In questa pagina è possibile trovare un fac simile convenzione di negoziazione assistita da scaricare e compilare.
Indice
Convenzione di Negoziazione Assistita
La convenzione di negoziazione assistita, come definita dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, conv., convertito, modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, è un accordo mediante il quale le parti si impegnano a collaborare in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente una controversia, con l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
È importante sottolineare che, secondo il comma 2 del medesimo articolo, la convenzione di negoziazione deve specificare due elementi essenziali
-Il termine stabilito dalle parti per completare la procedura, che non deve essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriori trenta giorni, se le parti sono d’accordo.
-L’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili e questioni inerenti al diritto del lavoro.
In merito alla previsione dell’art. 2, comma 2, lett. b), secondo la quale la convenzione deve precisare l’oggetto della controversia, è importante ribadire che non possono essere oggetto di negoziazione i diritti indisponibili, né quelli che concernono materie lavorative.
Il principio dell’indisponibilità dei diritti è già radicato nel nostro ordinamento giuridico. Ad esempio, l’art. 806 del Codice di Procedura Civile, relativo all’arbitrato, l’art. 1966 del Codice Civile, riguardante la transazione, l’art. 50 del Codice Penale, che tratta della scriminante del consenso dell’avente diritto, e infine l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 28/2010, che stabilisce che qualsiasi controversia in materia civile o commerciale può essere oggetto di mediazione, salvo che non riguardi diritti indisponibili.
Per chiarire, un diritto è considerato indisponibile quando è
-Inalienabile
-Irrinunciabile
-Impignorabile
-Inusucapibile
-Imprescrittibile (secondo gli articoli 2943, comma 2, e 2968 del Codice Civile).
Inoltre, si distingue tra diritti naturalmente indisponibili (come i diritti della personalità, ad esempio all’integrità psicofisica, al nome, ecc.) e diritti giuridicamente indisponibili (come i diritti patrimoniali derivanti da rapporti familiari, quali il diritto agli alimenti, o i diritti di stato relativi alle qualità delle persone, come lo status di padre o coniuge).
È importante differenziare tra il diritto in sé (che può essere disponibile o meno) e il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione di quel diritto. Quest’ultimo, essendo di natura patrimoniale e disponibile, può essere oggetto di negoziazione o mediazione.
Il diritto al risarcimento del danno è quindi separato dal diritto (anche se indisponibile) che è stato leso e che è alla base dell’azione risarcitoria. Ad esempio, mentre il diritto alla ragionevole durata del processo è un diritto fondamentale e indisponibile, il diritto all’equa riparazione per un processo di durata irragionevole è un diritto patrimoniale e disponibile, e pertanto soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in linea con l’obiettivo di ridurre il contenzioso giudiziario (Cass. civ., 26 ottobre 2018 n. 27251).
Convenzione di Negoziazione Assistita
Di seguito è possibile trovare un esempio di convenzione obbligatoria di negoziazione assistita.
Convenzione obbligatoria di negoziazione assistita
Tra
il Sig. ……, nato a ……, il ……, Codice Fiscale ……, residente in ……, via …… n. …, assistito dall’avv. ……, del Foro di …, Partita IVA. ……, Fax ……, PEC …, presso il
cui studio in …… via …… n. …, elegge domicilio,
e
il Sig. ……, nato a ……, il ……, Codice Fiscale ……, residente in ……, via …… n. …, assistito dall’avv. ……, del Foro di …, Partita IVA. ……, Fax ……, PEC ……, presso il
cui studio in …… via …… n. …, elegge domicilio,
PREMESSO CHE
– tra le parti, come sopra indicate, è insorta una controversia avente ad oggetto …;
– la controversia rientra nelle materie per cui l’espletamento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità del giudizio a norma del D. L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 2, conv. nella L. 10 novembre 2014, n. 162;
– quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue:
1) le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia sopra indicata con l’assistenza dei rispettivi avvocati;
2) a tal fine le parti svolgeranno almeno due incontri finalizzati il primo a confrontare le rispettive posizioni ed il secondo a valutare i termini per l’eventuale definizione in via bonaria della controversia ed addivenire alla stipula del processo verbale di composizione della controversia; in caso di necessità verranno fissati ulteriori incontri;
3) gli incontri di cui al punto 2) avranno luogo preferibilmente presso gli studi dei rispettivi avvocati ed in ognuno di detti incontri gli avvocati redigeranno apposito verbale che verrà sottoscritto in più originali di cui uno per ciascuna parte ed uno per ciascun avvocato;
4) la procedura di negoziazione dovrà concludersi entro e non oltre … dalla stipula del presente accordo, salvo proroga di trenta giorni da stipulare per iscritto;
5) le parti si danno atto reciprocamente che l’oggetto della controversia non riguarda né diritti indisponibili né la materia di lavoro;
6) le parti contraenti danno atto di essere stati informati dai rispettivi avvocati della possibilità di ricorrere all’istituto della negoziazione assistita;
7) le parti contraenti danno atto di essere a conoscenza del fatto che l’eventuale accordo di composizione della controversia cui il presente contratto tende, se sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e che se l’accordo sarà soggetto a trascrizione per procedere alla stessa la sottoscrizione del processo verbale di accordo dovrà essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
8) Le parti ed i rispettivi avvocati si impegnano a cooperare con lealtà ed a tenere riservate le informazioni che riceveranno durante la procedura di negoziazione assistita.
9) Ognuna delle parti provvederà a pagare il rispettivo avvocato per l’opera dallo stesso prestata nella procedura di negoziazione assistita.
Luogo … data …
Firme delle parti
…
…
Firme degli avvocati
…
…
per autografia delle firme dei rispettivi clienti e per accettazione delle clausole
…
…
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Modello Convenzione di Negoziazione Assistita Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di convenzione di negoziazione assistita da scaricare. Il modulo convenzione obbligatoria di negoziazione assistita compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile convenzione obbligatoria di negoziazione assistita può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Convenzione di Negoziazione Assistita PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile convenzione di negoziazione assistita PDF editabile.