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Indice
Contratto di Consulenza Web Marketing
Il contratto di consulenza web marketing è l’accordo con cui un professionista o un’agenzia si impegna a fornire a un committente servizi di promozione digitale, dalla strategia di posizionamento sui motori di ricerca alla gestione delle campagne pubblicitarie online, dalla creazione di contenuti per i social media all’ottimizzazione della presenza su piattaforme e marketplace. Si tratta di un rapporto che, pur non trovando una disciplina specifica nel Codice civile, rientra in schemi negoziali ben definiti e richiede una regolamentazione contrattuale attenta per tutelare entrambe le parti da fraintendimenti che in questo settore sono particolarmente frequenti.
Dal punto di vista giuridico, il contratto tra un’azienda e un libero professionista di web marketing è un contratto di prestazione d’opera, disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile. Questo tipo di contratto regola le attività svolte da un professionista che, in modo autonomo e senza vincolo di subordinazione, si impegna a eseguire un’opera o un servizio a favore dell’azienda cliente. Questi contratti rientrano nei contratti di servizi, che possono essere classificati come appalto o contratto d’opera a seconda delle dimensioni e delle modalità dell’attività. La distinzione non è solo teorica, poiché nel contratto d’opera il professionista agisce con il proprio lavoro prevalentemente personale, mentre nell’appalto di cui all’art. 1655 del Codice civile l’impresa appaltante organizza i mezzi necessari assumendo il rischio del risultato. La qualificazione influisce sulle regole applicabili in materia di responsabilità, recesso e garanzia per i vizi dell’opera.
Uno degli aspetti che caratterizzano il contratto di consulenza è l’impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente: nell’esecuzione dell’opera il consulente dovrà eseguire personalmente l’incarico assunto, anche se potrà sempre avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e collaboratori esterni se ciò è consentito dalle clausole del contratto. Se il consulente è una persona fisica e non organizza il lavoro in autonomia ma segue le istruzioni del cliente, che determina le modalità, i tempi e il luogo in cui il consulente svolge la propria attività, sarà necessario utilizzare un contratto di lavoro subordinato, poiché in tale ipotesi il rapporto assume i connotati della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 del Codice civile, con tutte le conseguenze contributive e previdenziali che ne derivano.
È importante che il contratto specifichi e differenzi bene quali sono le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato. Questa distinzione è cruciale nel web marketing, dove il consulente può impegnarsi a svolgere determinate attività con diligenza professionale, come la gestione quotidiana delle campagne pubblicitarie o la produzione di un certo numero di contenuti mensili, senza tuttavia poter garantire il raggiungimento di risultati commerciali specifici come l’aumento del fatturato o il posizionamento in prima pagina sui motori di ricerca. La necessità che l’oggetto del contratto sia determinato, o perlomeno determinabile, è un requisito essenziale del contratto, in mancanza del quale lo stesso sarebbe nullo. Un accordo che si limiti a descrivere l’attività come “servizi di web marketing” senza alcuna specificazione ulteriore si espone al rischio di essere considerato privo di un oggetto sufficientemente definito.
Solitamente l’attività del consulente non prevede la realizzazione di testi, video, contenuti originali o altro materiale, ed è quindi il cliente che fornisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, i testi, i loghi, le foto e tutto il materiale relativo ai contenuti da diffondere. Quando invece la creazione dei contenuti rientra tra le prestazioni del consulente, il contratto deve disciplinare la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui materiali prodotti, stabilendo se essi restano in capo al professionista, con licenza d’uso a favore del cliente, oppure vengono ceduti al committente a titolo originario. L’omissione di questa clausola può generare controversie significative, soprattutto nel caso di interruzione del rapporto, quando il cliente potrebbe trovarsi privo del diritto di continuare a utilizzare contenuti grafici, testuali o audiovisivi creati dal consulente.
Il contratto deve specificare se il cliente dovrà sostenere costi accessori, come il costo dell’advertising su piattaforme come Facebook o Google, oppure se tali costi sono inclusi nel corrispettivo. Si tratta di una precisazione di fondamentale importanza pratica, poiché i budget pubblicitari possono costituire una voce di spesa anche molto superiore al compenso del consulente, e la mancata distinzione tra le due componenti è una delle cause più frequenti di contenzioso in questo ambito.
Il contratto di web marketing deve prevedere una dettagliata clausola di esclusione di responsabilità, che non significa non rispondere del proprio lavoro, ma ha la funzione di stabilire a priori quali sono i confini della responsabilità del consulente, per evitare di essere chiamati a rispondere per accadimenti che non sono imputabili al consulente o che sono al di fuori del proprio controllo. Le clausole di esclusione della responsabilità trovano tuttavia un limite nel Codice civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 1229. Il consulente non può dunque sottrarsi alle conseguenze di una negligenza grave nella gestione delle campagne o dell’utilizzo di pratiche contrarie alle linee guida delle piattaforme che determinino la penalizzazione o la sospensione degli account del cliente.
Il contratto deve inoltre prevedere una clausola di riservatezza per tutelare le informazioni sensibili e un riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali. Quando il consulente accede a dati analitici, database di contatti o informazioni sui clienti del committente, assume il ruolo di responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR e deve sottoscrivere un apposito accordo che ne disciplini gli obblighi. L’omissione di questa documentazione espone entrambe le parti a sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
Esempio di Contratto Di Consulenza Web Marketing
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di consulenza web marketing.
Tra
[Ragione sociale Parte Committente], con sede legale in [indirizzo completo], [CAP] [Città] (Prov. [XX]), C.F. e P. IVA [________], in persona del legale rappresentante [Nome Cognome], nato/a a [____] il [____], residente in [indirizzo], C.F. [________] (di seguito, anche “Committente”);
e
[Ragione sociale/Nome e Cognome del Consulente], con sede in [indirizzo completo], [CAP] [Città] (Prov. [XX]), C.F. e P. IVA [________], in persona del/la [titolare/legale rappresentante/professionista] [Nome Cognome] (di seguito, anche “Consulente”).
Committente e Consulente congiuntamente anche le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”.
Premesse
Il Committente intende avvalersi del pacchetto di servizi di consulenza marketing offerto dal Consulente denominato “Trova Clienti” per i seguenti domini/canali: [elencare domini/siti/canali social].
Il Consulente possiede, direttamente o tramite collaboratori/fornitori terzi di fiducia, le competenze professionali per l’erogazione dei servizi richiesti ed è disponibile a collaborare con il Committente.
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Contratto”).
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente Contratto:
Servizi: le attività di consulenza e supporto operativo descritte nell’Allegato A.
Piano di Lavoro: la pianificazione delle attività, milestone, deliverable e KPI del programma “Trova Clienti”.
Campagne Adv: campagne a pagamento su piattaforme online (es. Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, ecc.).
Deliverable: materiali e output (es. report, piani editoriali, creatività, landing page, setup tracciamenti) prodotti dal Consulente.
Canali: siti web, blog, profili social, sistemi di marketing automation e/o CRM del Committente.
Art. 2 – Oggetto del Contratto
2.1 Il Committente affida al Consulente, che accetta, l’esecuzione dei Servizi finalizzati a progettare, avviare e ottimizzare il Piano di Lavoro “Trova Clienti” presso l’organizzazione del Committente, al fine di incrementare la visibilità online, generare contatti commerciali (lead generation) e facilitare il dialogo e la fidelizzazione dei potenziali clienti.
2.2 La descrizione dettagliata dei Servizi, dei deliverable attesi e dei KPI/indicatori di avanzamento è riportata nell’Allegato A (che può essere aggiornato di comune accordo per iscritto). Eventuali attività ulteriori/non incluse saranno oggetto di specifico ordine e quotazione aggiuntiva.
Art. 3 – Durata, decorrenza e rinnovo
3.1 Il Contratto ha durata iniziale di 12 (dodici) mesi, con decorrenza da [data].
3.2 Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi successivi di 12 mesi, salvo disdetta da comunicarsi dall’una o dall’altra Parte almeno [60/90] giorni prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R.
3.3 Restano fermi i casi di recesso e risoluzione di cui all’Art. 15.
Art. 4 – Modalità di esecuzione e responsabili
4.1 Il Consulente nomina quale Responsabile tecnico/Project Manager: [Nome Cognome]. Il Committente nomina quale proprio Referente: [Nome Cognome].
4.2 La sostituzione del Responsabile tecnico da parte del Consulente avverrà previa comunicazione scritta al Committente; la sostituzione del Referente del Committente potrà avvenire per semplice comunicazione scritta al Consulente.
4.3 Il Consulente potrà avvalersi di collaboratori e fornitori terzi (subappalto/outsourcing) rimanendo in ogni caso responsabile verso il Committente della corretta esecuzione dei Servizi.
4.4 Salvo diversa pattuizione, i Servizi sono svolti da remoto. Eventuali interventi on-site presso la sede del Committente saranno concordati e fatturati come da Art. 5.
Art. 5 – Corrispettivi, fatturazione e pagamenti
5.1 Per l’esecuzione dei Servizi il Committente corrisponderà al Consulente un canone mensile pari a € 500,00 (cinquecento/00) + IVA per i primi 12 mesi.
5.2 In caso di prosecuzione oltre il dodicesimo mese, dal 13° mese il canone mensile sarà pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) + IVA, salvo diverso accordo scritto e fermo il diritto del Consulente ad aggiornare i corrispettivi in misura non superiore all’indice ISTAT FOI.
5.3 I canoni sono fatturati mensilmente in via anticipata con pagamento a [bonifico/SDD] entro [10] giorni data fattura. Il ritardato pagamento comporterà l’applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e potrà determinare la sospensione dei Servizi previa comunicazione scritta.
5.4 Visite on-site: per ogni giornata (o frazione > 4 ore) presso la sede del Committente sarà addebitato € [___],00 + IVA oltre spese vive documentate (viaggio/alloggio/pasti), salvo diverso accordo.
5.5 Inclusioni: assistenza via e‑mail/videocall nei giorni lavorativi [lunedì–venerdì] h [9:00–18:00]. Esclusioni: costi di Campagne Adv, licenze software terze, acquisto media, photo/video stock, traduzioni, servizi di stampa e hosting esterno, salvo dove indicato in Allegato A.
Art. 6 – Campagne a pagamento e spese
6.1 I costi delle Campagne Adv (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) non sono inclusi nei canoni e restano a carico del Committente, che potrà: (i) sostenere le spese direttamente sulle piattaforme; oppure (ii) pre‑finanziare un plafond presso il Consulente, che renderà rendiconto mensile.
6.2 Ogni Campagna Adv sarà impostata previa approvazione del budget da parte del Committente. Variazioni sostanziali (> ±10% del budget approvato) richiedono nuova conferma.
6.3 Commissioni di gestione campagne (se previste) e fee sulle spese media saranno definite in Allegato A o proposta economica dedicata.
Art. 7 – Obblighi del Committente
7.1 Il Committente si impegna a collaborare lealmente fornendo: (i) accessi ai Canali e strumenti (es. CMS, Ads, Analytics, Tag Manager, CRM); (ii) contenuti, immagini e materiali necessari; (iii) approvazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento. In mancanza, il Consulente potrà sospendere l’attività interessata e/o considerare i materiali approvati ai soli fini delle tempistiche.
7.2 Il Committente garantisce la legittima disponibilità di tutti i contenuti messi a disposizione (es. testi, marchi, immagini, banche dati) manlevando il Consulente da pretese di terzi.
Art. 8 – Proprietà intellettuale e licenze
8.1 Salvo quanto oltre, la proprietà intellettuale dei Deliverable creati specificamente per il Committente (esclusi strumenti, template, know‑how preesistenti del Consulente) è trasferita al Committente al saldo integrale dei corrispettivi.
8.2 Restano di titolarità del Consulente metodologie, modelli, script, template, librerie e quanto preesistente o sviluppato riusabile; al Committente è concessa licenza d’uso non esclusiva limitata alle proprie esigenze interne.
8.3 L’uso di software e asset terzi resta soggetto alle rispettive licenze.
8.4 Con il consenso scritto del Committente, il Consulente potrà citare il progetto come referenza/portfolio senza divulgare informazioni riservate.
Art. 9 – Consegna, collaudo e accettazione
9.1 I Deliverable saranno consegnati secondo il Piano di Lavoro. Eventuali rilievi dovranno essere comunicati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna; in difetto, il Deliverable si intenderà accettato.
9.2 In caso di rilievi, il Consulente provvederà a ragionevoli correzioni entro termini congrui. Modifiche non riconducibili alla consegna originaria saranno preventivate a parte.
Art. 10 – Dichiarazioni, risultati e limitazioni di responsabilità
10.1 Il Consulente esegue i Servizi con diligenza professionale e secondo le best practice, ma non garantisce risultati economici specifici (es. fatturato, posizionamento SEO, CPL/CPA predefiniti), dipendendo gli esiti da molteplici fattori estranei al suo controllo (mercato, offerte, stagionalità, algoritmi delle piattaforme, esecuzione commerciale del Committente, ecc.).
10.2 È esclusa ogni responsabilità per danni indiretti, lucro cessante o perdita di opportunità. In ogni caso, la responsabilità complessiva del Consulente non potrà eccedere l’importo corrisposto dal Committente negli ultimi 3 mesi antecedenti l’evento dannoso.
Art. 11 – Riservatezza
11.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni confidenziali ricevute e a non divulgarle se non nei limiti necessari all’esecuzione del Contratto. L’obbligo perdura per 36 mesi dalla cessazione, salvo informazioni divenute di dominio pubblico o già legittimamente conosciute.
Art. 12 – Protezione dei dati personali (GDPR)
12.1 Ciascuna Parte tratta i dati personali relativi al rapporto contrattuale quale titolare autonomo ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
12.2 Qualora il Consulente tratti dati personali di titolarità del Committente per finalità connesse ai Servizi (es. gestione CRM/newsletter, lead), le Parti **sottoscriveranno l’Allegato C quale nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il Consulente potrà avvalersi di sub‑responsabili (es. piattaforme cloud) previamente elencati/approvati.
12.3 Ciascuna Parte si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate e a collaborare in caso di data breach o richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Art. 13 – Non sollecitazione
13.1 Per 12 mesi dalla cessazione del Contratto, il Committente si impegna a non assumere o ingaggiare, direttamente o indirettamente, personale/collaboratori che abbiano lavorato al progetto, salvo consenso scritto del Consulente.
Art. 14 – Recesso, risoluzione e sospensione
14.1 Recesso per convenienza: ciascuna Parte può recedere in qualunque momento con preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, il Committente corrisponderà i canoni maturati fino alla data di efficacia del recesso.
14.2 Clausola “soddisfatti o rimborsati” (opzionale): entro 30 giorni dalla data di avvio dei Servizi, il Committente può recedere ad nutum e ottenere il rimborso integrale dei canoni eventualmente versati; restano a suo carico spese vive documentate (es. budget advertising, licenze terze).
14.3 Risoluzione per inadempimento: in caso di grave inadempimento, la Parte adempiente potrà diffidare l’altra a sanare entro 15 giorni; decorso inutilmente, il Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
14.4 Sospensione: il Consulente potrà sospendere i Servizi con preavviso scritto in caso di (i) mancati pagamenti > 15 giorni; (ii) mancata collaborazione/approvazioni prolungata > 10 giorni lavorativi; (iii) richiesta di attività in violazione di legge o delle policy delle piattaforme.
Art. 15 – Forza maggiore
15.1 Nessuna Parte risponde del ritardo/inadempimento dovuto a eventi di forza maggiore (es. blackout, indisponibilità prolungata dei servizi delle piattaforme, attacchi informatici, pandemie, provvedimenti autorità). La Parte impedita informerà tempestivamente l’altra e riprenderà l’adempimento appena possibile.
Art. 16 – Comunicazioni
16.1 Le comunicazioni tra le Parti avverranno ai seguenti recapiti:
Committente: PEC [________] | e‑mail [________]
Consulente: PEC [________] | e‑mail [________]
Le variazioni saranno efficaci dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.
Art. 17 – Legge applicabile e foro competente
17.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di [Città], salva la possibilità di ricorrere preventivamente a un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 presso organismo scelto di comune accordo.
Art. 18 – Disposizioni finali
18.1 L’eventuale nullità/inefficacia di singole clausole non pregiudica la validità delle restanti.
18.2 Il Contratto sostituisce e assorbe ogni precedente intesa tra le Parti sul medesimo oggetto.
18.3 La cessione del Contratto necessita del consenso scritto dell’altra Parte.
18.4 Il Contratto può essere sottoscritto anche digitalmente o con firma elettronica e inviato via PEC/e‑mail in formato PDF.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: [________]
Per il Committente
([Nome Cognome – qualifica])
Per il Consulente
([Nome Cognome – qualifica])
Allegato A – Piano “Trova Clienti”, servizi e deliverable
(Esempio da personalizzare)
Analisi & Strategia
– Audit canali esistenti e benchmark
– Definizione buyer personas e proposta di valore
– Piano editoriale trimestrale (blog/social)
– Piano campagne Adv e KPI
Infrastruttura & Tracciamenti
– Setup GA4, GTM, conversioni, eventi
– Creazione landing page con A/B test (WordPress/altro)
– Integrazione form con CRM/Marketing Automation (es. Mailchimp, HubSpot, ecc.)
Campagne & Contenuti
– Creatività base (copy + visual) per Adv e organico
– Gestione/ottimizzazione campagne (bid, targeting, budget pacing)
– Report mensile con insight e raccomandazioni
Formazione & Coaching
– Sessioni mensili di coaching (fino a [n] ore)
– Manuali operativi/schede processo
Tempi indicativi: avvio progetto entro [10] gg lavorativi dalla firma e ricezione primo pagamento; prime campagne entro [30] gg; revisione strategia trimestrale.
Allegato B – Livelli di servizio (SLA)
Canali di supporto: e‑mail, videoconferenza.
Orari: lun–ven 9:00–18:00 (festivi esclusi).
Tempo di presa in carico richieste: entro 1 giorno lavorativo.
Tempo di risposta: entro 2 giorni lavorativi per richieste standard; entro 4 ore per segnalazioni bloccanti durante orario di lavoro.
Reportistica: mensile entro 5 gg lavorativi dal termine mese.
Allegato C – Nomina a Responsabile del Trattamento (art. 28 GDPR) – opzionale se applicabile
(Estratto essenziale – il testo completo potrà essere ampliato in base ai trattamenti effettivi)
Oggetto: trattamento di dati personali di cui il Committente è Titolare per finalità di gestione lead, newsletter, campagne marketing e analytics.
Istruzioni documentate: il Consulente tratta i dati solo su istruzioni del Committente e per le finalità di cui sopra.
Sicurezza: adozione di misure tecniche/organizzative adeguate (controllo accessi, cifratura a riposo/in transito ove applicabile, backup).
Sub‑responsabili: elenco fornitori (hosting, e‑mail, CRM, adv) aggiornato e disponibile; uso consentito previa informativa/approvazione del Committente.
Data breach: notifica al Committente senza ingiustificato ritardo.
Assistenza: supporto al Committente per richieste degli interessati e valutazioni d’impatto.
Cancellazione/Restituzione: alla cessazione, cancellazione o restituzione dei dati secondo istruzioni del Committente, salvo obblighi di legge.
Luogo del trattamento: UE/SEE; eventuali trasferimenti extra‑SEE con adeguate garanzie (artt. 44–49 GDPR).
Audit: diritto del Committente a verifiche con preavviso ragionevole.
Allegato D – Campagne Adv e budget (se previsto)
Piattaforme: [Google Ads | Meta Ads | LinkedIn Ads | …]
Budget mensile iniziale: € [_____],00 + imposte
Obiettivo principale: [lead/sales/traffico]
Metriche di riferimento: CPL/CPA target [____] (non vincolanti)
Modalità di pagamento budget: [diretto su piattaforme / plafond presso Consulente].
Fac Simile Contratto Di Consulenza Web Marketing Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di consulenza web marketing da scaricare. Il modulo contratto di consulenza web marketing compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di consulenza web marketing può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto Di Consulenza Web Marketing PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di consulenza web marketing PDF editabile.
