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Indice
Informativa per Negoziazione Assistita
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, intitolato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10.11.2014), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nuova procedura: la “negoziazione assistita da uno o più avvocati” (nota anche come negoziazione assistita).
La disciplina di questo nuovo istituto è contenuta nel capo II del suddetto decreto legge, in particolare negli articoli da 2 a 11.
È opportuno evidenziare che diversi aspetti della regolamentazione della negoziazione assistita mostrano similitudini con quella della mediazione civile introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Entrambi gli istituti mirano, infatti, a ridurre il carico di lavoro dei tribunali civili (deflazionamento del contenzioso civile). Per questo motivo, sarà utile confrontare le due discipline, tenendo conto degli orientamenti interpretativi sviluppati in relazione alla mediazione civile, laddove pertinenti o utili per una migliore comprensione della natura e del funzionamento della negoziazione assistita.
La negoziazione assistita rientra nella categoria degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR). Questi strumenti sono concepiti per cercare soluzioni extragiudiziali ai conflitti, con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre i tempi e i costi del procedimento, e trovare soluzioni più aderenti alle caratteristiche specifiche di ogni lite.
Secondo l’art. 2 del d.l. 132/2014, la finalità della negoziazione assistita è di “risolvere in via amichevole” una controversia, spostando così la risoluzione di alcune dispute che altrimenti richiederebbero un intervento giudiziale fuori dalle aule dei tribunali. Si tratta, quindi, di un procedimento stragiudiziale pensato per ridurre il carico di lavoro dei tribunali civili e affrontare il problema dell’eccessiva durata dei processi civili, con le conseguenze economiche negative che ciò comporta in termini di competitività del Paese. L’urgenza di questo obiettivo ha portato il legislatore a intervenire con un decreto egge (il d.l. 132/2014).
Un aspetto distintivo della negoziazione assistita è che, a differenza di altri strumenti come la mediazione delegata dal giudice (prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010) o l’arbitrato di prosecuzione (disciplinato dal medesimo d.l. 12 settembre 2014, n. 132), non si tratta di una modalità di uscita delle cause dal processo, ma di un mezzo preventivo per evitare che le cause entrino in un procedimento giudiziale. Nella mediazione delegata, ad esempio, le parti sono invitate dal giudice a tentare la mediazione durante il corso del processo. Nell’arbitrato di prosecuzione, le parti possono chiedere al giudice di trasferire il procedimento in corso a una sede arbitrale. Invece, la negoziazione assistita punta a prevenire l’insorgere della controversia giudiziaria sin dall’inizio.
In base all’art. 2, comma 7, del d.l. 132/2014, l’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente, al momento del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Questo obbligo costituisce un dovere deontologico e deve essere adempiuto all’atto del conferimento dell’incarico. In caso di mancata prova dell’informativa al cliente, il giudice può invitare la parte a fornire tale informazione e a produrre la documentazione che ne attesti l’avvenuta ricezione al primo atto difensivo o procuratorio successivo (come stabilito dal Tribunale di Siena, ordinanza del 4 agosto 2015).
Esempio Informativa Negoziazione Assistita
Di seguito è possibile trovare un esempio di informativa negoziazione assistita.
Informativa ex art. 2 comma 7 D. L. 12 settembre 2014 n. 132
Il sottoscritto Sig. ……, nato a …… il ……, Codice Fiscale ……, residente in …… via ……, n. ……, dichiara di essere stato informato dall’Avv. …, del Foro di …, con
studio in … via … n. …, di quanto segue:
1) della facoltà, prima di intraprendere un giudizio contenzioso, di ricorrere alla procedura alternativa di negoziazione assistita ai sensi del D. L. 12 settembre
2014 n. 132 art. 2, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162 art. 2, con l’assistenza obbligatoria di uno o più avvocati nella materie aventi ad oggetto diritti
disponibili delle parti;
2) dell’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso in cui la controversia sia relativa a risarcimento
del danno da circolazione dei veicoli e natanti e, fuori dai predetti casi e di quelli previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 art. 5, comma 1-bis, qualora intenda
proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti l’importo di € 50.000,00;
3) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, ammesso anche nella negoziazione assistita a
norma del D. L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, comma 6, per la gestione del procedimento nei casi in cui l’esperimento della procedura di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità del giudizio;
4) la convenzione di negoziazione, conclusa con l’assistenza di un avvocato, deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e che il termine per
l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
5) l’accordo di negoziazione eventualmente raggiunto deve essere sottoscritto anche dall’avvocato il quale certifica l’autenticità della firma del suo assistito e la
conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; con la sussistenza di tali requisiti l’accordo costituisce titolo esecutivo anche per l’iscrizione
di ipoteca giudiziale;
6) una copia dell’accordo raggiunto viene trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo e’ stato raggiunto, ovvero al Consiglio
dell’ordine presso cui e’ iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati;
7) nel caso in cui l’accordo di negoziazione abbia ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi del c.c. art. 2643, la sottoscrizione del relativo
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
8) la mancata risposta nel termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese
del giudizio, nonché ai sensi del c.p.c. art. 96 e 642, comma 1;
8) le parti e gli avvocati sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le
stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;
9) sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre, si applicano le disposizioni del c.p.p. art. 200 e si
estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni del c.p.p. art. 103 in quanto applicabili.
Luogo … data …
Firma cliente
…
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Modello Informativa Negoziazione Assistita Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di informativa negoziazione assistita da scaricare. Il modulo informativa negoziazione assistita compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile informativa negoziazione assistita può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Informativa Negoziazione Assistita PDF Editabile
Di seguito è disponibile un fac simile informativa negoziazione assistita PDF editabile.