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Indice
Convenzione tra i Privati
Nel linguaggio giuridico corrente l’espressione convenzione tra privati indica un accordo negoziale con cui due o più soggetti, tutti estranei alla sfera pubblica, disciplinano in modo duraturo diritti, obblighi o limitazioni reciproche in vista di un interesse comune. Non esiste nel codice civile una categoria formale denominata «convenzione» distinta dal contratto: l’articolo 1321 già definisce quest’ultimo come l’accordo destinato a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Quando la prassi notarile e immobiliare parla di convenzione si riferisce, dunque, a contratti in cui l’oggetto non è una prestazione sinallagmatica compiuta e consumata, bensì un assetto destinato a incidere stabilmente sul godimento di beni, di solito immobili, o sull’organizzazione di servizi comuni. Esempi ricorrenti sono le convenzioni di lottizzazione urbanistica, gli accordi di asservimento per trasferimento di cubatura, i patti di manutenzione di strade private, le clausole che riservano l’uso esclusivo di un cortile comune a taluni condomini.
La libertà negoziale sancita dall’articolo 1322 consente ai privati di forgiare figure contrattuali atipiche, sempre che il contenuto non contrasti con norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Perché la convenzione dispieghi effetti è sufficiente il consenso, espresso in forma idonea, e l’osservanza dei principi di buona fede e correttezza. Però, poiché tali accordi incidono spesso su diritti reali o costituiscono servitù volontarie, la forma scritta è richiesta ad substantiam dall’articolo 1350 numero 2 e la loro opponibilità ai terzi esige la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2643 numero 3 per le servitù, numero 2‑bis per i vincoli di destinazione e numero 13 per gli oneri reali o altre limitazioni di godimento. Solo la trascrizione fa sì che il vincolo obblighi anche gli aventi causa successivi, in virtù del principio di priorità stabilito dall’articolo 2644. Chi omette tale formalità rischia di vedere il suo diritto inopponibile all’acquirente di buona fede che abbia trascritto per primo.
Nella redazione dell’atto occorre che la causa sia meritevole, l’oggetto possibile e determinato o determinabile, i soggetti muniti di capacità e poteri rappresentativi, ove occorrano. Se l’accordo crea servitù di parcheggio o di passaggio, il testo deve descrivere con esattezza il percorso o l’area, indicare l’estensione, prevedere le modalità di esercizio e, se opportuno, fissare un termine di durata. È consigliabile allegare planimetrie catastali e schede tecniche per integrare certezza e determinatezza degli obblighi. Quando la convenzione comporta limitazioni d’edificabilità, occorre conformarsi alle prescrizioni urbanistiche e riportare nel titolo gli estremi dei provvedimenti amministrativi abilitativi, onde evitare conflitti tra vincolo negoziale e disciplina pubblicistica. Le servitù volontarie, anche atipiche, costituite con convenzione scritta e trascritta, godono della tutela reale prevista dal codice: possono essere fatte valere con l’azione confessoria e si estinguono, in assenza di diversa previsione, secondo l’articolo 1073, cioè per prescrizione ventennale di non uso o per confusione tra fondo dominante e servente.
Quanto alla modifica o all’estinzione, la convenzione può contenere clausole risolutive espresse, termini di efficacia o previsioni di recesso unilaterale. In mancanza di tali clausole, si applicano le norme generali: risoluzione per inadempimento ai sensi dell’articolo 1453, diffida ad adempiere ex articolo 1454, risoluzione di diritto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta negli accordi di durata. Poiché l’assetto contrattuale incide su diritti immobiliari, ogni modifica deve rivestire la stessa forma scritta ab substantiam e deve essere nuovamente trascritta per assicurare l’opponibilità ai terzi. Sul piano contenzioso, l’interpretazione segue i criteri degli articoli 1362 e seguenti. I giudici, chiamati a decidere sulla portata di tali accordi, tendono a valorizzare la volontà concreta delle parti e la funzione economico‑sociale dell’impegno. Da ciò discende l’importanza di un testo chiaro: definizioni univoche, indicazione puntuale delle parti, descrizione dei beni, clausole che disciplinino durata, modalità di manutenzione, riparto di spese. In ambito urbanistico, le convenzioni che impongono agli acquirenti la manutenzione perpetua di strade o verde pubblico sono ritenute obbligazioni propter rem, vincolanti anche per gli aventi causa proprio in virtù della loro trascrizione nel registro.
Occorre sottolineare che la possibilità di derogare alle norme dispositive incontra il limite delle norme imperative: una convenzione con cui due proprietari si accordino per non alienare il fondo per più di 50 anni violerebbe l’articolo 1379 e sarebbe nulla per patto di alienazione vietata. Analogamente, un accordo volto a eludere standard urbanistici inderogabili sarebbe colpito da nullità per illiceità della causa.
Esempio di Convenzione Tra Privati
Di seguito è possibile trovare un esempio di convenzione tra privati.
TRA
1) ____________________________________________, nato a ________________ il ___/___/____,
C.F. ________________________, residente in _____________________________,
di seguito “Parte A”;
E
2) ____________________________________________, nato a ________________ il ___/___/____,
C.F. ________________________, residente in _____________________________,
di seguito “Parte B”;
(congiuntamente “le Parti”)
PREMESSO CHE
a) Parte A è proprietaria del fondo/immobile sito in ____________________, censito al N.C.E.U.
Comune di ____________ foglio ___, particella/e __________________;
b) Parte B è proprietaria del fondo/immobile confinante sito in ____________________,
censito al N.C.E.U. Comune di ____________ foglio ___, particella/e ________________;
c) le Parti intendono disciplinare in modo stabile e unitario l’uso, la manutenzione
e la ripartizione dei costi relativi a ___________________________________________
(es.: strada privata di accesso, pozzo, impianto fognario, area a verde, impianto
fotovoltaico condiviso, ecc.);
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO,
si conviene e stipula quanto segue:
1. OGGETTO
Con la presente convenzione le Parti regolano in via permanente la rispettiva titolarità di diritti e obblighi relativi a _____________________________________ (descrivere con precisione il bene o il servizio comune), stabilendo regole di uso, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché criteri di riparto delle spese.
2. REGIME D’USO E MANUTENZIONE
2.1 Il bene/servizio comune è destinato esclusivamente a ________________________.
2.2 Restano vietati usi difformi, salvo diverso accordo scritto.
2.3 Le spese di manutenzione ordinaria sono ripartite pro quota tra le Parti secondo la seguente percentuale: ______ % Parte A, ______ % Parte B.
2.4 Le spese straordinarie, deliberate con il consenso di entrambe le Parti, sono ripartite con identica percentuale salvo diverso accordo motivato.
3. OBBLIGAZIONE PROPTER REM – TRASCRIZIONE
Tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione si qualificano come “obbligazioni propter rem” e si trasmettono a qualunque titolo ai successivi proprietari o aventi causa dei fondi sopra indicati. A tal fine la presente sarà trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di __________ ai sensi dell’art. 2643 n. 13 c.c.
4. DECISIONI E GESTIONE COMUNE
4.1 Le decisioni concernenti interventi straordinari o la modifica della presente convenzione sono assunte di comune accordo dalle Parti.
4.2 Ogni Parte ha facoltà di convocare l’altra con preavviso scritto di almeno 10 giorni, indicando l’ordine del giorno.
5. DURATA
La presente convenzione ha durata indeterminata e resterà efficace finché persisterà l’utilità comune dell’opera/bene disciplinato.
6. INOSSERVANZA E PENALI
In caso di inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2 e 4, la Parte inadempiente corrisponderà all’altra una penale di € __________, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le Parti conferiscono a un arbitro irrituale da nominarsi di comune accordo (o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Notarile di __________) il compito di decidere in via rituale irrituale le controversie derivanti dalla presente convenzione. L’arbitro deciderà secondo equità entro 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
8. SPESE, IMPOSTE E REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione, trascrizione e voltura, nonché oneri fiscali, sono sostenute in parti uguali. Le Parti dichiarano di volersi avvalere del regime di solidarietà di cui all’art. 57 d.P.R. 131/1986.
9. LEGGE APPLICABILE E RINVIO
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile in materia di contratti e di comunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ________________________, data ____________________________
Firma Parte A _____________________________
Firma Parte B _____________________________
Fac Simile Convenzione Tra Privati Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello convenzione tra privati da scaricare. Il modulo convenzione tra privati compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile convenzione tra privati può essere convertito in PDF o stampato.