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Indice
Manleva Commercialista
Nel linguaggio corrente degli studi professionali la manleva del commercialista è la clausola con cui il cliente si impegna a tenere indenne il proprio consulente da qualsiasi conseguenza economica causata dall’incarico, tipicamente da sanzioni tributarie che l’Amministrazione dovesse irrogare a carico di entrambi in forza della responsabilità solidale prevista dall’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 472/1997. L’autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 del codice civile consente di modellare liberamente questa pattuizione, ma la validità non è assoluta: l’articolo 1229 del codice civile rende inefficace ogni clausola che esoneri dalla responsabilità per dolo o colpa grave. Questo significa che la manleva coprirà solo la colpa lieve del commercialista, ma non lo solleverà se l’errore contabile è frutto di negligenza qualificata o di volontaria violazione.
La Corte di cassazione, con le sentenze 14364/2022 e 20697/2024, ha ribadito il principio secondo cui, in materia fiscale, la manleva opera sul piano dei rapporti interni tra professionista e cliente ma non scalfisce quello esterno col Fisco: il professionista resta obbligato a pagare in solido le sanzioni e potrà rivalersi sul cliente esclusivamente dopo averle corrisposte. Il patto, dunque, non priva l’Agenzia delle Entrate del suo creditore, né preclude alla stessa la facoltà di escutere il consulente qualora concorrente nell’infrazione.
Da un punto di vista redazionale, la clausola deve dettagliare l’ampiezza della copertura: in mancanza di espressioni esplicite, la giurisprudenza limita la rivalsa alle sanzioni e agli interessi effettivamente versati, escluse le pene accessorie come la sospensione dall’Ordine che attengono alla sfera pubblicistica. Conviene indicare che l’indennizzo riguarda non solo le somme pagate allo Stato, ma anche le spese legali sostenute dal professionista per la propria difesa e la franchigia non indennizzata dalla compagnia assicurativa, coordinando manleva e polizza di responsabilità civile. Quest’ultima, imposta dall’articolo 5 del DPR 137/2012, conserva infatti carattere obbligatorio: il cliente può promettere di tenere indenne il commercialista, ma non può dispensarlo dal mantenere una copertura assicurativa né sostituirsi all’impresa di assicurazione verso i terzi. La clausola di manleva, dunque, di solito prevede che qualunque franchigia lasciata a carico del professionista venga rifusa dal cliente, fermo restando il diritto di surroga della compagnia contro il soggetto indennizzante.
Perché la manleva sia efficace, occorre che il professionista provi di avere subito l’esborso e di non aver concorso con colpa grave. La prassi consiglia di allegare alla richiesta di rivalsa la cartella di pagamento o il modello F24 quietanzato, la copia del modello di ravvedimento operoso e la relazione difensiva che certifichi l’origine dell’errore: la trasparenza documentale facilita l’adempimento del cliente e riduce il rischio di contenzioso in sede civile. Se, poi, la clausola contempla un termine entro cui azionare la rivalsa, cinque anni dall’esborso, per esempio, essa è ritenuta valida perché in linea con la prescrizione ordinaria dell’azione di responsabilità contrattuale.
Sul versante tributario, quando il professionista ottiene dal cliente il rimborso di una sanzione tributaria da lui anticipata non si realizza un presupposto di IVA, in quanto si tratta di semplice rivalsa di un costo non imponibile; analogamente il rimborso non genera imponibile ai fini delle imposte dirette, poiché rappresenta la restituzione di una posta indeducibile per il soggetto che l’ha sostenuta. Al contrario, se la manleva assume la forma di un corrispettivo forfettario “a forfait” per coprire il rischio sanzionatorio, la somma si configura come compenso accessorio, rilevante ai fini IVA e IRES.
Sotto il profilo disciplinare e penale la pattuizione non protegge il professionista. Qualora l’errore contabile integri reato, l’impegno del cliente a tenerlo indenne non varrà a escludere la responsabilità penale personale né le sanzioni disciplinari che l’Ordine potrà irrogare. La stessa cosa vale per la cooperazione nella frode fiscale: nessuna manleva può rendere lecita un’attività illecita.
La massima cautela, infine, va posta sugli obblighi di informazione reciproca. Una manleva strutturata correttamente subordina la sua operatività alla presenza di informazioni complete e veritiere fornite dal cliente; il professionista, a sua volta, deve dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di diligenza informata, previsto dall’articolo 1176 comma 2 del codice civile per le professioni intellettuali, cioè di aver valutato i dati ricevuti con la perizia tecnica media della categoria. Se il cliente ha taciuto o ha trasmesso dati fuorvianti, la clausola dispiegherà i suoi effetti; se invece il commercialista ha ignorato evidenze macroscopiche o normative note, la sua colpa grave farà cadere ogni esonero.
Esempio di Manleva Commercialista
Di seguito è possibile trovare un esempio di manleva commercialista.
TRA
______________________________________________ (di seguito “Cliente”)
cod. fisc. / P. IVA ____________________________
residente / con sede in ________________________
via/piazza __________________________ n. ___
E
______________________________________________ (di seguito “Professionista”)
Dott./Rag. iscr. ODCEC di ____________ n. _____
cod. fisc. / P. IVA ____________________________
studio in ________________________, via ________
PEC ______________________________
PREMESSO CHE
– il Professionista presta al Cliente attività di consulenza contabile, fiscale e societaria;
– l’esattezza delle dichiarazioni e degli adempimenti dipende dalla completezza e veridicità dei dati trasmessi dal Cliente;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Il Cliente manleva e terrà indenne il Professionista, i collaboratori e dipendenti da ogni pretesa o sanzione derivante da dati, documenti o informazioni inesatti, incompleti o tardivi forniti dal Cliente o per omissione della necessaria collaborazione.
Art. 2 – Limiti
La manleva non opera in presenza di dolo o colpa grave del Professionista, né quando il danno sia dovuto a errore tecnico esclusivo di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2236 c.c. Essa copre soltanto la parte non rimborsata dall’assicurazione RC professionale del Professionista, nei limiti e massimali di polizza, con surroga ex art. 1916 c.c.
Art. 3 – Obblighi del Cliente
Il Cliente consegna entro il ____ di ciascun mese/termine di legge tutti i documenti necessari (fatture, estratti conto, CU, F24, ecc.) secondo il calendario allegato (All. A) e dichiara che tali dati corrispondono a verità.
Art. 4 – Rimborsi
Il Cliente rimborserà al Professionista, entro 10 giorni da richiesta scritta, imposte, sanzioni, interessi e spese di lite che il Professionista abbia anticipato a causa di inadempienze imputabili al Cliente.
Art. 5 – Durata e recesso
La manleva decorre dalla sottoscrizione e rimane valida finché perdura l’incarico professionale e per otto anni dalla sua cessazione, a copertura del periodo massimo di accertamento tributario. Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di 30 giorni: restano salvi gli obblighi di manleva per fatti avvenuti in vigenza.
Art. 6 – Polizza RC
Il Professionista è assicurato con polizza RC n. _____________, massimale € ____________, compagnia ____________ (certificato allegato sub B). La manleva si attiva per la parte di danno eccedente o non indennizzata dalla polizza.
Art. 7 – Foro e legge applicabile
Il contratto è retto dalla legge italiana. Foro esclusivo: ________________, salvo foro del consumatore ex art. 33 Cod. cons.
Art. 8 – Privacy
Le parti tratteranno i dati personali unicamente per fini contrattuali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo ________________________ Data ______________
(Cliente) ___________________________________
(Professionista) ___________________________________
Il Cliente, ai sensi degli artt. 1341‑1342 c.c., approva specificamente
gli artt. 1 (oggetto), 2 (limiti), 4 (rimborsi), 5 (durata), 6 (polizza), 7 (foro).
Firma Cliente ______________________________
Fac Simile Manleva Commercialista Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello manleva commercialista da scaricare. Il modulo manleva commercialista compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile manleva commercialista può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Lettera di Manleva Commercialista PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile dichiarazione di manleva commercialista PDF editabile.