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Indice
Contratto di Consulenza Finanziaria
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è una prestazione specialistica offerta dai consulenti finanziari, soggetti autorizzati a fornire consigli personalizzati su operazioni relative a strumenti finanziari. La normativa fornisce una definizione chiara di questa attività, indicata nell’art. 1 comma 5 septies del Testo Unico della Finanza (T.u.f.), come la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente su sua richiesta o per iniziativa del consulente, riguardo a una o più operazioni su strumenti finanziari specifici. Una raccomandazione si considera personalizzata quando tiene conto delle caratteristiche del cliente, mentre non lo è se viene diffusa pubblicamente senza una valutazione individuale.
L’art. 16 della bozza di regolamento fornisce indicazioni precise sul contenuto minimo che deve avere il contratto di consulenza. Questo contratto deve determinare il contenuto delle prestazioni del consulente e le modalità di erogazione del servizio. In particolare, è importante stabilire se il consulente debba fornire pareri scritti e definire chiaramente le tipologie di strumenti finanziari trattati. Il consulente può trattare una vasta gamma di strumenti finanziari, ma la scelta degli stessi deve essere guidata dal profilo di rischio del cliente, indirizzando quest’ultimo verso strumenti che siano in linea con le sue esigenze e caratteristiche.
Il contratto può inoltre prevedere che le raccomandazioni possano riguardare anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti previsti dall’art. 1, comma 2, del T.u.f., oppure servizi di investimento accessori, in conformità con gli articoli 1, commi 5 e 6 del T.u.f. Questo garantisce una maggiore flessibilità nell’offerta di consulenza, sempre che siano sempre rispettate le esigenze del cliente.
Un aspetto importante è la possibilità che il consulente possa fornire anche raccomandazioni non personalizzate, che non tengano conto delle caratteristiche specifiche del cliente. In tal caso, è necessario che il contratto specifichi chiaramente come il consulente debba avvisare il cliente che tali raccomandazioni non sono basate su una valutazione di adeguatezza.
In fase esecutiva, il contratto deve definire se il consulente è obbligato a comunicare al cliente eventuali perdite subite sugli strumenti finanziari raccomandati, specificando la soglia delle perdite oltre la quale tale comunicazione deve essere effettuata. Questo è particolarmente rilevante in situazioni in cui la consulenza è continuativa, piuttosto che occasionale. Al fine di garantire una protezione effettiva del cliente, il consulente potrebbe anche essere tenuto ad aggiornare periodicamente le proprie raccomandazioni, indicando chiaramente la frequenza con cui tale aggiornamento sarà effettuato.
Il flusso di informazioni tra cliente e consulente deve essere bidirezionale. Il contratto deve prevedere se il cliente ha l’obbligo di informare il consulente su quali raccomandazioni ha seguito e quali operazioni ha eseguito. Questo scambio è essenziale affinché il consulente possa monitorare le operazioni svolte dal cliente e continuare a fornire un servizio di alta qualità, soprattutto se la consulenza ha natura continuativa.
Altro aspetto rilevante è la remunerazione del consulente. Il contratto deve stabilire il compenso per il servizio di consulenza, oppure, se non è possibile determinare in anticipo l’importo esatto, indicare i criteri oggettivi per calcolarlo. L’assenza di regole chiare potrebbe portare a contestazioni, perciò è fondamentale che la remunerazione sia definita con precisione per evitare incomprensioni.
Il contratto deve inoltre specificare la durata del rapporto, se la consulenza sarà continuativa o occasionale, e le modalità di rinnovo o di modifica. La durata influisce direttamente sugli obblighi del consulente in termini di aggiornamento delle raccomandazioni e monitoraggio delle operazioni.
Il contratto dovrebbe includere anche i metodi di comunicazione tra il consulente e il cliente, specificando se sono consentite comunicazioni elettroniche e, in tal caso, stabilire modalità che garantiscano la tracciabilità e la conferma delle informazioni trasmesse.
Infine, il contratto deve prevedere la documentazione che il consulente fornirà al cliente per rendicontare l’attività svolta, indicando la frequenza e i contenuti di tali comunicazioni.
Dal punto di vista della forma, il contratto di consulenza in materia di investimenti non è soggetto all’obbligo di forma scritta, a differenza di altri servizi di investimento previsti dall’art. 23 comma 1 T.u.f. Però, nonostante non sia obbligatoria, la forma scritta è fortemente consigliata, poiché fornisce maggiori garanzie a entrambe le parti. La forma scritta, infatti, permette di documentare chiaramente le condizioni contrattuali, riducendo così il rischio di controversie e malintesi.
Un contratto scritto permette al cliente di riflettere con maggiore consapevolezza sull’impegno che sta per assumere, aumentando la trasparenza e la comprensione delle condizioni. È inoltre utile per il consulente, in quanto consente di dimostrare l’avvenuta comunicazione di informazioni rilevanti e garantisce che le parti abbiano una chiara visione dei propri diritti e obblighi.
Esempio di Contratto Consulenza Finanziaria
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto consulenza finanziaria.
Contratto di consulenza finanziaria
Il/La sig. ….. , nato a ….. ( ….. ) il ….. , con codice fiscale ….. oppure quale rappresentante della società ….. con partita iva ….. di seguito denominato “Cliente”, dà incarico di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari al dott. ….. , con studio professionale in ….. , via ….. , di seguito denominato “prestatene”, affinché fornisca il servizio di consulenza in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale finalizzata all’ottimizzazione degli investimenti che il Cliente riterrà di effettuare a propria discrezione, a fronte del riconoscimento della commissione calcolata commisurata al ….. % degli strumenti finanziari investiti nelle forme concordate durante la vita del presente contratto e dettagliata altari. 3 del presente contratto, senza che ciò possa in alcun modo configurare alcun rapporto di agenzia, né di lavoro subordinato, né alcun mandato di gestione.
Le parti concordano altresì quanto segue
Art. 1 Oggetto. Il prestatore si impegna a fornire informazioni sull’andamento dei mercati (italiani ed esteri) sugli scenari macro-economici, analisi e previsioni sui molteplici strumenti di investimento disponibili sul mercato, e dichiara che non esercita attività promozionale direttamente o indirettamente a vantaggio di persone fisiche o giuridiche che svolgano tale attività, né percepisce alcun provento da attività di promozione finanziaria dagli intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 58/98. Il prestatore si limita a fornire al Cliente indicazioni utili ad effettuare scelte d’investimento e consiglia le operazioni più adeguate in relazione alla situazione finanziaria e agli obiettivi del Cliente.
Svolge, infatti, in proprio attività nell’area della consulenza finanziaria, assicurativa, previdenziale, in totale indipendenza ed assenza di potenziali conflitti di interesse con il cliente e/o altre situazioni di propria personale convenienza.
Se richiesto dal cliente, il consulente di investimento può offrire, ad esclusivo uso del cliente, che non potrà, a sua volta, commercializzarlo o trasmetterlo a terzi:
—un completo servizio di reportistica giornaliera/settimanale/mensile a mezzo di fax, mail, web, s.m.s., per segnalare i livelli di entrata sui titoli, eventuali stop-loss e relativi profti nonché un servizio di commento dell’andamento di una selezione importante di azioni e di prospetto di possibili occasioni di investimento;
—un servizio di report anche su studio e analisi del mercato dei derivati (futures ed options), nonché su studio e analisi del mercato obbligazionario e del mercato delle valute;
—servizi telefonici di consulenza personalizzata sui singoli strumenti finanziari, a seconda delle esigenze della clientela;
—servizi di consulenza ed assistenza finalizzati a:
a) pianificazione degli assets patrimoniali;
b) analisi, consulenza e valutazione finanziaria, valutaria, civilistica e fiscale degli investimenti, anche in vista di esigenze successorie,
c) analisi dei bisogni previdenziali ed assicurativi,
d) valutazione di eventuali fabbisogni di finanziamento con analisi delle possibili alternative,
e) pianificazione del patrimonio immobiliare,
f) stipulazione e/o ricontrattazione di mutui.
Se richiesto dal Cliente, il prestatore, tenuto conto delle finalità del Cliente medesimo, fornisce indicazioni anche nelle scelte di istituti di credito, società finanziarie, SIM, promotori finanziari ed altri soggetti aventi in tale settore funzioni istituzionali.
Art. 2 Durata e risoluzione. Il contratto ha durata di ….. mesi e si rinnova tacitamente di uguale periodo se non disdettato a mezzo lettera raccomandata entro ….. giorni antecedenti la scadenza. La razione di anno, ai fini del riconoscimento della commissione di cui al seguente articolo, si intende equivalente all’anno pieno.
Eventuali operazioni in corso che non possano, essere annullate e/o sospese, e/o rinviate, dovranno comunque essere portate a termine, con impegno reciproco delle parti ciascuna per quanto di sua spettanza.
Art. 3 Commissione. A fronte del servizio di consulenza, il cliente riconoscerà una commissione pari al ….. % del valore nominale degli strumenti finanziari oggetto di investimento, concordati in sede di stipula o di successiva movimentazione. In caso si tratti di strumenti derivati, la commissione sarà commisurata al valore nominale del capitale posto a garanzia del margine di oscillazione del titolo stesso. La commissione non potrà in nessun caso essere di ammontare inferiore a euro o superiore a euro …..
Qualora il valore nominale degli strumenti finanziari così individuati dovesse crescere in misura pari o superiore al ….. % nell’arco dell’anno, al prestatore spetterà un compenso aggiuntivo del .. % rispetto alla commissione percentuale precedente.
Le tariffe dettagliate nel presente contratto si intendono al netto di IVA. e sono escluse le spese straordinarie di trasferta o comunque necessarie allo svolgimento del presente incarico, che, se documentate e previamente autorizzate per iscritto, dovranno essere rimborsate dal Cliente.
Art. 4 Servizi aggiuntivi. Sarà cura del prestatore visitare il Cliente trimestralmente. Ove si richiedesse, viceversa, una maggior frequenza, andrà corrisposto un ulteriore compenso calcolato come segue: per sei visite annuali, maggiorazione di Euro ….. ; per otto visite annuali, maggiorazione di euro …..
Il pagamento avverrà in rate semestrali anticipate.
Art. 5 Intermediari abilitati. Il prestatore non agisce in qualità di promotore finanziario ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 58/1998 e quindi non interviene in qualità di agente per la conclusione di contratti di gestione patrimoniale, negoziazione per conto terzi, di servizi d’investimento ed accessori.
Il rapporto fiduciario si intende espressamente costituito tra il Cliente e il prestatore, e al promotore indicato dal prestatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo, nemmeno in conseguenza delle performances ottenute dal Cliente.
Il prestatore, nell’adempiere alle obbligazioni descritte, può avvalersi dell’opera di suoi preposti e incaricati, a cui nulla è dovuto a maggiorazione del compenso stabilito nel presente contratto. Il prestatore risponde esclusivamente in proprio dei propri collaboratori e dipendenti, e manleva le banche e gli altri intermediari abilitati da ogni responsabilità e onere da questi eventualmente cagionato o richiesto.
Art. 6 Rischi specifici. Il prestatore non assume alcuna responsabilità per l’utilizzo delle notizie, delle informazioni, delle indicazioni e del risultato che il Cliente conseguisse dalle medesime.
Art. 7 Responsabilità del Cliente. Il Cliente prende atto che le indicazioni e le prestazioni di consulenza ed assistenza fornite dal consulente di investimento nello svolgimento del presente incarico hanno mera natura di consigli e che la presente prestazione d’opera intellettuale è un’obbligazione di mezzi e non di risultati, così che le decisioni operative che ne scaturiscono sono assunte in propria autonomia decisionale ed a proprio esclusivo rischio.
Il Cliente, altresì, prende atto che per la consulenza ed assistenza relativa ad operazioni concernenti contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ovvero altri tipi di operazioni a questi assimilati, deve essere tenuto presente che il valore di mercato di tali contratti è soggetto a variazioni notevoli e che l’investimento effettuato su contratti del genere comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite e diminuzioni anche eccedenti l’originario esborso e comunque non quantificabili previamente.
Il Cliente dichiara, inoltre, di essere stato informato esaurientemente su natura, rischi ed implicazioni, nonché su ogni fatto, atto o circostanza, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e/o disinvestimento; di aver preso atto che il presente incarico di consulenza ed assistenza non comporta alcuna garanzia di invariabilità del valore degli investimenti effettuati.
Art. 8 Responsabilità del consulente. Il consulente di investimento si impegna a svolgere l’incarico di consulenza ed assistenza conferitogli, osservando la normale diligenza, e comunque nei limiti di quanto prescritto dall’art. 2236 c.c.
Il consulente di investimento non dà alcuna garanzia esplicita o implicita, di idoneità, di qualità o di altra natura; né sarà tenuto ad alcun obbligo risarcitorio per eventuali perdite o danni risultanti dall’attività di consulenza e di assistenza, fermo restando quanto stabilito dall’art. 2236 c.c.
Il consulente di investimento non sarà responsabile per eventuali danni e/o perdite patite dal Cliente prima della data di conferimento del presente incarico, né dopo la rinuncia e/o la revoca del presente incarico, e non sarà responsabile per eventuali inadempimenti, sospensioni, ritardi nella prestazione del servizio di consulenza ed assistenza, ascrivibili a cause di forza maggiore o ad eventi imputabili a terzi, ivi compresi scioperi e/o forme di qualsiasi agitazione ed astensione.
Art. 9 Foro competente. Il prestatore dichiara di eleggere domicilio legale in …..
In caso di controversie, l’Autorità giudiziaria di ….. sarà la sola competente, né altra potrà essere adita, nemmeno in caso di contingenza o connessione di causa o per responsabilità extracontrattuale per fatti comunque dipendenti dal presente accordo.
Nel caso di controversie in cui il prestatore sia attore, egli potrà ricorrere a sua scelta al foro di ….. o altro competente.
Art. 10 Autorizzazione al trattamento dei dati qualificati come personali. Preso atto dell’informativa del prestatore o dei suoi incaricati, il Cliente
-dà il consenso il consenso affinché i propri dati personali vengano trattati dal prestatore;
-dà il consenso il consenso affinché i propri dati sensibili vengano trattati dal prestatore;
-dà il consenso il consenso affinché i propri dati personali vengano comunicati a società di intermediazione mobiliare, di elaborazione dati, società di stampa, di assicurazione, previdenziali e altri soggetti che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, debbano rendere possibile l’esecuzione del contratto.
Art. 11 Modifiche del presente accordo. Le parti si danno atto che qualunque modificazione del presente incarico, anche relativa ai compensi ed alle spese, dovrà essere convenuta per iscritto, a pena di nullità.
Luogo e data …..
Approvazione esplicita ai sensi degli arti 1341 e 1342 c.c.
Il sottoscritto Cliente riconosce che le condizioni contrattuali suesposte devono ritenersi prevalenti su eventuali altre norme o clausole riportate in altra modulistica e dichiara espressamente che intende approvare in particolare gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 del presente contratto.
Luogo e data
Modello Contratto di Consulenza Finanziaria Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto consulenza finanziaria da scaricare. Il modulo contratto consulenza finanziaria compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto consulenza finanziaria può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Consulenza Finanziaria PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di consulenza finanziaria PDF editabile.