In questa pagina è possibile trovare un fac simile lettera sblocco conto corrente pignorato da scaricare e compilare.
Indice
Lettera Sblocco Conto Corrente Pignorato
Quando il conto corrente viene pignorato il suo titolare scopre, spesso all’improvviso, di non potere più disporre delle somme depositate: il bancomat si blocca, i bonifici in uscita vengono respinti e l’home banking mostra un saldo congelato. La situazione deriva da un atto di esecuzione forzata che ha posto la banca in posizione di terzo pignorato, con l’obbligo di non consentire prelievi per importi corrispondenti al credito vantato. Capire come sbloccare il conto significa, in primo luogo, comprendere perché è stato bloccato e quali spazi il sistema processuale riconosce al debitore per riacquisire la disponibilità delle somme.
Se il pignoramento è stato avviato da un soggetto privato, il percorso esecutivo si fonda sull’esistenza di un titolo esecutivo in capo al creditore: una sentenza di condanna, anche solo di primo grado e appellata, un decreto ingiuntivo divenuto provvisoriamente esecutivo decorso il termine di quaranta giorni senza opposizione, una cambiale scaduta o un assegno impagato, un contratto di mutuo o un atto pubblico notarile che preveda l’obbligo di pagamento di somme determinate, oltre che le conciliazioni siglate dinanzi all’Ispettorato del lavoro o a un organismo di mediazione. Una volta acquisito il titolo, il creditore ottiene dal tribunale il precetto e, spirato il termine di dieci giorni senza adempimento, consegna all’ufficiale giudiziario l’atto di pignoramento presso terzi. L’ufficiale notifica la banca intimandole di non permettere più l’utilizzo delle somme giacenti sino a concorrenza del credito. La banca, per cautela, blocca l’intero saldo ma di fatto il vincolo riguarda solo la capienza necessaria a soddisfare il creditore, circostanza che il giudice dell’esecuzione verificherà successivamente. Nel frattempo, per il correntista, il conto è di fatto inutilizzabile.
Diverso è il meccanismo se ad agire è l’Agenzia delle entrate‑Riscossione. In questo caso non vi è intervento dell’ufficiale giudiziario: l’Agenzia inoltra direttamente alla banca e al debitore la cartella di pagamento, trasformata in atto di pignoramento. Il legislatore ha concesso sessanta giorni al contribuente per estinguere l’intero debito; durante questo lasso di tempo il conto resta bloccato in via cautelare. Decorso il termine senza saldo né rateazione, la banca, senza altri passaggi, trasferisce le somme pignorate al Fisco. Il pignoramento esattoriale, quindi, è caratterizzato da automaticità e celerità maggiori rispetto alla procedura ordinaria.
La legge prevede comunque limiti a tutela del debitore. Se il conto è cointestato, la giurisprudenza riconosce che il vincolo può colpire solo la quota parte riferibile al debitore, presuntivamente stabilita nel cinquanta per cento se non vi sono prove diverse. Quando sul conto confluiscono stipendi o pensioni, opera l’articolo 545 del codice di procedura civile: le somme già accreditate possono essere bloccate solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, mentre le mensilità future potranno essere prelevate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico nei limiti di un quinto e, se il pignorante è l’Agenzia delle entrate, addirittura di un decimo ove il reddito sia modesto. Il TFR segue la stessa logica: se è ancora nella disponibilità del datore di lavoro, il vincolo si applica nel limite di un quinto; se è già stato versato sul conto, torna la soglia del triplo dell’assegno sociale.
Occorre ora chiedersi come si possa ottenere lo sblocco. La prima via è la soddisfazione del creditore. Se il debitore versa l’intero dovuto, comprensivo di interessi e spese, il creditore rilascia quietanza e notifica alla banca l’ordine di revoca del pignoramento. Nella prassi si può concordare un pagamento diretto (assegno circolare o bonifico) e depositare l’istanza congiunta di estinzione presso il giudice dell’esecuzione; questi emette ordinanza che libera il conto ed estingue la procedura. Questa strada è ovviamente la più lineare, ma presuppone la disponibilità immediata delle somme, elemento spesso assente proprio perché il conto è bloccato. Non va trascurata, tuttavia, la possibilità di negoziare col creditore privato una transazione: talora, specie quando le parti intrattengono rapporti commerciali più ampi, il creditore preferisce un pagamento parziale immediato piuttosto che attendere gli esiti dell’esecuzione. Se si raggiunge un accordo di saldo e stralcio o di dilazione, il creditore rinuncia al pignoramento e autorizza la banca a sbloccare il conto. L’atto di rinuncia, autentico o con firma digitale, viene depositato in cancelleria accompagnato dalla richiesta di cancellazione del vincolo. Va detto che, nel pignoramento di conto corrente, il creditore ha già un immediato vantaggio coercitivo, per cui è statisticamente meno incline alla remissione; ma non è escluso che, in presenza di altre utilità, accetti di rinunciare.
Quando il pignorante è l’Agenzia delle entrate, la leva negoziale cambia. Il debitore ha sessanta giorni per pagare o presentare istanza di rateizzazione. Il pagamento della prima rata sblocca subito il conto: la banca riceve comunicazione del piano di dilazione e toglie il vincolo, consentendo l’operatività ordinaria. La rateizzazione può essere richiesta direttamente sul portale dell’agente della riscossione, per debiti fino a centoventimila euro con piano ordinario di settantadue rate, oppure con piani più lunghi per comprovata difficoltà economica. Se la domanda è accolta prima che la banca abbia riversato le somme, il conto viene liberato; altrimenti, occorre chiedere la restituzione dell’eccedenza sulla base dell’avvenuta definizione a rate, procedura più lunga ma comunque possibile.
La terza via passa per l’iniziativa giudiziaria del debitore: l’opposizione. Se si contesta la legittimità dell’esecuzione, per esempio perché il titolo è prescritto o perché il credito è stato già estinto, si propone opposizione all’esecuzione ex articolo 615. Se, al contrario, si riconosce il diritto di credito ma si deducono vizi formali del pignoramento, come la notifica irregolare o l’omessa indicazione del titolo, si propone opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617, che va sollevata entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto. In entrambi i casi il giudice dell’esecuzione può, su istanza motivata, sospendere la procedura; la sospensione comporta l’immediato ordine alla banca di sbloccare il conto sino alla decisione finale sull’opposizione. La sospensione non è automatica: richiede la dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, ossia fondatezza delle ragioni e rischio di danno grave. In materia tributaria si propone ricorso alla Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) e contestuale istanza cautelare; se il giudice concede la sospensiva, l’Agente della riscossione deve comunicare alla banca la revoca temporanea del vincolo.
Un’altra possibilità, poco nota ma efficace, è l’azione di riduzione del pignoramento. Se il conto contiene somme superiori al credito, il debitore può chiedere che il giudice limiti il vincolo alla parte strettamente necessaria, liberando la differenza. L’istanza si basa sull’articolo 496 del codice di procedura; il giudice accoglie la richiesta dopo aver acquisito la dichiarazione della banca circa l’entità delle giacenze. Questa soluzione non estingue il pignoramento, ma consente al correntista di riattivare la vita finanziaria quotidiana con il residuo saldo.
Occorre infine considerare i pagamenti periodici che maturano dopo il pignoramento. Lo stipendio o la pensione accreditati successivamente al vincolo non restano integralmente bloccati: la banca trattiene la parte soggetta al limite di un quinto o di un decimo, secondo le regole già esposte, e rende disponibile l’eccedenza. Per il debitore è essenziale produrre all’istituto la documentazione attestante la natura della somma accreditata, così da consentire il calcolo corretto della quota pignorabile. Analogamente, se sul conto confluisce il TFR, la banca deve lasciare libero l’importo entro il triplo dell’assegno sociale, bloccando solo l’eccedenza; un errore in tal senso può essere fatto valere con ricorso al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione del vincolo.
Esempio di Lettera Sblocco Conto Corrente Pignorato
Istanza Svincolo di Somme Impignorabili
TRIBUNALE DI ______________________
Procedura esecutiva n. ___/____ R.G.E.
ISTANTE: _______________________________________________, C.F. ______________________,
elettivamente domiciliato in _____________________________, via ______________________,
presso lo studio dell’Avv. ____________________________________ (C.F. ______________________,
fax/PEC ________________________________), che lo rappresenta e difende giusta procura
in calce al presente atto
CONTRO: _______________________________________________ (creditore procedente)
OGGETTO: istanza di svincolo di somme impignorabili ai sensi degli artt. 545, co. 7‑bis e 8,
e 496 cod. proc. civ.
Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione,
– con atto di pignoramento presso terzi notificato in data ___/___/____ la Banca
__________________________ è stata intimata a vincolare le disponibilità esistenti sul
conto corrente n. ______________ intestato all’istante;
– dal medesimo conto risultano transitare, in via esclusiva, le mensilità di stipendio/
pensione/TFR erogate dal datore di lavoro/ente _____________ (cfr. doc. 1‑4: buste paga,
estratti conto ultimi 6 mesi);
– l’ultimo accredito, avvenuto in data ___/___/____, ammonta a € ________________;
la somma complessivamente assoggettata a vincolo è pari a € ________________;
– l’importo vincolato rientra nella soglia di assoluta impignorabilità stabilita
dall’art. 545, comma 8, c.p.c., non eccedendo il triplo dell’assegno sociale (€.
__________ per l’anno _____), ovvero, nell’ipotesi di pignoramento esattoriale,
superando il limite del decimo/un quinto previsto dall’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973;
– per costante giurisprudenza (Cass. n. 1584/2017; Cass. n. 27413/2018) le somme aventi
natura retributiva accreditate su conto corrente conservano il regime di protezione
fino al limite indicato, sicché il pignoramento è inefficace oltre tale eccedenza;
– la perdurante indisponibilità della somma impignorabile arreca grave pregiudizio
all’istante, impedendogli di far fronte alle ordinarie esigenze di vita (spese di
locazione, utenze, sostentamento familiare);
Tutto ciò premesso e ritenuto,
CHIEDE
1. che l’Ill.mo Giudice voglia disporre, ai sensi degli artt. 496 e 545 c.p.c.,
lo svincolo immediato in favore del debitore della somma di € ________________,
dichiarata impignorabile, ordinando alla Banca terza pignorata di renderla
immediatamente disponibile sul conto corrente n. ________________;
2. in subordine, fissare con ogni consentita urgenza udienza di comparizione delle
parti e del terzo pignorato per la discussione della presente istanza e per
l’adozione dei provvedimenti opportuni.
Si allegano:
– doc. 1 Estratti conto ultimi 6 mesi;
– doc. 2 Buste paga/cedolini pensione degli ultimi 6 mesi;
– doc. 3 Atto di pignoramento presso terzi + precetto;
– doc. 4 Eventuale dichiarazione del terzo pignorato;
– procura alle liti.
Con osservanza.
Luogo e data, ______________________ Avv. ______________________________
(difensore dell’istante)
Di seguito è possibile trovare un esempio di lettera sblocco conto corrente pignorato.
Lettera alla Banca per Sblocco Conto Corrente
Oggetto: sollecito sblocco conto corrente pignorato n. __________ intestato a ______________________
Ill.mi Signori,
il sottoscritto _____________________________________, codice fiscale ________________________,
titolare del conto corrente n. ____________________ aperto presso la Vostra Filiale di
________________________________, espone quanto segue.
In data ___/___/______ si è conclusa la procedura esecutiva n. ______/_____ R.G.E. pendente dinanzi al
Tribunale di ____________________, avente ad oggetto il pignoramento del suddetto conto.
Con ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del ___/___/______, che Vi allego in copia, è stata assegnata
al creditore procedente la somma di € ______________________.
La Banca ha già provveduto, in data ___/___/______, a prelevare l’importo dovuto e a trasferirlo
al creditore, come da CRO/identificativo operazione n. __________________ (doc. 2).
A fronte dell’integrale soddisfacimento del credito pignorato, il vincolo giudiziario si è
quindi estinto. Nonostante ciò, rilevo che sul conto permangono limitazioni operative:
le somme residue, pari a € __________________, risultano tuttora indisponibili.
Tanto premesso
DIFFIDO
la Vostra spettabile Società a rimuovere ogni blocco e a ripristinare, entro cinque (5)
giorni dal ricevimento della presente, la completa operatività del conto corrente
n. ____________________, con facoltà di movimentazione da parte mia.
In difetto, mi vedrò costretto a tutelare i miei diritti dinanzi alle competenti
autorità, con aggravio di spese a Vostro carico.
In attesa di sollecito riscontro, porgo distinti saluti.
Luogo __________________, data ___ / ___ / 20___
__________________________________
(Firma)
Allegati:
1. Ordinanza di assegnazione Trib. __________ n. _____/_____;
2. attestazione operazione di pagamento al creditore (CRO n. _____);
3. copia documento identità.
Fac Simile Lettera Sblocco Conto Corrente Pignorato Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello lettera sblocco conto corrente pignorato da scaricare. Il modulo lettera sblocco conto corrente pignorato compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile lettera sblocco conto corrente pignorato può essere convertito in PDF o stampato.