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Indice
Cessione di Beni ai Creditori
Nel codice civile, il contratto di cessione dei beni ai creditori è disciplinato all’ultimo capo del titolo terzo dedicato alle obbligazioni. L’articolo 1977 definisce la cessione come l’accordo con cui il debitore affida ai propri creditori, o a una parte di essi, il compito di liquidare tutte o alcune sue attività per ripartirne il ricavato in soddisfazione delle relative pretese. Conosciuto anche come cessio bonorum, questo istituto mira a evitare l’avvio di procedure esecutive nei confronti del debitore, scongiurando i costi e le lungaggini di un procedimento giudiziario. Viene pertanto inquadrato tra i contratti volti a comporre controversie, alla stregua della transazione, con la differenza che può essere stipulato anche quando esiste già una lite in corso e i crediti sono certi ed esigibili. È utilizzato di frequente nelle procedure di concordato preventivo, dove l’interesse dei creditori si realizza in tempi più rapidi grazie alla facoltà di liquidare privatamente i beni del debitore.
Dal punto di vista formale, la cessione dei beni ai creditori è un contratto di natura consensuale, frutto di un accordo tra debitore e creditori, rispettivamente qualificati come cedente e cessionari. Nonostante si faccia riferimento a più creditori, la dottrina ritiene che la titolarità del credito e la legittimazione processuale possano spesso ricondursi a un unico soggetto depositario di una pluralità di interessi. Gli studiosi, inoltre, identificano il contratto di cessione dei beni ai creditori come un mandato in rem propriam, poiché l’interesse principale è quello dei mandatari (i creditori) più che quello del mandante (il debitore). Soltanto coloro che aderiscono all’accordo hanno diritto a soddisfarsi con il ricavato della liquidazione, mentre chi resta estraneo può intraprendere altre iniziative. È tuttavia possibile unirsi al contratto anche in un momento successivo, purché anteriore alla fase di liquidazione, così da beneficiare delle medesime condizioni riconosciute agli altri creditori aderenti.
Esempio di Cessione di Beni ai Creditori
Di seguito è possibile trovare un esempio di cessione di beni ai creditori.
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI
(articoli 1977 e seguenti del Codice Civile)
Repubblica Italiana
Nell’anno [●], il giorno [●] del mese di [●], in [●], via [●] numero [●], di fronte a me Dott. [●], Notaio residente in [●] con studio in via [●], iscritto al Collegio notarile del Distretto di [●], si sono presentati:
Tizio, nato a [●] il [●], residente (o domiciliato) in [●], via [●] numero [●], codice fiscale [●], che dichiara di essere [●] (indicazione dello stato civile e, se coniugato, del regime patrimoniale); Primo, nato a [●] il [●], residente (o domiciliato) in [●], via [●] numero [●], codice fiscale [●], che dichiara di essere [●] (indicazione dello stato civile e, se coniugato, del regime patrimoniale); Secondo, nato a [●] il [●], residente (o domiciliato) in [●], via [●] numero [●], codice fiscale [●], che dichiara di essere [●] (indicazione dello stato civile e, se coniugato, del regime patrimoniale); Terzo, nato a [●] il [●], residente (o domiciliato) in [●], via [●] numero [●], codice fiscale [●], che dichiara di essere [●] (indicazione dello stato civile e, se coniugato, del regime patrimoniale).
Io, Notaio, accerto la loro identità personale e, su loro richiesta, ricevo il presente atto, con cui i comparenti dichiarano quanto segue. Tizio (d’ora in poi “il debitore”) risulta debitore di Primo, Secondo e Terzo (d’ora in poi “i creditori”) per le somme rispettivamente indicate di euro [●], euro [●] ed euro [●], dovute in forza dei relativi titoli che vengono qui riconosciuti come certi ed esigibili ai sensi dell’articolo 1988 del Codice Civile. Tizio ammette l’esistenza e l’ammontare di tali crediti, rinuncia a promuovere giudizi di accertamento in merito e si impegna a non sollevare eccezioni o opposizioni di alcun tipo.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Consenso e oggetto.
Tizio, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del Codice Civile, cede ai creditori i beni indicati qui di seguito, affinché procedano alla loro liquidazione e ripartiscano il ricavato in soddisfacimento delle somme dovute. I beni ceduti comprendono un immobile a uso commerciale o artigianale, sito in [●], via [●], confinante con [●] e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di [●] al foglio [●], particella [●], subalterno [●], categoria [●], classe [●], consistenza [●], rendita euro [●], pervenuto a Tizio con i titoli [●]. Il secondo immobile, a uso abitativo, si trova in [●], via [●], confinante con [●] e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di [●] al foglio [●], particella [●], subalterno [●], categoria [●], classe [●], consistenza [●], rendita euro [●], pervenuto a Tizio con i titoli [●]; risulta locato a [●] in forza di un contratto del [●], registrato presso [●], con scadenza [●] e canone mensile o annuo di euro [●]. La cessione comprende inoltre [●] azioni ordinarie della società [●], detenute presso la banca [●], dossier titoli n. [●], i titoli pubblici per un valore nominale di euro [●], detenuti presso la banca [●], dossier titoli n. [●], e un credito ipotecario di euro [●] nei confronti di [●], costituito con atto rogato dal Notaio [●] e garantito da ipoteca per il valore di euro [●], iscritta nei Registri Immobiliari di [●] in data [●]. Gli stessi creditori, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a notificare al debitore l’avvenuta cessione di tale credito tramite [●].
Articolo 2 – Termine.
La gestione liquidatoria avrà durata massima di [●] mesi (o anni) dalla data odierna. Decorso tale termine, eventuali beni o diritti non ancora liquidati rientreranno nella piena disponibilità del debitore. Se in un momento antecedente alla scadenza le somme incassate copriranno l’intero ammontare del debito, ogni residuo attivo, detratte le spese e l’eventuale compenso del liquidatore, sarà immediatamente restituito al debitore, e i creditori si impegnano a compiere tutte le formalità necessarie per rendere effettiva tale restituzione.
Articolo 3 – Poteri dei creditori cessionari.
Ai sensi dell’articolo 1979 del Codice Civile, l’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori, che possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale sui beni stessi. Se previsto, le parti nominano un liquidatore nella persona di [●], il cui compenso è fissato a euro [●] semestrali, con diritto al rimborso delle spese sostenute per l’incarico. Il liquidatore anticiperà fino a euro [●] per le spese necessarie; eventuali importi superiori andranno autorizzati per iscritto. Il liquidatore fornirà ai creditori un rendiconto scritto, con cadenza almeno semestrale, delle operazioni compiute e degli incassi eseguiti, indicando eventuali ribassi applicati in caso di vendite infruttuose.
Articolo 4 – Controllo del debitore.
Conformemente all’articolo 1983 del Codice Civile, il debitore ha diritto di controllare l’operato dei creditori, di ottenere un rendiconto alla fine della liquidazione o, se questa si prolunga oltre un anno, al termine di ogni anno, e di richiedere l’esibizione della documentazione relativa alle singole operazioni. Se previsto un liquidatore, quest’ultimo si impegna a trasmettere il rendiconto anche al debitore con la stessa periodicità stabilita per i creditori.
Articolo 5 – Spese della gestione.
In base all’articolo 1981 del Codice Civile, i creditori devono anticipare le spese necessarie alla liquidazione, riservandosi il diritto di prelevare l’importo anticipato dal ricavato della liquidazione stessa.
Articolo 6 – Garanzie.
Il debitore garantisce la piena proprietà e la disponibilità giuridica dei beni, titoli e diritti oggetto della cessione, dichiarando che sono liberi da vincoli, pignoramenti, sequestri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Ove la cessione riguardi tutti i beni e sia a favore di tutti i creditori, Tizio garantisce di non avere ulteriori creditori oltre a Primo, Secondo e Terzo, di avere ceduto l’intero suo patrimonio e di non aver simulato alcuna passività.
Articolo 7 – Effetti.
Ai sensi dell’articolo 1980 del Codice Civile, il debitore non può disporre dei beni ceduti una volta perfezionata la cessione. Nel caso esistano creditori estranei, costoro potranno comunque agire esecutivamente su tali beni. Se la cessione ha per oggetto solo alcune attività del debitore, i creditori che partecipano alla cessione non potranno promuovere esecuzioni sul resto del patrimonio, finché non abbiano completato la liquidazione dei beni oggetto della cessione.
Articolo 8 – Liberazione del cedente.
Il debitore sarà liberato nei confronti dei creditori cessionari dal giorno in cui riceveranno la quota spettante a ciascuno, entro i limiti del pagamento effettivamente ottenuto. Se il ricavato della liquidazione non risultasse sufficiente a soddisfare integralmente i creditori, essi conserveranno il diritto di agire sui restanti beni (anche futuri) di Tizio. È possibile introdurre clausole che prevedano la liberazione del debitore a determinate condizioni, quali il raggiungimento di una determinata percentuale di pagamento o il riconoscimento di un bonus finalizzato a garantire la collaborazione del debitore nel mantenere i beni in buono stato e nel facilitarne la vendita.
Articolo 9 – Diritto di recesso.
In base all’articolo 1985 del Codice Civile, Tizio può recedere in ogni momento dal contratto pagando capitale, interessi, e le eventuali spese di gestione già sostenute dai creditori. Il recesso produce i propri effetti dal giorno dell’effettivo pagamento.
Articolo 10 – Trascrizione.
Per gli immobili elencati all’articolo 1, si autorizza la trascrizione della presente cessione ai sensi dell’articolo 2649 del Codice Civile, a carico di Tizio e a favore di Primo, Secondo e Terzo, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari di [●] da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Articolo 11 – Spese e imposte.
Le spese e le imposte del presente atto, comprese quelle accessorie e conseguenti, restano a carico dei creditori cessionari.
Il presente atto, redatto con strumenti informatici su [●] fogli e [●] facciate fino a questo punto, è stato letto in presenza dei comparenti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore [●].
Modello Cessione di Beni ai Creditori Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello cessione di beni ai creditori da scaricare. Il modulo cessione di beni ai creditori compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile cessione di beni ai creditori può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Cessione di Beni ai Creditori PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile cessione beni ai creditori PDF.