In questa pagina è possibile trovare un fac simile richiesta di accesso al fondo del vicino Word e PDF editabile da scaricare e compilare.
Indice
Richiesta di Accesso al Fondo del Vicino
L’art. 843 del Codice Civile stabilisce che Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.
La facoltà di chiudere il proprio fondo, espressamente prevista dall’articolo 841 del Codice Civile, rappresenta la continuazione di un principio tradizionale già formulato dall’articolo 442 del Codice del 1865. La nuova norma risulta più ampia e precisa rispetto a quella abrogata, poiché tutela i diritti di terzi di qualunque natura, non solo quelli di servitù, e sottolinea il carattere imprescrittibile di questa prerogativa, riconoscendole la veste di parte integrante del diritto di proprietà. L’espressione “in ogni tempo” evidenzia infatti la piena e costante possibilità del proprietario di decidere se e come recintare i propri terreni, lasciando integri i diritti altrui eventualmente già acquisiti.
La chiusura del fondo assume un rilievo particolare per quanto concerne l’esercizio della caccia. L’articolo 842 del Codice Civile fa riferimento alle disposizioni della legge speciale in materia, che richiede che il terreno sia interamente delimitato, ad esempio da muri o da reti metalliche alte almeno un metro e ottanta, oppure da corsi d’acqua con profondità di almeno un metro e mezzo e larghezza di almeno tre metri. Solo in presenza di tali caratteristiche il proprietario può impedire l’accesso dei cacciatori. Tuttavia, anche nei casi in cui il fondo non risulti effettivamente chiuso secondo questi criteri, il proprietario conserva il diritto di opporsi all’esercizio della caccia qualora il terreno presenti colture in atto suscettibili di danno o quando il soggetto che intende cacciare non sia munito di regolare licenza. Quest’ultima facoltà, pur non prevista specificamente dalla legge speciale, estende le limitazioni alla caccia e consente al proprietario di concorrere al controllo pubblico sulle armi, scoraggiando chi ne fosse sprovvisto dall’introdursi arbitrariamente nel fondo. La disciplina civilistica risulta in questo caso più incisiva rispetto alla legge di settore, che si limita a indicare periodi dell’anno in cui le colture possono essere compromesse; il Codice Civile richiede infatti una valutazione concreta dell’effettiva possibilità di danno. La stessa legge sulla caccia, comunque, rimane in vigore nelle ipotesi specifiche da essa contemplate (ad esempio per le ville e le pertinenze di abitazioni, nonché per laghi e stagni di proprietà privata), limitando o escludendo l’attività venatoria contro il volere del proprietario.
Per quanto riguarda la pesca, la tutela degli interessi del proprietario è ancor più incisiva. Ai sensi dell’articolo 33 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 31 gennaio 1931, n. 117, chi pratica la pesca in acque private senza l’autorizzazione del proprietario si rende responsabile di un comportamento illecito. L’articolo 843 del Codice Civile ribadisce che, per pescare in un fondo altrui, occorre il consenso del titolare del diritto di godimento: se questo manca, l’attività risulta sempre illegittima.
La posizione di chi non è formalmente proprietario ma possiede o usufruisce di un determinato fondo ricalca la medesima logica. Chi gode del bene in virtù di un diritto reale su cosa altrui (per esempio un usufruttuario) o personale (per esempio un locatario) è titolato a concedere o negare l’accesso in base al proprio effettivo potere di godimento, benché questo trovi il suo fondamento nel diritto del proprietario. Se, invece, quest’ultimo si sia riservato un particolare uso, come il diritto alle acque, sarà lui a dover rilasciare l’autorizzazione per la pesca.
L’imprescrittibile facoltà di vietare l’ingresso nel fondo può tuttavia subire limitazioni imposte dall’interesse pubblico o dalla necessità di tutelare altri privati. L’articolo 637 del Codice Penale sanziona penalmente l’invasione di terreni recintati; ciononostante, la legge sull’espropriazione per pubblica utilità (25 giugno 1865, n. 2359) prevede che tecnici e periti muniti di apposito decreto prefettizio possano introdursi nelle proprietà private al fine di redigere piani o progetti di interventi di interesse collettivo, con precise garanzie circa il risarcimento di eventuali danni. Analoghe disposizioni appaiono in vari provvedimenti speciali, dal Testo Unico sulle acque pubbliche fino alle norme minerarie, che riconoscono alle autorità preposte o ai loro incaricati la possibilità di accedere ai fondi altrui per ispezioni o rilievi tecnici, purché debitamente autorizzati.
Inoltre, il Codice Civile, coordinando e ampliando le norme previgenti, legittima l’accesso al fondo quando sussistono esigenze specifiche, come riparare un muro o un’opera propria o comune con il vicino, inseguire e recuperare sciami d’api o animali sfuggiti alla custodia, oppure recuperare qualsiasi cosa di proprietà di chi ne chiede l’ingresso. Il diritto di accesso non si estende, tuttavia, alle ipotesi in cui l’oggetto da recuperare sia una res nullius o derelicta, perché il proprietario non ha l’obbligo di concedere l’ingresso per consentire a un terzo di appropriarsene. Se il proprietario non consente l’accesso, pur in presenza di una richiesta legittima, non scatta automaticamente una responsabilità penale: occorre una pronuncia del giudice che accerti l’illegittimità del rifiuto, consentendo al terzo di agire in rivendicazione e per il risarcimento dei danni.
Infine, la necessità di risarcire i danni eventualmente subiti dal proprietario resta fermo in qualunque caso di accesso nel fondo altrui, anche qualora la legge o lo stesso proprietario autorizzino determinate attività, come la caccia o la pesca. Né la concessione all’ingresso né il riconoscimento di un diritto di accesso legittimano a ledere il fondo o le cose in esso presenti senza dover rispondere delle conseguenze. Chi entra è infatti tenuto a esercitare i propri diritti con la massima diligenza, assumendosi la responsabilità dei danni che causi. Solo così si contempera il diritto del proprietario a escludere i terzi con l’esigenza di consentire interventi indispensabili, l’uso legittimo della proprietà altrui e l’interesse pubblico al corretto svolgimento di attività di utilità collettiva.
Esempio Richiesta di Accesso al Fondo del Vicino
Di seguito è possibile trovare un esempio di richiesta di accesso al fondo del vicino.
Il/La sottoscritto/a Sig.ra _________________________ (tel. _______/______________) assegnatario/a presso il Comune di ______________________, Via _______________________ n. __________, codice ______/______/______, chiede di avere l’autorizzazione per poter accedere al sottotetto e al tetto per ___________________________________________________________________________.
Il sottoscritto si impegna a fare eseguire i lavori sopraccitati a ditta specializzata, senza arrecare danni al tetto del fabbricato e comunque a rimettere in ripristino le cose e le opere eventualmente danneggiate. La ditta che eseguirà i lavori sarà __________________________________________ con sede in _____________________________________ Via __________________________________________ tel. ____________________
In materia di sicurezza sul lavoro, la ditta esecutrice dovrà attenersi a quanto disposto dal D. Leg. N° 81 del 09.03.2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza), prestando particolare considerazione ai possibili rischi derivanti da interferenze e le specificità delle vostre fasi operative. Nel caso che i lavori di verifica ed eventuale ripristino non risultassero, a giudizio insindacabile di codesta Società, eseguiti a perfetta regola d’arte e la Società stessa dovesse perciò provvedere alle necessarie riparazioni, la sottoscritta si impegna formalmente a rimborsare la relativa spesa.
La Ditta (Timbro e Firma) In fede _____________________ _
Modello Richiesta di Accesso al Fondo del Vicino Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello richiesta di accesso al fondo del vicino da scaricare. Il modulo richiesta di accesso al fondo del vicino compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile richiesta di accesso al fondo del vicino può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Richiesta di Accesso al Fondo del Vicino PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile richiesta di accesso al fondo del vicino PDF editabile.