In questa pagina è possibile trovare un fac simile ricorso per convocazione di assemblea di società cooperativa da scaricare e compilare.
Indice
Ricorso per Convocazione di Assemblea di Società Cooperativa
In base a quanto stabilito dall’art. 2367 c.c., Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, nel caso in cui il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L’articolo 2367 del Codice Civile conferisce ai soci che possiedono una determinata quota del capitale sociale il diritto di richiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea. Sebbene la norma non specifichi un termine preciso entro cui tale convocazione debba avvenire, stabilisce che debba essere effettuata senza ritardo. In pratica, i soci, nella loro richiesta, di solito indicano un termine entro il quale l’assemblea dovrebbe essere convocata, ed è consigliabile che gli amministratori rispettino tale termine.
Gli amministratori, però, non hanno un obbligo assoluto di procedere alla convocazione dell’assemblea in seguito alla richiesta dei soci. Essi hanno infatti la facoltà di valutare il contenuto dell’ordine del giorno proposto e di decidere se quest’ultimo sia conforme alla legge, possibile, e rientri nelle competenze dell’assemblea. Non è tuttavia permesso loro di rifiutare la convocazione per motivi di semplice opportunità.
L’ultimo comma dell’art. 2367 prevede che non sia possibile convocare un’assemblea su richiesta dei soci per trattare argomenti sui quali l’assemblea può deliberare, per legge, solo su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Questo vincolo limita la possibilità di convocazione, in particolare per molte assemblee straordinarie e per alcune decisioni importanti delle assemblee ordinarie, come l’approvazione del bilancio redatto dagli amministratori. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo si restringe sostanzialmente alla nomina e alla revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile, alla proposizione di azioni di responsabilità e allo scioglimento anticipato della società. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione della norma le deliberazioni relative a fusioni e scissioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione da liberare in natura, modifiche statutarie e autorizzazioni di atti di gestione da parte degli amministratori.
La norma prevede che, al ricevimento di una richiesta da parte dei soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, gli amministratori non siano obbligati automaticamente a convocare l’assemblea. Essi possono infatti esaminare la richiesta e rifiutarla, purché vi siano motivi giustificati. Il controllo del tribunale, nel procedimento camerale previsto dal secondo comma, è finalizzato esclusivamente a verificare se sussista una delle condizioni che legittimano il rifiuto degli amministratori (Trib. Verona, 21 novembre 2008). Gli amministratori devono inoltre astenersi dall’accogliere richieste che possano risultare illegittime, immotivate, ripetitive, pretestuose o che possano potenzialmente causare danni alla società (Trib. Milano, 21 novembre 1994).
Nel caso in cui l’organo amministrativo o, in sua vece, l’organo di controllo non provvedano alla convocazione, questa può essere disposta dal tribunale. Il tribunale, dopo aver ascoltato le parti interessate, emette un decreto che contiene tutti gli elementi della convocazione e la designazione della persona che presiederà l’assemblea. Questa misura rappresenta un rimedio eccezionale, volto a sopperire all’inadempimento degli obblighi di convocazione da parte degli amministratori e dell’organo di controllo, garantendo il corretto funzionamento dell’assemblea.
Non è consentita l’applicazione analogica dell’art. 2367 alle società a responsabilità limitata (s.r.l.). Infatti, la s.r.l. dispone di un proprio insieme di norme che regolano autonomamente anche la convocazione assembleare. Pertanto, non esiste alcun vuoto normativo che giustifichi l’applicazione analogica della disposizione prevista per le società per azioni (s.p.a.) alle s.r.l. (Trib. Napoli, 13 luglio 2011). Di conseguenza, non è ammessa la convocazione giudiziale dell’assemblea di una s.r.l. in caso di inerzia dell’organo amministrativo, per l’assenza di una norma specifica nella nuova disciplina e per l’inapplicabilità analogica dell’art. 2367.
Esempio Ricorso per Convocazione di Assemblea di Società Cooperativa
Di seguito è possibile trovare un esempio di ricorso per convocazione di assemblea di società cooperativa.
RICORSO PER CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA’ COOPERATIVA
i Signori: …. codice fiscale …., nato a …. il …. residente in …., via …., n. …., e …. codice
fiscale …., nato a …. il …. residente in …., via …., n. ….
elettivamente domiciliati in …. nella via …. n. …. presso lo studio dell’avv. ….. codice fiscale ….
che li rappresenta e difende in forza di procura speciale …. e che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni da parte della Cancelleria al numero telefax ….o al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: ….
PREMESSO
– che sono soci con diritto di voto della società cooperativa ‘….’con sede in …., via …., n. ….,
iscritti da oltre tre mesi nel libro dei soci e rappresentanti più di un decimo dei voti attribuiti a
tutti i soci.
– che in data …. con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario del …. di …. (oppure) spedito a
mezzo raccomandata hanno chiesto al Presidente del consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale di convocare l’assemblea dei soci ex art. 2367 c.c. entro il termine di …. giorni
per deliberare sul seguente ordine del giorno: ….
– che trascorso il termine come sopra fissato senza che né il consiglio di amministrazione né il
collegio sindacale hanno provveduto alla convocazione.
Tutto ciò premesso
CHIEDONO
che l’Ill.mo Tribunale Ordinario di …. voglia, ai sensi dell’art. 2367 c.c., con decreto, ordinare la
convocazione dell’assemblea dei soci della società cooperativa ‘….’sede in …., via …., n. …. per
deliberare sul predetto ordine del giorno e designare la persona che dovrà presiederla.
Si allegano i seguenti documenti:
1.atto Notaio dott. …. in data …. rep. …. comprovante il deposito di n. …. azioni della società
cooperativa intestate ai ricorrenti;
2.copia della richiesta di convocazione di assemblea in data….
…., lì ….
Avv. ….
(PROCURA ALLE LITI SE NECESSARIA)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ….
IL CANCELLIERE
….
Modello Ricorso per Convocazione di Assemblea di Società Cooperativa Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di ricorso per convocazione di assemblea di società cooperativa editabile da scaricare. Il modulo ricorso per convocazione di assemblea di società cooperativa compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile ricorso per convocazione di assemblea di società cooperativa può essere convertito in PDF o stampato.