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Indice
Note Scritte ex Art 127-Ter c.p.c.
Le note scritte ex articolo 127-ter c.p.c. sono l’atto con cui una parte formula le proprie richieste quando il giudice sostituisce l’udienza con un deposito scritto. La loro funzione è consentire lo svolgimento dell’attività processuale prevista per quell’udienza senza la presenza fisica dei partecipanti. Non basta, però, depositare spontaneamente una memoria per evitare di comparire: occorre un provvedimento che disponga la sostituzione e stabilisca il termine da rispettare. La disciplina si trova nell’articolo 127-ter del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia e modificato dal D.Lgs. 164/2024. Prima di utilizzare un formulario bisogna verificare anche il regime temporale applicabile al procedimento. Il testo attuale esclude la sostituzione quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. La modalità scritta non può inoltre sostituire un’udienza che richieda soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, come avviene normalmente per l’esame dei testimoni. Quando ricorrono le condizioni previste, il giudice può disporre la trattazione scritta anche per un’udienza già fissata. Negli stessi casi deve adottarla se la chiedono tutte le parti costituite. Questo meccanismo va distinto dalla richiesta di udienza da remoto: nella videoconferenza l’udienza si svolge attraverso un collegamento audiovisivo, mentre nella trattazione scritta viene sostituita dal deposito.
Il provvedimento assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per depositare le note. Non significa che l’atto debba essere presentato sempre quindici giorni prima dell’udienza: occorre leggere la scadenza concretamente fissata dal giudice. Ciascuna parte costituita può opporsi alla sostituzione entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice decide nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile. Se l’istanza è congiunta, dispone conformemente. Nel caso dell’udienza pubblica previsto dall’articolo 128, l’opposizione di una parte comporta la revoca della sostituzione e la fissazione dell’udienza pubblica.
Il contenuto delle note deve rispettare la funzione dell’adempimento. L’articolo parla di sole istanze e conclusioni: non concede una nuova occasione per riscrivere integralmente le difese o introdurre domande, eccezioni e prove ormai precluse. È utile richiamare gli atti già depositati, identificando le richieste sulle quali si insiste e il provvedimento domandato. La redazione dovrebbe partire dall’indicazione dell’ufficio giudiziario, del giudice, del numero di ruolo e delle parti. Devono risultare riconoscibili il difensore depositante, la parte assistita, il provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la relativa scadenza. Seguono le richieste pertinenti alla fase processuale: per esempio, l’ammissione di mezzi istruttori già tempestivamente dedotti oppure la conferma delle conclusioni. Le spiegazioni necessarie devono restare proporzionate all’oggetto dell’udienza.
Nei procedimenti soggetti al deposito telematico, le note devono essere trasmesse attraverso il canale processuale previsto, con firma e formato conformi alle regole applicabili. Una semplice e-mail alla cancelleria o una PEC al collega non equivale al deposito nel fascicolo. Conviene verificare numero di ruolo, ufficio destinatario e ricevute, controllando anche l’esito dei controlli successivi. Eventuali problemi tecnici vanno documentati tempestivamente: non determinano da soli una proroga e l’eventuale rimessione in termini richiede i presupposti previsti dalla legge. Il giorno di scadenza del deposito è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il giudice provvede entro trenta giorni; secondo il testo attuale, il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza si considera letto in udienza. Queste regole incidono sulla gestione del fascicolo e rendono necessario distinguere la data originariamente fissata dalla scadenza che la sostituisce.
Se nessuna parte deposita le note, la disciplina generale prevede un nuovo termine perentorio oppure la fissazione di un’udienza. Soltanto se l’inattività si ripete il giudice dispone la cancellazione dal ruolo e dichiara l’estinzione, ferme le particolarità dei riti speciali. Il mancato deposito di una sola parte non provoca quindi automaticamente l’estinzione, ma può privarla dell’occasione di formulare le richieste consentite in quella fase.

Esempio Note Scritte ex Art 127-Ter c.p.c.
Di seguito è possibile trovare un esempio di note scritte ex articolo 127-ter c.p.c..
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UFFICIO GIUDIZIARIO DI ________________________
Sezione ________________________
Giudice ________________________
Procedimento R.G. n. __________ / __________
NOTE SCRITTE EX ART. 127-TER C.P.C.
In sostituzione dell’udienza del ____/____/________
Termine assegnato per il deposito: ____/____/________
Nell’interesse di
________________________________________, codice fiscale / partita IVA ________________________, con residenza / sede in ________________________________________, in qualità di ________________________ nel presente procedimento, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. ________________________________________, codice fiscale ________________________, PEC ________________________________________, come da procura in atti.
Contro
________________________________________, in qualità di ________________________, rappresentato/a e difeso/a, ove costituito/a, dall’Avv. ________________________________________.
Eventuali ulteriori parti del procedimento
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Riferimento al provvedimento di sostituzione dell’udienza
Il sottoscritto Avv. ________________________________________, nell’interesse della parte sopra indicata, deposita le presenti note in esecuzione del provvedimento del ____/____/________, comunicato in data ____/____/________, con il quale il Giudice ha disposto la sostituzione dell’udienza del ____/____/________ con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., assegnando termine sino al ____/____/________.
In relazione all’oggetto dell’udienza sostituita e alla fase del procedimento, la parte formula le seguenti istanze e conclusioni, nei limiti delle preclusioni maturate.
Istanze
Indicare puntualmente i provvedimenti richiesti al Giudice. Se si richiamano istanze già formulate, precisare l’atto, la data di deposito e il relativo passaggio. Eliminare le indicazioni di compilazione prima del deposito.
La parte chiede che l’Ill.mo Giudice voglia:
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Riferimenti alle istanze già formulate negli atti di causa, ove pertinenti:
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Conclusioni
Riportare le conclusioni pertinenti alla fase processuale e coerenti con gli atti di causa, distinguendo eventuali richieste principali e subordinate. Eliminare i campi non utilizzati e le indicazioni di compilazione.
La parte sottopone al Giudice le seguenti conclusioni:
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Eventuali conclusioni subordinate:
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Eventuali richieste in materia di spese processuali, se pertinenti alla fase del giudizio:
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Sottoscrizione
Luogo ________________________, data ____/____/________
Avv. ________________________________________
Firma digitale
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La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
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