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Condizione Risolutiva
La condizione risolutiva del contratto è una clausola che prevede la cessazione dell’efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto. In altre parole, il contratto è immediatamente efficace dal momento della conclusione, ma è destinato a perdere questa efficacia se si verifica l’evento previsto come condizione risolutiva. In questo articolo esploreremo in dettaglio il funzionamento della condizione risolutiva, i contesti in cui viene utilizzata e le sue implicazioni legali.
La condizione risolutiva comporta quindi l’estinzione automatica del contratto qualora si verifichi un determinato evento futuro e incerto. Per esempio, una società potrebbe stipulare un contratto con un fornitore che prevede la consegna di un prodotto entro una data specifica, se il prodotto non viene consegnato entro quel termine, il contratto si risolve automaticamente. La condizione risolutiva può anche essere legata al comportamento di una delle parti, come l’adempimento del contratto. In questo caso, se l’adempimento è previsto come condizione risolutiva, il contratto diventerà inefficace senza che vi sia bisogno di discutere di inadempimento o di risarcimento danni.
È importante sottolineare che la condizione risolutiva deve essere esplicitamente prevista nel contratto, e le parti devono concordare su quale condizione determinerà la risoluzione automatica. Se manca una clausola di condizione risolutiva, il contratto non si risolverà automaticamente, e le parti dovranno seguire le procedure ordinarie di risoluzione, come quelle per inadempimento o eccessiva onerosità sopravvenuta.
La condizione risolutiva viene utilizzata in vari contesti, come nei contratti di vendita immobiliare, in cui l’efficacia della vendita può dipendere dalla verifica di particolari condizioni, come la conformità delle autorizzazioni urbanistiche. Se tali condizioni non si verificano, il contratto si risolve automaticamente, liberando le parti da ulteriori obblighi. Anche nei contratti di lavoro è frequente l’uso della condizione risolutiva, per esempio per prevedere la cessazione automatica del rapporto in caso di malattia prolungata o di licenziamento per giusta causa.
La condizione risolutiva ha importanti implicazioni legali. Innanzitutto, deve essere formulata in modo chiaro e preciso, così che le parti possano comprendere appieno le circostanze che ne determineranno l’efficacia. La clausola deve inoltre rispettare i limiti di legge e non violare l’ordine pubblico. Bisogna sottolineare che una condizione risolutiva può avere rilevanti conseguenze economiche, specialmente quando riguarda l’adempimento di una delle parti, il cui mancato rispetto comporta la cessazione del contratto.
La condizione risolutiva si differenzia dalla condizione sospensiva. La condizione sospensiva e la condizione risolutiva si distinguono infatti per gli effetti che producono sul contratto. La condizione sospensiva prevede che il contratto diventi efficace solo al verificarsi di un evento futuro e incerto. Per esempio, in un contratto di vendita, l’acquisto può divenire effettivo solo quando l’acquirente ottiene un finanziamento; in caso contrario, il contratto resta privo di efficacia. La condizione risolutiva, invece, prevede che il contratto perda automaticamente efficacia se si verifica un evento specifico, risolvendo così il rapporto tra le parti.
Un ultimo approfondimento deve essere fatto relativamente alla clausola risolutiva espressa. La clausola risolutiva espressa è una clausola contrattuale che prevede la risoluzione automatica del contratto in caso di un inadempimento specifico. A differenza della condizione risolutiva, che può riguardare qualsiasi evento incerto, la clausola risolutiva espressa riguarda uno specifico obbligo contrattuale, il cui mancato rispetto consente la risoluzione senza necessità di una valutazione giudiziaria. Ad esempio, un contratto di locazione può prevedere che la locazione si risolva automaticamente se l’affittuario non paga l’affitto entro un certo periodo o non presta una garanzia prevista.
La clausola risolutiva espressa, pertanto, consente la risoluzione del contratto in modo immediato, sempre che la parte interessata dichiari di volersene avvalere. È importante che questa clausola faccia riferimento a specifici obblighi, e non all’adempimento generale di ogni obbligo contrattuale. Una recente sentenza della Cassazione (5 maggio 2022, n. 14195) ha chiarito che la tolleranza temporanea del creditore non implica la rinuncia alla clausola, purché il creditore dichiari chiaramente di volersene avvalere in caso di successivo inadempimento.
La differenza tra condizione risolutiva e clausola risolutiva espressa è rilevante, la condizione risolutiva implica la cessazione automatica del contratto al verificarsi di una condizione, anche in caso di inadempimento, senza obblighi risarcitori. La clausola risolutiva espressa, invece, permette la risoluzione per un inadempimento specifico, accompagnata da eventuale diritto al risarcimento dei danni. Come afferma la Cassazione (2 ottobre 2014, n. 20854), mentre la condizione risolutiva priva di effetti il contratto ab origine, la clausola risolutiva espressa consente la risoluzione in presenza di un inadempimento senza necessità di valutare la gravità dell’inadempimento stesso.
Esempio di Condizione Risolutiva
Di seguito è possibile trovare un esempio di condizione risolutiva.
MODELLO 1 — CONDIZIONE RISOLUTIVA PER MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO (uso tipico: contratto preliminare o promessa di vendita immobiliare)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui _________________________________ (di seguito “Parte acquirente”) non ottenga, entro e non oltre il _____________, la concessione di un mutuo ipotecario da parte di un istituto bancario o finanziario di propria scelta, per un importo non inferiore a € _______________________ e a condizioni non superiori a un tasso di interesse annuo nominale (TAN) del _______% e a una durata non superiore a _______ anni.
La Parte acquirente si impegna a presentare la relativa domanda di finanziamento entro _______ giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia, e a comunicare l’esito alla controparte entro _______ giorni dal ricevimento della risposta dell’istituto di credito.
Qualora la condizione si verifichi, ossia qualora il finanziamento non venga concesso entro il termine sopra indicato per ragioni oggettive non imputabili a fatto o negligenza della Parte acquirente, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dal verificarsi della condizione, senza che alcuna delle parti possa vantare pretese risarcitorie nei confronti dell’altra a titolo di inadempimento. In tal caso, le somme eventualmente versate dalla Parte acquirente a titolo di caparra o acconto verranno restituite integralmente entro _______ giorni dalla comunicazione dell’avveramento della condizione risolutiva.
Qualora invece la condizione non si verifichi, ossia qualora il finanziamento venga concesso nei termini e alle condizioni sopra indicate, il contratto manterrà piena efficacia e le parti saranno tenute ad eseguirlo secondo i patti convenuti.
La presente clausola è posta nell’interesse esclusivo di _________________________________. La parte nel cui esclusivo interesse la condizione è posta potrà rinunciarvi con comunicazione scritta inviata all’altra parte entro _______ giorni dal termine previsto per l’avveramento della condizione stessa, nel qual caso il contratto acquisterà efficacia definitiva indipendentemente dall’ottenimento del finanziamento.
MODELLO 2 — CONDIZIONE RISOLUTIVA PER MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (uso tipico: contratto preliminare di compravendita, contratto di affitto d’azienda, contratto di locazione commerciale)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui entro il _____________ non venga rilasciato il/la _________________________________ (indicare la tipologia di provvedimento: permesso di costruire / autorizzazione commerciale / nulla osta sanitario / licenza di esercizio / altro provvedimento amministrativo) n. _________________ relativo a _________________________________, da parte dell’Autorità competente: _________________________________, necessario per _________________________________.
Qualora, entro il termine sopra indicato, il provvedimento amministrativo non venga rilasciato, ovvero venga rilasciato con prescrizioni o condizioni che rendano oggettivamente impossibile o non conveniente l’utilizzo dell’immobile / dell’attività per la destinazione concordata tra le parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 1360 c.c., senza necessità di alcuna dichiarazione o comunicazione formale da parte dei contraenti, salvo quanto di seguito previsto.
La parte che intende avvalersi dell’avveramento della condizione risolutiva dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte entro _______ giorni dalla scadenza del termine sopra indicato o dal ricevimento del provvedimento di diniego, mediante raccomandata A/R o PEC all’indirizzo _________________________________. In assenza di tale comunicazione entro il termine indicato, la condizione risolutiva si intenderà rinunciata dalla parte nel cui interesse è posta.
In caso di risoluzione per avveramento della condizione, le parti si obblighano a restituire reciprocamente quanto eventualmente ricevuto in esecuzione del contratto entro _______ giorni dalla comunicazione di avveramento, senza obbligo di indennizzo o risarcimento a carico di alcuna delle parti.
Entrambe le parti si impegnano a collaborare in buona fede e a compiere tutti gli atti necessari all’ottenimento del provvedimento amministrativo, in conformità all’art. 1358 c.c., che impone di comportarsi in modo da non pregiudicare l’interesse della controparte durante il periodo di pendenza della condizione.
MODELLO 3 — CONDIZIONE RISOLUTIVA PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE SPECIFICA (uso tipico: contratto di fornitura, contratto di appalto, contratto di servizi)
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 del Codice Civile, convengono che il presente contratto sia soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui si verifichi uno o più degli eventi di seguito indicati:
a) _________________________________ non provveda al _________________________________ entro il termine del _______________ / entro _______ giorni dalla _________________________________;
b) _________________________________ non consegua la certificazione / l’omologazione / il collaudo / l’approvazione di _________________________________ da parte di _________________________________ entro il ______________;
c) il valore di _________________________________ risulti inferiore a _________________________________ ovvero superiore a _________________________________ alla data del ______________;
d) si verifichi _________________________________, evento futuro e incerto indipendente dalla volontà delle parti.
Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto dalla data di avveramento della condizione risolutiva. La parte che constati il verificarsi della condizione risolutiva è tenuta a darne comunicazione scritta all’altra parte entro _______ giorni, mediante raccomandata A/R o PEC all’indirizzo _________________________________. La comunicazione non costituisce condizione per l’operatività della risoluzione, ma è necessaria per determinare la data dalla quale decorrono gli obblighi restitutori.
In caso di avveramento della condizione risolutiva, le prestazioni già eseguite restano definitivamente acquisite dalle rispettive parti, salvo il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in anticipo per prestazioni non ancora rese, con i relativi interessi legali dalla data del pagamento. Ciascuna parte rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria derivante dalla risoluzione del contratto conseguente all’avveramento della condizione, fatto salvo il caso di comportamento contrario alla buona fede durante la pendenza della condizione stessa ai sensi dell’art. 1358 c.c.
Le parti si danno atto che gli eventi di cui alle lettere a), b), c) e d) costituiscono avvenimenti futuri e incerti al momento della sottoscrizione del presente contratto e che la condizione è posta nell’interesse di entrambe le parti / nell’interesse esclusivo di _________________________________.
MODELLO 4 — CONDIZIONE RISOLUTIVA PER VARIAZIONE ESSENZIALE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE O NORMATIVE (uso tipico: contratti di durata, contratti di fornitura pluriennale, contratti di collaborazione)
Le parti, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, convengono che il presente contratto sarà soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione e durante il periodo di efficacia del contratto, si verifichi uno dei seguenti eventi di natura oggettiva, futuro e incerto alla data di stipula:
a) variazione del quadro normativo e regolamentare applicabile al settore _________________________________ tale da rendere illegittima, vietata o non più perseguibile secondo le modalità convenute l’attività oggetto del presente contratto, senza che sia possibile adeguare il contratto entro _______ giorni dalla pubblicazione del provvedimento normativo;
b) perdita, mancato rinnovo o revoca da parte dell’Autorità competente della licenza / dell’autorizzazione / dell’accreditamento / dell’iscrizione all’albo / del titolo abilitativo n. _________________ in possesso di _________________________________, necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto;
c) variazione del corrispettivo / del costo delle materie prime / dell’indice _________________________________ superiore al _______% rispetto al valore registrato alla data di stipula del presente contratto, qualora tale variazione non venga riequilibrata tra le parti mediante accordo scritto entro _______ giorni dalla sua constatazione;
d) scioglimento, liquidazione, apertura di procedura concorsuale o insolvenza accertata di _________________________________, ai sensi della normativa vigente.
In caso di avveramento di una delle condizioni risolutive di cui sopra, la parte che ne venga a conoscenza provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all’altra parte a mezzo raccomandata A/R o PEC all’indirizzo _________________ entro _______ giorni dall’avveramento. Il contratto si intenderà risolto con efficacia dalla data di avveramento della condizione, fermo restando l’obbligo di completare le prestazioni già avviate alla data di comunicazione laddove la loro interruzione immediata cagionasse danno irreparabile all’altra parte.
Qualora l’evento si protraesse per più di _______ giorni senza che sia raggiunto un accordo modificativo del contratto, ciascuna parte potrà dichiarare per iscritto il definitivo avveramento della condizione risolutiva. In tale ipotesi, salvo diverso accordo scritto, nessuna delle parti sarà tenuta a corrispondere indennizzi o penali all’altra per effetto della risoluzione conseguente all’avveramento della condizione, fermi restando i crediti già maturati alla data di efficacia della risoluzione.
MODELLO 5 — CONDIZIONE RISOLUTIVA CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’Impresa prende atto che l’affidamento è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Ente:
a) l’eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente Contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’articolo I del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.
L’Impresa prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e dall’antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e l’Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Modello Condizione Risolutiva Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello condizione risolutiva da scaricare. Il modulo condizione risolutiva compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile condizione risolutiva può essere convertito in PDF o stampato.
