In questa pagina è possibile trovare un fac simile clausola fideiussione contratto di locazione da scaricare e compilare.
Indice
Clausola Fideiussione Contratto Di Locazione
Nel contratto di locazione la fideiussione è la forma di garanzia personale che permette al locatore di contare su un terzo obbligato in solido per canoni, oneri accessori e danni. Essa può essere inserita come clausola nel testo contrattuale oppure essere stipulata in un accordo autonomo ma collegato; in entrambi i casi resta accessoria rispetto all’obbligazione principale e segue la sorte del rapporto locativo, compreso il subentro ex art. 1602 c.c. in caso di trasferimento dell’immobile, se la garanzia risulta inscindibile dal contratto di affitto.
Il fondamento normativo si rinviene negli artt. 1936 ss. c.c., che descrivono la fideiussione come impegno a garantire l’adempimento di un debito altrui, e nell’art. 1941 c.c., che impone la determinatezza del massimale e vieta garanzie che eccedano il dovuto; la disciplina locatizia speciale di cui alla l. 9 dicembre 1998 n. 431 non contiene deroghe, quindi trovano applicazione le regole codicistiche comuni. L’accessorietà comporta che l’estinzione o la trasformazione del rapporto di locazione incide sul contenuto dell’obbligazione fideiussoria, salvo pattuizioni che ne prolunghino l’efficacia oltre la scadenza contrattuale.
Sul piano operativo la prassi distingue la fideiussione bancaria, che implica l’apertura di credito a favore del locatore e una commissione periodica a carico del conduttore, dalla fideiussione assicurativa, collegata al pagamento di un premio e soggetta alla sospensione in caso di mancato versamento. La scelta fra le due incide su costi, tempi di escussione e grado di tutela perché la garanzia bancaria consente di aggredire immediatamente somme già vincolate, mentre quella assicurativa richiede l’avvio di una pratica di indennizzo.
Perché la clausola sia valida è essenziale la forma scritta, l’indicazione dell’importo massimo garantito, la durata, la solidarietà esplicita con il debitore principale e la deroga – se voluta – al beneficio d’escussione; l’inserimento di formule generiche o la previsione di importi «illimitati» espone la garanzia a nullità parziale ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza, come sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.
Il locatore può pretendere il pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» se la clausola lo stabilisce; la Corte di cassazione, con la sentenza 31105/2024, ha chiarito che questa dicitura fa della fideiussione una garanzia astratta assimilabile alla lettera di patronage, sottraendo al garante la possibilità di opporre eccezioni diverse dall’estinzione del credito. L’ordinanza 9789/2024, sempre della Suprema Corte, ha inoltre ribadito che l’azione esecutiva sui beni del fideiussore può essere intrapresa senza preventiva escussione del conduttore quando la rinuncia al beneficio è stata espressamente pattuita. Negli ultimi anni la Cassazione ha però rimarcato i limiti alla libertà contrattuale, dichiarando la nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema censurato da Banca d’Italia nel 2005 quando la combinazione delle clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta determina un effetto anticoncorrenziale. Le sentenze 27243/2024, 30383/2024 e l’ordinanza 1170/2025 hanno circoscritto tale nullità, affermando che la parte che pretende l’invalidità totale deve dimostrare la dipendenza delle restanti clausole da quelle illecite; in mancanza, la nullità resta parziale e la garanzia sopravvive nei limiti delle pattuizioni lecite.
Per il fideiussore, la possibilità di eccepire il pagamento, la compensazione o la prescrizione segue l’art. 1945 c.c.; restano opponibili le eccezioni personali, salvo rinuncia espressa. Gli obblighi possono cessare per revoca, surroga o liberazione pattuita (ad esempio alla restituzione dell’immobile e all’accertamento dell’assenza di danni), ma anche per novazione del contratto di locazione che aumenti il rischio oltre i limiti originariamente accettati, contravvenendo al secondo comma dell’art. 1941 c.c.
In fase di negoziazione è opportuno verificare la proporzione fra il massimale garantito e il canone annuo, valutare la durata (specialmente nei contratti a tempo determinato), concordare spese e commissioni e stabilire tempi certi di svincolo al rilascio dell’immobile. Per il locatore la polizza sostituisce o riduce il deposito cauzionale, ma comporta un costo annuo che spesso incide sul valore locativo; per il conduttore può rappresentare un vantaggio di liquidità, a condizione di conoscere penali e franchigie previste dall’emittente.
Esempio di Clausola Fideiussione Contratto Di Locazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di clausola fideiussione contratto di locazione.
Art. __ Polizza fidejussoria del Locatore
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte assunte con il presente contratto, con la sottoscrizione del presente atto il Conduttore si obbliga a stipulare una fideiussione bancaria/assicurativa, rilasciata da un primario Istituto di Credito/Compagnia di assicurazione e con validità sino a tutto il primo periodo di durata del contratto, con rinnovo annuale tacito alle medesime condizioni per la restante durata contrattuale, per un importo pari a 6 (sei) mensilità del canone di locazione pattuito. Le parti concordano che il rilascio della polizza fideiussoria è condizione per la consegna al Conduttore dell’Immobile.
La fideiussione dovrà espressamente prevedere la garanzia sia del pagamento dei canoni di locazione nei termini stabiliti nel presente contratto, sia delle spese, ferma restando la risoluzione di diritto di cui all’articolo 9 del presente contratto, sia del risarcimento di eventuali danni che si verificassero nell’Immobile per sua colpa, sia dell’indennità di occupazione sine titulo per mancato rilascio dell’Immobile per qualsiasi ragione ivi prevista, e comunque per l’adempimento di tutti gli obblighi
contrattualmente previsti, salva comunque la facoltà del Locatore di esercitare ogni azione e ragione spettante per il recupero degli importi eccedenti la somma suindicata, oltre al risarcimento del maggiore danno.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i premi e tutti gli oneri saranno a carico del Conduttore, mentre tutti i pagamenti ed i risarcimenti conseguenti all’escussione della garanzia, saranno a favore del Locatore.
Il Conduttore si obbliga a far pervenire copia della suddetta fideiussione entro e non oltre 15 giorni dalla consegna del contratto registrato e, successivamente, entro 15 giorni dall’inizio del secondo periodo.
Modello Clausola Fideiussione Contratto Di Locazione Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello clausola fideiussione contratto di locazione da scaricare. Il modulo clausola fideiussione contratto di locazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile clausola fideiussione contratto di locazione può essere convertito in PDF o stampato.