In questa pagina è possibile trovare un fac simile concordato con assuntore da scaricare e compilare.
Indice
Proposta di Concordato con Assuntore
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, istituito con il D.Lgs. n. 14/2019, ha introdotto nuove regole volte a disciplinare le procedure concorsuali, tra le quali spicca l’articolo 91 sulle offerte concorrenti nell’ambito del concordato preventivo. Tale disposizione prevede che, qualora il piano di concordato includa un’offerta irrevocabile di acquisto, a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più suoi rami, oppure di particolari beni, sia necessaria un’adeguata pubblicità per individuare il miglior offerente nell’interesse dei creditori. Resta, tuttavia, il nodo interpretativo della concreta applicabilità di questa procedura al concordato preventivo con assuntore, poiché il legislatore non la cita espressamente.
All’interno di questa cornice normativa, diventa essenziale considerare con attenzione la differenza tra la semplice cessione di singoli beni o rami d’azienda e il subentro globale tipico dell’assuntore. Nella cessione di specifici asset, il trasferimento rimane limitato a beni o parti del patrimonio aziendale che vengono acquisiti da un terzo, mentre la titolarità complessiva dell’impresa resta in capo al debitore. Nel concordato preventivo con assuntore, invece, quest’ultimo accetta di subentrare in toto nelle posizioni attive e passive del debitore, assumendo il controllo dell’intero complesso aziendale e proseguendo l’attività d’impresa. Questo passaggio, che opera come una successione universale, garantisce la continuità aziendale, l’operatività e, di conseguenza, la tutela dei lavoratori, in un’ottica che si spinge oltre la mera liquidazione del patrimonio finalizzata al soddisfacimento dei creditori.
L’articolo 91 del Codice della Crisi d’Impresa stabilisce la necessità di ricorrere alle offerte concorrenti in presenza di un’offerta irrevocabile di acquisto, affinché si possa raggiungere la miglior valorizzazione dell’azienda o dei beni in favore dei creditori. La pubblicità che il tribunale deve disporre in tali circostanze mira a favorire la trasparenza delle operazioni e, soprattutto, a incrementare il livello di concorrenza, potenzialmente innalzando il prezzo di vendita e massimizzando così i risultati per i creditori stessi. Questi principi paiono coerenti anche nel caso in cui si voglia trasferire l’intero complesso aziendale: l’interesse alla massima realizzazione patrimoniale non cambia, e tuttavia il legislatore non fornisce un esplicito richiamo all’applicazione dell’articolo 91 nelle ipotesi di concordato con assuntore. Da ciò nasce l’incertezza sull’eventualità di promuovere la procedura competitiva anche in contesti in cui l’assuntore assorbe l’azienda nella sua interezza, con tutte le conseguenze attive e passive.
Il dibattito ruota intorno a una questione di fondo: se il concordato con assuntore, avendo caratteristiche più ampie e profonde rispetto alla cessione parziale di beni, rientri nel meccanismo di offerte concorrenti o se, al contrario, costituisca un istituto autonomo e pertanto escluso dall’ambito operativo dell’articolo 91. Da un lato, si potrebbero valorizzare i principi di trasparenza e competitività, ritenendo doveroso pubblicizzare e comparare eventuali proposte migliorative, anche quando si tratti di un trasferimento globale dell’impresa. Dall’altro, si potrebbe sostenere che la ratio del concordato con assuntore includa un accordo più articolato, volto a salvaguardare la continuità aziendale con un unico soggetto garante, il quale subentra nel complesso dei rapporti e nel relativo rischio. Tale finalità si discosterebbe dall’obiettivo, più tipicamente liquidatorio, che caratterizza la cessione di singoli beni, rendendo meno lineare l’applicazione di un procedimento essenzialmente concorrenziale. L’assenza di un riferimento esplicito nell’articolo 91 ha generato una diversità di posizioni. Alcune interpretazioni, pur non trovando un appiglio normativo diretto, propongono di estendere la procedura competitiva per garantire che l’azienda trovi il miglior contraente possibile e massimizzare i benefici per i creditori. In questa prospettiva, il ruolo dell’assuntore non sarebbe di per sé ostativo alla ricerca di altre offerte, che potrebbero risultare più vantaggiose pur mantenendo la continuità aziendale. Altre visioni, invece, sostengono la non applicabilità della procedura, ritenendo che il concordato con assuntore, per sua natura, si fondi su un accordo privatistico specifico, in cui la scelta dell’assuntore avviene nel quadro negoziale tra debitore, creditori e terzo interessato, senza necessariamente avviare un vero e proprio confronto concorrenziale come avverrebbe in un contesto di vendita di beni isolati.
Alla luce di queste riflessioni, appare evidente che il coordinamento tra l’istituto dell’offerta concorrente e la figura dell’assuntore nel concordato preventivo costituisca uno snodo delicato, in cui si intrecciano valori fondamentali come la salvaguardia dell’impresa e la massimizzazione del valore per i creditori. L’applicazione dell’articolo 91 in forma estensiva, pertanto, potrebbe essere motivata alla luce dei principi generali di trasparenza e massima realizzazione del patrimonio, a condizione di non compromettere la continuità e l’equilibrio dell’operazione di concordato con assuntore. Al contrario, un’interpretazione più restrittiva, volta a negare la procedura competitiva, rifletterebbe la visione di un concordato basato su un accordo particolarmente strutturato, in cui la figura dell’assuntore si pone in un rapporto assimilabile a una successione universale, non facilmente assimilabile a una mera cessione di beni o rami di azienda.
Esempio di Proposta di Concordato con Assuntore
Di seguito è possibile trovare un esempio di proposta di concordato con assuntore.
TRIBUNALE DI ….
Sezione fallimentare
Fallimento …. n. ….
Giudice delegato: dott.
Curatore: dott. .
Oggetto: proposta di concordato fallimentare per assunzione.
Ill.mo Signor Giudice delegato,
il sottoscritto , nato a , il …., residente in , via , n. …., C. F…,
nella sua qualità di legale rappresentante della , iscritta nel registro delle imprese di
…….. al n. …., con sede in , via , n. …., dichiarata fallita dal Tribunale di ……..
con sentenza n. …. in data …., formula ai creditori la presente proposta, giusto mandato conferitogli dall’assemblea dei soci con delibera del …., registrata al n. …. di rep., e al n. …. di
racc.. Notaio dott. , esponendo quanto segue:
1. in data ……, giusto decreto della S.V.Ill.ma, lo stato passivo del Fallimento è stato
reso esecutivo;
2. i crediti ammessi allo stato passivo della procedura ammontano all’importo
complessivo di € …. e sono così ripartiti:
in prededuzione: € ….
in via privilegiata: € ….
in via chirografaria: € ….
totale: …..
3. per quanto riguarda le opposizioni ex art. 98 L. Fall. formulate nei confronti del Fallimento è stata dichiarata cessata la materia del contendere;
5. i crediti ammessi in prededuzione, pari a € …., sono già stati integralmente soddisfatti nel corso della procedura;
6. non risultano depositate ulteriori istanze di ammissione tardiva dei crediti e dall’esame della documentazione contabile della società non risultano ulteriori crediti;
8. il residuo attivo fallimentare attualmente è così costituito:
disponibilità liquide: € ….;
beni mobili e rimanenze inventariati di esiguo valore (cfr. all. sub ….);
immobile sito in , via , n. …. (cfr. all. sub. certificazione catastale e stima
come da relazione peritale);
crediti inesigibili il cui valore di realizzo, così come confermato dal Curatore, è pari a € zero (cfr. all. ….);
9. le spese di giustizia in prededuzione ammontano a € …. di cui:
€ …. per compenso del Curatore;
€ …. per compenso del perito estimatore;
€ …. per compenso legale del fallimento;
€ …. per spese di procedura.
10. La proponente intende sottoporre ai creditori la seguente proposta concordataria, che prevede la suddivisione dei creditori nelle seguenti classi ed i seguenti trattamenti differenziati:
crediti prededucibili 100%
crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 cod. civ. 100%
creditori ipotecari 70%
istituti di credito 40%
fornitori 20%
11. Il fabbisogno concordatario ammonta perciò complessivamente a € ….,.
12. In data , l’assemblea straordinaria della …….., ha approvato, ex art. 152, comma 2, L.
Fall., una proposta di concordato fallimentare (cfr. sub. 1) alle indicate condizioni:
pagamento integrale dell’importo di € …. per spese di giustizia e compenso del Curatore;
pagamento integrale dell’importo di € …. per crediti privilegiati dei dipendenti, ancorché non ammessi allo stato passivo al momento dell’omologazione del concordato;
pagamento dell’importo di € …., pari all’80% per crediti privilegiati ipotecari, ancorché non ammessi allo stato passivo al momento dell’omologazione del concordato;
pagamento dell’importo di € …. pari al 40% dell’ammontare dei crediti chirografari delle banche e del 20% dei crediti dei fornitori che risultino definitivamente ammessi allo
stato passivo del fallimento , al momento del passaggio in giudicato della sentenza
di omologazione del concordato, oltre ai crediti che in tale data non dovessero risultare iscritti nel passivo fallimentare, con rinuncia, da parte dei creditori chirografari medesimi, a qualsiasi ulteriore relativa pretesa, diritto, ragione od azione a qualsiasi titolo in dipendenza dei rispettivi crediti;
costituzione della …….., con sede in , in qualità di assuntore delle obbligazioni
relative al concordato, mediante accollo degli obblighi relativi a …….., con contestuale cessione al medesimo dei seguenti beni acquisiti all’attivo della procedura;
costituzione a garanzia dell’adempimento, di fideiussione bancaria a prima richiesta,
rilasciata dalla Banca a favore del fallimento per l’importo di € …. (cfr. all.
sub ….);
il pagamento dei creditori privilegiati, chirografari, delle spese e degli oneri, come sopra specificato sarà effettuato da parte del Curatore, a spese dell’assuntore, entro il termine massimo di …. mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
a garanzia dell’adempimento degli obblighi di concordato, l’assuntore deposita propria dichiarazione irrevocabile di assunzione, ai sensi dell’art. 124 L. Fall., del concordatofallimentare …. (cfr. all sub ….) nonché fideiussione bancaria a prima richiesta,
rilasciata dalla Banca . a favore del fallimento per l’importo di € …. (cfr. all. sub
….), conferendo mandato al Curatore, dott. …….., perché, una volta divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, provveda al versamento della somma di € …., che l’assuntore si obbliga a corrispondere allo stesso entro cinque giorni dalla data di passato in giudicato dell’omologa, su di un libretto di risparmio, atteso che l’utilizzo di tali somme sarà sottoposto a vincolo, essendo destinato esclusivamente per far fronte ai pagamenti a favore dei creditori i cui debiti sono stati assunti dall’assuntore;
il Curatore è tenuto, a semplice richiesta dell’assuntore, a corrispondergli le eventuali somme residue;
nell’ipotesi di mancata definitività del decreto di omologazione del concordato, il
Curatore sarà obbligato, dietro semplice richiesta dell’assuntore , a restituirgli la
predetta fideiussione di € …..
Tutto ciò premesso, lo scrivente, nella sua qualità di legale rappresentante della , come
sopra rappresentato e difeso
CHIEDE
che la Ill.mo Signor Giudice delegato voglia disporre l’avvio della procedura relativa alla sopra estesa proposta di concordato fallimentare.
Con osservanza.
Lì, .
Il proponente
L’assuntore
Modello Proposta di Concordato con Assuntore Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello proposta di concordato con assuntore da scaricare. Il modulo proposta di concordato con assuntore compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile proposta di concordato con assuntore può essere convertito in PDF o stampato.