In questa pagina è possibile trovare un fac simile istanza convocazione comproprietari dei beni pignorati ex art 600 c.p.c da scaricare e compilare.
Indice
Istanza di Convocazione Comproprietari dei Beni Pignorati ex Art 600 c.p.c
L’articolo 600 del Codice di Procedura Civile disciplina la procedura per la liquidazione della quota indivisa di un bene comune, nel contesto dell’esecuzione forzata. Il giudice, prima di procedere alla liquidazione, è tenuto ad ascoltare tutti gli interessati e deve preferire, ove possibile, la separazione in natura della porzione del debitore. Qualora la separazione non sia attuabile o non venga richiesta dal creditore pignorante o dagli altri comproprietari della quota indivisa, il giudice può scegliere tra la vendita della quota indivisa e la divisione del bene.
Il secondo comma dell’articolo limita la possibilità di vendere la quota indivisa ai casi in cui questa operazione possa garantire un corrispettivo almeno pari al valore della quota stessa, determinato ai sensi dell’articolo 568 del Codice di Procedura Civile. Una volta eseguito il pignoramento e notificato l’avviso ai contitolari del diritto espropriato, il creditore ha l’onere di presentare un’istanza di vendita. Dopo il deposito di tale istanza, il giudice fissa un’udienza, comunicata a tutti gli interessati, per decidere le modalità di liquidazione della quota.
Gli interessati, ai sensi della normativa, includono non solo i contitolari estranei al titolo esecutivo, ma anche eventuali aventi causa dal debitore o dai contitolari, i creditori iscritti, quelli che abbiano presentato opposizione ex art. 1113 del Codice Civile prima del pignoramento, e i creditori intervenuti nel processo esecutivo. All’udienza, il giudice dell’esecuzione stabilisce come procedere con la liquidazione della quota indivisa, emettendo un provvedimento che, in quanto atto esecutivo, può essere impugnato mediante opposizione formale.
Se la separazione in natura è possibile, il giudice è tenuto a preferire questa soluzione, che consiste nell’assegnare al debitore una parte specifica e materialmente individuata del bene comune, da vendere successivamente. Gli altri contitolari possono richiedere la separazione, esprimendo così la volontà di mantenere la comunione escludendo il debitore, ma per procedere è necessario il consenso di tutti i contitolari. Nel caso in cui la quota espropriata riguardi un diritto appartenente a due persone, la separazione in natura equivale a una divisione totale del bene.
Quando la separazione in natura non è possibile, il giudice deve scegliere tra la vendita della quota indivisa e la divisione del bene comune. A differenza del passato, questa scelta non si basa più esclusivamente su criteri di opportunità e convenienza, ma su una valutazione delle possibilità di successo della vendita della quota indivisa. La vendita della quota comporta la cessione della qualità di contitolare, con l’acquirente che subentra nella posizione del debitore senza alterare la struttura della comunione.
Il provvedimento con cui viene disposta la vendita assume la forma di un’ordinanza, che può essere revocata o impugnata. Il procedimento di liquidazione segue le forme ordinarie, senza la necessità di una nuova istanza.
Se la separazione in natura non è possibile e la vendita della quota indivisa non risulta conveniente, il giudice può disporre la divisione del bene comune, ma solo su istanza dei creditori o degli altri contitolari, poiché non è ammessa una divisione d’ufficio. Se il giudice ritiene che la divisione totale sia la soluzione migliore, procede personalmente all’istruzione della causa se tutti gli interessati sono presenti; in caso contrario, fissa un’udienza per la comparizione delle parti e concede un termine per l’integrazione del contraddittorio.
Questa procedura instaura un giudizio ordinario di cognizione, autonomo rispetto al processo esecutivo ma funzionalmente collegato ad esso. Se il giudizio è avviato correttamente, il processo esecutivo viene sospeso. Le spese del giudizio di divisione sono regolate dal principio della soccombenza, ma possono essere considerate spese del processo esecutivo e quindi gravare sul debitore, con possibilità di regresso pro quota verso i contitolari.
Esempio Istanza di Convocazione Comproprietari dei Beni Pignorati ex Art 600 c.p.c
Di seguito è possibile trovare un esempio di istanza convocazione comproprietari dei beni pignorati ex art 600 c.p.c.
ISTANZA DI CONVOCAZIONE DELLE PARTI E DEI COMPROPRIETARI DEI BENI PIGNORATI
nella procedura esecutiva n. …. r.g.e.
promossa da:
….
CONTRO
….
* * *
Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione,
l’Avv. …., C.F. …., P.E.C. ………it, fax n. ….,con studio in …., via …., n. …., quale procuratore domiciliatario di …., CF. …., per procura speciale….
ESPONE
– in data …., ha sottoposto a pignoramento la quota indivisa del …. di proprietà di …. debitore esecutato nella procedura esecutiva sopra indicata;
– per i provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c., è necessario fissare l’udienza per la comparizione delle parti e dei comproprietari.
Tanto premesso, chiede che l’Ill.ma Autorità adita
VOGLIA
fissare l’udienza per la comparizione delle parti, dei comproprietari del bene pignorato e degli altri interessati per i provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c.
Luogo
Data
Sottoscrizione Avv. …
PROCURA ALLE LITI SE NON A MARGINE O ALTROVE DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA
Il CANCELLIERE
…
Modello Istanza Convocazione Comproprietari dei Beni Pignorati ex Art 600 c.p.c Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di istanza convocazione comproprietari dei beni pignorati ex art 600 c.p.c da scaricare. Il modulo istanza convocazione comproprietari dei beni pignorati ex art 600 c.p.c messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
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