In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto corner franchising da scaricare e compilare.
Indice
Contratto di Corner Franchising
Le disposizioni in materia di franchising, ossia di affiliazione commerciale, contenute nella legge n. 129 del 6/5/2004 si applicano anche ai seguenti contratti:
-contratto di affiliazione commerciale “principale”, con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente indipendente, dietro corrispettivo (diretto o indiretto), il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale, allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi in una specifica area, in genere coincidente con uno Stato (“master franchising”);
-contratto con il quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale oggetto di affiliazione (“corner franchising”).
In altri termini, il contratto di corner franchising (o franchising parziale) consiste nel destinare una specifica e limitata area, entro un negozio di maggiori dimensioni, alla vendita esclusiva di particolari prodotti.
In genere il ricorso al corner franchising si riconduce a due possibili situazioni:
a) si vuole sfruttare l’effetto di richiamo che il prodotto esercita sui clienti;
b) la tipologia di beni venduti in franchising può non essere sufficiente a giustificare l’apertura di un punto di vendita in condizioni di esclusiva.
Il know-how trasferito al franchisee in questo caso, è riferito, principalmente, alle modalità di presentazione del prodotto e, in definitiva, di immagine.
Se il contratto (stipulato obbligatoriamente in forma scritta) è a tempo determinato, l’affiliante deve garantire all’affiliato una durata minima del contratto, che permetta l’ammortamento di quanto investito.
Per scrivere un contratto di corner franchising è importante rispettare la normativa vigente e definire chiaramente i diritti e i doveri delle parti. Ecco una guida dettagliata su come procedere
-Intestazione e identificazione delle parti
Il contratto deve iniziare con i dati di identificazione delle parti coinvolte:
Franchisor: Indica la ragione sociale della società (nome completo, indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita IVA, nome del legale rappresentante).
Franchisee: Inserisci i dati completi della società o della persona fisica che gestirà il corner (nome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, nome del legale rappresentante).
-Premesse
Le premesse hanno la funzione di delineare il contesto in cui viene stipulato l’accordo. Questo include:
La descrizione della rete di esercizi commerciali sviluppata dal franchisor e l’uso di segni distintivi (marchi, insegne).
Le conoscenze tecniche e operative (know-how) che il franchisor trasmetterà al franchisee.
L’interesse del franchisee a far parte della rete, beneficiando dei vantaggi commerciali, pur mantenendo la propria autonomia giuridica ed economica.
Le dichiarazioni del franchisee riguardo al possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività nei locali.
-Oggetto del contratto
Descrivi chiaramente l’oggetto del contratto:
Il franchisor concede al franchisee il diritto di utilizzare i segni distintivi della rete (marchio, logo, ecc.) per distinguere il corner all’interno del suo esercizio commerciale.
Specifica che il corner si trova in una ubicazione specifica e che eventuali variazioni devono essere approvate dal franchisor.
-Ubicazione e allestimento del corner
Definisci:
La superficie minima del corner rispetto all’intero punto vendita (ad esempio, non inferiore a un quinto dell’area totale).
Le specifiche per l’allestimento del corner in conformità con il piano di allestimento fornito dal franchisor, includendo espositori, insegne e arredamenti.
L’investimento iniziale che il franchisee deve sostenere per l’allestimento, e se il franchisor contribuirà in parte alle spese.
-Durata del contratto
Indica la durata del contratto, che può essere a tempo determinato (ad esempio, 3 o 5 anni). Definisci se il contratto è rinnovabile e in quali condizioni.
-Obblighi del franchisee
Descrivi gli obblighi specifici del franchisee:
Acquisti: Il franchisee deve acquistare i prodotti esclusivamente dai fornitori indicati dal franchisor.
Gestione: Il franchisee è responsabile della gestione quotidiana del corner, inclusi prezzi e condizioni di vendita.
Rispetto delle linee guida: Il franchisee deve rispettare le linee guida commerciali e operative del franchisor, mantenendo la qualità del servizio e del prodotto.
-Obblighi del franchisor
Elenca gli obblighi del franchisor, tra cui:
Assistenza continua: Il franchisor fornirà formazione e supporto operativo per garantire il successo del corner.
Pubblicità: Il franchisor si impegna a sostenere il marchio a livello nazionale o regionale, mentre il franchisee potrà svolgere attività promozionali locali, previa autorizzazione.
-Spese pubblicitarie
Definisci la gestione delle spese pubblicitarie:
Il franchisor si impegna a investire in pubblicità nazionale, mentre il franchisee può avviare campagne promozionali locali, purché approvate dal franchisor e coerenti con l’immagine del marchio.
-Clausola di riservatezza
Inserisci una clausola che preveda l’obbligo per entrambe le parti di non divulgare informazioni riservate ricevute nell’esecuzione del contratto.
-Divieto di concorrenza
Prevedi una clausola che imponga al franchisee di non svolgere, durante e dopo la cessazione del contratto (ad esempio, per 12 mesi), attività in concorrenza con quelle del franchisor nell’area assegnata.
-Risoluzione del contratto
Indica le condizioni in cui il contratto può essere risolto, includendo:
Inadempimenti del franchisee, come la vendita di prodotti non autorizzati, lo spostamento del corner senza approvazione o l’esercizio di attività concorrenziali.
La procedura per la risoluzione, che include l’invio di una raccomandata per segnalare l’inadempimento e la possibilità di risoluzione immediata.
-Controversie
Specifica che tutte le controversie derivanti dal contratto saranno gestite tramite un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio e, in caso di esito negativo, tramite arbitrato.
– Normativa applicabile
Indica che il contratto è regolato dalla legislazione italiana sul franchising, in particolare dalla legge 129/2004.
-Allegati
Elenca i documenti allegati al contratto, che fanno parte integrante dell’accordo, come:
Il manuale operativo per la gestione del corner.
La planimetria del corner e del punto vendita.
L’elenco dei fornitori autorizzati.
-Firma delle parti
Il contratto si conclude con la firma di entrambe le parti, unitamente alla data e al luogo della stipula.
-Approvazione delle clausole vessatorie
Infine, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti devono approvare espressamente le clausole considerate vessatorie (come quelle riguardanti la risoluzione, la concorrenza e le controversie) con una firma separata.
Esempio di Contratto Corner Franchising
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto corner franchising.
Contratto di corner franchising
Il giorno ….., in ….., con la presente scrittura privata, tra le sottoscritte parti:
-soc. ….., con sede in ….., via ….., n. ….., iscritta al registro delle imprese di ….., codice fiscale n. ….., partita IVA n. ….., nella persona del suo legale rappresentante ….. , di seguito indicata come franchisor, da una parte;
-soc. ….. , con sede in ….. , via ….. , n. ….., iscritta al registro delle imprese di ….., codice fiscale n. ….., partita IVA n. ….., nella persona del suo legale rappresentante ….., di seguito indicata come franchisee, dall’altra parte;
premesso che
—il franchisor ha sviluppato una rete di esercizi commerciali riconoscibili dall’uso di segni distintivi (insegna comune e marchio), denotanti altresì i prodotti venduti, meglio descritti nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto;
—il franchisor garantisce di avere la piena titolarità, disponibilità e facoltà d’uso dei segni distintivi sopra richiamati;
-la rete di punti vendita di cui il franchisor è titolare si compone sia dì esercizi in franchising sia di esercizi in cui il franchisor conduce direttamente l’attività di vendita al pubblico dei prodotti contraddistinti dal marchio;
-il franchisor ha capitalizzato il complesso di conoscenze accumulate nella gestione dei punti vendita diretti e riguardanti gli aspetti organizzativi e gestionali dei medesimi, che viene ora rivelato al correr franchisee con l’apertura del punto in corner franchising e sul quale esso si impegna a mantenere il più assoluto riserbo;
—il franchisor ha ritenuto strategicamente conveniente non brevettare tale patrimonio di conoscenze che, per la propria configurazione e composizione non è generalmente noto;
tale patrimonio di conoscenze è trasmissibile ad imprenditori terzi interessati ad applicare la formula commerciale nell’ambito di una propria iniziativa imprenditoriale autonoma, comunque vincolata ai seguenti elementi:
a) metodologie di allestimento/gestione delle scorte di magazzino e di composizione dell’assortimento di prodotti e servizi offerti;
b) servizi di formazione e assistenza riguardanti la preparazione tecnica del personale impiegato nel corner franchisee in relazione ai prodotti venduti e ai servizi offerti al pubblico;
c) elementi stilistici ed architettonici riguardanti le modalità di disposizione planimetrica ed arredamento del corner franchising (elementi idonei a rendere riconoscibile il punto in corner franchising come appartenente alla rete);
d) formula in franchising continua nelle unità pilota a essere fatta oggetto di sperimentazione, nella prospettiva dello sviluppo e di un costante aggiornamento alle tendenze che manifesta la clientela di riferimento;
—il franchisee si dichiara interessato ad entrare a far parte della rete, beneficiando dei vantaggi connessi all’identificazione dell’immagine del proprioo punto vendita con quella comune della rete, e comunque mantenendo la propria autonomia ed individualità giuridica ed economica;
—il franchisee dichiara di disporre delle autorizzazioni amministrative, sanitarie e ogni altro genere di autorizzazione necessario all’esercizio dell’impresa nei locali sopra individuati.
Date le seguenti premesse, le parti, in ottemperanza alla legge 129/2004,
convengono e stipulano quanto segue:
1 – Oggetto del contratto
1.1 – Il franchisor concede al franchisee, che ne ha fatto richiesta, il diritto ad utilizzare in maniera non esclusiva i segni distintivi che contraddistinguono la rete commerciale di cui il franchisor è titolare unico, segni distintivi utilizzabili esclusivamente per distinguere il punto vendita sito all’indirizzo in intestazione.
2 – Punto vendita
2.1 – Il franchisee si impegna ad attivare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un punto vendita (corner) all’interno del proprio esercizio commerciale (point) sito nei locali di cui in intestazione.
2.2 – II corner sarà caratterizzato da una dimensione non inferiore ad un quinto della complessiva area di vendita a disposizione ed architettonicamente unito al point. L’area destinata ad ospitare il corner non potrà in ogni caso – e per tutta la durata del contratto – essere inferiore a metri quadrati
2.3 – Il franchisee dichiara di essere proprietario (o locatario) dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale.
2.4 – Il presente contratto si riferisce all’apertura di un corner esclusivamente presso l’ubicazione rilevata nell’intestazione. Ogni eventuale cambiamento della sede del corner dovrà essere necessariamente approvato per iscritto dal franchisor. In caso di variazione dell’ubicazione, il franchisor si riserva la facoltà di apportare modifiche all’area di esclusiva concessa al franchisee. L’esclusiva di cui beneficerà il franchisee fa riferimento a tutti i punti vendita contraddistinti dai segni distintivi del franchisor, siano essi gestiti direttamente che in franchising e corner franchising.
2.5 – L’allestimento del corner deve essere conforme al piano di allestimento definito dal franchisor nell’allegato A, in particolare per ciò che concerne le vetrine espositive e la loro collocazione nel point. II corner franchisee manterrà distinte le insegne del point e del corner, garantendo comunque una visibilità minima all’insegna del corner.
2.6 – L’investimento richiesto al franchisee per l’apertura del punto vendita con i caratteri di cui al manuale delle norme grafiche di seguito allegato, è quantificato in Euro …..
L’investimento necessario alla costituzione di un magazzino beni dell’affiliante idoneo al soddisfacimento delle esigenze della clientela con i requisiti di qualità garantiti dal franchisor, è quantificato in Euro ….
Il franchisor contribuirà alle spese di allestimento del corner per un valore di Euro ……
3 – Spese pubblicitarie
3.1 – Il franchisor si impegna ad investire annualmente in spese pubblicitarie un importo adeguato a sostenere la crescita programmata nei piani di sviluppo della rete, mentre il franchisee ha facoltà dí integrare, nel limite dell’area di esclusiva individuata all’allegato C, l’attività pubblicitaria con proprie iniziative commerciali locali.
3.2 – II franchisee, dopo aver informato il franchisor e nel rispetto della pubblicità istituzionale da questi realizzata a livello nazionale, può autonomamente promuovere particolari iniziative di vendita. 11 franchisee non abbinerà nelle proprie iniziative promozionali locali i prodotti e servizi del corner con quelli del point.
4 – Obblighi di fornitura
4.1 – Il corner franchisee sí impegna ad acquistare i prodotti del point esclusivamente presso í fornitori indicati dal franchisor, mentre le condizioni di vendita al pubblico e pagamento potranno essere liberamente gestite dal franchisee.
4.2 – II franchisee si impegna a non vendere i beni inseriti nel listino generale del point ad altri rivenditori, operatori commerciali, non franchisee.
5 – Rapporti tra le parti
5.1 – Il franchisee dichiara di voler attuare le indicazioni che gli verranno fornite dal franchisor in applicazione del presente contratto. Tali indicazioni integrano uniformemente la rete di punti vendita nella globalità dei suoi partecipanti, permettendo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo concordati.
5.2 – Le parti riconoscono che la stipulazione del contratto non inficia l’indipendenza economica e giuridica reciproca.
5.3 – Le Parti si danno atto che qualsiasi proposta o suggerimento del franchisee, relativi ad una migliore organizzazione del punto vendita e/o delle attività svolte nello stesso, anche se accolti dal franchisor, non daranno diritto ad alcun compenso o indennità a favore dell’affiliato, poiché rientrano nel fisiologico rapporto di collaborazione ed evoluzione di un sistema di franchising.
6 – Riservatezza delle informazioni
6.1 – Le parti si danno atto che le informazioni ricevute in esecuzione del presente contratto devono ritenersi strettamente riservate e si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, a non divulgarle a terzi.
7 – Durata del contratto
7.1 – Il presente contratto ha validità di mesi dalla data di stipulazione indicata in calce.
8 – Risoluzione contrattuale
8.1- Costituisce giusta causa di risoluzione contrattuale il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
a) lo svolgimento nel point, da parte del franchisee, di un’attività in concorrenza con quella del corner;
b) lo svolgimento nel point, da parte del franchisee, di un’attività lesiva o comunque incompatibile con l’immagine e/o i segni distintivi del franchisor;
c) il commercio, nell’attività di corner, di prodotti estranei al listino proposto dal franchisor;
d) la cessione ad altro operatore del presente contratto da parte del franchisee, senza la preventiva approvazione del franchisor,
e) lo spostamento della sede del corner senza previa approvazione del franchisor; .1) la cessazione della disponibilità dei locali, prima della scadenza del presente contratto; g) l’abbinamento, nelle iniziative promozionali locali di cui al punto 4.3, di prodotti e servizi commercializzati nel corner con quelli del porta.
Il verificarsi di una o più fattispecie indicate dovrà essere contestato per iscritto a mezzo raccomandata A/R o telegramma. Il ricevimento di tale comunicazione provocherà la risoluzione immediata ed automatica del contratto.
8.2 – Alla cessazione del presente contratto, per qualsiasi ragione, anche in caso di controversia, fermi restando gli altri obblighi di legge, il franchisee avrà l’obbligo di cessare immediatamente l’utilizzazione del marchio, nonché dei materiali forniti ai sensi del presente contratto, ivi compresi i moduli, gli stampati, i bollettini e gli altri materiali, gli slogan, i simboli, le espressioni, qualsiasi combinazione di parole, immagine o colori simili a quelli del franchisor.
Il franchisee dovrà restituire immediatamente, senza indugio al franchisor, tutti i moduli, il materiale pubblicitario, gli stampati, i manuali operativi ed i bollettini con le informazioni commerciali sui clienti, ricevuti a suo tempo dal franchisor e non utilizzati o annullati. Il franchisor rimborserà al franchisee quanto da esso a suo tempo pagato per tali materiali.
9 – Divieto di concorrenza
9.1 – Il franchisee si obbliga, in caso dí cessazione contrattuale, ora per allora, al fine di salvaguardare l’avviamento del franchisor, ad astenersi dallo svolgere nel territorio autorizzato, direttamente o indirettamente, anche tramite persone o enti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero che abbiano il controllo di esso franchisee per un periodo di 12 mesi dopo la cessazione del presente contratto, qualsiasi attività in concorrenza con quella del franchisor.
10 – Informativa in materia di protezione dei dati personali
10.1 – Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personale, il franchisor, in qualità di titolare del trattamento di tutti i dati dei franchisees, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati personali
11 – Controversie
11.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto sono devolute allo sportello di conciliazione della Camera di commercio di In caso dì esito negativo della conciliazione, le parti adiranno, presso la stessa camera di commercio, la procedura di arbitrato.
12 – Rinvio alle norme di legge
12.1 – Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto.
13 – Documentazione informativa
13.1 – Ai fini della stipulazione del presente accordo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, primo comma, della legge 129/2004, il franchisor consegna al franchisee la seguente documentazione:
a) copia del certificato storico del franchisor così come disponibile presso la CCIAA;
b) copia degli ultimi tre bilanci del franchisor, regolarmente depositati presso la CCIAA;
c) prospetto riepilogativo del sistema dei segni distintivi utilizzati dall’impresa, recante in particolare gli estremi della registrazione di essi;
d) brochure illustrativa il funzionamento del sistema franchising contraddistinto dal marchio, recante in particolare una sintetica illustrazione dei servizi offerti nei punti vendita alla clientela;
e) lista degli affiliati, aggiornata alla data del , operanti nel sistema, e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
f) indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati negli ultimi tre anni, con relativa ubicazione;
g) descrizione sintetica dei procedimenti giudiziari o arbitrali promossi nei confronti dell’affiliante, che si sono conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità.
14 – Allegati
14.1- alla presente scrittura vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
1) manuale delle norme grafiche e dell’immagine dell’impresa;
2) planimetria del corner e del point;
3) zona di esclusiva.
Letto, confermato e sottoscritto a , il
Ai sensi e per gli effetti degli arte. 1341 e 1342 c.c. il franchisee dichiara di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui dí seguito indicate: art. 4 (Obblighi di fornitura), art. 7 (Durata del contratto), art 8 (Risoluzione contrattuale), art. 9 (Divieto di concorrenza), art. 11 (Controversie).
Letto, confermato e sottoscritto a , il
Modello Contratto Corner Franchising Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto corner franchising da scaricare. Il modulo contratto corner franchising compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto corner franchising può essere convertito in PDF o stampato.