In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto netting carburante Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Contratto di Netting Carburante
L’idea di fondo del netting è semplice: il cliente rifornisce i propri veicoli in una pluralità di punti vendita, ma ha un solo controparte commerciale e un’unica fattura periodica. Dal punto di vista giuridico non si tratta di una figura tipica codificata, ma di un contratto di fornitura con regolazione multilaterale: i gestori degli impianti erogano il prodotto per conto del fornitore centrale; la proprietà del carburante passa dal gestore al fornitore e, nello stesso momento, dal fornitore al cliente; i rapporti economici tra fornitore e gestori si chiudono per compensazione interna, mentre il cliente paga il fornitore con cadenza periodica. Questo disaccoppiamento tra luogo di erogazione e soggetto che fattura è il segno distintivo del netting e impone di curare con precisione catena dei passaggi, prova delle operazioni e conformità fiscale.
Bisogna chiarire dall’inizio del contratto chi fa cosa: il fornitore centrale assume verso il cliente l’obbligo di garantire l’erogazione presso gli impianti convenzionati (elencati e aggiornabili), e si fa carico di ogni profilo di responsabilità verso il cliente per qualità, quantità e prezzo; i gestori agiscono in nome e per conto del fornitore, che rimane l’unico interlocutore commerciale del cliente. Questa “catena di vendita istantanea” sul piazzale funziona se, per ogni rifornimento, esiste un tracciato elettronico minimo con data e ora, codice impianto, prodotto, quantità, prezzo, identificativo del mezzo o dello strumento di riconoscimento utilizzato: è il “documento idoneo” che consente di emettere correttamente fattura differita e di superare agevolmente contestazioni ex post sulla prova dell’operazione. La fattura, infatti, nel netting è quasi sempre “differita” e deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, richiamando analiticamente le operazioni del periodo come consente l’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972 e come ricordano le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica. Il secondo elemento è la tracciabilità dei pagamenti e la detraibilità IVA. Da quando il legislatore ha legato la detrazione dell’IVA e la deducibilità del costo dei rifornimenti all’uso di mezzi di pagamento tracciabili, i contratti di netting devono prevedere – e far rispettare – che il cliente paghi il fornitore con strumenti “abilitati” (carte, addebiti SDD, bonifici, ecc.) individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 73203, poi illustrati nelle circolari 8/E e 13/E del 2018. Inserire in contratto un allegato che richiami tali fonti “per rinvio dinamico” evita riscritture continue e mette al riparo la detraibilità in caso di controlli: non conta tanto il mezzo usato dal conducente al distributore, quanto che il pagamento tra cliente e fornitore centrale avvenga con lo strumento tracciabile corretto, e che i dati di rifornimento confluiscano nella fattura elettronica differita.
Il terzo asse è la determinazione dei prezzi. Il netting consente formule diverse, tutte legittime se scritte con trasparenza: prezzo “alla colonnina” meno uno sconto; indicizzazione a un indice o listino di riferimento con spread fisso; tariffe flat per alcune classi di impianti. È buona tecnica contrattuale indicare la fonte del listino/indice e l’ora di valorizzazione, oltre a una regola di fallback in caso di indisponibilità dati o errori di misura. Laddove si aggiungano ricariche elettriche per BEV/PHEV, è prudente scindere un allegato economico ad hoc, perché l’energia ha aliquote IVA e profili di accisa diversi dai carburanti liquidi e, per la parte pubblicistica, coinvolge ruoli e adempimenti specifici del gestore dell’infrastruttura; la separazione semplifica la fatturazione e riduce il rischio di commistioni improprie. Per i carburanti stradali, vale la pena richiamare come standard minimi di qualità le norme tecniche EN 590 (gasolio) ed EN 228 (benzina), che sono il riferimento europeo per le caratteristiche chimico–fisiche del prodotto erogato: questo rende lineare ogni eventuale contestazione tecnica su “conformità al tipo”.
Sul fronte documentale, la prova delle transazioni è ciò che fa il netting. L’abilitazione dell’erogazione avviene mediante strumenti di riconoscimento (card fisiche o virtuali, tag veicolari, app e PIN), e ogni transazione deve generare un record con ID univoco. In caso di furto o smarrimento di una card, la responsabilità per gli utilizzi non autorizzati dovrebbe cessare dal timestamp del blocco registrato sui sistemi del fornitore; per evitare dispute, il contratto deve prevedere un canale h24 di blocco e la conservazione dei log. È corretto anche consentire al fornitore una sospensione cautelativa degli strumenti in presenza di pattern anomali (molteplici pieni ravvicinati, volumi incoerenti con la tank), con richiesta di chiarimenti al cliente: si tratta di normali presidi antifrode che, oltre a proteggere le parti, aiutano a intercettare clonazioni e abusi sul piazzale prima che degenerino in contestazioni economiche.
Un corretto contratto di netting non vive solo di prezzi, card e fatture, ma anche di compliance “di contesto”. Le clausole di sicurezza e qualità dovrebbero attribuire al fornitore la responsabilità verso il cliente per l’esecuzione della fornitura e il funzionamento degli strumenti, salvando i casi di forza maggiore (panne impianti, blackout, indisponibilità di rete). Le limitazioni di responsabilità non possono mai coprire il dolo o la colpa grave, e vanno coerenti con la copertura assicurativa. La clausola di hardship è la valvola di sicurezza quando shock regolatori o fiscali (per esempio, modifiche delle accise o vincoli emergenziali sul prodotto) alterano l’equilibrio economico: prevede una rinegoziazione in buona fede e, se fallisce, un recesso senza penali. I pagamenti si agganciano a scadenze e garanzie proporzionate al volume (fideiussione o deposito), con facoltà di adeguo in funzione dell’andamentale della flotta; per i ritardi più gravi è fisiologica la sospensione degli strumenti fino alla regolarizzazione. La privacy è un altro tassello da non trascurare. I dati di transazione, targa, conducente, orario e impianto sono dati personali quando ricollegabili a persone fisiche; se il portale mette a disposizione analytics di spostamento o geolocalizzazione della flotte, il cliente–datore di lavoro deve usarli nel rispetto dei limiti sul controllo a distanza dei lavoratori e delle regole GDPR (informative, basi giuridiche, minimizzazione). Di norma, fornitore e cliente sono titolari autonomi dei rispettivi trattamenti; l’eventuale interconnessione via API a sistemi terzi del cliente richiede un addendum che disciplini responsabilità, sicurezza e finalità.
Una parola sui contenziosi tipici e su come prevenirli. Le contestazioni sulla “misura” si gestiscono preventivamente con clausole chiare: fanno fede, salvo prova contraria, i totalizzatori omologati dell’impianto e i record di piattaforma; il cliente deve segnalare l’anomalia entro un termine breve e ragionevole, allegando elementi oggettivi (per esempio, incongruenze tra km e litri). I disallineamenti di prezzo si spengono indicando con precisione l’ora di valorizzazione e la fonte del listino o dell’indice. Gli abusi su card si riducono con limiti per strumento, abilitazioni per prodotto, fasce orarie e un sistema di alert. La qualità del prodotto si presidia con il rinvio alle norme EN di settore e con la presa in carico da parte del fornitore delle azioni correttive verso il gestore.
Esempio di Contratto Netting Carburante
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto netting carburante.
Tra
Fornitore: ______________________________, con sede legale in ______________________________, C.F./P.IVA ______________________________, REA ______________________________, e-mail ______________________________, PEC ______________________________, in persona del/la legale rappresentante ______________________________ (di seguito, “Fornitore”)
e
Cliente: ______________________________, con sede in ______________________________, C.F./P.IVA ______________________________, REA ______________________________, e-mail ______________________________, PEC ______________________________, in persona di ______________________________ (di seguito, “Cliente”)
congiuntamente “Parti”.
Premesse
Il Fornitore commercializza carburanti e servizi accessori tramite rete di impianti stradali convenzionati e piattaforma di gestione transazioni. Il Cliente intende rifornire i propri veicoli/attrezzature presso gli Impianti Convenzionati con regolazione centralizzata: il Fornitore fattura al Cliente i rifornimenti effettuati, mentre remunera i gestori mediante compensazione/netting dei reciproci crediti/debiti. Le Premesse formano parte integrante del presente contratto (“Contratto”).
Art. 1 – Definizioni
“Netting”: meccanismo per cui (i) i rifornimenti sono erogati dagli impianti convenzionati su incarico del Fornitore; (ii) la proprietà del prodotto passa dal gestore al Fornitore e dal Fornitore al Cliente contestualmente all’erogazione; (iii) i corrispettivi verso i gestori sono compensati dal Fornitore e quelli del Cliente sono fatturati dal Fornitore. “Impianti Convenzionati”: elenco dei punti vendita aderenti di Allegato A, aggiornabile. “Strumenti di Riconoscimento”: carte carburante fisiche/virtuali, tag RFID, app, PIN, come in Allegato B.
Art. 2 – Oggetto
Il Fornitore si impegna a rifornire il Cliente di benzina/gasolio/GPL/metano e, se attivato, di servizi accessori e ricariche elettriche presso gli Impianti Convenzionati, alle condizioni economiche del presente Contratto. Le prestazioni dei gestori sono rese in nome e per conto del Fornitore, che rimane unico responsabile verso il Cliente.
Art. 3 – Attivazione, strumenti, sicurezza
Il Fornitore consegna gli Strumenti di Riconoscimento (quantità e configurazioni in Allegato B), associandoli a targa/conducente/centro di costo. Il Cliente custodisce con diligenza gli Strumenti e i PIN. In caso di furto/smarrimento/uso non autorizzato, il Cliente deve richiedere blocco h24 tramite canale dedicato ______________________________ (telefono/app/portale), con conferma via PEC/e-mail entro ______ ore. La responsabilità del Cliente per transazioni non autorizzate cessa dall’istante di blocco risultante dai sistemi del Fornitore; restano a carico del Cliente le transazioni antecedenti al blocco salvo clonazione/frode non imputabile. Il Fornitore registra timestamp del blocco e può richiedere autodichiarazione e, nei casi anomali, copia della denuncia.
Art. 4 – Erogazione e misura
Ogni rifornimento è validato con gli Strumenti di Riconoscimento e registrato con ID transazione, data/ora, impianto, prodotto, quantità, prezzo applicato. Fa fede la misura dei totalizzatori omologati e il dato trasmesso alla piattaforma. Eventuali contestazioni vanno inviate entro ______ giorni con evidenze documentali.
Art. 5 – Corrispettivi e criteri di prezzo
Il prezzo è determinato secondo Allegato C (esempi: listino impianto al momento dell’erogazione con sconto di ______ €/lt o ______%; ovvero indice di riferimento ______ con spread ______ €/lt). L’Allegato C indica fonte ufficiale, orario di valorizzazione e regole in caso di indisponibilità dati/errore di misura. Per energia elettrica per ricarica BEV/PHEV si applica disciplina economico-fiscale separata in Allegato F (tariffe, unità di misura, IVA/accise specifiche). In caso di variazioni straordinarie di mercato o fiscali, lo spread/lo sconto può essere aggiornato con preavviso scritto di ______ giorni; in difetto di accettazione il Cliente può recedere ex art. 18.
Art. 6 – Fatturazione elettronica “differita”, documenti idonei e adempimenti fiscali
Il Fornitore emette fattura elettronica differita (art. 21, c. 4, lett. a) DPR 633/1972) entro il giorno 15 del mese successivo alle operazioni, riepilogando le transazioni del periodo. Ogni rifornimento è supportato da “documento idoneo” generato dal sistema (ID, data/ora, impianto, prodotto, quantità, prezzo), riportato in fattura o in allegato analitico. La detraibilità IVA/deducibilità costi richiede il rispetto della tracciabilità dei pagamenti: il Cliente si obbliga ad utilizzare esclusivamente mezzi ammessi dal Provvedimento Agenzia Entrate 4 aprile 2018 n. 73203 e successive prassi (Circolari 8/E e 13/E 2018), elencati in Allegato D per rinvio dinamico.
Art. 7 – Pagamenti, garanzie e sospensioni
Pagamento entro ______ giorni f.m.d.f. via SEPA SDD/bonifico su IBAN ______________________________. Garanzia: fideiussione bancaria/assicurativa a prima richiesta di € ______________________________ oppure deposito cauzionale di € ______________________________. Il Fornitore può adeguare le garanzie in base ai volumi/andamentale, con preavviso ______ giorni. Ritardi oltre ______ giorni comportano sospensione degli Strumenti e esigibilità immediata del saldo.
Art. 8 – Limiti di spesa, controlli e reporting
Il Cliente imposta limiti per Strumento (€/volumi, fasce orarie, prodotti abilitati). Il Fornitore rende disponibile portale/reportistica (formati e SLA in Allegato E). Il Cliente monitora pattern anomali e, se del caso, blocca lo Strumento.
Art. 9 – Ruolo dei gestori e netting
I rifornimenti sono erogati dai gestori per conto del Fornitore; i relativi crediti dei gestori verso il Fornitore sono regolati per compensazione. Il Cliente non ha pretese economiche dirette verso i gestori e non può opporre eccezioni relative ai loro rapporti col Fornitore, salvo frode/dolo provati.
Art. 10 – Prodotti e servizi accessori
Se attivati, lubrificanti, lavaggi, pedaggi/parking integrati, ricarica elettrica e altri servizi sono regolati da Allegato F (abilitazioni, limiti, fiscalità) e fatturati dal Fornitore.
Art. 11 – Conformità, qualità e accise
Il Fornitore garantisce la conformità a norme di qualità e sicurezza; per i prodotti stradali liquidi valgono come standard minimi EN 228 (benzina) ed EN 590 (gasolio); per GPL/metano e per energia elettrica si applicano le norme tecniche vigenti. Movimentazioni e accise sono gestite secondo legge. Il Cliente usa i prodotti solo per usi autorizzati e non li rivende.
Art. 12 – Responsabilità e limitazioni
Il Fornitore risponde dell’esecuzione delle forniture e del funzionamento degli Strumenti, salvo forza maggiore e interruzioni non imputabili (panne impianti, blackout, indisponibilità rete/piazzale). Il Cliente risponde dell’uso diligente degli Strumenti e delle transazioni anteriori al blocco. Sono esclusi danni indiretti/lucro cessante/perdita di chance, fermo restando che la limitazione non opera in caso di dolo o colpa grave della Parte responsabile, né per violazioni di obblighi essenziali derivanti da legge.
Art. 13 – Data governance, privacy e fleet compliance
Le Parti trattano i dati secondo Reg. (UE) 2016/679. Il Fornitore è titolare autonomo per i dati transazionali (finalità contrattuali, amministrative, antifrode; tempi di conservazione secondo legge). Accessi API/report a terzi del Cliente richiedono accordo scritto. Se nel portale sono disponibili dati targa/driver e geolocalizzazione o analytics idonei a controllo dei lavoratori, il Cliente dichiara di utilizzarli nel rispetto della normativa sul controllo a distanza e della propria informativa interna, assumendosi ogni responsabilità verso i dipendenti/terzi. Informativa privacy, misure tecniche e informativa “fleet” sono in Allegato G.
Art. 14 – Sicurezza, antifrode e audit
Il Fornitore adotta sistemi antifrode e può eseguire verifiche su targhe, chilometraggi e coerenza consumi, richiedendo documentazione strettamente pertinente. In presenza di fondati indizi di frode/uso anomalo, il Fornitore può sospendere cautelativamente gli Strumenti interessati, richiedere chiarimenti entro ______ ore e, se del caso, mantenere il blocco fino a chiusura delle verifiche.
Art. 15 – Aggiornamenti tecnici
Il Fornitore può aggiornare software/app/protocolli degli Strumenti, informando con congruo preavviso salvo urgenze di sicurezza. Sostituzioni fisiche sono a carico del Fornitore, salvo smarrimento/danno imputabile al Cliente.
Art. 16 – Durata, rinnovo e variazioni
Durata iniziale ______ mesi/anni dal ___________ con rinnovo tacito per periodi di ______ mesi/anni, salvo disdetta con preavviso di ______ giorni. Modifiche economiche/tecniche sono comunicate con preavviso ______ giorni; il Cliente può recedere senza oneri entro lo stesso termine se non intende accettarle.
Art. 17 – Recesso e risoluzione
Recesso per convenienza con preavviso di ______ giorni. Costituiscono grave inadempimento: mancato pagamento oltre ______ giorni; uso fraudolento degli Strumenti; violazioni fiscali/accise; rivendita non autorizzata; cessione non consentita. In tali ipotesi la Parte non inadempiente può risolvere con effetto immediato, salvo danni.
Art. 18 – Hardship (squilibrio sopravvenuto)
Eventi straordinari imprevedibili che alterino significativamente l’equilibrio economico (shock fiscali/regolatori, embargo, crisi di approvvigionamento) impongono negoziazione in buona fede di un adeguamento temporaneo. In difetto di accordo entro ______ giorni, ciascuna Parte può recedere senza penali con preavviso di ______ giorni.
Art. 19 – Cessione e subentro
Cessione del Contratto solo con consenso scritto dell’altra Parte. In caso di operazioni straordinarie (fusione/cessione d’azienda/ramo) il subentro è comunicato con preavviso ______ giorni; il Fornitore può richiedere adeguamento garanzie.
Art. 20 – Comunicazioni
Comunicazioni per iscritto agli indirizzi in epigrafe via e-mail/PEC/raccomandata A/R. Le variazioni hanno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione.
Art. 21 – Legge applicabile e foro
Legge italiana. Foro esclusivo di ______________________________; resta fermo l’eventuale foro inderogabile del consumatore ove applicabile. Le Parti favoriscono un tentativo di mediazione/ADR prima dell’azione giudiziaria.
Art. 22 – Clausole finali
Il Contratto e i suoi Allegati costituiscono l’accordo integrale e sostituiscono ogni precedente intesa. Modifiche/deroghe solo per iscritto. La nullità/inefficacia di singole clausole non travolge il resto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo _______________________, data ______________
Il Fornitore ______________________________
Il Cliente ______________________________
Dichiarazioni specifiche ex artt. 1341–1342 c.c.
Il Cliente approva specificamente: Art. 3 (responsabilità su strumenti e blocco), Art. 4 (misura e contestazioni), Art. 5 (prezzi e adeguamenti), Art. 6 (fattura differita, documenti idonei, tracciabilità), Art. 7 (pagamenti, garanzie, sospensioni), Art. 8 (limiti e controlli), Art. 9 (netting e rapporti con gestori), Art. 12 (limitazioni responsabilità con salvezza per dolo/colpa grave), Art. 14 (sospensioni antifrode), Art. 16–18 (durata, variazioni, recesso, hardship), Art. 19 (cessione), Art. 21 (foro competente).
Firma Cliente per specifica approvazione ______________________________
Allegato A – Elenco Impianti Convenzionati
Ragione sociale, indirizzo, codice impianto, orari, prodotti/servizi disponibili; aggiornato al ___________.
Allegato B – Strumenti di Riconoscimento e Policy d’uso
Tipologia (carta/tag/app), assegnazione a targa/driver/centro costo, PIN, limiti, procedura h24 di blocco con tracciatura timestamp, sostituzioni.
Allegato C – Condizioni economiche e formule prezzo
Criteri di pricing per prodotto/territorio; fonte del listino/indice, orario di valorizzazione, gestione fallback; sconti/spread; eventuali fee di piattaforma.
Allegato D – Mezzi di pagamento ammessi e tracciabilità
Elenco mezzi ammessi ex Provv. AE 4.4.2018 n. 73203 e prassi correlate (carte, bonifici, SDD, ecc.); intestazioni; note su detraibilità e requisiti.
Allegato E – Reporting e Portale
Modalità accesso, formati export, frequenza report, SLA disponibilità.
Allegato F – Servizi accessori e ricariche elettriche
Attivazioni, limiti per strumento; disciplina separata per energia elettrica (unità di misura, tariffazione, IVA/accise); condizioni economiche.
Allegato G – Informativa privacy e misure di sicurezza (incl. “fleet”)
Informativa ex artt. 13–14 GDPR; basi giuridiche; tempi conservazione; misure tecniche/organizzative; trattamento dati targa/driver/geolocalizzazione; oneri del Cliente per eventuale uso ai fini HR/controllo a distanza.
Fac Simile Contratto Netting Carburante Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto netting carburante da scaricare. Il modulo contratto netting carburante compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto netting carburante può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Netting Carburante PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di netting carburante PDF editabile.