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Indice
Contratto Servizio Di Lavaggio Auto
Il contratto di servizio di lavaggio auto, nella pratica, è un contratto di prestazione di servizi che spesso combina elementi di appalto, cioè esecuzione di un’opera con organizzazione di mezzi e personale, e di deposito/custodia del veicolo, soprattutto quando il cliente lascia chiavi e auto nelle mani del gestore. Questo inquadramento incide direttamente su responsabilità, ripartizione dei rischi, contenuti minimi del contratto e validità delle clausole limitative di responsabilità.
Sul piano civilistico, il gestore di autolavaggio è un professionista che si obbliga a fornire un risultato determinato (l’auto lavata secondo le modalità pattuite) utilizzando un’organizzazione autonoma di mezzi e personale, il che avvicina il rapporto al contratto di appalto di servizi ex art. 1655 c.c., con responsabilità per inesatto adempimento ex art. 1218 c.c. La componente di custodia è particolarmente rilevante: la giurisprudenza in tema di parcheggi e autorimesse, richiamando le regole sul deposito (artt. 1766 ss. c.c.) e sulla diligenza nella custodia (art. 1768 c.c.), afferma che chi prende in consegna un veicolo con le chiavi assume un obbligo di custodia qualificato, rispondendo del furto o del danneggiamento salvo che provi il caso fortuito.
Questo orientamento è stato applicato anche alle strutture nelle quali il veicolo viene lasciato per il tempo necessario al lavaggio.
Le pronunce della Cassazione relative agli autolavaggi confermano che, dove vi è consegna dell’auto e delle chiavi al gestore per il tempo strettamente necessario al lavaggio, si configura un obbligo di custodia “ex recepto”: in diversi casi la Suprema Corte ha ritenuto il titolare responsabile del furto del veicolo sottratto mentre era in sosta presso l’autolavaggio, condannandolo a risarcire il danno al cliente o alla compagnia assicuratrice surrogatasi, proprio perché aveva assunto la detenzione qualificata del mezzo.
In termini pratici, la clausola contrattuale dovrà chiarire se l’esercente assume o meno obblighi di custodia e in quali limiti, tenendo presente che le esenzioni generiche di responsabilità non sono sufficienti a escludere la responsabilità quando, di fatto, la custodia è stata assunta (ad esempio perché il mezzo è chiuso in area riservata, il cliente lascia le chiavi e si allontana).
Quanto ai danni causati al veicolo dalle operazioni di lavaggio (graffi da spazzole, antenne o specchi rotti, danni a sensori o accessori), il gestore risponde come prestatore d’opera professionale. Se il cliente prova che il danno si è verificato durante il lavaggio e che prima il veicolo era integro, il gestore deve dimostrare di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta, usando impianti idonei e ben mantenuti e impartendo istruzioni chiare all’utente in caso di impianto self-service.
Nella pratica contrattuale è opportuno disciplinare la procedura in caso di contestazione: obbligo del cliente di segnalare il danno immediatamente alla riconsegna, eventuale redazione di un verbale congiunto, possibilità di perizia tecnica e criteri per la determinazione del risarcimento o per l’attivazione della copertura assicurativa del gestore (polizza RC verso terzi).
Una questione distinta riguarda il rischio su oggetti o valori lasciati all’interno del veicolo (borse, laptop, documenti). Il contratto può prevedere che il cliente non lasci beni di particolare valore in auto e che eventuali oggetti debbano essere dichiarati; si inseriscono spesso clausole di esonero di responsabilità per la perdita di oggetti non dichiarati o non consegnati in deposito separato. Tuttavia, trattandosi generalmente di rapporti con consumatori, simili clausole costituiscono condizioni generali potenzialmente vessatorie, che devono essere specificamente approvate per iscritto (art. 1341 c.c.) e, se squilibrate in modo significativo a danno del consumatore, possono essere inefficaci ai sensi del Codice del Consumo. Non è lecito, in ogni caso, esonerarsi da responsabilità per dolo o colpa grave.
Per comprendere la portata delle obbligazioni di custodia è utile il parallelismo con i parcheggi: la giurisprudenza distingue fra mera messa a disposizione di uno spazio di sosta (parcheggio incustodito) e assunzione di un vero obbligo di custodia. Quando il gestore organizza un servizio che comprende la presa in consegna delle chiavi, il controllo degli accessi o altre misure attive di vigilanza, si parla di parcheggio custodito e il gestore è tenuto a restituire il veicolo nello stesso stato in cui è stato ricevuto, rispondendo di furti e danni salvo prova liberatoria di un evento imprevedibile e inevitabile.
In un contratto di lavaggio auto, se il cliente resta a bordo o accanto al veicolo in fila, la componente di custodia è minima; se invece consegna chiavi e vettura e si allontana, la vicinanza al deposito/autorimessa è evidente.
Accanto alla responsabilità per danni ai veicoli, il gestore deve considerare i rischi di infortuni ai clienti o ai terzi all’interno dell’area di lavaggio: scivolate su superfici bagnate, urti contro strutture, cadute in fosse o vani tecnici. La responsabilità può essere ricondotta al generale obbligo di non cagionare danno ad altri (art. 2043 c.c.) o alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.), che comporta – in molte interpretazioni – un regime più severo a carico del custode. Per ridurre il rischio di contenzioso il contratto dovrebbe richiamare l’obbligo del gestore di mantenere le condizioni di sicurezza dei luoghi, di adottare segnaletica ben visibile e di disciplinare l’accesso alle aree pericolose. La copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) è considerata essenziale per attività di autolavaggio aperte al pubblico, talvolta affiancata da coperture per danni a veicoli in lavorazione e responsabilità verso i dipendenti (RCO).
Dal punto di vista amministrativo e ambientale, l’esercizio di un autolavaggio comporta obblighi rilevanti in materia di scarichi idrici e gestione dei rifiuti. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dai lavaggi sono normalmente qualificati come “acque reflue industriali” ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con la conseguenza che sono soggetti a specifica autorizzazione e a limiti di emissione fissati dalla normativa statale e regionale.
Nel contratto di servizio, specie nei rapporti B2B (ad esempio con società di noleggio o flotte aziendali che appaltano all’autolavaggio il lavaggio di veicoli), è opportuno inserire dichiarazioni e garanzie del gestore sul rispetto delle norme ambientali e urbanistiche, con eventuali clausole di manleva per le sanzioni che dovessero derivare da violazioni a lui imputabili.
Sul piano della struttura contrattuale, il contenuto cambia se si tratta di singola prestazione occasionale al consumatore o di contratto quadro con ripetute prestazioni (pacchetti di lavaggi prepagati, abbonamenti mensili, convenzioni con aziende). In ogni caso è utile che siano disciplinati: l’oggetto del servizio (tipologie di lavaggio, inclusione o meno di interni, lucidatura, sanificazione), il prezzo e i criteri di determinazione (eventuali supplementi per veicoli particolarmente sporchi, fuoristrada, furgoni), le modalità di prenotazione e di erogazione del servizio (lavaggio su appuntamento o a vista, tempi di riconsegna), gli obblighi del cliente (consegnare veicolo in condizioni idonee, indicare particolari fragilità o modifiche, rimuovere oggetti di valore), gli obblighi del gestore (utilizzare prodotti conformi alle norme, non danneggiare carrozzeria, vernici e accessori, restituire il veicolo nei tempi pattuiti, custodire le chiavi). È importante prestare attenzione alle clausole che escludono o limitano la responsabilità del gestore: per i clienti consumatori, i limiti eccessivi possono essere nulli o inefficaci e, in ogni caso, devono essere redatti in modo chiaro, facilmente comprensibile e accettati in modo espresso.
Nel caso di contratti con aziende (flotte, autonoleggi, concessionari), la guida legale dovrebbe considerare ulteriori aspetti: eventuali livelli di servizio (SLA) in termini di tempi di lavorazione e qualità del risultato, gestione dei picchi di lavoro, responsabilità per fermo tecnico del veicolo, penali per ritardi o disservizi, modalità di fatturazione periodica e revisione dei prezzi, controlli e audit sull’impianto e sulle procedure di sicurezza, coperture assicurative minime richieste. Il contratto potrà includere clausole su subappalto di parte dei servizi ad altri autolavaggi, definendo chi risponde verso il committente per i danni eventualmente causati da terzi.
Un ulteriore profilo da non trascurare è la protezione dei dati personali. Gli autolavaggi dotati di videosorveglianza o di sistemi che registrano targa, dati del cliente e modalità di pagamento devono conformarsi alla normativa sulla privacy, con informative chiare, tempi di conservazione dei dati proporzionati e adeguate misure di sicurezza. Nel contratto o nelle condizioni generali è utile dichiarare le finalità del trattamento (sicurezza, gestione del rapporto contrattuale, tutela in caso di contestazioni) e, se del caso, ottenere i consensi necessari.
Esempio di Contratto Servizio Di Lavaggio Auto
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto servizio di lavaggio auto.
CONTRATTO DI SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO
Tra
la ditta / società ______________________, con sede in __________________, via ______________________ n. __, CAP ______________________, Città ______________________, codice fiscale / partita IVA n. ______________________, iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ al n. ______________________, in persona del legale rappresentante sig./sig.ra ______________________, nato/a a ______________________ il ______________, C.F. ______________________, di seguito “Fornitore” o “Gestore”;
e
il sig./la sig.ra / la società ______________________, con residenza / sede in ______________________, via ______________________ n. ______, CAP ______________________, Città ______________________, codice fiscale / partita IVA n. ______________________, di seguito “Cliente”;
congiuntamente “Parti”.
Premesso che
– il Fornitore gestisce un’attività di lavaggio e cura di veicoli, con impianto sito in ______________________, autorizzato ai sensi della normativa vigente;
– il Cliente intende avvalersi dei servizi di lavaggio auto e, se del caso, di ulteriori servizi accessori messi a disposizione dal Fornitore;
– le Parti intendono regolamentare i rispettivi diritti e obblighi mediante il presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto del contratto
Con il presente contratto il Fornitore si impegna a eseguire, a favore del Cliente, servizi di lavaggio e cura di veicoli a motore di proprietà del Cliente o comunque legittimamente nella sua disponibilità.
In particolare, l’oggetto del servizio potrà comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva:
– lavaggio esterno carrozzeria;
– lavaggio manuale / automatico;
– lavaggio e pulizia interna (aspirazione, pulizia cruscotto, vetri, sedili);
– lucidatura, ceratura, trattamenti protettivi;
– lavaggio sottoscocca, cerchi, vano motore;
– eventuali altri servizi accessori: ______________________.
Le prestazioni concretamente richieste dal Cliente di volta in volta saranno specificate nella scheda di accettazione o nel modulo d’ordine, che costituirà parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio e consegna del veicolo
Il Cliente consegna il veicolo al Fornitore presso l’impianto sito in ______________________ nelle seguenti modalità:
– consegna delle chiavi e allontanamento dal veicolo; oppure
– permanenza del Cliente a bordo o nelle immediate vicinanze durante il ciclo di lavaggio;
come di volta in volta concordato e annotato nella scheda di accettazione.
Al momento della consegna il Fornitore e il Cliente, su richiesta di una delle Parti, potranno procedere a una rapida verifica esterna dello stato del veicolo, annotando eventuali danni preesistenti (graffi, ammaccature, crepe su vetri, specchi danneggiati, ecc.) sulla scheda di accettazione, che sarà sottoscritta dal Cliente.
Il Fornitore eseguirà i servizi richiesti con diligenza professionale, avvalendosi di personale istruito e di prodotti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.
Art. 3 – Prezzi, fatturazione e pagamenti
I prezzi dei singoli servizi sono indicati nel listino in vigore alla data di esecuzione del servizio, esposto presso l’impianto e/o pubblicato sul sito ______________________, ovvero concordati specificamente e indicati nella scheda di accettazione.
Per i Clienti privati il pagamento sarà effettuato, salvo diversa pattuizione, contestualmente alla riconsegna del veicolo, mediante ______________________ (es.: contanti, carta di debito/credito, altri sistemi elettronici).
Per i Clienti aziendali si applicano le seguenti condizioni: fatturazione con cadenza ______________________ (es. mensile), riepilogativa dei servizi resi nel periodo, con pagamento entro giorni ______ dalla data fattura, mediante ______________________.
Il Fornitore si riserva la facoltà di applicare supplementi in presenza di condizioni di particolare sporco del veicolo o lavorazioni straordinarie, previa informazione al Cliente e indicazione del relativo importo prima dell’esecuzione.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, saranno dovuti interessi moratori nella misura di legge o nella diversa misura pattuita pari a ______________________, salvo il maggior danno.
Art. 4 – Obblighi del Cliente
Il Cliente dichiara:
a) di essere proprietario del veicolo o di averne legittima disponibilità;
b) di consegnare il veicolo in condizioni tali da consentire un lavaggio in sicurezza, segnalando preventivamente eventuali anomalie rilevanti (ad es. perdite di liquidi, problemi a portiere o vetri, parti instabili o approssimativamente fissate, antenne non retrattili, spoiler o accessori particolarmente delicati);
c) di aver rimosso dal veicolo, prima della consegna, oggetti di valore (denaro, dispositivi elettronici portatili, documenti sensibili, gioielli, ecc.), o, in caso contrario, di averli dichiarati espressamente sul modulo di accettazione.
Il Cliente si impegna a rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale all’interno dell’area di lavaggio, a non sostare in zone vietate o potenzialmente pericolose e, in caso di impianto self-service, a utilizzare le attrezzature secondo le istruzioni fornite dal Fornitore.
Art. 5 – Obblighi del Fornitore, custodia e responsabilità per il veicolo
Il Fornitore si impegna a:
– custodire il veicolo con la diligenza del buon professionista per il tempo in cui lo stesso è nella propria disponibilità;
– adottare misure ragionevoli per prevenire furti o danneggiamenti nell’area di servizio;
– restituire il veicolo al Cliente entro i tempi indicati, salvo cause di forza maggiore o inconvenienti tecnici tempestivamente comunicati.
Qualora il Cliente consegni il veicolo e le chiavi al Fornitore e si allontani, il Fornitore assume obbligo di custodia del veicolo fino alla riconsegna, rispondendo dei danni derivanti da furto o danneggiamento salvo prova del caso fortuito o di altra causa a sé non imputabile, nei limiti e secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla legge applicabile.
Qualora il Cliente resti a bordo del veicolo o in prossimità dello stesso durante il lavaggio, la custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti rimane prevalentemente in capo al Cliente, fermo restando l’obbligo del Fornitore di adottare tutte le cautele normalmente richieste per l’esercizio dell’attività.
Art. 6 – Danni al veicolo e procedura di contestazione
Il Cliente è tenuto a verificare lo stato del veicolo al momento della riconsegna e a segnalare immediatamente al Fornitore eventuali danni che ritenga imputabili al servizio di lavaggio.
La contestazione dovrà essere effettuata preferibilmente per iscritto, mediante annotazione su apposito modulo o sulla ricevuta, con descrizione del danno lamentato e, ove possibile, documentazione fotografica. In mancanza di contestazione immediata, eventuali danni lamentati successivamente presumeranno, salvo prova contraria, di non essere riconducibili alle operazioni di lavaggio.
Il Fornitore, ricevuta la contestazione, potrà:
– effettuare una verifica tecnica;
– proporre un intervento di ripristino diretto;
– attivare la propria copertura assicurativa;
– concordare con il Cliente un risarcimento o altro rimedio equo.
Resta fermo che il Fornitore risponde dei danni al veicolo imputabili a dolo o colpa (anche per fatto dei propri dipendenti o collaboratori), mentre non risponde dei danni derivanti da vizi preesistenti, da normale usura o da fragilità intrinseche di parti del veicolo non segnalate.
Art. 7 – Oggetti presenti nel veicolo
Il Fornitore non assume responsabilità per la perdita, il furto o il danneggiamento di beni, valori o oggetti lasciati all’interno del veicolo che non siano stati espressamente dichiarati al momento della consegna e, se del caso, affidati in deposito separato.
Il Cliente è tenuto a rimuovere, prima del lavaggio, denaro contante, dispositivi elettronici portatili, carte di pagamento, documenti contenenti dati sensibili e in generale beni di rilevante valore economico o affettivo.
Ogni eventuale limitazione di responsabilità del Fornitore non opera in caso di dolo o colpa grave.
Art. 8 – Sicurezza, ambiente e conformità normativa
Il Fornitore dichiara di esercitare l’attività nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, scarichi idrici e tutela dell’ambiente, nonché di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative e, se richiesto, ambientali.
Il Cliente si impegna a non richiedere prestazioni che comportino violazione di norme di legge o di regolamenti (ad esempio smaltimento irregolare di rifiuti, lavaggio di veicoli con perdite di sostanze pericolose senza adeguate cautele).
Art. 9 – Durata, recesso e risoluzione
Se il presente contratto è riferito a singole prestazioni, esso ha durata limitata al tempo necessario all’erogazione del servizio e si considera eseguito con la riconsegna del veicolo e il pagamento del corrispettivo.
Nel caso di contratti continuativi (abbonamenti, convenzioni con aziende, pacchetti di lavaggi), le Parti convengono una durata iniziale di ______ mesi/anni a decorrere dal //________, rinnovabile tacitamente per uguale periodo salvo disdetta da comunicarsi con preavviso scritto di almeno ______ giorni.
Ciascuna Parte può recedere anticipatamente per giusta causa, con comunicazione scritta e motivata, in presenza di grave inadempimento dell’altra Parte (mancato pagamento reiterato, violazioni gravi delle norme di sicurezza, ecc.), fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento, informa il Cliente che i dati personali raccolti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, alla fatturazione, alla tutela dei diritti in caso di contestazioni e all’adempimento di obblighi di legge.
Eventuali sistemi di videosorveglianza presenti presso l’impianto sono segnalati mediante apposita cartellonistica; le immagini, ove registrate, saranno trattate per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio, con tempi di conservazione limitati.
Il Cliente potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dalla normativa applicabile rivolgendosi a ______________________ (recapito del Fornitore).
Art. 11 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa a validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ______________________, fatta salva l’eventuale competenza inderogabile del foro del consumatore ove applicabile.
Art. 12 – Disposizioni finali
Eventuali condizioni particolari, allegati, listini o convenzioni costituiscono parte integrante del presente contratto se espressamente richiamati.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto saranno valide solo se formulate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ______________, data ______________
Il Cliente ______________
Il Fornitore / Gestore ______________
Fac Simile Contratto Servizio di Lavaggio Auto Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto servizio di lavaggio auto da scaricare. Il modulo contratto servizio di lavaggio auto compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto servizio di lavaggio auto può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Lavaggio Auto PDF Editabile
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