In questa pagina è possibile trovare un fac simile istanza di mediazione da scaricare e compilare.
Indice
Istanza Mediazione
Il procedimento di mediazione inizia con il deposito di un’istanza presso un Organismo di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia. L’istanza deve includere l’indicazione dell’Organismo scelto, le parti coinvolte, l’oggetto della controversia e le motivazioni alla base della richiesta.
L’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (noto come “Decreto del Fare”), stabilisce che l’istanza di mediazione deve essere presentata presso un Organismo situato nel territorio del giudice competente per la controversia. Seguendo l’interpretazione letterale della norma e in mancanza di criteri specifici stabiliti dal Ministero della Giustizia, la competenza degli Organismi di mediazione viene determinata in base alle disposizioni del codice di procedura civile (artt. 18 e ss. c.p.c.). Di conseguenza, ai sensi dell’art. 28 del codice di rito, anche la competenza territoriale degli Organismi di mediazione può essere modificata tramite un accordo tra le parti, sempre che tale accordo rispetti i requisiti previsti dall’art. 29 c.p.c.
Nel caso in cui siano depositate domande presso diversi Organismi contemporaneamente, la mediazione sarà gestita dall’Organismo presso cui è stata presentata la prima domanda. Una volta ricevuta l’istanza, l’Organismo fissa la data del primo incontro entro 30 giorni e nomina un mediatore, selezionato in base alla sua formazione ed esperienza pertinente all’oggetto della controversia.
L’istanza e la data del primo incontro vengono notificate alla controparte con mezzi idonei a garantirne la ricezione. Questo momento è fondamentale ai fini della sospensione dei termini di prescrizione: infatti, la comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti ha gli stessi effetti della domanda giudiziale in merito alla prescrizione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28). La controparte, una volta convocata, deve comunicare all’Organismo entro un termine ragionevole (generalmente sette giorni dalla ricezione dell’invito) se intende partecipare o meno all’incontro di mediazione.
Il procedimento di mediazione deve concludersi entro tre mesi dal deposito dell’istanza. Durante il primo incontro, il mediatore verifica, con l’assistenza degli avvocati delle parti, se sussistono le condizioni per una risoluzione amichevole della controversia. Se al termine del primo incontro non si raggiunge un accordo, non è dovuta alcuna indennità all’Organismo di mediazione, ad eccezione delle spese di segreteria e di notifica.
Se le parti decidono di proseguire con la mediazione, l’Organismo organizzerà ulteriori incontri. In queste sessioni, il mediatore ascolterà le parti prima congiuntamente e poi separatamente, cercando di facilitare il raggiungimento di un accordo amichevole.
Il tentativo di mediazione non comporta un allungamento dei tempi della giustizia ordinaria. Infatti, in ogni causa civile c’è una pausa iniziale di 90 giorni tra la notifica della citazione al convenuto e la prima udienza, durante la quale spesso viene richiesto un rinvio di ulteriori 80 giorni. Pertanto, la mediazione può essere portata avanti in parallelo con l’avvio del procedimento in Tribunale.
In caso di esito positivo della mediazione, il mediatore redigerà un verbale al quale sarà allegato il testo dell’accordo raggiunto dalle parti. Se una delle parti non adempie agli obblighi dell’accordo, l’altra parte potrà procedere in via esecutiva, in quanto l’accordo raggiunto in mediazione con l’assistenza degli avvocati costituisce titolo esecutivo, senza necessità di omologa da parte del Presidente del Tribunale.
In caso di mancato accordo, il mediatore redigerà un verbale attestante l’esito negativo del tentativo di mediazione, consentendo alle parti di ricorrere alla giustizia ordinaria.
Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, obbligatoria solo se richiesta congiuntamente dalle parti. Questa proposta deve essere comunicata per scritto, e le parti dovranno rispondere entro sette giorni, sempre per scritto, se intendono accettarla o meno. Se non viene data risposta entro il termine stabilito, la proposta si considera rifiutata; se invece viene accettata, verrà redatto un verbale in cui si attesta il raggiungimento dell’accordo.
Infine, se la parte convenuta non si presenta all’incontro di mediazione, l’Organismo redigerà un verbale di mancato accordo, menzionando l’assenza della parte convocata.
Esempio Istanza di Mediazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di istanza di mediazione.
ISTANZA DI MEDIAZIONE
Nell’interesse di:
Sig. ……, nato a …… il ……, Codice Fiscale ……, residente in …… via ……, n. ……, rappresentato dall’avv. ……, del Foro di ……, P.E.C. ……, FAX n. ……, con studio in … via ……, n. ……, giusta procura speciale in calce alla presente domanda,
ESPONE
– tra l’istante e il sig. …, nato a … il …, Codice Fiscale …, residente in … via … n. …, è insorta una controversia avente ad oggetto (indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa);
– l’oggetto della presente controversia rientra tra le materie contemplate dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 art. 5, per le quali è obbligatorio esperire la mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria;
Ciò premesso, l’istante,
CHIEDE
a codesto Organismo di Mediazione di avviare una procedura di mediazione tra l’istante e il sig. …, nato a … il …, Codice Fiscale …, residente in … via … n. …, al fine di tentare una risoluzione bonaria della descritta controversia, che avverrà seguendo l’apposito regolamento predisposto dal medesimo Organismo di Mediazione, nonché in base alle tariffe concordate fra le parti o, in mancanza di espressa pattuizione, in base al tariffario adottato, designando a tal fine il mediatore e fissando la data per l’incontro tra le parti;
DICHIARA
– che il valore della controversia è di € …;
– di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
– ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 art. 3, di aver preso visione del regolamento e del tariffario dell’Organismo scelto, di accettarne integralmente i contenuti riconoscendo il relativo debito nei confronti dell’Organismo, e corrisponde per le spese del procedimento l’importo di € …, consapevole di dover versare, in caso di inizio della procedura di mediazione, le spese di mediazione entro la data fissata per l’incontro;
– di autorizzare il trattamento dei propri dai personali da parte dell’Organismo di mediazione prescelto, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione ed all’espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto;
– di essere stato informato che il conferimento dei dati è obbligatorio, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsentito, gli derivano dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 art. 7;
Allega i seguenti documenti:
1) …
2) …
3)…
Luogo … data … Firma …
E’ autentica
Avv. …
Modello Istanza di Mediazione Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di istanza di mediazione da scaricare. Il modulo istanza di mediazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile istanza di mediazione può essere convertito in PDF o stampato.