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Indice
Contratto Procacciatore di Affari
Il contratto di procacciatore d’affari è l’accordo con cui un soggetto si impegna a segnalare o “procurare” opportunità commerciali a favore di un’impresa, mettendo in contatto potenziali clienti con il preponente e trasmettendo eventuali richieste o ordini, normalmente dietro pagamento di una provvigione. In diritto italiano è un rapporto atipico: non ha una disciplina codicistica autonoma come il contratto di agenzia e viene costruito per clausole, poi interpretato secondo le regole generali dei contratti e, quando serve, per analogia con figure vicine.
Il punto centrale, anche in chiave contenziosa e contributiva, è distinguere il procacciamento dall’agenzia. Il contratto di agenzia è definito dall’art. 1742 c.c. come l’incarico assunto “stabilmente” di promuovere, per conto del preponente e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il procacciatore, invece, opera tipicamente senza un vincolo di stabilità e senza un obbligo organizzato e continuativo di promozione; l’attività dipende dall’iniziativa del procacciatore e non da un dovere permanente di presidio del mercato. Questa linea di confine è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di legittimità, che guarda ai fatti concreti più che all’etichetta contrattuale, e che qualifica come agenzia il rapporto quando emerge un vero e proprio obbligo di stabile promozione di affari con caratteri di continuità e ripetitività.
Questa distinzione non è teorica perché produce effetti pratici importanti. Se il rapporto viene riqualificato come agenzia, possono scattare tutele e regole proprie dell’agente, inclusa la disciplina dell’indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.; viceversa, la Cassazione ha chiarito che il procacciatore, proprio perché non rientra nello schema dell’agenzia, non ha automaticamente diritto alle indennità di fine rapporto previste per gli agenti. Sul versante previdenziale, la qualificazione incide anche su eventuali pretese contributive ENASARCO, che si agganciano alla natura “agenziale” del rapporto, non al mero nomen iuris usato nel contratto.
Per scrivere un contratto di procacciamento che “regga”, la regola è far emergere con chiarezza gli elementi che lo differenziano dall’agenzia, evitando di inserire obblighi che lo trasformano di fatto in una promozione stabile e organizzata. In concreto, il testo dovrebbe descrivere l’attività come segnalazione e presentazione di opportunità, senza imporre al procacciatore un programma minimo di visite, un presidio continuativo di una zona, un’esclusiva strutturale o un obbligo generalizzato di promozione, perché sono proprio questi indici che, se presenti e praticati, alimentano il rischio di riqualificazione. È altrettanto utile chiarire che il procacciatore non ha potere di rappresentanza e non può concludere contratti in nome del preponente, salvo eventuale procura separata, perché anche l’attribuzione di poteri negoziali può spostare l’asse verso altre figure.
La clausola sulle provvigioni è il cuore economico del rapporto e va costruita con precisione per prevenire contestazioni. In un contratto ben congegnato si definisce quando l’affare si considera “procurato” dal procacciatore, quando matura la provvigione e in che misura, come si prova il nesso tra segnalazione e contratto concluso, se la provvigione è dovuta solo all’incasso o già alla conclusione del contratto, e come si gestiscono storni, resi, insoluti o annullamenti; il tutto con un meccanismo di rendicontazione che consenta di verificare i conteggi senza trasformare il rapporto in un lavoro subordinato mascherato. Sul punto, la prassi giurisprudenziale insiste sul fatto che la qualificazione dipende dalla sostanza del rapporto e dalla continuità effettiva della prestazione, quindi anche i meccanismi economici, se “strutturati” come obbligo permanente di risultato, vanno calibrati.
Un altro profilo da gestire con cura è la cessazione del rapporto. In assenza di una disciplina speciale come quella dell’agenzia, le parti hanno maggiore libertà di prevedere durata e recesso; tuttavia, quando il rapporto è continuativo e il preponente ha indotto il procacciatore a sostenere investimenti o a organizzare stabilmente la propria attività, possono emergere questioni di correttezza e buona fede in caso di interruzione improvvisa. Per questo, anche nei contratti di procacciamento spesso si inserisce un preavviso ragionevole e una disciplina della chiusura che regoli provvigioni su trattative già avviate, restituzione di materiali, cessazione dell’uso del marchio e gestione dei dati e contatti acquisiti.
La gestione dei dati è oggi un punto non negoziabile: il procacciatore tratta spesso dati di contatto di potenziali clienti, quindi il contratto dovrebbe coordinarsi con le istruzioni privacy del preponente, chiarire se il procacciatore opera come autonomo titolare o come soggetto che tratta dati per conto del preponente (scenario che può richiedere un accordo ex art. 28 GDPR), e imporre obblighi di riservatezza, sicurezza e limitazione d’uso dei contatti alle sole finalità contrattuali. In parallelo, sono tipiche clausole di riservatezza sul listino, sulle condizioni commerciali e sul know-how, e clausole di non sollecitazione clienti per un periodo limitato e proporzionato dopo la cessazione, perché nei procacciamenti il valore economico è spesso nel portafoglio contatti.
Esempio di Contratto Procacciatore d’Affari
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto procacciatore d’affari.
Tra
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Mandante”)
e
il sig. ……., nato a …… il …… (……) e residente a …… (……) in via …… n. ……, codice fiscale…… (di seguito più brevemente denominato “Procacciatore”)
premesso che
• il Procacciatore NON svolge attività di agente di commercio né procaccia affari a terzi in maniera abituale, e pertanto non è titolare di partita Iva;
• il Procacciatore ritiene che la propria rete di relazioni possa, in via occasionale, generare opportunità di affari per il Mandante;
• il Mandante, che opera nel settore ……., intende avvalersi per un periodo limitato di tempo del Procacciatore per sviluppare il proprio giro di affari, in relazione ai prodotti/servizi (di seguito più brevemente “Prodotti”) indicati nel documento allegato.
Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. Il Mandante conferisce al Procacciatore, che accetta, il presente mandato peril procacciamento occasionale degli affari del Mandante, in relazione ai Prodotti ed alle condizioni/modalità riportate nei paragrafiseguenti e nel documento allegato (di seguito più brevemente “Allegato”), che costituisce parte integrante del presente contratto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare .
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dal …… al …… e NON si intende tacitamente rinnovato .
4) Compenso e spese. Per le prestazioni di cui al punto 2), il Mandante riconosce al Procacciatore un compenso variabile in funzione degli affari dallo stesso procacciati ed andati a buon fine; in Allegato sono definiti sia l’ammontare che le modalità di determinazione del compenso variabile, il quale si intende comprensivo di ogni indennità o compenso eventualmente previsto da leggi o accordi collettivi – ove applicabili – ivi incluso ogni trattamento di fine mandato o indennità equipollenti. Il compenso viene liquidato e pagato con tempi e modalità descritti in Allegato.
A titolo di anticipazione sul compenso suddetto, per ogni mese di contratto viene erogato al Procacciatore l’importo di euro ……., al lordo di ogni ritenuta fiscale/ previdenziale di legge; il pagamento dell’anticipo viene effettuato il giorno …… di ogni mese. Alla chiusura di ogni periodo di liquidazione provvigioni, le stesse vengono ridotte di tutti gli anticipi già erogati, fino a capienza degli stessi. Il rimborso delle spese sostenute inerenti l’incarico spetta al Procacciatore, sulla base della documentazione probatoria presentata ed esclusivamente se preventivamente ed espressamente autorizzato dal Mandante.
5) Modalità di esecuzione dell’incarico. Spetta al Procacciatore promuovere le vendite dei Prodotti per conto del Mandante, alle condizioni di vendita stabilite dallo stesso Mandante e con le modalità operative specificate in Allegato. Il Mandante si riserva il diritto insindacabile di variare in qualsiasi momento le condizioni di vendita, quelle di pagamento, di consegna e di listino prezzi. Il Procacciatore NON ha alcun potere di stipulare contratti, né di impegnare in qualsiasi modo il Mandante stesso: il diritto di concludere i contratti spetterà pertanto esclusivamente al Mandante, il quale avrà facoltà insindacabile di accettare o meno – integralmente o parzialmente – le offerte e gli ordini trasmessi dal Procacciatore. Tutti i documenti che il Procacciatore riceverà in relazione al presente mandato sono di proprietà esclusiva del Mandante, così come i contatti, i progetti, le proposte sviluppate e in genere i risultati dell’attività svolta. Tutti i dati e le informazioni di cui il Procacciatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico dovranno essere considerati riservati; l’obbligo di riservatezza circa i dati e le informazioni acquisite durante il presente contratto rimane in essere anche successivamente alla risoluzione – per qualsiasi causa/motivo – dello stesso. Il Procacciatore dovrà rispettare le norme sui prezzi e sulle condizioni generali e particolari di vendita emanate dal Mandante; gli eventuali sconti praticati e non concordati con il Mandante saranno addebitati per intero al Procacciatore. La clientela dovrà essere scelta dal Procacciatore in base alla serietà commerciale e previa assunzione di informazioni sulla piazza circa solvibilità e fido. Il buon fine della fornitura, per quanto concerne l’osservanza delle condizioni di pagamento pattuite, dovrà essere curata dal Procacciatore, senza peraltro facoltà di trattenere incassi, concedere sconti, apporre quietanze senza specifica autorizzazione del Mandante. Per le necessarie attività di raccordo e coordinamento, le Parti si impegnano, con la frequenza e le modalità specificati in Allegato, sia ad incontrarsi presso la sede del Mandante ubicata a ……, sia a partecipare ad eventi aziendali o di terzi.
6) Strumenti di lavoro. Per lo svolgimento della sua attività il Procacciatore verrà dotato di ……. Gli strumenti di lavoro assegnati possono essere utilizzati solo alle condizioni precisate nelle procedure, prassi e regolamenti interni applicabili in materia ed adottati di volta in volta dal Mandante. Tali strumenti dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per motivi di lavoro e dovranno essere riconsegnati in normale stato di usura alla cessazione del presente contratto.
7) Obbligazioni e dichiarazioni del Procacciatore. Il Procacciatore, ferma restando la propria autonomia, si impegna ad espletare la migliore e più diligente attività di procacciamento degli affari per i Prodotti del Mandante, secondo le direttive generali e le istruzioni del Mandante stesso; pertanto il Procacciatore si impegna con tempestività e diligenza:
• a collaborare all’esecuzione ed alla buona riuscita di tutte le iniziative pubblicitarie che saranno disposte e sostenute dal Mandante;
• a conservare e curare la distribuzione del materiale promozionale secondo le disposizioni ricevute;
• a fornire tempestivamente ogni utile informazione sulle condizioni ed orientamenti del mercato; • a presentare, su richiesta del Mandante, qualsiasi informazione/documentazione sui fatti attinenti al proprio incarico, con particolare riferimento all’esistenza di eventuali problemi o anomalie gravi o comunque tali da poter compromettere il normale svolgimento del proprio incarico;
• a rispettare e tutelare i marchi di fatto o registrati che siano nella disponibilità del Mandante, provvedendo ad informarlo per violazioni, riproduzioni o contraffazioni di cui venga a conoscenza; • a trasmettere al Mandante tutti i dati anagrafici di clienti e prospect, per la corretta gestione di contratti e fatture;
• a far conoscere e debitamente sottoscrivere le condizioni generali di vendita del Mandante;
• ad adeguarsi alle variazioni nelle condizioni di vendita, di pagamento, di consegna e di listino disposte dal Mandante, dal momento in cui pervengono a sua conoscenza;
• a conservare tutti i documenti che il Procacciatore riceverà in relazione al presente mandato, a non darne visione a persone estranee, a non divulgarne in alcun modo i contenuti e a restituirli in qualsiasi momento e senza esclusione alcuna, a semplice richiesta;
• a mantenere la segretezza sui dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza nello svolgimento dell’incarico;
• ad osservare scrupolosamente gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti per legge, autorizzando sin d’ora il Mandante a rivalersi nei suoi confronti per qualunque onere e/o sanzione eventualmente sorta e dipendente da inosservanze di norma di legge e regolamenti da parte del Procacciatore stesso.
Il presente mandato ha i vincoli di esclusiva indicati in Allegato, e il Procacciatore si impegna a rispettarli scrupolosamente. Dovrà produrre dichiarazione di affidamento di altri incarichi da parte di terzi nel periodo di riferimento evidenziando il contemporaneo svolgimento con esibizione della relativa contabilità. Il Procacciatore si impegna infine ad informare tempestivamente il Mandante circa eventuali conflitti di interesse che dovessero emergere nello svolgimento dell’incarico, affinché possano essere evitati o risolti; per ogni eventuale ipotesi di conflitto di interesse il Mandante presume che l’incarico venga svolto dal Procacciatore in maniera obiettiva ed imparziale ed il Procacciatore manleva espressamente il Mandante da ogni danno che possa derivare anche indirettamente da un conflitto di interesse del Procacciatore. Qualora in Allegato le Parti abbiano convenuto un vincolo di esclusiva, il Procacciatore si impegna espressamente a non svolgere attività di qualsiasi tipo a favore di terzi in concorrenza col Mandante. Qualora in Allegato le Parti non abbiano convenuto una zona assegnata in esclusiva, il Procacciatore fin da ora rinuncia espressamente ad ogni risarcimento o rivalsa per eventuali iniziative commerciali o azioni poste in essere dal Mandante o da terzi, anche nel caso in cui ne derivino perdita di fatturato o comunque riduzione del reddito del Procacciatore.
8) Obbligazioni e dichiarazioni del Mandante. Il Mandante si impegna a formare il Procacciatore sia sui Prodotti e sulle loro caratteristiche distintive, sia sul target di mercato a cui rivolgersi. Il Mandante fornisce gratuitamente al Procacciatore il materiale promozionale disponibile e si impegna a supportare la promozione delle vendite sulla base del proprio budget commerciale e di quanto eventualmente specificato in Allegato, con le modalità ivi indicate.
9) Recesso e clausola risolutiva espressa. Le parti possono in ogni momento recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta alla controparte, tramite raccomandata AR o PEC, con almeno due mesi di preavviso. Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza dello stesso per giusta causa con un preavviso di …… giorni; in caso di motivi gravi anche senza il preavviso indicato. È da considerarsi motivo grave, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, l’interruzione definitiva delle prestazioni del Procacciatore in caso di suo impedimento permanente, il trattamento illecito di dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’assoggettamento del Procacciatore o del Mandante a procedure concorsuali o condanne penali, la perdita di clientela del Mandante causata dal Procacciatore. Il Mandante può invocare, ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’automatica risoluzione del contratto in caso di violazione delle obbligazioni indicate nell’art. 7); la tolleranza, anche se reiterata, da parte del Mandante nei casi di inadempienza non costituirà né infirmerà la validità della clausola stessa. In caso di risoluzione del contratto – per qualsiasi causa/motivo – il Procacciatore si impegna sia a non svolgere alcuna attività che possa far presumere a terzi la prosecuzione del mandato, sia a non duplicare elaborati e modulistica del Mandante, a non accedere a sistemi informatici e banche dati mediante password o codici di accesso ricevuti in occasione dell’incarico svolto per il Mandante, a non compiere/omettere atti di ogni tipo che possano comportare la perdita della clientela del Mandante, a consegnare spontaneamente al Mandante manuali di procedure, documenti e materiali riguardanti l’attività svolta o comunque anche indirettamente il Mandante. Non vi è alcun motivo giuridico perché il Procacciatore possa reclamare nei confronti del Mandante il diritto a trattenere detti documenti, pubblicazioni, chiavi, codici o altro materiale. In ogni caso il compenso variabile matura ugualmente sugli affari originati dal Procacciatore prima del termine di validità del presente contratto e conclusi nei …… mesi successivi.
10) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy .
11) Disposizioni finali. Il mandato viene conferito con divieto di cederlo in tutto o in parte, di conferirlo in società o in partecipazione, e comunque di compiere relativamente ad esso qualsiasi atto di disposizione senza l’autorizzazione scritta dal Mandante.
Le parti dichiarano di NON voler instaurare fra di loro un rapporto di agenzia e di intendere il presente rapporto come un mandato a procacciare affari in forma occasionale; pertanto il Procacciatore manleva espressamente il Mandante da ogni adempimento ed onere in materia di contribuzione Enasarco. Il presente contratto estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo fra le parti e avente analogo oggetto: il Procacciatore rinuncia pertanto ad ogni rivalsa o pretesa economica di qualsiasi natura nei confronti del Mandante per prestazioni dallo stesso Procacciatore effettuate prima dell’efficacia del presente contratto. Le clausole del presente mandato si intendono tutte correlative, inscindibili e di carattere essenziale. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice civile che disciplinano. Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le disposizioni di legge in materia di procacciatori d’affari e di mandato in generale. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che ne faccia richiesta.
12) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di ……. .
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Il Mandante
Il Procacciatore
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.
Il Mandante
Il Procacciatore
Modello Contratto Procacciatore d’Affari Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto procacciatore d’affari da scaricare. Il modulo contratto procacciatore d’affari compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto procacciatore d’affari può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto Procacciatore d’Affari PDF Editabile
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