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Indice
Disdetta Contratto per Distributori Automatici
La disdetta del contratto per distributori automatici è un tema che interessa molte aziende, enti pubblici e attività commerciali che ospitano nei propri locali apparecchi per l’erogazione di bevande e alimenti gestiti da soggetti terzi. Il rapporto contrattuale che lega il concedente, ossia chi mette a disposizione gli spazi, e il gestore del servizio di vending ha natura giuridica mista. Come chiarito dalla giurisprudenza, si tratta di un contratto che combina elementi del comodato gratuito, per quanto riguarda la concessione degli apparecchi, e dell’appalto di servizi, per quanto concerne la fornitura e la manutenzione dei prodotti erogati. È un contratto a titolo oneroso in cui il gestore installa i distributori negli spazi del concedente ed eroga prodotti commerciali ai consumatori finali dietro pagamento di un corrispettivo.
La durata del contratto è generalmente fissata dalle parti al momento della sottoscrizione e varia di norma da due a cinque anni. La clausola più diffusa prevede il tacito rinnovo per un periodo analogo a quello iniziale, salvo che una delle parti comunichi la propria volontà di non rinnovare il rapporto entro un termine di preavviso prestabilito. Questo termine è solitamente compreso tra tre e sei mesi prima della scadenza naturale del contratto. Se la disdetta non viene comunicata entro il termine previsto, il contratto si rinnova automaticamente e il concedente resta vincolato per l’intera durata del nuovo periodo contrattuale.
Per esercitare validamente la disdetta alla scadenza è necessario inviare una comunicazione scritta al gestore del servizio mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata. La lettera deve indicare chiaramente i dati identificativi delle parti, gli estremi del contratto in essere, la data di scadenza e la volontà inequivocabile di non procedere al rinnovo. Non è richiesto che il concedente motivi la propria decisione, purché la comunicazione venga trasmessa nel rispetto dei tempi di preavviso concordati nel contratto.
Diverso è il caso in cui il concedente intenda risolvere il contratto prima della sua scadenza naturale. In assenza di una clausola che preveda espressamente il diritto di recesso anticipato, il contratto non può essere interrotto unilateralmente per semplice volontà di una delle parti. Però, la legge consente la risoluzione anticipata in caso di grave inadempimento della controparte, ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile. Il concedente può quindi procedere alla risoluzione quando il gestore non rispetti gli obblighi contrattuali in modo significativo. Tra le situazioni più frequenti che giustificano la risoluzione per inadempimento rientrano la mancanza delle autorizzazioni necessarie per erogare il servizio, il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e della disciplina HACCP, i ripetuti e prolungati malfunzionamenti degli apparecchi senza interventi tempestivi di manutenzione e la scarsa qualità dei prodotti somministrati.
Prima di procedere alla risoluzione per inadempimento è opportuno che il concedente invii al gestore una diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile, assegnando un termine congruo per porre rimedio alle inadempienze contestate. Solo qualora la diffida resti senza esito il concedente potrà dichiarare risolto il contratto con effetto immediato. In caso contrario, una risoluzione comunicata senza fondamento rischia di esporre il concedente stesso a una richiesta di risarcimento danni o al pagamento delle penali eventualmente previste nel contratto per il recesso anticipato ingiustificato. È importante prestare particolare attenzione alle clausole penali contenute nel contratto. Molti accordi di vending prevedono infatti che in caso di risoluzione anticipata non giustificata il concedente sia tenuto a corrispondere al gestore un importo commisurato al mancato introito lordo calcolato sulla media delle consumazioni annuali fino al termine naturale del rapporto. La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che tali penali possono essere ridotte dal giudice quando risultino manifestamente eccessive rispetto al danno effettivamente subito dal gestore, in applicazione dell’articolo 1384 del Codice civile.
Esempio di Disdetta Contratto per Distributori Automatici
Disdetta Contratto per Distributori Automatici alla Scadenza
Con la presente Vi comunico la volontà di risolvere il contratto stipulato in data __/__/______ con il quale la Vs. azienda si impegnava a _______________, a partire dalla data di relativa scadenza indicata dall’art. … … del medesimo contratto, essendo stato osservato il termine di preavviso di ……….
Disdetta Contratto per Distributori Automatici per inadempimento contrattuale
Con la presente Vi comunico la volontà di risolvere il contratto stipulato in data __/__/______ con il quale la Vs. azienda si impegnava a _______________ con effetto immediato, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art.1453 c.c.., come qui di seguito descritto: ………………………………………………………………………….
Con riserva di ogni mio diritto
Cordiali saluti.
Luogo, data
Firma ____________________________
Modello Disdetta Contratto per Distributori Automatici Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello disdetta contratto per distributori automatici da scaricare. Il modulo disdetta contratto per distributori automatici compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile disdetta contratto per distributori automatici può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Disdetta Contratto Distributori Automatici PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile disdetta contratto distributori automatici PDF editabile.
