeranno ceduti all’Affittuario a partire dalla Data di decorrenza.
1.8 per “Fondo TFR e competenze non liquidate”: l’accantonamento delle Competenze afferenti
al trattamento di fine rapporto dei Dipendenti trasferiti e altre competenze plurimensili maturate e non liquidate ai Dipendenti ceduti alla Data di decorrenza (v. ancora Allegato D)).
1.9 per “Parti”: congiuntamente, La Concedente e L’Affittuario.
Art. 2) OGGETTO
2.1 La Concedente concede in affitto all’Affittuario, che accetta, secondo le modalità del presente
contratto, l’azienda, avente per oggetto le attività di ispezione, selezione e tranciatura pelli,
progettazione e sviluppo articoli in pelle per il settore automobilistico, inteso come il complesso di tutti i beni, contratti, autorizzazioni ed elementi costituenti il Patrimonio Aziendale, atti allo svolgimento dell’attività predetta della Concedente esercitata sotto la ditta X S.R.L, sita in ___ elencati, anche per categorie omogenee, nell’”azienda di __” (quale meglio sopra descritta al punto 1.1).
2.2 L’Affittuario si obbliga a gestire l’Azienda con diligenza e nel rispetto della sua destinazione
economica che non potrà, comunque, in nessun modo essere modificata.
2.3 L’affitto comprende inoltre l’avviamento e il diritto di usare la ditta, l’insegna ed il marchio X S.R.L, che sono da intendersi ricompresi nel patrimonio dell’Azienda affittata. Ne consegue che il Concedente non potrà più utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi dell’Azienda per la durata di questo contratto.
Art. 3) SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
3.1 L’Affittuario non subentra in alcuno dei contratti stipulati dalla Concedente per l’esercizio
dell’Azienda affittata, salvo per quelli espressamente previsti negli elenchi riportati nei documenti
allegati sub A), ovvero al contratto di locazione immobiliare descritto in premessa alla lettera C),
rispetto al quale sarà resa comunicazione al locatore del relativo subentro.
Art. 4) CREDITI E DEBITI
4.1 Sono tassativamente esclusi dal presente contratto i crediti ed i debiti aziendali sorti
anteriormente alla decorrenza del presente contratto, che restano rispettivamente a favore ed a carico della Concedente, la quale sarà tenuta a rimborsare all’Affittuario le somme che provvedesse a pagare ai creditori dell’azienda.
4.2 L’affittuario non risponderà di alcun debito, di passività o sopravvenienza passiva di qualsiasi
genere, ivi comprese sopravvenienze per violazione di norme ambientali, previdenziali e fiscali, e di
legge in genere derivanti da atti o fatti e/o circostanze anteriori alla Data di Decorrenza, ivi
comprendendo eventuali impegni di garanzia che assistano i beni prodotti e venduti a terzi dalla
Concedente anteriormente alla sottoscrizione del presente contratto.
4.3 Alla cessazione del Contratto, in qualunque momento e per qualunque causa avvenuta, la
concedente non subentrerà nei debiti e nei crediti maturati in capo all’Affittuario del l’Azienda e,
pertanto, questi, da parte sua, garantisce fin d’ora di tenere sollevata ed indenne la concedente da
ogni obbligo e responsabilità per atti e fatti di sua competenza posteriori alla stipula del presente
Contratto o comunque sorti in vigenza del presente contratto di affitto.
Art. 5) MAGAZZINO
5.1 Fa parte dell’Azienda oggetto di affitto, e di cui le parti si danno reciprocamente atto di averne
tenuto conto al momento della determinazione del canone, il magazzino descritto e valutato per un
importo complessivo di euro XXX.XXX,XX (________/00) come da prospetto allegato (all.to C).
5.2 La sottoscrizione del presente contratto comporta implicitamente a tutti gli effetti di legge la
consegna dei beni costituenti il magazzino e il compendio aziendale dedotto nella presente scrittura
privata e nei rispettivi allegati.
5.3 E’ facoltà dell’Affittuario procedere all’acquisto dei beni costituenti le scorte di magazzino così
come analiticamente dedotte nell’allegato “C” in vigenza del presente contratto. A semplice richiesta dell’Affittuario il Concedente dovrà quindi provvedere ad emettere regolare fattura di vendita per la parte del magazzino di cui l’affittuario abbia manifestato la volontà di procedere all’acquisto. Il corrispettivo sarà corrispondente alla valorizzazione che è indicata nel documento allegato sotto la lettera “C” oltre ad IVA che sarà applicata come per legge. Per i beni per cui non fosse previsto nell’allegato “C” il costo del singolo pezzo, si dovrà fare riferimento al prezzo di acquisto degli stessi, come risulta dalla relativa fattura.
Il pagamento della fattura di acquisto, salva la facoltà di operare la compensazione legale per rapporti di dare / avere liquidi ed esigibili dovrà avvenire entro 180 gg data fattura. In caso di pagamento a
pronti sarà accordato dalla Concedente uno sconto pari al 4% del prezzo.
Art. 6) DURATA
6.1 Durata
6.1.1 La durata dell’affitto è stabilita in anni ___ (_____) a decorrere da oggi e fino al 05 (cinque)
dicembre _________ (____________), e dopo tale scadenza il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta delle parti da dare 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza con le modalità previste all’art. 20.
6.2 Data di consegna dell’Azienda
6.2.1 La consegna dell’Azienda si intende effettuata ad ogni effetto di legge alla data odierna
contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata.
6.2.2 Qualora entro 30 giorni dalla consegna dell’Azienda sia constatata dall’Affittuario la presenza di beni non oggetto del presente Contratto di affitto dell’Azienda, la Concedente si obbliga fin da ora a rimuoverli a propria cura e spese entro e non oltre i 30 giorni successivi. Decorso il predetto termine senza che la Concedente abbia provveduto alla rimozione dei beni non oggetto del contratto di affitto dell’Azienda, l’Affittuario è autorizzato fin da ora a rimuoverli avendo poi diritto a ottenere l’immediato rimborso dei relativi costi a propria insindacabile discrezione o a mezzo pagamento diretto a fronte richiesta scritta giustificata o, mediante compensazione con il canone ai sensi del punto 7.2) del presente Contratto.
Art. 7) DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
7.1 L’Affittuario corrisponderà alla Concedente un canone annuo di affitto il cui importo incorpora una componente fissa (CF) e una variabile (CV) che risulta, pertanto pari alla seguente formula:
Canone annuo di affitto = CF + CV oltre all’IVA di legge, e precisamente:
CF è pari a euro XX.000,00 annuali;
CV sarà calcolato in misura pari al 15% (quindici per cento) per anno del valore delle giacenze di
magazzino così come valorizzate nel prospetto allegato “C”.
Qualora l’Affittuario dovesse esercitare il proprio diritto di procedere all’acquisto – anche parziale –
delle giacenze di magazzino previsto dall’art. 5) a decorrere dal pagamento della fattura di vendita, il canone dovrà essere ridotto in misura proporzionale alla quota parte del corrispettivo riferibile alla merce acquistata.
Quindi nel caso di acquisto di beni del magazzino il nuovo canone dovrà essere così determinato:
Canone = CF + (CV – valore del magazzino acquistato per 15%).
Il canone maggiorato dell’Iva e calcolato come sopra sarà dovuto alla Concedente in 12 (dodici) rate
mensili anticipate entro il giorno 15 di ogni mese.
7.2 Alla parte affittuaria è riconosciuto il diritto di compensare il pagamento del canone con qualsiasi credito liquido ed esigibile alla stessa spettante nei confronti della parte concedente: in particolare i crediti in cui parte concedente si fosse surrogata per eventuali pagamenti effettuati a favore dei creditori dell’azienda in oggetto, ivi compresi i debiti verso i dipendenti dell’azienda, ovvero di qualsiasi altro eventuale pagamento (quali debiti anche fiscali, sanzioni, oblazioni, etc.) relativo alla gestione dell’azienda sorto per titolo anteriore al presente contratto di affitto, oltre alle eventuali compensazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
7.3 In deroga agli artt. 2561 e 2562 c.c., l’Affittuario è esonerato dalla responsabilità del deperimento e del degrado d’uso dei beni strumentali anzidetti.
Art. 8) RAPPORTI DI LAVORO E DEBITI NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO
SUBORDINATO
8.1 L’Affittuario si obbliga a prendere in carico, nei termini di cui al seguente capoverso, i dipendenti della Concedente relativi al presente ramo d’azienda, già tali alla data di stipula del presente contratto, di cui all’elenco riportato nel documento allegato sub D).
8.2 I dipendenti saranno presi in carico dall’Affittuario.
Qualora le posizioni debitorie relative verso di essi per T.F.R. e ogni altra voce retributiva maturata
come risultante alla data odierna non saranno estinte direttamente dal Concedente, l’Affittuario potrà estinguerle direttamente a sua discrezione, riservandosi il diritto di agire in regresso verso la
Concedente, ferma restando la possibilità di compensare detti crediti con il pagamento di qualsiasi
debito derivante dal presente atto.
Sarà in ogni caso salva l’eventuale diversa determinazione delle spettanze dovute al personale
dipendente che fosse accertata in sede di eventuale procedura concorsuale. In questo caso la
compensazione degli importi corrisposti varrà per l’importo che fosse così accertato in sede giudiziale.
8.3 L’Affittuario si obbliga ad adempiere nei confronti dei “Dipendenti ceduti”, a tutti gli obblighi di legge a carico del datore di lavoro e all’applicazione di quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro applicato.
8.4 La Concedente garantisce l’Affittuario per quanto previsto dall’art. 47 comma 1 legge 428 del
1990.
Art. 9) ONERI
9.1 Sono a carico dell’Affittuario oltre al corrispettivo, a partire dal momento della consegna
dell’azienda, anche le tasse, le imposte e i tributi in genere, presenti o futuri, le spese di luce, acqua,
riscaldamento, condizionamento dell’aria e, comunque, tutte le spese connesse e afferenti all’ esercizio dell’Azienda.
Art. 10) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
10.1 Le manutenzioni ordinarie dei beni facenti parte dell’azienda saranno decise dall’Affittuario ed a suo carico.
10.2 Le manutenzioni straordinarie restano a carico della Concedente.
10.3 La Concedente si impegna a eseguire a proprie spese le eventuali opere e le manutenzioni e
riparazioni straordinarie necessarie alla continuazione e/o al regolare esercizio dell’attività e/o richieste dalla legge o dalla Pubblica Amministrazione per l’esercizio dell’attività, successivamente alla data di decorrenza del Contratto. Le spese sostenute a tale titolo non saranno rimborsate dall’Affittuario e le
relative opere realizzate rimarranno acquisite all’Azienda.
10.4 Gli interventi di cui al punto precedente 10.3) dovranno essere effettuate dalla Concedente a
semplice richiesta dell’Affittuario. L’Affittuario potrà comunque provvedervi direttamente, previa
comunicazione scritta, e a proprie spese, avendo poi diritto a ottenere l’immediato rimborso dei relativi costi o a propria insindacabile discrezione a mezzo pagamento immediato a fronte richiesta scritta giustificata o, mediante compensazione con il canone ai sensi del punto 7.2) del presente Contratto o con altri debiti derivanti dal presente contratto.
Art. 11) INNOVAZIONI E MODIFICAZIONI
11.1 L’Affittuario potrà eseguire, previa comunicazione, innovazioni, modificazioni, migliorie, addizioni o sostituzioni agli impianti necessarie al migliore svolgimento dell’attività aziendale, a sua cura oneri e spese. In tal caso esse rimarranno di proprietà della Concedente con diritto al rimborso in favore dell’affittuario, salva la facoltà di asporto ove ciò possa avvenire senza danno per l’immobile.
La Concedente non potrà negare il consenso qualora le migliorie o le addizioni sul bene immobile
siano motivate da individuate esigenze produttive o correlate alla salubrità degli ambienti, alla
sicurezza del lavoro, o imposte da norme di legge.
Al termine della locazione la Concedente riconoscerà all’Affittuario il rimborso delle eseguite
innovazioni o addizioni per una entità pari al maggior valore del compendio aziendale oggetto della
presente scrittura privata.
Art. 12) OBBLIGO DI RESTITUZIONE
12.1 Alla scadenza della durata del Contratto, ovvero anche prima nei casi quivi previsti, l’Azienda
deve essere riconsegnato dall’Affittuario nella piena disponibilità della Concedente.
12.2 I beni mobili devono essere riconsegnati in buono stato di conservazione, salvo il normale
deperimento per l’uso effettuatone.
Art. 13) DIVIETO DI CONCORRENZA
13.1 Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che la Concedente sarà vincolata al rispetto del patto di non concorrenza, in base a quanto previsto all’art. 2557 c.c..
Art. 14) DICHIARAZIONI E GARANZIE
14.1 Profilo societario
14.1.1 La Concedente dichiara e garantisce:
a) di essere una società regolarmente costituita e validamente operante nel settore in cui opera;
b) che tutti i libri contabili obbligatori, sono stati debitamente tenuti ed aggiornati in ottemperanza agli obblighi di legge. La Concedente garantisce altresì che nei libri contabili obbligatori sono dettagliati con precisione, fedeltà e veridicità, la totalità ed i singoli importi dei debiti e delle passività inerenti all’Azienda;
c) la Concedente ha piena capacità di stipulare il presente Contratto e di adempiere a tutte le
obbligazioni in esso previste;
d) la Concedente ha la piena proprietà e disponibilità dell’Azienda e la totale libertà di trasferirla.
14.2 Contratti
14.2.1 La Concedente dichiara e garantisce che i Contratti trasferiti sono efficaci, validi ed esistenti;
sono stati sempre correttamente e tempestivamente adempiuti da parte del Concedente
14.3 Beni
14.3.1 Ad eccezione dei beni oggetto di contratto di leasing di cui all.to A), il Concedente dichiara e
garantisce che i beni trasferiti ai sensi del presente Contratto sono:
i) esistenti;
ii) di piena ed esclusiva proprietà del Concedente;
iii) liberamente disponibili dal Concedente e liberi da pegni, gravami ed oneri di qualsivoglia natura.
14.4. Dipendenti
14. 2.1 La Concedente dichiara e garantisce che i “Dipendenti trasferiti” sono stati regolarmente
retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro ed il loro
trattamento è sempre stato, ed è, quello previsto dai contratti collettivi a ciascuno applicati; in ogni
caso la concedente dichiara di assumersi ogni responsabilità per ogni eventuale sanzione o richiesta di pagamento derivante da inadempienza e/o violazione di natura contributiva, fiscale, assicurativa o retributiva connesse ai rapporti di lavoro oggetto dell’affitto dell’azienda che dovesse essere avanzata da istituti, organi ispettivi e dai lavoratori stessi; sono stati sempre debitamente e tempestivamente effettuati tutti i prescritti adempimenti e pagamenti di natura previdenziale ed assistenziale in riferimento all’attività dell’Azienda.
Con precisazione che i dipendenti attualmente occupati presso l’azienda in oggetto sono più di quindici e quindi è stato necessario provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18.
14.5 Contenzioso
14.5.1 La Concedente dichiara e garantisce che non vi sono pendenti, né sono state minacciate, né vi è ragione di credere che saranno iniziate azioni giudiziarie di qualsivoglia natura comunque inerenti all’Azienda affittata o alla sua attività o che comunque possano pregiudicare il valore dell’Azienda e dei beni che lo compongono.
14.6 Fiscale e valutario
14.6.1 La Concedente dichiara e garantisce che sono state sempre presentate tutte le dichiarazioni
dei redditi ed ogni altra dichiarazione di carattere fiscale inerenti all’Azienda affittata previste dalle
leggi e regolamenti di volta in volta in vigore, nonché dalle altre autorità aventi giurisdizione tributaria;
sono state sempre debitamente pagate tutte le imposte, tasse e contributi riferibili all’Azienda e
previsti dalle leggi e regolamenti di volta in volta in vigore, nonché dai predetti enti impositori.
14.7 Osservanza di norme
14.7.1 La Concedente dichiara e garantisce che l’attività riferibile all’azienda della Concedente ed in
particolare all’Azienda è sempre stata svolta nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento
vigenti in materia civile, di lavoro e di previdenza sociale, nel rispetto delle licenze, e autorizzazioni
amministrative necessarie alla conduzione dell’attività dell’Azienda affittata.
14.8 Durata delle garanzie
14.8.1 Le dichiarazioni e garanzie rese dalla Concedente ai sensi del presente Contratto:
– sono riferite – ove non diversamente indicato in maniera espressa – alla data di sottoscrizione del
presente Contratto;
– hanno durata ed efficacia di 6 (sei) anni con decorrenza dalla Data di Decorrenza, ad eccezione delle dichiarazioni e garanzie in materia fiscale, previdenziale e giuslavoristica che hanno durata ed efficacia sino a maturazione del termine di prescrizione applicabile per legge.
In presenza di richieste di risarcimento formulate dall’Affittuario conseguenti alla violazione delle
garanzie fornite entro i termini di cui al precedente paragrafo, la responsabilità della Concedente
rimarrà operante e valida anche successivamente ai suddetti termini sino a quando l’importo oggetto
della richiesta di risarcimento risulterà definitivamente dovuto e pagato.
14.9 Risarcimenti
14.9.1 La Concedente risarcirà l’Affittuario di qualsiasi sopravvenienza passiva, danno, costo e spesa,
perdita o altro pregiudizio diretto o indiretto (“Danni”) che dovessero derivare all’Affittuario da eventi, atti, attività, omissioni ed ogni altra circostanza afferente all’azienda affittata e la sua gestione relativi o riconducibili al periodo antecedente alla Data di Decorrenza, anche se realizzatisi o emersi successivamente ad esso e che derivino o comunque conseguano o siano connessi o collegati alla veridicità delle dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Concedente nel presente articolo o che derivino o conseguano dal fatto che la situazione di fatto o di diritto dell’azienda affittata delineato nel presente Contratto si discosti dall’effettiva situazione dell’azienda stessa.
Art. 15) DIRITTO DI RECESSO
15.1 A decorrere dal 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette), le Parti stipulanti convengono a
favore dell’Affittuario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 C.C., il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto mediante dichiarazione che dovrà essere comunicata al Concedente per mezzo di lettera raccomandata con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.
15.2 La dichiarazione di recesso ricevuta dal venditore sarà irrevocabile.
15.3 A seguito del recesso, l’Affittuario dovrà restituire l’azienda.
Art. 16) CLAUSOLE INVALIDE
16.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto fossero o divenissero contrarie a norme
imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla
validità dell’intero Contratto, fatto salvo il disposto di cui all’art. 1419 codice civile, a meno che non
siano state considerate dalle Parti come determinanti del consenso per la stipula dello stesso.
16.2 Ciascuna parte potrà, comunque, richiedere per iscritto la modificazione del Contratto qualora
l’eliminazione della clausola nulla compromettesse gravemente i diritti e/o qualsivoglia interesse di tale parte.
Art. 17) COMUNICAZIONI
17.1 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi in relazione al Contratto dovrà essere per iscritto e se
data per telefax essere inviata ai numeri più sotto indicati e se data per e-mail essere inviata agli
indirizzi più sotto indicati e se data per posta dovrà essere spedita con raccomandata a.r. agli indirizzi
che seguono:
– per X S.R.L. Via __ in, n. telefax ed e.mail come saranno comunicati per iscritto all’Affittuario;
– per Z S.P.A. Via __ , n. telefax ed e.mail come saranno comunicati per iscritto alla Concedente.
17.2 Tutte le comunicazioni saranno considerate essere state date:
17.2.1 se consegnate a mano quando consegnate e controfirmate per ricevuta;
17.2.2 se spedite per posta farà fede la data di spedizione;
17.2.3 se date per telefax al momento della spedizione delle stesse comprovato da rapporto di
spedizione;
17.2.4 se date per e-mail al momento della spedizione della stessa con conferma di lettura da parte
del destinatario.
Art. 18) MODIFICHE DEL CONTRATTO
18.1 Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante
atto scritto firmato dalle Parti.
Art. 19) SPESE
19.1 Le spese di registrazione, cosi come tutte quelle inerenti e conseguenti la formazione di questo
atto, faranno carico all’Affittuario, salvo gli onorari professionali che saranno a carico della parte
Concedente.
19.2 Si richiede la registrazione a tassa fissa, essendo quivi previste prestazioni soggette ad IVA.
Art. 20) FORO COMPETENTE
20.1 Le parti indicano quale Foro esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Art. 21) PREMESSE E ALLEGATI
21.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 22) ESONERO RESPONSABILITÀ
22.1 Per motivi di urgenza, le parti concordemente dispensano il notaio autenticante da ogni
responsabilità in ordine alla consistenza dei rami d’azienda in oggetto e alla loro immunità da vincoli pregiudizievoli di qualsiasi natura;
22.2 Ai soli fini dell’iscrizione del presente atto nel repertorio del notaio autenticante, le parti indicano approssimativamente in XXX.000,00 (___________/00) il canone complessivo del presente affitto.
ELENCO ALLEGATI
All. A): contratto di locazione immobiliare;
All. B): inventario cespiti;
All. C): inventario valorizzato delle scorte di magazzino;
All. D): elenco “Dipendenti trasferiti”;
___________________________,__________________
Modello Contratto d’Affitto di Ramo di Azienda Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto d’affitto di ramo di azienda da scaricare. Il modulo contratto d’affitto di ramo di azienda compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto d’affitto di ramo di azienda può essere convertito in PDF o stampato.