In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di manutenzione hardware da scaricare e compilare.
Indice
Contratto di Manutenzione Hardware
Il contratto di manutenzione hardware è l’accordo con cui un fornitore di servizi informatici si impegna a garantire il corretto funzionamento dei dispositivi fisici del cliente, compresi server, personal computer, stampanti, apparati di rete, sistemi di archiviazione e tutta l’infrastruttura tecnologica che costituisce il patrimonio materiale dell’azienda o dello studio professionale. Si tratta di uno strumento contrattuale di crescente importanza in un contesto in cui la continuità operativa dipende sempre più dalla disponibilità degli apparati informatici e dove un’interruzione improvvisa può tradursi in perdite economiche significative.
Dal punto di vista giuridico, il contratto di manutenzione hardware può essere qualificato come un contratto d’opera o un appalto di servizi, con taluni elementi del contratto di somministrazione. Si dice un contratto atipico perché il Codice Civile non contiene la regolamentazione specifica. Il contratto di manutenzione è un contratto ad effetti obbligatori, non prevede trasferimenti di proprietà, ed è a prestazioni corrispettive: il fornitore si impegna a fornire assistenza, il cliente paga. Questa qualificazione ha conseguenze pratiche importanti: a seconda che il fornitore sia una grande impresa organizzata o un tecnico individuale, si applicheranno per analogia le norme sull’appalto di servizi (artt. 1655 e seguenti c.c.) oppure quelle sul contratto d’opera intellettuale (artt. 2222 e seguenti c.c.), con regimi di responsabilità diversi tra loro.
Il primo elemento da definire con precisione è l’oggetto del contratto, ovvero l’inventario dei dispositivi hardware coperti dall’accordo. Questo tipo di contratto necessita di un adattamento alle caratteristiche dell’hardware che ne forma l’oggetto, mediante la previsione di specifiche clausole relative agli standard tecnici, alla compatibilità tra hardware e software, al collaudo, alle garanzie. Un allegato tecnico con l’elenco dettagliato degli apparati, comprensivo di marca, modello, numero di serie e ubicazione, è indispensabile per evitare dispute su quali dispositivi rientrino nell’accordo e quali no. È buona pratica aggiornare questo inventario ogni volta che vengono aggiunti o dismessi apparati.
I servizi coperti dal contratto vanno distinti con attenzione tra manutenzione preventiva e manutenzione correttiva. La manutenzione preventiva comprende le attività periodiche eseguite a scadenze programmate per prevenire guasti: pulizia degli apparati, verifica dei sistemi di raffreddamento, controllo dello stato dei dischi, aggiornamento del firmware, test delle batterie dei gruppi di continuità. La manutenzione correttiva riguarda invece gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti guasti. Il contratto deve specificare chiaramente se la fornitura dei pezzi di ricambio è inclusa nel canone o è fatturata separatamente, e se si tratta di ricambi originali del produttore o equivalenti compatibili, perché questa distinzione influisce sia sul costo che sulla durata dei dispositivi nel tempo.
Un elemento importante è la definizione dei livelli di servizio, comunemente indicati con l’acronimo SLA (Service Level Agreement). Dal punto di vista normativo, uno SLA può rientrare tra gli obblighi contrattuali previsti dal Codice Civile Italiano (art. 1218 e seguenti) in materia di responsabilità per inadempimento contrattuale. Se il fornitore non rispetta quanto promesso, il cliente potrebbe chiedere una riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. In un contratto di manutenzione hardware gli SLA devono specificare i tempi massimi di presa in carico della segnalazione di guasto, i tempi di intervento on-site quando necessario e i tempi di ripristino dell’operatività, distinti in base alla gravità dell’anomalia. Un server di produzione guasto richiede tempi di intervento incomparabilmente più rapidi rispetto alla stampante di un ufficio secondario: il contratto deve riflettere questa gerarchia di criticità con livelli di servizio differenziati.
La questione della responsabilità è uno degli aspetti più delicati. Quasi tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti causati dall’attività del fornitore, a meno che non vengano previste delle penali per ritardi o mancati interventi. Queste clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave. Il cliente deve quindi verificare attentamente le clausole limitative della responsabilità e, ove possibile, negoziare un tetto massimo di responsabilità del fornitore proporzionato al danno che potrebbe subire in caso di interruzione prolungata dei servizi. È altresì opportuno che il contratto preveda l’obbligo per il fornitore di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale con massimali adeguati, indicandone gli estremi nel testo del contratto.
La durata e le modalità di rinnovo meritano particolare attenzione. Il contratto può essere a durata determinata annuale con rinnovo automatico in assenza di disdetta entro un termine prestabilito, oppure a tempo indeterminato con facoltà di recesso con preavviso. In entrambi i casi è fondamentale stabilire le condizioni di adeguamento del corrispettivo, per tenere conto dell’evoluzione dei costi di manodopera e dei ricambi. I contratti di durata prevedono la facoltà di recedere da parte delle parti. Il passaggio di consegne e la restituzione delle credenziali di accesso ai sistemi sono attività molto delicate stante la tecnicità della materia. Il contratto deve disciplinare in modo chiaro le modalità operative della fase di uscita, prevedendo un periodo transitorio di supporto e l’obbligo del fornitore uscente di collaborare con il nuovo fornitore per garantire la continuità operativa del cliente.
Infine, essendo le attività di manutenzione hardware spesso collegate all’accesso fisico e logico ai sistemi del cliente, il contratto deve includere le clausole di riservatezza appropriate e, quando il personale del fornitore accede ad ambienti in cui sono conservati dati personali, le disposizioni richieste dal GDPR per la nomina del fornitore come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Esempio Contratto di Manutenzione Hardware
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di gestione hardware.
Tra
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Fornitore”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Cliente”)
premesso che
• il Cliente ha in uso dei prodotti hardware e relativi accessori (di seguito più brevemente denominati “Apparati”);
• il Cliente ha la necessità di mantenere costantemente operativi gli Apparati;
• il Fornitore svolge abitualmente servizi di manutenzione degli Apparati per conto dei clienti ed è dotato delle competenze tecnico-professionali necessarie per l’esecuzione dell’incarico.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. Il Cliente affida al Fornitore, che accetta con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione dei servizi manutenzione (di seguito più brevemente denominati “Servizio”) degli Apparati dettagliatamente individuati nel documento allegato (diseguito più brevemente denominato “Allegato”), che costituisce parte integrante del presente contratto.
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dal …… al ……, e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, e così di seguito ad ogni ulteriore scadenza, salvo disdetta di una delle parti da spedire alla controparte tramite raccomandata AR o PEC con almeno ……. mesi di anticipo .
4) Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo dell’appalto è convenuto dalle parti in € ……. (euro …….) annui, oltre Iva nella misura di legge, somma che il Cliente pagherà al Fornitore con le seguenti modalità: …….
5) Modalità di esecuzione. Il Servizio comprende, per tutto il periodo di validità del contratto:
• gli interventi presso la sede del Cliente,su chiamata dello stesso, per la riparazione e/o la sostituzione delle parti guaste degli Apparati in seguito al normale uso degli stessi;
• la fornitura e la posa dei pezzi di ricambio in sostituzione delle parti rotte o guaste;
• il prestito gratuito di apparati di proprietà del Fornitore, per la durata della riparazione stessa e finalizzati a ridurre al minimo i disagi per il Cliente, qualora la riparazione non possa essere effettuata presso il Cliente e nei limiti delle scorte del Fornitore.
Il Servizio viene erogato esclusivamente dalle …… alle …… dei giorni ……, escluso …….
Sono espressamente esclusi dal Servizio gli interventi per la riparazione di guasti causati da:
• uso di materiale di consumo o prodotti ausiliari non conformi alle specifiche tecniche degli Apparati;
• negligenza, uso non conforme alle indicazioni dei produttori, cadute, urti, colpi, scoppi e in genere cause accidentali o colpose;
• alimentazione elettrica non conforme alle indicazioni dei produttori, variazione di tensione elettrica, scariche elettriche da fulmine o altro fenomeno elettrico;
• spostamento degli Apparati dalla loro collocazione originaria;
• modifica degli Apparati, incluso il miglioramento estetico, la verniciatura o il rivestimento delle parti esterne;
• furto, sabotaggio e in genere atti dolosi;
• calamità naturali, guerre, vandalismo o altre cause di forza maggiore.
L’eventuale spostamento degli Apparati, se approvato dal Fornitore, potrà originare variazione del corrispettivo in funzione della diversa distanza dal centro di assistenza.
Il Fornitore può, a suo insindacabile giudizio, lasciare al Cliente i pezzi guasti ovvero portarli via; in quest’ultimo caso il Cliente accetta che riparazione comporta la sostituzione dei pezzi guasti con quelli nuovi, e di conseguenza il Fornitore diventa proprietario esclusivo dei pezzi guasti asportati.
Il Fornitore non garantisce attività prive d’interruzioni o di errori, né può essere ritenuto responsabile per il mancato o ritardato ricevimento dei pezzi di ricambio da parte delle case costruttrici.
Quando il Servizio viene reso presso i locali del Cliente (di seguito più brevemente denominati “Locali”), il Cliente acconsente l’accesso del Fornitore ai Locali, al fine di espletare le attività relative al contratto e nel rispetto delle modalità di accesso e dei regolamenti del Cliente, dei quali copia dovrà essere consegnata al Fornitore; resta tuttavia inteso che tali regolamenti e procedure non dovranno rendere eccessivamente difficoltosa per il Fornitore l’esecuzione del Servizio.
Il Fornitore eseguirà le prestazioni nel pieno rispetto sia di tutte le norme vigenti in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro, sia delle procedure di sicurezza vigenti nei Locali, e farà in modo che le stesse vengano rispettate dal personale impiegato nell’esecuzione del Servizio.
Il Fornitore dovrà ricevere le informazioni sui rischi specifici dei Locali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ed a tali luoghi; aisensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 il Fornitore (a) coopererà all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull’esecuzione del Servizio e (b) coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cuisono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze, ove presenti, tra più appaltatori contemporaneamente presenti nei Locali.
Il Fornitore curerà che il personale impiegato nell’esecuzione del Servizio sia fornito di, ed esibisca, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, impegnandosi a non ammettere nei Locali personale eventualmente sprovvisto della tessera di riconoscimento.
Il Fornitore si impegna altresì (a) a tenere indenne il Cliente – anche tramite idonea copertura assicurativa – per tutta la durata del periodo prescrizionale della relativa azione, da ogni azione dei propri dipendenti e/o collaboratori per tutti i danni dei quali gli stessi non risultino indennizzati dall’Inail, (b) a comunicare immediatamente al Cliente ogni infortunio occorso nei Locali al proprio personale o a quello dei propri eventuali subappaltatori. Il Cliente avrà diritto di verificare o far verificare a propri incaricati, durante il normale orario di lavoro, il rispetto da parte del Fornitore delle obbligazioni suddette.
6) Obbligazioni e dichiarazioni del Fornitore. Il Fornitore eseguirà il Servizio sotto la propria responsabilità, tempestivamente e con diligenza professionale, impiegando le risorse umane e finanziarie che si rendano di volta in volta necessarie. Il Fornitore ha piena autonomia nella selezione del personale addetto all’esecuzione del Servizio e garantisce che tale personale sia idoneo, di provata e adeguata capacità in relazione all’erogazione del Servizio; il Fornitore si riserva il diritto di sostituire il personale incaricato dell’esecuzione del Servizio, garantendo, in ogni caso, il tempestivo e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in forza del contratto.
Qualora il Fornitore, nell’esecuzione del Servizio, si avvalga di terzi, si impegna a far rispettare a questi ultimi le condizioni previste nel contratto e si assume sin d’ora la responsabilità della loro opera.
7) Obbligazioni e dichiarazioni del Cliente. Il Cliente garantisce di essere il proprietario degli Apparati o comunque di essere autorizzato dal legittimo proprietario a stipulare il presente contratto, e pertanto manleva il Fornitore sia da ogni obbligo e/o onere di accertamento e/o di controllo al riguardo,sia da ogni responsabilità relativa.
Il Cliente si dichiara consapevole sia che il Servizio potrebbe causare la perdita di dati contenuti negli Apparati, sia che il Servizio potrebbe non essere sufficiente e/o idoneo al ripristino/recupero dei dati suddetti: il Cliente pertanto manleva il Fornitore da ogni conseguenza in caso di perdita, danneggiamento o mancato ripristino/recupero di dati contenuti negli Apparati.
8) Interruzione, sospensione, risoluzione e recesso. Il Fornitore può interrompere il Servizio, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cliente, in caso di forza maggiore o per ordine di pubbliche autorità; il Fornitore avrà altresì la facoltà di interrompere il Servizio, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cliente, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza, tuttavia tale interruzione non potrà prolungarsi per un periodo superiore a ……; in ogni caso di interruzione il Cliente potrà recedere dal contratto senza alcun onere per le parti, dandone comunicazione al Fornitore.
Il Fornitore può infine sospendere il Servizio in caso di mancato pagamento dei corrispettivi da parte del Cliente.
9) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy .
10) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto.
11) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di ……. .
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Il Fornitore
Il Cliente
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Il Fornitore
Il Cliente
Modello Contratto di Manutenzione Hardware Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di manutenzione hardware da scaricare. Il modulo contratto di gestione hardware compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di gestione hardware può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Manutenzione Hardware PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di manutenzione hardware PDF editabile da scaricare e compilare.
