In questa pagina è possibile trovare un fac simile clausola revisione prezzi contratto di appalto da scaricare e compilare.
Indice
Clausola Revisione Prezzi Contratto di Appalto Privato
L’articolo 1664 del Codice Civile affronta il tema degli appalti in modo duplice, funzionando da prescrizione generale applicabile a tutti i contratti come delineato negli articoli 1467 e 1468, e fornendo disposizioni specifiche relative agli appalti stessi. L’articolo 1467 stabilisce che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, se la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa a causa di eventi straordinari e imprevedibili, la parte obbligata può richiedere la risoluzione del contratto. Però, le conseguenze di tale risoluzione non si estendono alle prestazioni già effettuate e non pregiudicano i diritti legalmente acquisiti dai terzi. È importante sottolineare che la risoluzione non può essere richiesta se la nuova onerosità rientra nell’alea normale del contratto. In tali circostanze, la parte contro la quale viene richiesta la risoluzione ha la possibilità di evitare tale risoluzione proponendo una modifica equa delle condizioni contrattuali.
Successivamente, l’articolo 1468 aggiunge che se l’obbligazione è assunta solo da una delle parti, quest’ultima può chiedere una riduzione della prestazione o una modifica delle modalità di esecuzione per riportare il contratto a una situazione di equità. Questo significa che la normativa offre strumenti per adattare le condizioni contrattuali in risposta a cambiamenti imprevisti, mantenendo un equilibrio tra le parti.
Il Codice Civile attribuisce alle parti l’onere di considerare tutto ciò che rientra nell’alea normale del contratto, specificamente per gli appalti, questa è fissata nella misura del dieci per cento del prezzo complessivo, applicabile sia in caso di aumento che di diminuzione. A differenza dell’articolo 1467, che fa riferimento a eventi straordinari ed imprevedibili, per gli appalti il codice si concentra esclusivamente su circostanze imprevedibili. Questa differenza di terminologia riflette l’importanza di evitare la risoluzione del contratto in favore di una semplice revisione del prezzo quando si presentano tali circostanze.
Una questione importante riguarda la possibilità di richiedere lo scioglimento del contratto anziché la revisione del prezzo. Questo appare fattibile poiché le disposizioni degli articoli 1467 e 1468 non contrastano con l’articolo 1664, permettendo loro di operare sia simultaneamente che separatamente. Se l’appaltatore richiede la risoluzione del contratto e questa viene accettata, egli deve assicurarsi che le opere non causino danni né ai lavori completati né a terzi, garantendo così una transizione ordinata e senza ulteriori complicazioni.
La revisione del prezzo, fissata al dieci per cento, deve essere superata rispetto al costo complessivo dell’opera, il che implica che l’indagine deve considerare l’opera nella sua interezza anziché periodi lavorativi specifici. Si pone quindi la domanda se questa indagine debba essere condotta solo dopo il completamento dei lavori o se sia possibile determinare preventivamente il maggiore o minore costo e concordare un nuovo prezzo basato sui risultati ottenuti. È probabile che entrambe le metodologie siano accettabili, ma è chiaro che gli accordi preventivi non dovrebbero essere applicati finché i lavori non sono iniziati, poiché in quel caso si tratterebbe di una nuova pattuizione con aspetti giuridici differenti. Inoltre, per procedere con una revisione del prezzo in caso di aumento, è necessario che l’appaltatore abbia già avviato i lavori, permettendo così di richiedere un corrispettivo maggiore durante l’esecuzione dell’opera.
L’ultimo comma dell’articolo 1664 prevede un equo compenso per l’assuntore qualora cause naturali non previste dalle parti rendano la prestazione più onerosa. Questo principio è giusto, ma la sua applicazione pratica può comportare indagini complesse, complicate dal processo di verifica della volontà delle parti coinvolte. Questo è particolarmente vero quando si considerano le condizioni del terreno su cui si devono svolgere i lavori. Anche in assenza di frode o occultazione dolosa di elementi, l’appaltatore, essendo un esperto del settore, ha l’obbligo di essere più preveggente rispetto alle possibili incognite del terreno, rendendo le indagini ancora più delicate e sottoposte a scrutinio.
Esempio di Clausola Revisione Prezzi Contratto di Appalto
Di seguito è possibile trovare un esempio di clausola revisione prezzi contratto di appalto.
Il prezzo convenuto quale corrispettivo dell’opera prestata dalla ditta appaltatrice sarà revisionato, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1664, comma 1, con esclusione di qualsiasi alea.
In sede di liquidazione di ogni stato di avanzamento dei lavori è in facoltà della ditta appaltatrice presentare l’elenco dei nuovi prezzi aggiornati per i materiali utilizzati e per le opere svolte, così come risultano dall’ultimo listino delle opere edili edito dalla Camera di commercio di………………..: i prezzi aggiornati potranno essere così sostituiti a quelli previsti e allegati al presente contratto.
Modello Clausola Revisione Prezzi Contratto di Appalto Privato Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello clausola revisione prezzi contratto di appalto privato da scaricare. Il modulo clausola revisione prezzi contratto di appalto compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile clausola revisione prezzi contratto di appalto può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Clausola Revisione Prezzi Contratto di Appalto Privato PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile clausola revisione prezzi contratto di appalto privato PDF editabile.