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Indice
Dichiarazione Di Impegno A Fornire La Cessione Di Fabbricato
La dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato è un documento che si trova a metà strada tra diritto dell’immigrazione, obblighi di pubblica sicurezza e rapporti locativi. Non è un atto previsto in modo espresso da una singola norma, ma sorge dalla prassi degli uffici (sportelli immigrazione, prefetture, patronati) per risolvere un problema pratico: quando serve dimostrare che uno straniero avrà un alloggio in Italia, la cessione di fabbricato vera e propria non è ancora materialmente possibile, perché la persona non è ancora entrata nel territorio. Si chiede allora al proprietario di casa una dichiarazione d’impegno a farla appena lo straniero arriverà.
Per capire il senso giuridico di questo impegno bisogna prima ricordare cos’è la cessione di fabbricato. L’obbligo nasce dall’articolo 12 del decreto legge 59 del 1978, convertito nella legge 191/1978, come misura di pubblica sicurezza: chiunque cede a terzi, per più di un mese, la proprietà o il godimento o comunque l’uso esclusivo di un immobile o parte di esso deve comunicarlo all’autorità di pubblica sicurezza entro quarantotto ore, indicando i dati del cessionario e dell’immobile.
La comunicazione oggi si fa con il modulo di comunicazione di cessione di fabbricato fornito dalla Polizia di Stato o dai Comuni, da presentare in Questura o, nei centri più piccoli, al Comune che funge da sportello per la pubblica sicurezza.
Con il tempo questo obbligo è stato ridimensionato. Dal 2012, per gli immobili abitativi, la registrazione del contratto di locazione o di comodato in termine fisso assorbe la cessione di fabbricato: se il contratto è soggetto a registrazione e viene registrato, non occorre inviare un’ulteriore comunicazione alla pubblica sicurezza per quei casi.
Rimane invece l’obbligo autonomo in tutte le ipotesi in cui non c’è registrazione che possa “assorbirlo”, per esempio quando si concede l’uso di un immobile senza contratto scritto soggetto a registrazione o in altre forme di godimento non coperte dall’esonero. La giurisprudenza e la prassi ribadiscono che l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione, quando dovuta, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del cedente.
Parallelamente, per gli stranieri non comunitari esiste un obbligo specifico di dichiarazione di ospitalità, previsto dall’articolo 7 del Testo Unico Immigrazione, che impone a chi li ospita di comunicare alla Questura o al Comune la presenza dello straniero entro quarantotto ore, anche nei casi in cui non c’è una vera e propria cessione di fabbricato. La dottrina distingue così la dichiarazione di cessione di fabbricato, che ha portata generale, dalla dichiarazione di ospitalità, che si riferisce in particolare a cittadini stranieri o apolidi e si applica a qualsiasi forma di alloggio o ospitalità.
Dentro questo quadro si colloca la dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato. Il modello più diffuso nella pratica è una semplice dichiarazione scritta del proprietario dell’alloggio, che si presenta in forme del tutto analoghe a quelle reperibili su portali di modulistica e su siti che raccolgono fac-simile: il dichiarante indica i propri dati anagrafici e fiscali, individua l’alloggio (indirizzo, comune) e si impegna espressamente “a fornire la cessione di fabbricato successivamente all’ingresso del lavoratore sul territorio italiano” o formulazioni equivalenti.
Questa dichiarazione viene in genere chiesta nei procedimenti per il rilascio del nulla osta per lavoro subordinato, per ricongiungimento familiare o per altre tipologie di permesso in cui lo straniero deve dimostrare che avrà una sistemazione alloggiativa adeguata. Poiché finché lo straniero è all’estero non si può fare una cessione di fabbricato vera e propria (manca il requisito dell’effettiva “consegna” dell’immobile e della presenza dell’ospite), l’ufficio immigrazione accetta una promessa formale del proprietario che si impegna ad adempiere all’obbligo non appena lo straniero entrerà in Italia e prenderà possesso dell’alloggio.
Da un punto di vista strettamente giuridico, la dichiarazione d’impegno è un atto unilaterale rivolto sia alla pubblica amministrazione sia, indirettamente, allo straniero interessato. Non è regolato dall’articolo 2465 o da altre norme sui conferimenti come accade per le perizie di stima, né sostituisce la cessione di fabbricato vera e propria. È piuttosto un documento “istruttorio” che la pubblica amministrazione utilizza per valutare se sussiste un alloggio idoneo e se esiste un soggetto che si dichiara disponibile a rispettare gli obblighi di comunicazione una volta che l’ospite sarà presente.
Questo non significa che la dichiarazione sia giuridicamente irrilevante. Se è resa con le forme dell’autocertificazione o viene presentata nell’ambito di un procedimento amministrativo, si applicano le regole generali sulle dichiarazioni sostitutive: la falsità dei dati può integrare reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e portare conseguenze penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre che alla possibile revoca o diniego del provvedimento amministrativo che si fondava su quella dichiarazione. Inoltre, se il proprietario non rispetta in seguito l’impegno a fare la cessione di fabbricato quando questa diventa dovuta, potrà essere comunque sanzionato per l’omissione di comunicazione nei limiti in cui l’obbligo di legge è effettivamente vigente per quel caso concreto.
Sul piano civilistico, la dichiarazione non crea normalmente un rapporto contrattuale diretto con lo straniero o con il datore di lavoro, ma può avere un valore di promessa sul quale il datore di lavoro e l’interessato fanno affidamento; in casi estremi, un rifiuto immotivato del proprietario, dopo aver sottoscritto la dichiarazione e fatto ottenere il nulla osta, potrebbe essere valutato alla luce delle regole generali sulla responsabilità precontrattuale e sul dovere di buona fede, soprattutto se ha prodotto un danno concreto. Si tratta però di ipotesi limite, su cui pesano parecchio le circostanze del caso e l’interpretazione dei giudici.
Quanto ai contenuti, anche se non esiste un formato “ufficiale”, la dichiarazione deve sempre consentire di identificare chiaramente il dichiarante, l’immobile e la persona o la categoria di persone cui l’alloggio sarà ceduto o concesso in uso, nonché l’impegno a presentare la cessione di fabbricato o la dichiarazione di ospitalità entro quarantotto ore dall’ingresso effettivo dell’ospite e dalla consegna dell’alloggio, secondo le modalità vigenti presso la Questura o il Comune competente. È prudente richiamare, almeno per cenni, che l’impegno è assunto ai fini del procedimento amministrativo in corso (ad esempio “ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per il sig. …”) e che il dichiarante è consapevole delle responsabilità connesse a dichiarazioni mendaci. I fac-simile che circolano online, compresi quelli predisposti da siti specializzati per essere allegati alla documentazione per il visto o per il permesso di soggiorno, seguono proprio questa impostazione essenziale.
È importante distinguere la fase dell’impegno dalla fase dell’adempimento. Una volta che lo straniero è entrato in Italia e ha preso possesso dell’alloggio, non basta esibire la vecchia dichiarazione di impegno: il proprietario deve effettivamente compilare e depositare la comunicazione di cessione di fabbricato, salvo che in quel caso l’obbligo risulti assorbito da altri adempimenti, come la registrazione del contratto di locazione o l’invio della dichiarazione alloggiati tramite il portale della Polizia di Stato per le strutture ricettive.
In pratica, la dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato va letta come un ponte tra due momenti: serve a far partire la pratica di immigrazione in assenza dell’ospite, ma non sostituisce gli obblighi che scatteranno quando l’ospite sarà davvero in casa. Chi la sottoscrive dovrebbe essere consapevole non solo del ruolo “formale” che gioca nel fascicolo amministrativo, ma anche del fatto che, se poi non rispetta l’impegno, si espone sia alle sanzioni previste per l’omessa comunicazione sia al rischio che l’autorità riveda le valutazioni sui presupposti del permesso di soggiorno.
Esempio di Dichiarazione Di Impegno A Fornire La Cessione Di Fabbricato
Di seguito è possibile trovare un esempio di dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
A FORNIRE LA CESSIONE DI FABBRICATO
Il/La sottoscritto/a ____________________
nat___ a ____________________ () il ____________________
residente in ____________________ (), via ____________________ n. ____________________
C.F. ____________________
documento di identità n. ____________________ rilasciato da ____________________ in data ____________________
in qualità di
☐ proprietario/a
☐ usufruttuario/a
☐ comodatario/a
☐ altro titolo: ____________________
dell’immobile sito in
Comune di ____________________ (____), via/piazza ____________________ n. ____________________
piano ________ interno ________
eventuale scala ________
CAP ____________________
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
– di mettere a disposizione il suddetto immobile, o parte di esso, in favore del/la Sig./Sig.ra ____________________
nat___ a ____________________ (____) il ____________________
cittadinanza ____________________
documento di identità/passaporto n. ____________________ rilasciato da ____________________ in data ____________________
eventuale n. pratica / procedimento per nulla osta / visto / permesso di soggiorno: ____________________
– di impegnarsi sin d’ora, non appena il/la predetto/a cittadino/a farà ingresso nel territorio dello Stato e prenderà effettivo possesso dell’alloggio, a presentare nei termini di legge:
• la comunicazione di cessione di fabbricato / dichiarazione di ospitalità ai sensi della normativa vigente,
• presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente (Questura / Comune di ____________________),
• entro il termine di ____________________ ore decorrenti dalla consegna dell’alloggio e dall’inizio dell’ospitalità.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a che:
– la cessione, l’ospitalità o la messa a disposizione dell’immobile in favore di un terzo possono comportare l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi previsti dalla legge;
– l’eventuale omessa, tardiva o incompleta presentazione della comunicazione potrà essere sanzionata secondo la normativa vigente;
– la presente dichiarazione è resa ai soli fini del procedimento amministrativo relativo a ____________________ (es.: rilascio nulla osta al lavoro subordinato / ricongiungimento familiare / visto di ingresso / permesso di soggiorno), e non sostituisce la comunicazione di cessione di fabbricato che dovrà essere comunque presentata quando ne ricorreranno i presupposti.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per le sole finalità connesse al procedimento sopra indicato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati.
Luogo ____________________
Data ____________________
Firma del dichiarante
Fac Simile Dichiarazione Di Impegno A Fornire La Cessione Di Fabbricato Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato da scaricare. Il modulo dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Dichiarazione Di Impegno A Fornire La Cessione Di Fabbricato PDF Editabile
Di seguito è disponibile un modulo dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato PDF editabile.
