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Patto Parasociale Per Distribuzione Utili
Un patto parasociale sulla distribuzione degli utili serve a dare certezza ex ante alla “politica dei dividendi” tra soci, senza pretendere di piegare le regole inderogabili del diritto societario. Dal punto di vista giuridico resta un contratto tra soci, valido nei limiti dell’articolo 1322 c.c., che vincola esclusivamente i sottoscrittori: non modifica lo statuto, non obbliga la società, non incide sull’efficacia delle delibere assembleari se conformi a legge e statuto. La funzione è contrattuale e preventiva: ci si impegna a votare in un certo modo in sede di approvazione del bilancio, a sostenere o a non ostacolare la distribuzione di utili secondo criteri concordati, a non promuovere operazioni che svuotino di fatto la capacità di distribuire utili laddove il patto preveda una soglia minima, e a rispettare un’architettura di riserve coerente con prudenza e pianificazione finanziaria. La clausola regge solo se è scritta bene, perché è qui che si misura il confine tra autonomia negoziale e norme imperative su capitale e utili: la decisione di distribuire resta di competenza dei soci sulla base di un bilancio regolarmente approvato; gli utili possono essere distribuiti solo se esistono utili “distribuibili” nel senso tecnico-contabile, dopo gli accantonamenti obbligatori e nel rispetto del principio di integrità del capitale; eventuali acconti su dividendi seguono le condizioni di legge e, nelle s.r.l., le previsioni statutarie e contabili puntuali. Un patto che imponga la distribuzione a prescindere da questi presupposti, o che autorizzi in via contrattuale la distribuzione di utili fittizi o “di capitale”, è nullo nella parte in conflitto e non può essere opposto alla società né ai terzi; i rimedi restano interni tra i soci, a titolo di responsabilità contrattuale.
Nella pratica la clausola efficace non promette un dividendo “comunque”, ma impegna i firmatari a esprimere il voto favorevole alla distribuzione quando il bilancio certifica utili disponibili e gli indici di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario non sconsigliano il prelievo. Si può parametrarla a un payout minimo o a una forchetta variabile, subordinandola all’assenza di perdite pregresse, al rispetto di covenants bancari, a soglie di patrimonio netto e di liquidità, e prevedendo meccanismi di sospensione o revisione automatica in caso di investimenti straordinari o shock esterni. È utile chiarire che, se la società ha emesso categorie di azioni o quote con diritti patrimoniali differenziati, la regola di riparto degli utili rispetta la gerarchia statutaria; e, se si intende introdurre preferenze o privilegi di natura patrimoniale in una s.r.l., occorre passare dai “diritti particolari” ex art. 2468, comma 3, inserendoli nello statuto, perché un patto parasociale da solo non può attribuire diritti erga omnes sui dividendi. Lo stesso vale per le società per azioni: la preferenza nella distribuzione si costruisce con categorie di azioni e clausole statutarie, mentre il patto tra soci è lo strumento per coordinare il voto e le intenzioni.
Sul piano della governance è bene non confondere gli impegni dei soci con i poteri degli amministratori. Il consiglio propone il bilancio e, nelle s.p.a., formula la proposta di destinazione del risultato; nelle s.r.l. gli amministratori restano comunque responsabili se propongono o eseguono distribuzioni in violazione dei limiti legali. Un patto che pretendesse di vincolare gli amministratori, o di sterilizzare il loro dovere di prudenza, sarebbe privo di efficacia; viceversa è pienamente lecito impegnare i soci a rinnovare organi amministrativi che condividano la dividend policy pattuita, ferma la responsabilità personale degli amministratori e la loro autonomia nel disegno del bilancio secondo corretti principi contabili. Le conseguenze di un voto in assemblea difforme dal patto restano interne: la delibera di distribuzione o di accantonamento resta valida se conforme a legge e statuto, mentre il socio inadempiente risponde verso gli altri per danni e, laddove previsto, per la penale concordata; per evitare discussioni sulla quantificazione del pregiudizio, è frequente associare alla clausola una liquidated damages ragionevole, proporzionata all’interesse al mantenimento dell’equilibrio negoziato. La dimensione pubblicistica e i profili di trasparenza emergono quando i patti riguardano società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o gruppi con capogruppo quotata: in questi casi intervengono le regole degli articoli 2341-bis e 2341-ter c.c. su durata, pubblicità e comunicazioni dei patti parasociali, con limiti stringenti e obblighi di deposito e disclosure; al di fuori di quel perimetro la durata è lasciata all’autonomia contrattuale, con prassi che privilegiano termini determinati rinnovabili, clausole di recesso per giusta causa e cause tipizzate di scioglimento in caso di aumenti di capitale non proporzionali, cessioni rilevanti o mutamenti di controllo. Anche in assenza di obblighi di legge è prudente coordinare la clausola sugli utili con gli accordi di lock-up, con le regole di circolazione delle partecipazioni e con le opzioni di acquisto/cessione, perché la scelta di distribuire o di trattenere utili influenza il valore delle quote e il timing di uscite e ingressi.
Per evitare fraintendimenti fiscali conviene ricordare che il patto non sposta la disciplina tributaria dei dividendi. La tassazione segue la natura del percettore e il regime tempo per tempo applicabile; qualunque tentativo di “distribuzione indiretta” tramite costi o servizi gonfiati per aggirare i vincoli legali attrae il rischio di contestazioni. Se si prevedono acconti su dividendi o distribuzioni infrannuali, occorre che lo statuto e la legge lo consentano e che esistano situazioni contabili idonee a fondare la decisione; la clausola parasociale può disciplinare il comportamento dei soci, ma non sostituisce le cautele tecniche. La stessa cura serve per l’equilibrio finanziario: impegnarsi a distribuire utili in presenza di indebitamento o di investimenti programmati senza eccezioni porta con sé responsabilità gestionali e una probabile litigiosità; gli standard più evoluti inseriscono test finanziari oggettivi, fonti informative e un canale informativo minimo verso i soci firmatari, così che la decisione di distribuire o trattenere sia presa su dati verificabili.
Quando la distribuzione è la cartina di tornasole del rapporto tra soci di maggioranza e minoranza, il patto può svolgere una funzione di tutela reciproca. La maggioranza ottiene prevedibilità e disciplina, la minoranza chiede garanzie contro politiche di accantonamento eccessivo o contro cessioni di utilità fuori dal perimetro del dividendo; lo strumento tecnico sono clausole di voto vincolato, limiti quantitativi o percentuali ancorati a condizioni oggettive, integrazioni statutarie sui diritti patrimoniali e rimedi contrattuali calibrati. In caso di inadempimento, la tutela passa per l’esecuzione specifica dell’obbligo di fare e per il risarcimento del danno; l’invalidazione della delibera assembleare non è un riflesso automatico del tradimento del patto, a meno che la delibera sia essa stessa contraria a legge o statuto. Questa distinzione, spesso trascurata, è l’antidoto alle aspettative sbagliate.
Esempio di Patto Parasociale Per Distribuzione Utili
Modello 1 — Payout minimo variabile con covenant finanziari (S.r.l./S.p.A. non quotate)
Clausola: Politica di distribuzione – Payout minimo
1) Ambito e natura. I Sottoscrittori convengono che il presente patto ha natura meramente obbligatoria tra soci e impegna esclusivamente i Sottoscrittori a esercitare il diritto di voto in assemblea secondo quanto segue, senza vincolare la Società né gli amministratori.
2) Payout. Per ciascun esercizio chiuso al [__/__/____], qualora dal bilancio risultino utili distribuibili ai sensi di legge e statuto (detratte perdite pregresse e accantonamento a riserva legale), i Sottoscrittori voteranno a favore della distribuzione di dividendi in misura non inferiore al [__]% del risultato distribuibile (“Payout Minimo”).
3) Test di sostenibilità. Il Payout Minimo è sospeso o ridotto nella misura necessaria se, dopo la distribuzione, non sarebbero rispettati tutti i seguenti parametri al [data/closing di esercizio]:
(i) PFN/EBITDA ≤ [__]; (ii) DSCR ≥ [__]; (iii) Patrimonio Netto ≥ € [__] o ≥ [__]% del totale attivo; (iv) assenza di violazioni di covenant bancari. In tal caso i Sottoscrittori voteranno per la massima distribuzione consentita che mantenga il rispetto dei parametri.
4) Eccezioni. Il Payout Minimo può essere sospeso per l’esercizio in cui sia deliberato e finanziato un piano di investimenti straordinari ≥ € [__] o un’operazione di M&A/riorganizzazione che richieda mantenimento di liquidità. La sospensione deve essere motivata nel verbale assembleare.
5) Durata e recesso. Il patto ha durata fino al [__/__/____], rinnovabile tacitamente per [__] anni salvo recesso con preavviso di [__] mesi. Il recesso non incide sugli impegni relativi all’esercizio già chiuso.
6) Rimedi. L’inadempiente risponderà dei danni verso gli altri Sottoscrittori; le Parti convengono una penale ex art. 1382 c.c. pari al [__]% del Payout Minimo non votato/proporzionale alla quota, salvo il maggior danno. Resta ferma la validità della delibera assembleare se conforme a legge e statuto.
Modello 2 — Waterfall di destinazione utili con corsia preferenziale a riserve/indebitamento
Clausola: Destinazione utili – Sequenza di priorità (Waterfall)
1) Ambito. Clausola parasociale tra soci; non vincola la Società né gli amministratori.
2) Sequenza. In sede di approvazione del bilancio i Sottoscrittori voteranno a favore di una destinazione del risultato d’esercizio secondo il seguente ordine:
(a) copertura perdite pregresse; (b) accantonamento a riserva legale fino al minimo di legge;
(c) accantonamento a “Riserva Investimenti” fino a € [__] o sino al raggiungimento di PFN/EBITDA ≤ [__];
(d) distribuzione dividendi fino a payout pari al [__]% del residuo distribuibile;
(e) ulteriore accantonamento a riserva straordinaria.
3) Categorie di quote/azioni. Se esistono categorie con privilegi patrimoniali, i Sottoscrittori voteranno in conformità allo statuto, assicurando la priorità/pari passu come ivi previsto. Eventuali modifiche dei diritti patrimoniali si attueranno esclusivamente tramite delibera statutaria.
4) Durata, recesso, penale. Durata fino al [__/__/____], recesso con [__] mesi. Penale in caso di voto difforme: € [__] forfetari o [__]% dell’importo che sarebbe spettato al socio aderente in base alla presente clausola, salvo prova del maggior danno.
Modello 3 — Acconti su dividendi (solo se ammessi da legge e statuto; S.p.A. art. 2433-bis; S.r.l. se previsto)
Clausola: Acconti su dividendi
1) Presupposti. Ove lo statuto e la legge lo consentano, i Sottoscrittori si impegnano a sostenere (con voto conforme) l’erogazione di acconti su dividendi nel corso dell’esercizio, subordinatamente a:
(i) situazione contabile infrannuale redatta dagli amministratori e assoggettata alle verifiche richieste;
(ii) utili distribuibili e disponibilità liquide sufficienti;
(iii) rispetto dei covenant finanziari e dei limiti di cui all’art. 2433-bis c.c. (o norma applicabile).
2) Misura e frequenza. Gli acconti complessivi non eccederanno € [__] o il [__]% degli utili distribuibili stimati. È esclusa la distribuzione se determinerebbe: PFN/EBITDA > [__] o DSCR < [__].
3) Rettifiche. Eventuali eccedenze rispetto all’utile distribuibile risultante dal bilancio saranno imputate a future distribuzioni o restituite dai soci secondo legge.
4) Durata e rimedi. Durata fino al [__/__/____]; penale per voto difforme pari al [__]% dell’acconto deliberabile pro-quota, salvo maggior danno. La clausola non pregiudica il dovere degli amministratori di astenersi in caso di assenza dei presupposti di legge.
Modello 4 — Clausola “anti-accantonamento” a tutela della minoranza con meccanismo di salvaguardia
Clausola: Dividendo minimo di salvaguardia e rimedi
1) Impegno. Fermo il rispetto dei limiti di legge/statuto, i Sottoscrittori si impegnano a votare la distribuzione di un dividendo minimo di salvaguardia pari ad almeno € [__] per quota/azione o, in alternativa, al [__]% dell’utile distribuibile, a beneficio di tutte le partecipazioni, qualora:
(i) negli ultimi [__] esercizi consecutivi siano stati accantonati utili senza distribuzioni complessive superiori al [__]% del cumulato distribuibile;
(ii) il Patrimonio Netto ecceda € [__] e PFN/EBITDA ≤ [__].
2) Deroghe motivate. L’impegno può essere sospeso con deliberazione motivata se:
(a) la società deve finanziare investimenti già deliberati ≥ € [__];
(b) sussistono perdite potenziali o contenziosi con fondato rischio ≥ € [__];
(c) banche o investitori vietino la distribuzione.
3) Informativa. Gli amministratori (o i soci di controllo) forniranno ai Sottoscrittori, [__] giorni prima dell’assemblea, un set minimo informativo (bilancio, PFN, covenant, piano investimenti) per consentire la verifica dei presupposti.
4) Inadempimento e penale. In caso di voto difforme ingiustificato, il socio inadempiente corrisponderà agli altri Sottoscrittori una penale pari al [__]% del “dividendo minimo” non deliberato pro-quota, salvo risarcimento ulteriore. Resta ferma la validità della delibera assembleare conforme a legge/statuto.
5) Durata. Il patto vale fino al [__/__/____]; recesso con preavviso di [__] mesi, senza effetto sulle assemblee già convocate.
Fac Simile Patto Parasociale per Distribuzione Utili Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello patto parasociale per distribuzione utili da scaricare. Il modulo patto parasociale per distribuzione utili compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile patto parasociale per distribuzione utili può essere convertito in PDF o stampato.
