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Dimissioni Direttore Dei Lavori Privati
Il diritto del direttore dei lavori di sciogliere anticipatamente il rapporto con il committente ha radici nell’articolo 2237 del codice civile, la norma che disciplina il recesso del prestatore d’opera intellettuale. Lì si legge che il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa, fermo restando l’obbligo di dare preavviso e di rimborsare eventuali spese eccedenti al cliente, salvo che la giusta causa sia direttamente imputabile a quest’ultimo. Quando si trasporta questo principio nel microcosmo del cantiere, emerge un dovere di diligenza particolare: la direzione lavori incarna, nei confronti del committente e dell’amministrazione, una funzione di garanzia che non può essere interrotta con leggerezza, perché l’interruzione improvvisa del controllo tecnico può paralizzare il cantiere, generare contenziosi e, soprattutto, esporre il professionista a responsabilità disciplinari e patrimoniali se l’uscita di scena non è gestita con metodo.
Per comprendere il perimetro di questa facoltà di recesso occorre tenere presenti quattro fattori. Il primo è la rilevanza della causa addotta. La giurisprudenza ha ammesso le dimissioni quando il committente non onora i pagamenti in misura sostanziale e reiterata, quando costringe il tecnico ad accettare varianti in violazione del progetto approvato o delle norme vigenti o, ancora, quando tollera gravi inadempienze dell’impresa che trasformano la direzione lavori in una mera figura di facciata. Un ritardo di poche settimane in un acconto marginale difficilmente integra la giusta causa: servono, di regola, importi rilevanti rispetto al totale dell’onorario o violazioni che, se non sanzionate, potrebbero coinvolgere il direttore in responsabilità penali. Sul piano probatorio il professionista farà bene a conservare diffide di pagamento, e‑mail in cui segnala le irregolarità o verbali di sospensione dei lavori: la serietà della causa di recesso è il primo scudo contro future contestazioni. Il secondo fattore è la forma: la rinuncia deve essere comunicata per iscritto, con PEC o raccomandata. La motivazione, pur non dovendo scendere nei dettagli tecnici riservati, deve risultare esplicita abbastanza da far comprendere la giustificazione del recesso; in caso contrario l’atto verrebbe considerato unilaterale privo di causa e aprirebbe la strada a richieste di risarcimento per i danni conseguenti alla sospensione del cantiere. La lettera dovrà indicare la data a partire dalla quale la direzione lavori cessa, fissare un ragionevole termine di preavviso e dichiarare la disponibilità a collaborare al passaggio di consegne. Gli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri raccomandano di concedere un lasso di tempo sufficiente, normalmente quindici o trenta giorni, per consentire al committente la nomina di un nuovo direttore. L’esigenza di evitare danni al cliente è parte integrante del dovere deontologico di correttezza, sancito nelle norme di comportamento dei consigli nazionali. Il terzo aspetto riguarda gli adempimenti verso la pubblica amministrazione. Il direttore uscente deve notificare le dimissioni al responsabile del procedimento edilizio del comune, così da consentire l’aggiornamento dei dati di cantiere. Se l’opera rientra nel Codice degli appalti, la norma di riferimento è l’articolo 101 del d.lgs. 50/2016: la stazione appaltante, ricevuta la comunicazione, deve nominare un sostituto e predisporre un verbale di stato di avanzamento. Nelle opere private soggette a titolo abilitativo, la prassi di molti sportelli unici è analoga: si deposita una comunicazione di sostituzione del direttore dei lavori allegando l’accettazione del subentrante. Senza questa formalità il cantiere non può proseguire; se invece proseguisse, il professionista originario resterebbe potenzialmente esposto a responsabilità, perché l’amministrazione non avrebbe prova della cessazione del suo incarico. Il quarto elemento è la redazione di un verbale di stato dei lavori. Quel documento, sottoscritto dal direttore uscente, dall’impresa, dal committente e, se possibile, dal direttore subentrante, fotografa la situazione esatta del cantiere: opere eseguite, forniture in deposito, eventuali contestazioni in corso. Il verbale è un presidio difensivo: delimita le responsabilità e attribuisce in modo inequivoco gli oneri di vigilanza successivi. Senza quel tracciato, il tecnico che si dimette potrebbe essere chiamato a rispondere di difetti costruttivi emersi dopo la sua uscita, come se la direzione fosse rimasta inerte.
Le conseguenze economiche del recesso sono disciplinate dallo stesso articolo 2237: il professionista ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’attività svolta sino a quel momento. Se la giusta causa deriva da colpa del committente, questi dovrà tenere indenne il tecnico da ogni maggiore onere, compreso il mancato guadagno relativo alla parte di incarico rimasta ineseguita. Di norma, la determinazione del compenso maturato avviene attraverso un SAL contabile, applicando la percentuale di avanzamento alle tariffe pattuite.
Un tema particolarmente delicato sorge quando le dimissioni sono correlate a un abuso edilizio. La Corte di Cassazione, con la sentenza 46477 del 10 ottobre 2017, ha stabilito che la rinuncia all’incarico, di per sé, non basta a eliminare la responsabilità penale del direttore dei lavori qualora abbia già concorso nell’illecito. Per andare esente da responsabilità ll tecnico deve non solo dimettersi, ma anche denunciare l’abuso all’autorità competente con atto scritto. La ragione si rintraccia nel principio solidaristico di controllo: avendo un ruolo di garanzia, il direttore non può limitarsi a fuggire dalla scena; deve attivare i poteri di vigilanza dell’amministrazione. In pratica, se dopo le dimissioni l’impresa continua a costruire in violazione e il direttore non ha informato l’ufficio edilizia, la sua posizione resterà gravata da un concorso omissivo nell’abuso.
Per ridurre il rischio di contenzioso, gli ordini professionali suggeriscono al direttore uscente di verificare che l’incarico precedente sia stato formalmente revocato prima che il collega subentri. Questo accertamento è una tutela reciproca: evita sovrapposizioni di responsabilità e garantisce che il professionista entrante non assuma oneri non retribuiti relativi a fasi già concluse. L’ideale è un verbale di consegna in cui i due tecnici attestino – con l’avallo del committente – l’avvenuta definizione di ogni pendenza economica e procedurale.
La forma della lettera di dimissioni merita attenzione. Deve riportare l’intestazione completa delle parti, il riferimento al contratto professionale, l’indicazione delle “ragioni di giusta causa” in linguaggio sobrio ma chiaro, la data di decorrenza del recesso e l’invito al committente a nominare un nuovo direttore entro un termine ragionevole. L’invio via PEC vale come data certa; in alternativa si usa la raccomandata A/R. È buona prassi anticipare per conoscenza la comunicazione all’impresa esecutrice, affinché non invochi ignoranza e possa coordinarsi con il subentrante.
Quando il rapporto di fiducia con il committente si incrina, la tentazione di abbandonare il cantiere all’istante è forte. Ma una fuoriuscita precipitosa espone il direttore a richieste di risarcimento: un arresto improvviso dei lavori produce penalità contrattuali, spese di fermo attrezzature, decadimento di forniture deperibili. Se l’uscita è stata determinata da condotte gravi del committente, quelle voci potranno essere ribaltate su di lui; ma la prova del nesso di causalità spetta al professionista, che dovrà mostrare di aver dato preavviso e di aver proposto soluzioni per la prosecuzione in sicurezza. La raccomandazione, quindi, è di considerare le dimissioni un’extrema ratio da percorrere solo dopo diffide formali e inviti alla regolarizzazione rimasti senza esito.
Esempio di Dimissioni Direttore Dei Lavori Privati
Di seguito è possibile trovare un esempio di dimissioni direttore dei lavori privati.
Oggetto: Dimissioni del Direttore dei lavori PERMESSO DI COSTRUIRE/ SCIA / CILA n. __________________
Il/La sottoscritto/a ________C.F. ________nato a ________, il ________, iscritto a ________, della provincia di ________, al N.° ________, con studio professionale in ________, prov. ________, alla via ________ domicilio digitale ________, telefono ________;
in qualità di Direttore dei lavori relativi ai lavori di cui al titolo abilitativo in oggetto, committente ________,
COMUNICA
• di rinunciare all’incarico di Direttore dei lavori, che ha espletato dalla data ________ fino alla data odierna;
• di aver sospeso i lavori a far data dal ________ come si evince dal verbale di sospensione dei lavori redatto in contraddittorio con il collaudatore in corso d’opera e l’impresa, che allega alla presente;
• che, stanti gli obblighi di vigilanza e controllo posti in capo al collaudatore in corso d’opera, relazionerà per iscritto al collaudatore sui lavori eseguiti nel corso dell’espletamento del proprio incarico.
________, lì ________
Il Dichiarante ___________________
Fac Simile Lettera di Dimissioni Direttore Dei Lavori Privati Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello dimissioni direttore dei lavori privati da scaricare. Il modulo dimissioni direttore dei lavori privati compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile dimissioni direttore dei lavori privati può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Dimissioni Direttore Dei Lavori Privati PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modello dimissioni direttore dei lavori PDF editabile.