In questa pagina è possibile trovare un fac simile ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie tra clienti e intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari di valore non superiore a € 100.000 da scaricare e compilare.
Indice
Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
Nell’ordinamento italiano sono stati introdotti strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al procedimento ordinario, caratterizzati da maggiore rapidità, semplicità e minori costi.
In particolare, per le controversie tra clienti e intermediari finanziari relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, è previsto un procedimento stragiudiziale chiamato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Questo strumento è stato introdotto nel 2009 dalla Banca d’Italia attraverso un provvedimento intitolato “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, in risposta all’articolo 128 bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che impone alle banche e agli intermediari finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il ricorso all’ABF è una scelta a disposizione del cliente che intenda agire contro un intermediario finanziario, potendo decidere anche di attivare una procedura di mediazione presso un altro organismo. Questa possibilità è consentita in virtù della specificità della mediazione bancaria rispetto a quella generale, regolamentata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Secondo quanto previsto dal T.U.B., il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), con la delibera n. 275/2008, ha definito i criteri soggettivi e oggettivi per l’applicazione del procedimento.
Sotto il profilo soggettivo, le controversie trattate dall’ABF riguardano il cliente e l’intermediario finanziario. Il cliente è colui che ha, o ha avuto, un rapporto contrattuale con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari. Possono accedere alla procedura non solo le persone fisiche, ma anche gli imprenditori che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti contrattuali aventi per oggetto servizi finanziari o bancari.
L’intermediario finanziario, a sua volta, include le banche, Poste Italiane (per quanto riguarda l’attività di bancoposta), gli intermediari finanziari che operano verso il pubblico, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e intermediari esteri che operano in Italia fornendo servizi al pubblico, come regolamentato dal Titolo VI del T.U.B.
Dal punto di vista oggettivo, le controversie che possono essere sottoposte all’ABF riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari che coinvolgono l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore in questione, o la richiesta di somme di denaro non superiori a €100.000 (art. 2 comma 4, delib. CICR n. 275/2008. Sono escluse le controversie relative al risarcimento di danni che non derivano direttamente da un inadempimento o violazione dell’intermediario, così come le questioni riguardanti beni materiali o servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario o di contratti ad esso collegati.
L’articolo 4 della delibera CICR n. 275/2008 stabilisce che, prima di avviare un ricorso davanti all’ABF, le parti devono tentare una conciliazione tramite un reclamo all’intermediario. Questo passaggio mira a incentivare una soluzione amichevole della controversia e a evitare il proseguimento della procedura stragiudiziale.
Una volta ricevuto il reclamo, l’intermediario ha 30 giorni per esprimersi. In caso di accoglimento del reclamo, l’intermediario indica il termine per l’adempimento. Se l’adempimento non viene rispettato, o se il reclamo viene respinto, oppure se l’intermediario non risponde entro il termine di 30 giorni, il cliente ha la facoltà di presentare il ricorso all’ABF. Il cliente può rivolgersi all’ABF anche in caso di inerzia da parte dell’intermediario.
Se il reclamo non soddisfa le aspettative del cliente, questi può avviare una procedura davanti all’ABF come previsto dall’articolo 5 della delibera CICR n. 275/2008, a condizione che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. È importante notare che solo il cliente può rivolgersi all’ABF; l’intermediario, invece, può solo assumere il ruolo di parte resistente e non può presentare domande riconvenzionali per ampliare il thema decidendum.
Se trascorsi 12 mesi il cliente non ha ancora avviato la procedura davanti all’ABF, conserva comunque il diritto di far valere le proprie ragioni, ma dovrà presentare un nuovo reclamo prima di procedere.
Il ricorso all’ABF può essere presentato principalmente tramite la procedura online disponibile sul portale dell’ABF, garantendo così una modalità semplice e rapida.
Esempio di Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per Controversie con Intermediari Finanziari
Di seguito è possibile trovare un esempio di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie con intermediari finanziari .
Ricorso tramite il Prefetto all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie tra clienti e intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari di valore non superiore a € 100.000
UFFICIO PREFETTURA DI …
via … n. ……
Città – CAP
RICORSO PER ABITRATO BANCARIO FINANZIARIO
Nell’interesse di:
sig. … nato a … il …, Codice Fiscale …, residente in … via … n. …, rappresentato e difeso dall’avv. …, Partita IVA …, Fax …, PEC …, presso il cui studio in … via … n.
…, elegge domicilio, per procura speciale in calce alla presente istanza
PREMESSO CHE
– L’istante, in data …, ha sottoscritto contratto di conto corrente avente ad oggetto … con l’Istituto di credito … con sede in … via …, n. …;
– in data …, da un esame dell’estratto conto, l’istante si accorgeva che gli era stato illegalmente applicato un tasso di interesse del …, superando la soglia prevista
dalla normativa anti usura;
– l’istante, con lettera raccomandata a./r. del …, a firma del sottoscritto procuratore, proponeva reclamo nei confronti dell’Istituto di credito … per l’illegittimo
superamento del tasso soglia previsto dalla normativa anti usura;
-L’istituto di credito non ha inteso dare alcun riscontro a tali richieste e risultano oramai decorsi 60 giorni dalla proposizione del reclamo;
– Costituisce volontà dell’istante espletare una procedura conciliazione della descritta controversia insorta con l’Istituto di Credito … S.p.A., Partita IVA …, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in … via … n. …;
Ciò premesso, l’istante, come sopra rappresentato,
RICORRE
all’Ill.mo Prefetto, affinché segnali la descritta controversia all’Arbitro Bancario Finanziario di competenza per la conciliazione tra l’istante e l’Istituto di Credito …
S.p.A., Partita IVA …, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in … via … n. …;
DICHIARA
– di autorizzare il trattamento dei propri dai personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 art. 10 e 13, limitatamente all’espletamento del
tentativo di conciliazione ivi richiesto;
Allega i seguenti documenti:
1) …
2) …
3)…
Luogo … Data …
Firma …
E’ autentica
Avv. …
(PROCURA SPECIALE)
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Modello Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per Controversie con Intermediari Finanziari Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie con intermediari finanziari da scaricare. Il modulo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie con intermediari finanziari compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie con intermediari finanziari può essere convertito in PDF o stampato.