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Indice
Contratto di Commissione per le Vendite
Mediante il contratto di commissione una parte (committente), che normalmente è un imprenditore commerciale, dà incarico a un’altra (commissionario) di comprare o di vendere beni in nome del commissionario ma per conto del committente.
Questo incarico può riguardare singoli affari, per esempio l’acquisto o la vendita di una partita determinata di merci, oppure può essere continuativo, riguardando le vendite di tutti i prodotti del committente in una determinata zona.
Il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza, al quale pertanto si applicano le regole del codice civile che disciplinano tutti i mandati in generale (artt. 1703-1730), oltre alle regole particolari che disciplinano il contratto di commissione (artt. 1731-1736).
Nel trattare gli affari affidatigli il commissionario deve attenersi alle istruzioni del committente e quando ci si è attenuto non risponde verso il committente delle obbligazioni assunte da coloro coi quali ha contratto. Gli oneri e i benefici dell’affare vanno al committente, salvo a favore e a carico del commissionario quanto pattuito come sua provvigione e come penalità in caso di cattivo esito dell’affare. È solamente nel caso che il commissionario esorbiti dai limiti del mandato o quando agisca senza la normale diligenza che può essere dal committente chiamato a rispondere in proprio delle conseguenze dei suoi errori.
Il commissionario può comprare o vendere per conto del committente in modo tale che i beni passino direttamente dal committente al terzo compratore o dal terzo venditore al committente, senza passare per le mani del commissionario. Oppure il commissionario può tenere un deposito dei beni del committente.
La remunerazione tipica del commissionario è la commissione (provvigione). Il rimborso delle spese può essere liberamente pattuito.
Esempio di Contratto di Commissione per le Vendite
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di commissione per le vendite.
Contratto di commissione per le vendite
Spett. ditta
Con riferimento al mandato di commissione per la vendita di….. di Vostra produzione, conferitoci con Vostra lettera in data ….., annotata presso l’Ufficio delle entrate di….. in data ….., prendiamo atto e confermiamo, qui di seguito, le condizioni che disciplinano tale mandato, del quale fanno parte integrante.
Art. 1. – Oggetto della vendita. — Il mandato concesso ha per oggetto la vendita non esclusiva dei…..«…..» di produzione…..La…..non è però vincolata alla fornitura alla Commissionaria di alcun quantitativo dei prodotti di cui al mandato, avendo sempre il diritto di fissare liberamente e modificare i propri piani di produzione e/o di distribuzione, di trasferire da una Commissionatici ad un’altra, in tutto o in parte, le macchine già date in deposito, di interrompere temporaneamente la fornitura senza giustificazione alcuna e senza che ciò possa mai costituire a favore della Commissione diritto a rimborsi o risarcimenti.
Art. 2. – Divieto di concorrenza. — La Commissionaria si obbliga a non effettuare, senza il consenso della ….., né direttamente, né per conto di altre ditte, la vendita di:
—motorini ausiliari per cicli, ciclomotori, furgoncini derivati da ciclomotori, o azionati da motori ausiliari per cicli;
—motoleggere e motociclette (fino ad una cilindrata di cc. 249);
—motofurgoncini (aventi una portata massima di 5 gli o inferiore);
—autocarri, autovetture ed autofurgoni di cilindrata inferiore a….. cc., eccezion fatta per gli impegni preesistenti per i quali la…..ha già dato per iscritto separata autorizzazione. La…..si riserva altresì il diritto di esaminare ed eventualmente autorizzare per iscritto richieste della Commissionatiti a trattare la vendita sia in proprio che quale intermediaria di Commercio, Rappresentante, Agente, Commissionaria o Concessionaria di motocicli, motofurgoncini e motocarri, autovetture ed autocarri delle categorie non compresi nella elencazione di cui sopra.
Art. 3. – Delimitazioni operative. – La Commissionaria si impegna ad organizzarsi nella zona per la quale le è stato affidato il mandato e non in altre. La Commissionaria dovrà pertanto astenersi da svolgere azioni di propaganda e pubblicità al di fuori della stessa.
Art. 4. – Delimitazioni organizzative. – La Commissionaria si impegna e non esercitare la sua azione di vendita in modo sistematico, o intenzionalmente, a danno di altra Commissionaria.
Art. 5. – Vendite dirette – Poiché il presente mandato non è esclusivo, la ….. si riserva il diritto di effettuare vendite dirette.
Su tali vendite non spetta alla Commissionaria alcuna provvigione; la….. si riserva, tuttavia, senza che ciò possa costituire nei singoli casi precedenti, di corrispondere alla Commissionaria un eventuale compenso forfettario in relazione all’interessamento ed all’opera presentata in tale circostanza.
Art. 6. – Obblighi ed oneri. – La Commissionaria deve organizzarsi nella forma migliore sotto ogni profilo: Commerciale, Tecnico, Assistenziale, Propagandistico, Amministrativo, seguendo e realizzando i criteri di massima e di dettaglio dettati dalla….. e deve disporre, allo scopo, di personale capace, sufficiente ed addestrato, per garantire la perfetta efficienza della proprio attività. S’impegna quindi a devolvere almeno il 10% dei compensi provvigionali e premi al potenziamento della propria organizzazione.
Art. 7. – Dettaglio organizzativo. – La Commissionaria deve mantenere sempre efficiente una organizzazione della quale la….. si riserva di richiedere in ogni momento ampliamenti e/o modifiche per adeguarla all’importanza della zona.
Tale organizzazione deve comprendere:
a) negozio o negozi di esposizione;
b) ufficio od uffici di vendita;
c) adeguato magazzino deposito;
d) adeguato magazzino parti di ricambio;
e) stazione di servizio ed officina riparazioni propria presso la Sede, nonché altre dislocate nella zona a seconda della sua importanza e necessità, con attrezzature….., ed altre, idonee ad assolvere perfettamente il relativo compito specifico;
f) cartelli indicatori, insegne luminose ed altri accorgimenti diretti alla facile individuazione di quanto segnato alle lettere precedenti;
g) una rete efficiente di collaboratori, corrispondenti, produttori, ecc. ai quali non può essere delegato alcun potere, salvo la deroga prevista in mandato, secondo le direttive di volta in volta impartite dalla….., la quale rimane però estranea a tutti gli effetti al rapporto che intercorre direttamente tra loro e la Commissionaria.
Art. 8. – Pubblicità. – Saranno a carico della Commissionaria tutte le spese di pubblicità locale, le spese di distribuzione dei cataloghi, opuscoli, manifesti ed altri materiali pubblicitari, nonché le spese di installazione e manutenzione delle targhe….., apposte presso i locali dei subagenti e delle officine abilitate.
Saranno inoltre a carico della Commissionaria le tasse di affissioni comunali e provinciali per l’esposizione di targhe, marchi di fabbrica, insegne luminose ed altre forme di pubblicità.
Art. 9. – Limitazioni. – La Commissionaria non può, per alcuna ragione procedere a trasferimenti o modifiche di qualsiasi genere, anche parziali, …..
Art. 10. – Controlli. – La….. si riserva la facoltà di seguire e controllare in loco, a mezzo di propri incaricati, ai quali la Commissionaria deve fornire tutte le informazioni richieste, l’organizzazione commerciale, tecnica ed amministrativa della Commissionarti. La Commissionaria si obbliga quindi ad attuare tutti i suggerimenti per il suo incremento e miglioramento.
Art. 11. – Obblighi. – La Commissionarti si impegna ad avere nella propria un servizio assistenza tale che possa in qualsiasi momento assolvere con prontezza ed efficienza alle molteplici necessità della Clientela, in relazione ai motoveicoli circolanti nella zona stessa.
Art. 12. – Obblighi verso la Clientela. – La Commissionaria si obbliga:
a) a consegnare ed illustrare agli acquirenti, all’atto della consegna del motoveicolo, i relativi buoni di assistenza;
b) a fornire gratuitamente le prestazioni indicate sugli stessi o direttamente o tramite la propria organizzazione.
Art. 13. – Obblighi verso l’altrui Clientela e relativi diritti. — La Commissionaria, con tutta la sua organizzazione, è tenuta a fornire l’assistenza gratuita, di cui all’art. 12 punto b) anche a quella clientela che avesse acquistato il motoveicolo da altra Commissionaria o direttamente dalla…..
In questo caso ha diritto al rimborso della prestazione fornita da parte del venditore del motoveicolo, nella seguente misura:
— buono di assistenza gratuita C C
— buono di assistenza gratuita B …..
— buono di assistenza gratuita A …..
Art. 14. – Modalità di rimborso. — Il rimborso, di cui all’art. 12, deve essere effettuato dalla Commissionaria venditrice a chi ne ha acquistato il diritto, dietro invio del buono di assistenza entro il 20° giorno dalla sua utilizzazione. Se le prestazioni riguardanti i buoni di assistenza vengono effettuate dall’organizzazione periferica di una Commissionaria, è la stessa che rimborsa il proprio organizzato rivalendosi poi, come sopra detto, sulla Commissionaria venditrice.
I rimborsi dovuti dalla….. alla Commissionaria, vengono effettuati mediante accredito in partita.
Art. 15. – Condizioni per il rimborso. — Il diritto al rimborso, di cui all’art. 13, è condizionato e al rispetto del termine di cui all’art. 14 e all’esistenza sul buono delle seguenti indicazioni:
a) data di utilizzo;
b) firma del cliente;
c) estremi della fattura del venditore.
Art. 16. – Prezzo di vendita. — I prezzi di vendita da praticarsi alla Clientela sono quelli fissati dalla …..
Art. 17. – Acquisizione dell’ordine. — Per ragioni di uniformità, le ordinazioni devono essere acquisite esclusivamente valendosi degli appositi formulari predisposti dalla….., sui quali ciascuna Commissionaria deve apporre, prima dell’uso, le indicazioni relative alla propria ditta o ragione sociale.
Art. 18. – Modalità e forme di acquisizione dell’ordine. — La Commissionaria prende atto delle condizioni generali di vendita riportate nell’ordinazione stessa impegnandosi a praticarle agli acquirenti e curando che gli stessi le accettino e le approvino mediante conferma e sottoscrizione nei modi e forma in essi contenuti. Assume pertanto ogni ampia responsabilità per le conseguenze dell’omissione di detta accettazione e sottoscrizione.
Art. 19. – Star del credere su vendite a credito. — Sulle vendite a credito la Commissionaria è tenuta allo star del credere, nella misura del 15%, calcolato sull’ammontare della somma rateizzata e degli accessori (interessi, spese di trasporto, ecc….).
Art. 20. – Obblighi relativi al recupero dei crediti. — La…..provvede, con propria organizzazione, al recupero dei crediti insoluti per vendite rateali effettuate dalla Commissionaria, la quale peraltro si obbliga a prestare la sua collaborazione. Il rifiuto, o la mancanza totale o parziale di collaborazione, rende responsabile la Commissionario dei risultati e quindi della perdita subita, che le sarà addebitata nella sua totalità, decadendo la Commissionaria, per tale effetto, dai limiti previsti dall’art. 19. In caso di recupero giudiziale o stragiudiziale del motoveicolo, la Commissionaria è tenuta a stabilire con la….. il suo valore commerciale, rispondendo verso la stessa per tale importo, indipendentemente dall’effettivo realizzo conseguito in sede di sua rivendita a libero mercato o coatta, cosa alla quale la Commissionaria è direttamente ed esclusivamente interessata.
Art. 21. – Termini di versamento. — La Commissionaria è obbligata a trasmettere alla….. nei modi e nelle forme prescritte da disposizioni allo scopo emanate, entro e non oltre….. giorni dall’avvenuta consegna del motoveicolo, le somme incassate ed i titoli cambiari ricevuti per le vendite effettuate, unitamente alla relativa documentazione di vendita.
Art. 22. – Compensi e liquidazioni — La parte committente si impegna a corrispondere alla parte commissionarti la provvigione del…..% sull’importo…..Tale provvigione è il corrispettivo di tutte le prestazioni della parte commissionaria, nonché di tutte le spese che detta parte dovrà sostenere per il buon esito dell’incarico conferitogli.
I1 corrispettivo suindicato sarà pagato al domicilio del creditore a mezzo….. entro ….. giorni dalla presentazione del….. In caso di ritardo sarà dovuto l’interesse di mora annuo pari al tasso ufficiale di sconto, in deroga al D.Lgs. n. 231/2002.
Art. 23. – Forme e modalità di liquidazione. — Come previsto nella Circolare….. — le provvigioni saranno di volta in volta trattenute dalla Commissionarla deducendole dalle D.V.V.
Art. 24. – Limitazioni. — Le ordinazioni acquisite dalla Commissionaria che per qualsiasi motivo siano state perfezionate attraverso la fatturazione e/o la consegna dei….. della….. o da altra
Commissionaria, danno luogo alla liquidazione del solo 50% (cinquanta per cento) del compenso provvigionale.
In tal caso mantiene su queste vendite il diritto relativo al computo degli eventuali premi dalla …..stabiliti e viene liberata dall’obbligo della assistenza gratuita che va a carico della venditrice.
Art…..25. – Ricambi. — La Commissione si impegna ad acquistare, usare, rivendere e propagandare, esclusivamente parti di ricambio originali di provenienza….., che devono essere rivendute ai prezzi stabiliti nei propri listini.
Risulta essere fatto tassativo divieto tenere a magazzino ed impiegare sui veicoli della Clientela parti di ricambio non originali.
Art. 26. – Rifornimento minimo di ricambi. — La Commissionaria si impegna a tenere il proprio magazzino rifornito di uno stock minimo di ricambi sia quantitativo che qualitativo per singolo mo- dello, da stabilirsi da parte della…..a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità assistenziali dei motoveicoli circolanti nella zona.
Art. 27. – Obblighi del depositario. — La Commissionaria, in virtù del mandato conferitole, riceve i motoveicoli di proprietà ….. in deposito:
a) provvedendo alla loro custodia, a titolo gratuito, in locale idoneo con adeguata copertura assicurativa;
b) assumendosi tutte indistintamente le spese relative, di qualsiasi natura esse siano, comprese quelle inerenti eventuali ritiri o trasferimenti ad altra Commissionaria;
c) rendendosi garante e responsabile verso la…..della consegna in deposito e custodia del motoveicolo, per qualsiasi danno sia da essa subito che causato a terzi ed a cose di terzi, anche nei casi di consegna a terzi del suo deposito e custodia temporanea in adempimento degli obblighi del mandato.
Art. 28. – Fidejussione. — La Commissionaria è tenuta a far rilasciare a favore della…..a garanzia degli obblighi tutti nascenti dal mandato una fidejussione bancaria incondizionata da parte d’istituto di primaria importanza nella misura, nei modi e di durata a parte stabiliti.
Art. 29. – Interdipendenza e inscindibilità di tutti gli obblighi agli effetti della risoluzione. —Fermo ogni diritto, ragione od azione che possa derivare dalla violazione delle obbligazioni derivanti dal mandato concesso, dalle presenti norme di applicazione, dalle disposizioni dalla…..emanate (e quindi note alla Commissionaria) o emanande, la…..ha diritto di revocare il mandato in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza obbligo di preavviso e senza essere tenuta a rimborsi o a risarcimenti alla Commissionaria qualora questa violi anche singolarmente le disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 9, 11, 16, 21, 25, 27 e 28, disposizioni il cui esatto adempimento la…..dichiara e la Commissionaria riconosce essenziali alla concessione ed al permanere del mandato concesso.
La tolleranza da parte della….., anche se reiterata, non costituisce precedente, né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata.
Art. 30. – Variazioni strumentali della Commissionaria. — La….. ha diritto di revocare il mandato qualora intervengano variazioni nella natura giuridica della Commissionaria, nella sua composizione, nelle persone dei Dirigenti o comunque modificazioni che importino diminuzioni dell’efficienza della stessa o della sua solvibilità.
Art. 31. – Risoluzione ipso jure. — Il mandato si intende risolto ipso jure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione della Commissionaria.
Art. 32. – Eliminazione dementi di individuazione come Commissionaria. — La Commissionaria si impegna a cessare nel modo più assoluto l’uso del nome….., del marchio….., nonché di qualsiasi altra espressione individuante l’attività di Commissionaria della….., immediatamente dopo la cessazione del mandato per qualsiasi causa, autorizzando, in caso contrario, ora per allora, la ….. a provvedervi direttamente anche senza il consenso della Commissionaria, salvo il risarcimento di danni.
Art. 33. – Durata. — Il presente contratto di commissione avrà durata di anni….. con inizio dal …. e termine al ….
Esso si rinnoverà automaticamente per anni…..e così via, salvo che una delle parti non spedisca disdetta con lettera raccomandata a.r. entro….. mesi prima della scadenza.
Art. 34. – Recesso delle parti e penale. — In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all’altra di lettera raccomandata a. r., da spedirsi almeno…..mesi prima della scadenza.
In tal caso, la parte recedente dovrà versare all’altra entro….. gg. dal recesso la somma di E …..
Art. 35. – Foro competente in via esclusiva. — Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di
Art. 36. – Registrazione. — La registrazione del contratto verrà eseguita da…..e le relative spese per imposta di registro e bolli saranno ripartite fra le parti come segue:…..
Art. 37. – Rinvio a norme di legge. — Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti, in particolare le disposizioni in materia di commissione (articoli 1731 e segg. c.c.).
Letto, confermato e sottoscritto in…..
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: divieto di concorrenza, facoltà di recesso e penale, interessi di mora, contratto in proprio, limitazioni, obblighi, spese, esclusiva, star del credere, risoluzione, durata, foro competente.
Letto, confermato e sottoscritto in …..
Modello Contratto di Commissione per le Vendite Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di commissione per le vendite da scaricare. Il modulo contratto di commissione per le vendite compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di commissione per le vendite può essere convertito in PDF o stampato.