In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto ecommerce B2B da scaricare e compilare.
Indice
Contratto di Ecommerce B2B
Nel business to business rientrano tutte quelle transazioni di commercio elettronico nelle quali l’acquirente/utente è un’azienda o comunque un soggetto che opera nell’ambito della propria attività professionale.
Non si applicano le norme relative alla tutela del consumatore: il contenuto dell’offerta, in questi casi, è dettato dalla comune qualità di operatori professionali delle parti in questione e l’operatore commerciale è tenuto essenzialmente ad uniformarsi a quanto stabilito dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Le condizioni generali di contratto devono quindi essere portate a conoscenza dell’altro contraente prima che questi comunichi la propria accettazione (D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003).
Le parti, specie per í rapporti continuativi, definiscono, contestualmente alla stipula del contratto, le condizioni del commercio elettronico mediante un accordo-quadro, nel quale le medesime parti si obbligano a ritenere vincolante il contratto per via telematica (quando sarà pienamente operativo il sistema della crittografia asimmetrica ciò discenderà ex lege) ed indicano quando il contratto si ritiene concluso.
Inoltre le parti
-si accordano di considerare i messaggi come mezzo di prova dei rapporti reciproci, purché trattati con le regole tecniche e informatiche (che pure devono essere concordate), così come devono essere concordati i sistemi di sicurezza e i sistemi anti-intrusione. Il rispetto delle norme tecniche è condizione dell’affidabilità delle parti circa documenti virtuali astrattamente manipolabili con più o meno facilità (ma sicuramente alterabili)
-si accordano sulle modalità di registrazione e conservazione dei messaggi (che valgono come prova)
-stabiliscono le responsabilità per i danni imputabili a terzi in relazione all’uso dei servizi telematici (ciascuno risponde dell’operato del provider che si sceglie o che sceglie per altri).
Esempio di Contratto Ecommerce B2B
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto ecommerce B2B.
Accordo quadro di business to business
Il presente accordo quadro di commercio elettronico è concluso tra le sottoscritte parti:
—…. (denominazione o ragione sociale della sede operativa), via…., città…., c.f….., p. iva…. iscritta al registro delle imprese di…., tel….., fax…., e-mail…., nella persona di ….., da una parte;
—…. (denominazione o ragione sociale della sede operativa), via…., città…., ef….., p. iva, iscritta al registro delle imprese di…. tel….. fax…., e-mail…., nella persona di…., dall’altra parte.
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1) L’accordo quadro di commercio elettronico, in appresso definito ” accordo”, specifica le condizioni giuridiche che si applicano alle parti quando effettuano transazioni con trasmissione telematica.
2) L’accordo consiste di disposizioni giuridiche, definite in appresso, ed è integrato da un allegato tecnico.
3) Se non diversamente concordato tra le parti, le disposizioni dell’accordo non regolano le obbligazioni contrattuali derivanti dalle transazioni effettuate con trasmissione telematica.
Art. 2 Definizioni
Ai fini dell’accordo, i termini che seguono sono così definiti:
1) Trasmissione telematica: trasferimento elettronico, da sistema a sistema, di dati commerciali e amministrativi, attraverso Internet od altro mezzo di trasmissione elettronica di dati con modalità convenute ed accettate dalle parti per strutturare i messaggi.
2) Sistema: sistema informatico (comprendente ogni risorsa fisica o logica indicata) predisposto da ciascuno delle parti con lo scopo di partecipare alla trasmissione telematica.
3) Messaggio: dati formattati secondo le modalità convenute in modo da poter essere letti dal computer e da poter essere elaborati automaticamente e senza ambiguità.
Art. 3 Validità e formazione del contratto
1) Le parti che intendono essere giuridicamente vincolate dal presente accordo rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità di un contratto stipulato mediante trasmissione telematica in conformità delle condizioni dell’accordo, adducendo come unico motivo il fatto che esso sia stato stipulato mediante trasmissione telematica.
2) Un contratto stipulato mediante trasmissione telematica si considera concluso alla data in cui il messaggio che costituisce l’accettazione di un’offerta raggiunge il sistema dell’offerente e nel luogo indicato quale indirizzo nella parte iniziale dell’accordo o, in mancanza, nel luogo in cui ha la sua sede operativa, conformemente al D.Lgs. n. 70/2003.
Art. 4 Ammissibilità dei messaggi come mezzo di prova
1) Le parti convengono che, in caso di controversia, le registrazioni contenenti i messaggi, che esse hanno conservato in conformità delle condizioni del presente accordo, siano ammissibili nei procedimenti giudiziari e costituiscono fino a prova contraria, la prova dei fatti in essi contenuti.
Art. 5 Elaborazione e conferma di ricevimento di messaggi
1) I messaggi devono essere elaborati il più presto possibile dopo il loro ricevimento, ed in ogni caso entro i termini specificati nell’allegato tecnico.
2) Se richiesto da controparte e nei casi con le modalità previsti nell’allegato tecnico, le parti al ricevimento del messaggio devono inviare una conferma di ricevimento dopo aver compiuto le operazioni di verifica specificate nell’allegato tecnico.
Art. 6 Sicurezza dei messaggi
1) Le parti si impegnano ad applicare a tutti i messaggi le procedure e le misure di sicurezza necessarie per garantire la protezione dei messaggi contro i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo, distruzione o perdita.
2) Le parti riconoscono che le procedure e misure di sicurezza previste nell’allegato tecnico sono idonee e sufficienti in relazione ai loro scopi. Le parti si impegnano a verificare costantemente l’adeguatezza delle procedure e misure di sicurezza, per cui, se in futuro queste non fossero ritenute più sufficienti o comunque inidonee in relazione alle mutate condizioni della tecnica, si impegnano a farne immediata comunicazione all’altro contraente proponendo le necessarie modifiche o, se necessario, cessando l’accordo.
3) Le procedure e le misure di sicurezza devono consentire: la verifica dell’origine, la verifica dell’integrità, il non disconoscimento dell’origine e del ricevimento e la riservatezza dei messaggi.
4) Qualora, a seguito dell’applicazione di procedure e misure di sicurezza, il messaggio venga rifiutato o riveli la presenza di un errore, il destinatario è tenuto ad informare il mittente. Il destinatario di un messaggio che è stato rifiutato o che contiene un errore non può elaborare il messaggio prima di ricevere istruzioni dal mittente. Se un messaggio rifiutato o contenente un errore viene ritrasmesso dal mittente, il messaggio deve specificare chiaramente che si tratta di un messaggio corretto.
Art. 7 Riservatezza e tutela dei dati personali
1) Le parti si impegnano a trattare con riservatezza i dati trasmessi dall’altro contraente non rivelandoli a persone non autorizzate, nè usandoli per scopi diversi da quelli convenuti. Quando è autorizzata, l’ulteriore trasmissione di tali informazioni riservate è sottoposta allo stesso grado di riservatezza.
2) Ciascuna delle parti riconosce di essere stata informata conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 ed acconsente al trattamento di propri dati personali esclusivamente per i fini di cui all’accordo.
Art. 8 Registrazione e memorizzazione dei messaggi
1) Ciascuna delle parti memorizza in un registro, integralmente e cronologicamente, in forma inalterata e sicura, tutti i messaggi scambiati per un minimo di…. anni a decorrere dalla data in cui la transazione è stata portata a termine.
2) I messaggi devono essere memorizzati dal mittente nel formato in cui sono trasmessi e dal destinatario nel formato in cui sono stati ricevuti. Le parti provvedono affinché i registri elettronici o informatici dei messaggi siano facilmente accessibili, possano essere riprodotti in forma leggibile dall’uomo o stampati se necessario. A questo fine si devono mantenere in funzione tutte le apparecchiature operative necessarie.
Art. 9 Requisiti operativi per la trasmissione telematica
1) Le parti si impegnano ad implementare e mantenere l’ambiente operativo necessario per il funzionamento della trasmissione telematica in base alle condizioni dell’accordo.
Art. 10 Specifiche e requisiti tecnici
L’allegato tecnico comprende le specifiche e i requisiti tecnici, organizzativi e procedurali per il funzionamento della trasmissione telematica in conformità delle condizioni dell’accordo.
Art. 11 Responsabilità
1) Qualora una parte faccia ricorso ad intermediari per la prestazione di servizi come la trasmissione, la registrazione o l’elaborazione di un messaggio, tale parte è responsabile dei danni derivati direttamente da qualsiasi atto, mancanza o omissione dell’intermediario per quanto riguarda la prestazione dei suddetti servizi.
2) Qualora una parte richieda all’altra parte di ricorrere ai servizi di un intermediario per trasmettere, registrare o elaborare un messaggio, la parte che avanza tale richiesta è responsabile nei confronti dell’altra parte dei danni derivati direttamente da qualsiasi atto, mancanza o omissione dell’intermediario per quanto riguarda la prestazione dei suddetti servizi.
Art. 12 Legge applicabile e risoluzione delle controversie
1) Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
2) Per le controversie risultanti dal presente contratto o ad esso collegate è esclusivamente competente il foro di….
Art. 13 Entrata in vigore, modificazioni, termine e separabilità
1) L’accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data in cui esso viene sottoscritto dalle parti.
2) Ove sia reso necessario, le disposizioni integrative o sostitutive dell’accordo, approvate dalle parti su supporto cartaceo, saranno considerate come parte integrante dell’accordo a decorrere dalla data della loro sottoscrizione.
3) Ciascuna parte può risolvere l’accordo inviando un preavviso di….giorni, mediante raccomandata postale od ogni altro mezzo idoneo a fornire prova della ricezione. La risoluzione dell’accordo avrà effetto solo sulle transazioni eseguite dopo tale data. I diritti e gli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 continueranno a valere anche dopo la risoluzione dell’accordo per qualsiasi motivo.
4) L’invalidità di un articolo o di una sua parte non determina automaticamente l’invalidità della restante parte dell’accordo….
Letto, approvato e sottoscritto a…., il….
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: 3 (validità e formazione del contratto); 4 (ammissibilità dei messaggi come mezzo di prova); 6 (sicurezza dei messaggi); 12 (legge applicabile e risoluzione delle controversie); 13 (entrata in vigore, modificazioni, termine e separabilità).
Letto, approvato e sottoscritto a…., il….
Modello Contratto Ecommerce B2B Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto ecommerce B2B da scaricare. Il modulo contratto ecommerce B2B compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto ecommerce B2B può essere convertito in PDF o stampato.