In questa pagina è possibile trovare un fac simile atto di rettifica da scaricare e compilare.
Indice
Rettifica di Atto Notarile
La rettifica unilaterale di atto notarile è regolata dall’articolo 59-bis della legge notarile, secondo il quale il notaio ha la facoltà di correggere, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata contenente errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione. Tale correzione può essere effettuata, anche per l’esecuzione della pubblicità, attraverso una certificazione del notaio contenuta in un atto pubblico da lui formato. Questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110, in attuazione della delega prevista dall’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che riguardava disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, oltre che per il processo civile. La menzione delle fonti normative è importante per comprendere il contesto giuridico di questo istituto e interpretarne correttamente l’applicazione. Da un lato, la rettifica unilaterale si inserisce in un contesto di semplificazione che il legislatore ha voluto estendere alla correzione degli atti notarili, favorendone così l’utilizzo. Dall’altro lato, l’articolo stabilisce chiaramente che l’atto di rettifica viene redatto in assenza delle parti private, il che comporta la necessità di adottare cautele per evitare che il notaio possa, autonomamente, alterare il contenuto essenziale dell’atto.
L’introduzione dell’art. 59-bis non deriva da un’esigenza nuova di correggere atti notarili. Prima di questa norma, i notai utilizzavano il negozio di rettifica, in cui intervenivano tutte o alcune delle parti dell’atto originario per correggere, in forma condivisa, eventuali errori. Nonostante il negozio di rettifica rimanga ancora applicabile, la sua prassi non è esente da inconvenienti, come la difficoltà di reperire le parti coinvolte, soprattutto quando l’errore è scoperto a distanza di tempo, o l’insorgere di conflittualità tra le stesse. Pertanto, il legislatore ha affiancato a questo rimedio tradizionale un nuovo strumento caratterizzato da maggiore agilità, poiché non richiede la partecipazione delle parti private. Però, questa semplificazione solleva questioni interpretative sulla natura della rettifica e sul suo ambito di applicazione.
Per procedere con una rettifica unilaterale, devono essere presenti due presupposti: l’errore deve essere “materiale” e riferito a dati preesistenti rispetto all’atto da correggere. La dottrina concorda nel ritenere che l’errore materiale sia un difetto di lieve entità che non influisce sul processo di formazione della volontà delle parti, ma riguarda soltanto la sua manifestazione esteriore. La rettifica non può essere utilizzata per correggere errori relativi alla volontà delle parti, in quanto questo tipo di rettifica è un atto senza parti, escludendo qualsiasi indagine sulla volontà, come previsto dall’art. 47 della legge notarile per gli atti con soggetti privati. Ogni volta che il notaio deve ricorrere alla sua funzione di adeguamento per correggere un atto precedente, la rettifica ai sensi dell’art. 59-bis non è applicabile. Inoltre, il dato da correggere deve esistere prima della redazione dell’atto errato, a sottolineare ulteriormente l’assenza di discrezionalità nel rogito di rettifica, si tratta semplicemente di verificare l’esistenza di elementi preesistenti.
L’ambito di applicazione dell’art. 59-bis è limitato ad aspetti secondari del rogito, ovvero a dati che non richiedono un accertamento o una valutazione della volontà delle parti. Questa natura meramente ricognitiva dell’attività del notaio giustifica la possibilità di rettificare un atto redatto da un altro notaio, così come di atti pubblici amministrativi redatti da pubblici ufficiali. Però, la rettifica notarile non si applica agli atti giudiziari, che sono disciplinati dagli artt. 287 e seguenti del Codice di Procedura Civile, né ai provvedimenti amministrativi, che possono essere rettificati solo dall’autorità che li ha emanati.
Tra gli elementi di un atto notarile rettificabili, i dati catastali sono statisticamente tra i più comuni, poiché rappresentano un elemento accessorio e preesistente iscritto in registri pubblici prima della redazione dell’atto. Questo rispetto del requisito di anteriorità li rende idonei a essere corretti con un atto di rettifica. Tali dati sono estranei al processo di formazione della volontà e rappresentano semplicemente un rimando a informazioni esterne già formate.
Per stabilire un principio valido su cosa non possa essere rettificato unilaterale, è importante ricordare che la rettifica è possibile solo quando il notaio agisce come mero accertatore di dati preesistenti, senza coinvolgere alcun accertamento della volontà delle parti private. Pertanto, elementi come l’oggetto del contratto o il regolamento pattizio, che dipendono dalla volontà espressa dalle parti, non possono essere modificati attraverso una rettifica unilaterale
Esempio di Rettifica di Atto
Di seguito è possibile trovare un esempio di rettifica di atto.
L’anno < > il giorno < > del mese di < > tra il sig. < >, nato il < > e il sig. < >, nato il < >
PREMESSO
che con atto del < >, registrato il < >, trascritto il < >, al n. < >, conservatoria immobiliare di < >,
fu convenuto il trasferimento del seguente bene: < > che per una semplice disattenzione nella redazione dell’atto vi è stato un errore di calcolo nella determinazione dei confini, e precisamente al lato est del bene confinante con il sig. < >, nel senso che tale confine è di metri < > e non di metri < >; le parti, tanto premesso, riconoscono che trattasi di errore materiale. per cui, a norma dell’art. 1432 del codice civile dichiarano di rettificare detto atto, nel senso che dove è scritto: “confinante con < > e della lunghezza di metri < >”, si deve leggere: “confinante con via
< > e della lunghezza di metri < >”
Le parti accettano tale correzione ed esonerano il Conservatore del registri immobiliari da ogni responsabilità per la relativa annotazione a margine della nota di trascrizione.
Le spese di registrazione, notarili e di annotazione sono a carico del sig. < >.
Letto, approvato e sottoscritto.
Le parti
< >
< >
Modello Atto di Rettifica Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello rettifica di atto da scaricare. Il modulo rettifica di atto compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile rettifica di atto può essere convertito in PDF o stampato.