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Contratto di Agenzia Plurimandatario
Il contratto di agenzia plurimandatario rappresenta una delle figure contrattuali più diffuse nel panorama commerciale italiano, disciplinata principalmente dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile, nonché dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) di categoria. Con questo contratto, un agente di commercio si impegna stabilmente a promuovere, per conto di uno o più preponenti, la conclusione di contratti in una zona determinata, ricevendo in cambio una provvigione sugli affari andati a buon fine. La caratteristica distintiva del mandato plurimo è proprio la possibilità, per l’agente, di operare contemporaneamente per più imprese, anche dello stesso settore merceologico, salvo diverso accordo con i preponenti.
La natura giuridica del contratto di agenzia plurimandatario è quella di un contratto di collaborazione continuativa e coordinata, autonoma rispetto al rapporto di lavoro subordinato. L’agente non è un dipendente del preponente: agisce in piena autonomia organizzativa, decide i propri orari, gestisce in modo indipendente la propria attività e sopporta personalmente i rischi economici connessi all’esercizio della professione. Questa distinzione è fondamentale non solo sul piano teorico, ma anche sul piano fiscale, previdenziale e contributivo, poiché l’agente è tenuto all’iscrizione al registro delle imprese e all’ENASARCO, l’ente previdenziale di riferimento per la categoria.
La forma scritta del contratto, pur non essendo richiesta a pena di nullità, è fortemente raccomandata dalla prassi e, in molti casi, imposta dagli AEC. Redigere per iscritto il contratto consente di definire con chiarezza la zona di esclusiva assegnata all’agente, il catalogo dei prodotti o servizi oggetto del mandato, la misura delle provvigioni, le modalità di rendicontazione e di pagamento, nonché gli obblighi specifici di entrambe le parti. L’assenza di un contratto scritto non priva il rapporto della sua validità, ma espone entrambe le parti a incertezze interpretative e a potenziali controversie.
Nel contesto del plurimandato, il preponente deve essere consapevole che l’agente potrebbe rappresentare anche concorrenti diretti. Per questo motivo, la clausola di esclusiva assume un rilievo particolare: il preponente può inserire nel contratto un patto di non concorrenza con aziende dello stesso settore, purché tale limitazione sia proporzionata, circoscritta geograficamente e nel tempo, e accompagnata da un’adeguata compensazione economica. In assenza di tale clausola, l’agente plurimandatario è libero di assumere incarichi con imprese concorrenti, a condizione di agire in buona fede e di non danneggiare gli interessi dei propri preponenti.
Le provvigioni rappresentano il centro economico del contratto. L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi nella propria zona, anche se il contratto è stato perfezionato direttamente dal preponente, salvo diversa pattuizione. Il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui l’affare è concluso, ma diventa esigibile solo quando il preponente ha eseguito la propria prestazione o avrebbe dovuto eseguirla. In caso di mancata esecuzione per cause imputabili al preponente, l’agente conserva il diritto alla provvigione. Gli AEC fissano percentuali minime di provvigione per ciascuna categoria merceologica, e qualsiasi accordo che deroghi in peius rispetto a tali minimi è nullo.
L’obbligo di rendicontazione periodica è un elemento imprescindibile del rapporto. Il preponente deve fornire all’agente un estratto conto delle provvigioni maturate, di norma ogni tre mesi, con l’indicazione degli elementi necessari per verificarne il calcolo. L’agente ha diritto di richiedere tutte le informazioni necessarie, compreso l’accesso alla contabilità del preponente, per verificare la correttezza delle somme liquidate. Il mancato rispetto di questo obbligo configura un inadempimento contrattuale che può legittimare la risoluzione del contratto per colpa del preponente.
La durata del contratto può essere determinata o indeterminata. Nel caso di contratto a tempo indeterminato, entrambe le parti hanno facoltà di recedere liberamente, ma devono rispettare i termini di preavviso stabiliti dagli AEC o dal contratto stesso, la cui durata varia in genere da uno a sei mesi in relazione all’anzianità del rapporto. Il recesso senza preavviso o con preavviso inferiore a quello dovuto obbliga la parte recedente al pagamento di una indennità sostitutiva. Il contratto può essere risolto anche per giusta causa, senza preavviso, in presenza di gravi inadempimenti dell’altra parte, come il sistematico mancato pagamento delle provvigioni da parte del preponente, o la violazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente.
Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto a un’indennità di fine rapporto, l’indennità di clientela o indennità suppletiva di clientela, disciplinata dall’articolo 1751 del Codice Civile e dagli AEC. Questa indennità spetta all’agente che abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato il volume degli affari con i clienti già esistenti, e a condizione che il preponente continui a ricevere vantaggi economici da tali clienti anche dopo la cessazione del rapporto. L’indennità non spetta se il contratto si risolve per inadempimento dell’agente o se è l’agente stesso a recedere senza giusta causa. Il calcolo dell’indennità segue criteri complessi previsti dagli AEC e può raggiungere importi significativi in rapporto alle provvigioni percepite negli anni.
Esempio di Contratto di Agenzia Plurimandatario
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di agenzia plurimandatario.
CONTRATTO DI AGENZIA
Tra
Alfa ( di seguito denominata PREPONENTE) con sede legale in …………., Via ………… n. … P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di
…………………………., nella persona di del suo legale rappresentante pro tempore ……………….
e
Beta (di seguito denominato AGENTE), (se società) con sede in ………….., via …………., P.IVA, (se persona fisica) residente in ……………, via ……………, n … Cod.
Fisc. …………………., P.IVA ……………….. (di seguito denominato anche AGENTE), iscritta/o nel ruolo degli agenti al n. …. presso CCIAA di …………. e dichiara e di
non essere vincolata ad alcun obbligo di non concorrenza, si conviene quanto segue:
1. Incarico
1.1. La PREPONENTE conferisce all’AGENTE, in via esclusiva, che accetta, l’incarico di AGENTE plurimandatario.
1.2.L’incarico viene disciplinato dalle condizioni e norme qui congiuntamente stabilite ed approvate, nonché dei patti contenuti negli allegati i quali tutti sono da
considerarsi parte integrante e sostanziale dei presente atto.
2. Oggetto dell’incarico. Zona
2.1 L’incarico ha per oggetto la promozione di affari relativi alla vendita dei prodotti di produzione e/o commercializzati dalla PREPONENTE, indicati nell’
Allegato 1) parte A.
2.2. La zona di operatività sarà quella specificata nell’ Allegato 1) parte B, mediante i canali di vendita descritti nell’ Allegato 1) parte C.
2.3 Nel caso in cui la PREPONENTE dovesse cessare, anche in via temporanea, la commercializzazione e/o produzione di alcuni dei prodotti indicati nel citato
Allegato 1), ciò non potrà costituire titolo di recesso per giusta causa da parte dell’AGENTE, come non potrà dar luogo ad indennizzo o risarcimenti di sorta.
2.4. La PREPONENTE mantiene immutato il diritto di non accettare ordini di determinati Clienti, qualora costoro siano insolventi o anche soltanto inadempienti
su forniture in precedenza consegnate, o nel caso in cui la stessa PREPONENTE non li ritenga sufficientemente affidabili per il positivo buon fine degli affari,
fermo restando l’obbligo di cui al successivo art.3 lett. b).
3. Obblighi della PREPONENTE
3.1. Obbligo della PREPONENTE è quello di adeguarsi alle disposizioni di cui all’ art. 1749 c.c. e, in particolare a:
a) comunicare all’AGENTE l’accettazione, il rifiuto o la mancata esecuzione delle proposte di acquisto della clientela, entro sessanta (60) giorni dal verificarsi di
tali eventi.
4. Svolgimento dell’Incarico
4.1 Il presente contratto di agenzia si pone al di fuori di un qualunque rapporto di subordinazione o di dipendenza essendo l’AGENTE libero di organizzare la
propria attività come meglio crede in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni rimanendo comunque immutati i suoi obblighi di AGENTE.
4.2. L’AGENTE dovrà fornire la migliore e più diligente attività per la promozione delle vendite e l’introduzione dei prodotti contrattuali sul mercato nella zona
assegnata.
4.3 Onde permettere il conseguimento dei migliori risultati l’AGENTE dovrà;
a) Visitare regolarmente la clientela, impiegando tutti i mezzi necessari, ivi compreso un adeguato numero di dipendenti o collaboratori;
b) Attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni ricevute dalla PREPONENTE per quanto concerne listini prezzi, quotazioni, sconti, condizioni generali di
vendita, pagamenti, fidi, rispondendo in proprio per eventuali inosservanze;
c) Tenere costantemente informata la PREPONENTE in ordine all’andamento della propria attività; a tal fine l’AGENTE sarà tenuto, ai sensi dell’art. 1746 c.c., ad
inviare alla PREPONENTE relazioni periodiche sull’ andamento delle vendite, gli orientamenti dì clientela e di mercato e comunque, ogniqualvolta la
PREPONENTE lo richieda;
d) Non promuovere, o tentare di promuovere, direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma, vendite di prodotti della PREPONENTE diversi da quelli
specificati nell’ Allegato 1) parte B;
e) Non promuovere, o tentare di promuovere, direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma, vendite di prodotti della PREPONENTE in canali diversi da
quelli di cui all’ Allegato 1) parte C;
f) Non promuovere o tentare di promuovere, promuovere direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma, articoli in concorrenza con quelli della
PREPONENTE;
g) Non corrispondere, a qualunque titolo e per alcuna ragione, compensi e/o corrispettivi a clienti attuali o potenziali, ed evitare comportamenti non conformi
alla più scrupolosa correttezza professionale;
h) Fornire ex art. 1746 c.c. con esattezza le informazioni riguardanti i clienti, particolarmente per quanto si riferisce al nome e al tipo d’impresa;
i) Verificare mediante appropriate indagini, per quanto possibile, la solvibilità dei clienti di cui trasmetterà alla PREPONENTE sui mutamenti della situazione
finanziaria dei clienti che la PREPONENTE potrebbe avere interesse a conoscere;
l) Accompagnare presso la clientela gli incaricati e funzionari che la PREPONENTE ha facoltà di inviare nella zona;
m) Informare la PREPONENTE di eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale della PREPONENTE medesima o di qualsiasi atto di concorrenza speciale
o comunque contrario ai suoi interessi, fornendo ogni opportuna assistenza per le azioni che la PREPONENTE ritenesse dì intraprendere nei confronti dei
responsabili.
n) Mantenere l’assoluta segretezza su tutte le informazioni concernenti l’attività della PREPONENTE di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento del
mandato,
o) Comunicare per iscritto, all’atto di accettazione del presente contratto, i nominativi delle società o ditte di cui l’AGENTE sia rappresentante, mandatario,
procacciatore di affari, depositario, intermediario o rivenditore, comunicando per iscritto i nominativi e le generalità dei suoi soci, anche di fatto, e degli
amministratori, e per tutta la durata del mandato tenere informata la PREPONENTE delle relative variazioni, con espresso obbligo che tali persone non si trovino
o possano trovarsi in situazioni, anche potenziali, dì conflitto di interessi o concorrenza con la PREPONENTE, salvo diritto di quest’ultima di risolvere il
contratto a norma del successivo art.12.
4.4. L’AGENTE si obbliga a promuovere ordini nella misura indicata nell’ Allegato 5) (fatturato minimo di vendita).
Con l’inizio del nuovo anno di calendario, e così per gli anni a venire, la PREPONENTE invierà all’AGENTE una comunicazione avente ad oggetto i nuovi
“fatturati minimi di vendita e obiettivi”, che sarà sottoscritta per accettazione dall’AGENTE.
La mancata accettazione dell’obbiettivo minimo sarà causa di immediata risoluzione consensuale del contratto, senza che l’AGENTE possa invocare le
dimissioni per giusta causa.
5. Divieto di subagenzia
5.1. L’AGENTE si obbliga a svolgere personalmente il mandato affidategli.
5.2. Gli è fatto divieto di avvalersi di subagenti o di sostituti;è in ogni caso salva l’autorizzazione per iscritto della PREPONENTE.
5.3. Qualora sia a ciò autorizzato l’AGENTE risponderà dell’operato dei subagenti o collaboratori verso la PREPONENTE, la quale resterà comunque estranea,
sotto qualsiasi profilo (retribuivo, contributivo e fiscale, ecc.) al rapporto tra l’AGENTE e terzi eventuali suoi collaboratori.
6. Ordini e condizioni dì vendita
6.1 L’AGENTE non ha il potere di rappresentanza della PREPONENTE e non è autorizzato a concludere gli affari.
6.2.Gli ordini raccolti dall’AGENTE costituiranno proposte d’ordine le quali potranno essere o meno accettate dalla PREPONENTE, integralmente o parzialmente
6.3 L’AGENTE dovrà raccogliere gli ordini nel pieno rispetto dei prezzi di listino.
6.4. L’AGENTE non potrà concedere dilazioni di pagamento, sconti o abbuoni, nonché concordare od accettare transazioni o resi di merce se a ciò non
autorizzato dalla PREPONENTE.
6.5. L’AGENTE sarà responsabile di ogni conseguenza ricollegabile a:
a) errata raccolta d’ordine
b) errata compilazione dello stesso
c) non conforme applicazione delle condizioni di vendita.
7. Provvigioni
7.1 All’AGENTE è riconosciuta una provvigione nella misura indicata nell’ Allegato n. 4 , secondo le modalità e le condizioni ivi previste.
Tale provvigione sarà calcolata sul fatturato al netto di sconti, imballi, trasporti, note di credito e di I.V.A.
Le provvigioni verranno liquidate entro il mese successivo all’adempimento della prestazione da parte del terzo, dietro prestazione di fattura che l’AGENTE
invierà sulla base dei conteggi effettuati dalla PREPONENTE.
Ai sensi dell’ art. 1748 c.c. e dell’art. 4 dell’ A.E.C. Commercio, resta comunque inteso che il momento di spettanza della provvigione non potrà in ogni caso
essere successivo a quello in cui il terzo ha eseguito la propria prestazione o in cui l’avrebbe seguita qualora la PREPONENTE avesse eseguito la propria.
Nessuna provvigione sarà dovuta all’AGENTE per le proposte di acquisto non accettate dalla PREPONENTE, fermo restando quanto previsto all’art. 3 lett. B).
Nessun altro compenso e/o provvigione competerà all’ AGENTE.
7.2 Con riferimento all’ipotesi di clienti operanti in zone assegnate a più agenti, di cui all’ Allegato 2), le provvigioni saranno così di seguito calcolate:
a) All’AGENTE del luogo in cui è acquisito l’ordine spetta una provvigione base diversa da quella indicata dall’ Allegato 4), pari ad una diversa percentuale che
sarà stabilita di volta in volta a seconda del cliente e del fatturato che verrà trasferito in altra zona.
b) All’AGENTE delle zone ove vengono consegnati i prodotti oggetto degli ordini, verrà pagata – con criteri stabiliti di volta in volta a seconda del cliente e del
fatturato trasferito nella zona – una percentuale della provvigione base che sarebbe spettata all’AGENTE stesso nell’ipotesi che il contratto relativo alle merci
consegnate nella sua zona fosse stato promosso direttamente dall’AGENTE dalla zona stessa. A fronte del predetto compenso l’AGENTE delle zone di consegna
si obbliga a tutte le prestazioni successive alla conclusione del contratto di vendita previste dal presente accordo a carico dell’AGENTE, senza aver diritto ad
ulteriori compensi, indennità, rimborsi, o altro, per tale attività. Il compenso maturerà e verrà liquidato secondo quanto previsto al punto 7.1 del presente
contratto.
7.3. Le provvigioni nella misura sopra determinata si riferiscono ad ordini assunti alle normali condizioni di listino. La PREPONENTE si riserva la facoltà di
ridurne la loro misura in proporzione del maggiore sconto applicato, per ordini accettati a condizioni inferiori al listino medesimo.
In caso di contratti conclusi direttamente dalla PREPONENTE con centrali di gruppi di acquisto, la provvigione sarà ridotta in proporzione del maggiore sconto
applicato.
In caso di ordini accettati solo parzialmente e andati a buon fine la provvigione spetta sulla sola parte eseguita.
L’AGENTE manterrà il diritto alle provvigioni sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del presente contratto, se la conclusione sarà stata l’effetto
dell’attività da lui svolta in esecuzione del medesimo.
8. Modifiche al contratto di agenzia
8.1. La PREPONENTE ha facoltà di apportare variazioni all’oggetto del presente contratto, variando i limiti di zona e/o i prodotti e/o la clientela e/o la misura
delle provvigioni
8.2. Tali variazioni saranno comunicate all’AGENTE nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2 A.E.C. Commercio vigente, cui le parti fanno espresso rinvio.
9. Incassi dei crediti
9.1 L’AGENTE è tenuto a ricevere pagamenti totali o parziali per conto e nell’interesse della PREPONENTE, nell’ambito della normale attività di recupero del
credito.
9.2. Detti pagamenti dovranno essere integralmente e prontamente rimessi alla PREPONENTE entro ….. giorni da parte dell’AGENTE
9.3. La rimessa alla PREPONENTE degli incassi dovrà avvenire mediante versamenti su conti correnti bancari indicati dalla PREPONENTE o secondo le diverse
modalità da questa indicate di volta in volta.
9.4.Le somme incassate dall’AGENTE non potranno essere trattenute dallo stesso per nessun motivo, neppure in conto compensazione di propri crediti a
qualunque titolo rivendicati verso la PREPONENTE.
9.5.La violazione di quest’obbligo darà diritto alla PREPONENTE di risolvere il presente contratto con effetto immediato per grave inadempimento dell’AGENTE.
9.6 L’AGENTE nella sua attività di riscossione dei crediti non risponde per errore contabile, il cui rischio grava sulla PREPONENTE.
10. Durata del contratto. Periodo di prova. Restituzione materiale
10.1. II presente mandato è conferito a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti si riserva di recedere dal contratto stesso in qualsiasi momento, a mezzo lettera
raccomandata, dandone preavviso secondo i termini indicati dall’ari. 10 del vigente A.E.C. Commercio.
10.2. Resta altresì salvo il diritto della parte recedente di porre termine al contratto con effetto immediato corrispondendo all’altra parte l’indennità in relazione
al periodo di preavviso non lavorato, con le modalità e gli oneri previsti dall’art. 10 A.E.C. Commercio.
10.3. Periodo di prova: i primi ………… mesi del seguente accordo saranno considerati quale periodo di prova reciproca. Durante tale periodo il rapporto
potrà essere rescisso in qualunque momento senza bisogno di preavviso nè tantomeno diritto dell’AGENTE ad indennità alcuna.
10.4. All’atto della cessazione del rapporto di agenzia l’AGENTE sarà tenuto a restituire il materiale di proprietà della PREPONENTE (campionari, campioni,
listini, ecc.)
11. Intrasferibilità del contratto
11.1. Essendo di natura fiduciaria il presente contratto e non è trasferibile né per atto tra vivi né per mortis causa, non può essere oggetto di cessione.
11.2 Parimenti i crediti derivanti a favore dell’AGENTE dall’esecuzione del presente contratto non possono essere ceduti se non con il preventivo consenso
scritto della PREPONENTE.
12. Clausola risolutiva
12.1. La grave violazione, da parte dell’AGENTE, agli obblighi del presente contratto, ne determinerà la sua risoluzione di diritto salvo ed impregiudicato ogni
diritto della PREPONENTE al relativo risarcimento del danno.
12.2. In particolare costituiranno comportamenti legittimanti una risoluzione di diritto:
a) Assunzione da parte dell’AGENTE della promozione della vendita, sia nella zone di cui all’ Allegato 1) sia nel restante territorio nazionale, di prodotti in
concorrenza con quelli commercializzati dalla PREPONENTE.
b) Promozione di vendita dei prodotti di cui all’ Allegato 1) fuori dalla zona di cui all’ Allegato 1) parte B) o in canali diversi da quelli indicati all’ Allegato 1) parte
C);
c) Violazione degli obblighi indicati all’art.4 paragrafo 4.3 e paragrafo 4.4;
d) Violazione del divieto indicato dall’art. 9.
13. Clienti direzionali
13.1.L’AGENTE non potrà promuovere ordini con i clienti, definiti “direzionali”, indicati nell’ Allegato 3).
13.2. In caso di vendite direttamente effettuate dalla PREPONENTE a clienti direzionali, non spetterà all’AGENTE nessuna provvigione e/o indennità.
14. Indennità di fine rapporto
In caso di cessazione del rapporto, ricorrendone i presupposti, la relativa indennità è stabilita avendo riguardo di quanto previsto agli artt. 11, 12 e 13 dell’ A.E.C.
Commercio vigente.
15. Normativa applicabile. Foro competente
15.1 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente mandato, si fa rinvio alle norme dell’A.E.C. per la disciplina di rapporto di agenzia e
rappresentanza del settore Commercio, stipulato in data 26 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme del codice civile.
15.2 Le parti espressamente convengono che per ogni controversia comunque derivante dal presente contratto la competenza per territorio in via esclusiva è
quella del Foro dove ha sede la PREPONENTE.
15.3.Il presente contratto è concluso presso la sede della PREPONENTE.
Luogo e data,
Firma PREPONENTE Firma AGENTE
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle
attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:
Art. 1 oggetto dell’incarico e zona di operatività
Art. 4 Svolgimento dell’incarico
Art. 7 Provvigioni
Art. 9 Incassi dei crediti
Art. 12 Clausola risolutiva
Art. 13 Clienti direzionali
Art. 15 Normativa applicabile. Foro competente
Luogo e data,
Firma PREPONENTE Firma AGENTE
LE PARTI, con riferimento ai dati personali e commerciali quivi contenuti, si impegnano reciprocamente ad effettuarne il trattamento nel rispetto delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003, ed avranno cura di usare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati (e nella loro conseguente
protezione) dei quali verranno a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale
Luogo e data,
Firma PREPONENTE per accettazione Firma AGENTE
ALLEGATO 1
A) PRODOTTI OGGETTO DELL’INCARICO
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B) ZONA DI OPERATIVITÀ’ DELL’AGENTE
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C) CANALE DI VENDITA
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Luogo e data,
Firma PREPONENTE Firma AGENTE
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ALLEGATO 2
CLIENTI OPERANTI IN ZONE ASSEGNATE A PIÙ’ AGENTI
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Luogo e data,
Firma PREPONENTE Firma AGENTE
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ALLEGATO 3
CLIENTI DIREZIONALI
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Luogo e data,
Firma PREPONENTE Firma AGENTE
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ALLEGATO 4
PROVVIGIONI
—% sulle vendite di ——–
—% sulle vendite di ——–
Luogo e data,
Firma PREPONENTE Firma AGENTE
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ALLEGATO 5
FATTURATO MINIMO
Si conviene che per l’anno …….. il fatturato minimo da svilupparsi da parte dell’AGENTE sarà pari ad euro ……………
Luogo e data,
Firma PREPONENTE Firma AGENTE
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Modello Contratto di Agenzia Plurimandatario Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto di agenzia plurimandatario da scaricare. Il modulo contratto di agenzia plurimandatario compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di agenzia plurimandatario può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Agenzia Plurimandatario PDF Editabile
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di agenzia plurimandatario PDF editabile.
