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Servitù Di Passaggio Tubazioni Acqua
Nel diritto italiano la servitù di passaggio di tubazioni dell’acqua rientra, in via generale, nella più ampia categoria delle servitù di acquedotto. Il Codice civile prevede una disciplina specifica, agli articoli da 1033 a 1046, per il caso in cui l’acqua debba essere condotta attraverso fondi di terzi per soddisfare bisogni della vita oppure esigenze agrarie o industriali. L’articolo 1033 stabilisce che il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie, a favore di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per tali bisogni; sono esentate solo le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Quando si parla di “servitù di passaggio tubazioni acqua” in concreto si può essere davanti a due situazioni diverse. Da un lato esiste la servitù coattiva di acquedotto, in cui il proprietario del fondo che ha diritto ad utilizzare l’acqua (ad esempio perché titolare di una concessione o di una derivazione legittima) può chiedere al giudice di imporre il passaggio delle tubazioni sul fondo vicino, se non ha altro modo per portare l’acqua al proprio fondo. In questa ipotesi la legge parla espressamente di acquedotto “coattivo” e consente l’imposizione della servitù per via giudiziale, purché siano rispettate precise condizioni, tra cui la prova della disponibilità legittima dell’acqua, la scelta del tracciato meno pregiudizievole per il fondo servente e il pagamento di un’indennità al proprietario del fondo gravato.
Dall’altro lato esiste la servitù volontaria di acquedotto, che nasce da un accordo tra proprietari: in questo caso i rapporti sono regolati da un atto (tipicamente un contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata) che descrive il tracciato della condotta, i diritti di passaggio per posa e manutenzione, le limitazioni alle attività sul fondo e le eventuali indennità.
In entrambi i casi si tratta di una servitù prediale, cioè di un peso imposto su un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante), ai sensi dell’articolo 1027 c.c.
La giurisprudenza ha sottolineato che la titolarità della servitù attiva di acquedotto presuppone la proprietà degli impianti e della rete che convoglia l’acqua: l’utente semplice di un servizio idrico non ha, da solo, un diritto reale di servitù sulle tubazioni che portano l’acqua al suo immobile, ma solo un rapporto obbligatorio con il gestore; la servitù spetta invece al soggetto che è proprietario o titolare della rete, e che quindi può chiedere o costituire un diritto reale di passaggio sulle proprietà altrui.
Nel regime coattivo il proprietario del fondo servente non può opporsi in modo assoluto alla costituzione della servitù se ricorrono i presupposti di legge, ma ha diritto a tutele importanti. Gli articoli 1038 e 1039 c.c. prevedono che, prima di dare inizio ai lavori di costruzione dell’acquedotto, chi vuole condurre acqua sul fondo altrui debba pagare il valore dei terreni da occupare, senza detrarre imposte e carichi, oltre a un’indennità per tutti i danni, compresi quelli derivanti dalla divisione del fondo in più parti o da altro deterioramento dovuto all’attraversamento.
Se il passaggio delle acque è chiesto solo per un periodo temporaneo non superiore a nove anni, la legge consente di modulare l’indennità in maniera diversa, distinguendo tra valore delle aree occupate e indennizzo per il pregiudizio temporaneo.
In ogni caso l’imposizione coattiva deve avvenire in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente, sia nella scelta del tracciato sia nelle modalità esecutive.
Dal punto di vista pratico la servitù di passaggio tubazioni acqua comporta una serie di limiti all’uso del terreno gravato. Nelle fasce di terreno dove corrono le tubazioni il proprietario normalmente non può costruire manufatti che pregiudichino la condotta, né effettuare scavi o piantare alberi ad alto fusto che possano danneggiare le tubazioni, e deve tollerare l’accesso del titolare della servitù per le operazioni di posa, ispezione e manutenzione. La prassi notarile suggerisce spesso di fissare in modo chiaro il tracciato delle condotte, con planimetrie allegate e capisaldi o soglie che permettano di individuare con precisione la posa, così da ridurre il rischio di rotture accidentali durante i lavori e i futuri contenziosi.
L’utilizzo del fondo per coltivazioni o altre attività è normalmente consentito, purché sia compatibile con la presenza delle tubazioni e con le distanze di sicurezza.
Sul piano formale la servitù volontaria di passaggio tubazioni acqua si costituisce di regola mediante un atto negoziale tra proprietari, che viene poi trascritto nei registri immobiliari per renderlo opponibile ai terzi. In ambito condominiale o tra lotti confinanti è frequente che la servitù venga prevista direttamente negli atti di frazionamento o nel regolamento contrattuale, attribuendo a taluni lotti il diritto di far passare condotte di adduzione o di scarico sulle proprietà comuni o sui fondi vicini. La servitù coattiva, invece, si costituisce con sentenza del giudice che accoglie la domanda dell’avente diritto, oppure nell’ambito di procedimenti espropriativi e autorizzativi per opere idriche di interesse pubblico, con provvedimenti amministrativi che spesso rinviano, quanto al calcolo dell’indennità, ai criteri dell’articolo 1038 c.c. o alle norme del testo unico espropri.
Dal punto di vista dei rimedi, il titolare della servitù di acquedotto può agire contro chi ne ostacola l’esercizio o viola le condizioni della servitù, usando le azioni tipiche a tutela delle servitù prediali, come l’azione confessoria per far accertare l’esistenza del diritto e rimuovere le opere che lo impediscono. A sua volta il proprietario del fondo servente può contestare abusi nell’espansione del tracciato, un uso non conforme alle pattuizioni o un aggravamento non autorizzato del peso, e può chiedere il risarcimento dei danni se la condotta è stata posata o gestita in modo negligente. La legge consente inoltre, in alcuni casi, di modificare il tracciato dell’acquedotto, ad esempio quando il proprietario del fondo servente dimostri che esiste un percorso alternativo meno gravoso che consenta comunque al titolare della servitù di soddisfare il proprio bisogno di acqua, purché si faccia carico dei costi della modifica e non si pregiudichi l’utilità del fondo dominante.
È rilevante anche il profilo dell’estinzione. La servitù di acquedotto coattivo, secondo l’articolo 1037 c.c., si estingue con il venir meno della disponibilità dell’acqua che ne giustifica l’esistenza: se non c’è più acqua da condurre, o se il fondo dominante perde definitivamente il diritto di utilizzare la fonte, viene meno la ragione stessa del peso imposto sul fondo servente.
Per le servitù volontarie, oltre alle cause legali di estinzione delle servitù prediali (confusione di proprietà tra fondo servente e dominante, rinuncia del titolare, non uso protratto nei termini di legge, ecc.), possono operare anche clausole risolutive specifiche inserite nell’atto costitutivo.
Esempio di Servitù Di Passaggio Tubazioni Acqua
Di seguito è possibile trovare un esempio di servitù di passaggio tubazioni acqua.
ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO TUBAZIONI ACQUA
Tra
Il/La Sig./Sig.ra ________________________, nato a ________________________________ (__) il ____________________, C.F. ________________________________, residente in ________________________________ (______), via/piazza ________________________________ n. ______, di seguito “Proprietario” o “Fondo servente”;
e
Il/La Sig./Sig.ra / La società ________________________, naot/con sede in ________________________________ (__) il ____________________, C.F./P.IVA ________________________________, con domicilio/sede in ________________________________ (______), via/piazza ________________________________ n. ______, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra ________________________________, di seguito “Titolare della servitù” o “Fondo dominante”;
congiuntamente “Parti”.
Premesso che
il Proprietario è pieno ed esclusivo proprietario del fondo sito in Comune di ________________________________ (____), località ________________________________, via/piazza ________________________________ n. ______, distinto al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di ________________________________ al foglio ______, mappale ______, sub. ______, per complessivi ______ mq/ha, come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub “A”;
il Titolare della servitù è proprietario del fondo sito in Comune di ________________________________ (____), località ________________________________, via/piazza ________________________________ n. ______, distinto al Catasto Terreni/Fabbricati al foglio ______, mappale ______, sub. ______, che necessita di essere rifornito di acqua potabile/tecnica/irrigua mediante condotta sotterranea;
per condurre l’acqua sino al fondo dominante è necessario far passare sul fondo servente una tubazione interrata, non esistendo altra via più comoda e meno pregiudizievole;
le Parti intendono costituire una servitù prediale volontaria di acquedotto/passaggio tubazioni acqua, ai sensi degli artt. 1027 e 1033 e seguenti del codice civile;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Costituzione della servitù
Il Proprietario, come sopra identificato, costituisce a favore del Titolare della servitù, che accetta, una servitù volontaria e permanente di passaggio di tubazioni acqua sul fondo di sua proprietà di cui in premessa, a carico del medesimo e a favore del fondo dominante.
La servitù attribuisce al Titolare il diritto di posare, mantenere, esercire, ispezionare, riparare, sostituire e, se del caso, potenziare una o più condotte sotterranee per il trasporto di acqua, con relative opere accessorie, lungo il tracciato indicato nella planimetria allegata sub “A”, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare.
Art. 2 – Oggetto materiale della servitù
La servitù riguarda la posa e il mantenimento nel sottosuolo del fondo servente di:
una condotta in materiale ________________________________ del diametro nominale ______ mm, destinata al convogliamento di acqua ________________________________;
eventuali pozzetti di ispezione, camerette, giunti, valvole, punti di sfiato e scarico, nonché ogni altro manufatto tecnico strettamente necessario al funzionamento della tubazione, come individuati nella planimetria/progetto allegato.
La profondità di posa, le caratteristiche tecniche e i materiali saranno conformi alle norme vigenti e al progetto tecnico approvato dalle competenti autorità, ove richiesto.
Art. 3 – Fascia di rispetto e limitazioni sul fondo servente
È costituita a carico del fondo servente una fascia di rispetto avente larghezza complessiva pari a ______ metri (____ m per lato rispetto all’asse della tubazione), come indicato nella planimetria allegata.
All’interno di tale fascia il Proprietario e i suoi aventi causa si impegnano a non eseguire scavi, palificazioni, realizzazione di fondazioni, pozzi, muri di sostegno, recinzioni in cemento armato o altri manufatti che possano interferire con l’integrità o la manutenzione della tubazione, salvo previo consenso scritto del Titolare della servitù e sotto la sua supervisione tecnica.
È fatto divieto di piantare alberi ad alto fusto o essenze con apparato radicale potenzialmente invasivo; restano consentite le normali coltivazioni agricole superficiali e le sistemazioni del terreno compatibili con la presenza della condotta e con la sicurezza della stessa.
Art. 4 – Diritti di accesso e transito
Per l’esercizio della servitù il Proprietario concede al Titolare, ai suoi dipendenti, incaricati, tecnici e appaltatori il diritto di accesso e transito sul fondo servente, con persone e con mezzi anche meccanici, limitatamente alle zone interessate dalle tubazioni, al fine di eseguire ispezioni, controlli, manutenzioni, riparazioni, sostituzioni, prove di tenuta e ogni altra attività tecnica necessaria.
Salvo casi di urgenza, il Titolare preavviserà il Proprietario con un anticipo di almeno ______ giorni, indicando, per quanto possibile, la durata dei lavori e le aree interessate. In caso di interventi urgenti per rotture o pericolo per persone o cose, l’accesso potrà avvenire senza preavviso, fermo restando l’obbligo di informare il Proprietario nel più breve tempo possibile.
Art. 5 – Obblighi del Titolare della servitù
Il Titolare si impegna a realizzare e mantenere le tubazioni e le opere accessorie a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza, nonché delle disposizioni delle autorità competenti.
Al termine dei lavori di posa o di manutenzione straordinaria egli provvederà a ripristinare, per quanto possibile, lo stato dei luoghi e le colture danneggiate, compatibilmente con la natura del suolo e delle opere eseguite.
Il Titolare risponde dei danni direttamente causati ai terreni, alle colture e alle opere del Proprietario in conseguenza di rotture, perdite o malfunzionamenti della condotta imputabili a colpa o negligenza nella progettazione, posa o manutenzione, nei limiti di legge.
Art. 6 – Obblighi del Proprietario
Il Proprietario si obbliga a non porre in essere atti o attività che possano compromettere la stabilità, la funzionalità o la sicurezza della tubazione e delle opere connesse, né ad ostacolare l’accesso e il transito del Titolare nei limiti previsti dal presente atto.
In caso di lavori che intenda eseguire nelle aree interessate dalla servitù, il Proprietario dovrà informare preventivamente il Titolare, affinché questi possa adottare le eventuali cautele necessarie a tutela della condotta.
Il Proprietario si impegna a rendere espressa menzione della presente servitù in ogni atto di trasferimento, costituzione di diritti reali, locazione o altro atto di disposizione del fondo servente, dandone notizia agli aventi causa e garantendo il rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto anche da parte dei medesimi.
Art. 7 – Corrispettivo e indennità
A titolo di corrispettivo/indennità per la costituzione della servitù e per le limitazioni imposte al fondo servente, il Titolare corrisponde al Proprietario la somma forfettaria di Euro ____________________ (____________________________/00), che il Proprietario dichiara di ricevere/di ricevere contestualmente alla sottoscrizione/di ricevere entro il ____________________ mediante bonifico bancario su IBAN ________________________________ intestato a ________________________________.
Salvo diverso accordo scritto, la somma di cui sopra si intende comprensiva di ogni diritto e pretesa connessi alla costituzione della servitù, restando escluso solo il ristoro di eventuali danni specifici futuri derivanti da singoli interventi di manutenzione o da eventi straordinari, che saranno oggetto, di volta in volta, di autonoma quantificazione e regolazione.
Art. 8 – Durata della servitù
La presente servitù è costituita a tempo indeterminato e persiste finché le tubazioni e le opere accessorie rimarranno in esercizio per il servizio del fondo dominante.
In caso di definitiva dismissione della condotta e di cessazione dell’uso dell’acqua per il fondo dominante, il Titolare potrà procedere alla rimozione delle tubazioni e delle opere connesse, se tecnicamente ed economicamente ragionevole, e la servitù si intenderà estinta. A tal fine il Titolare comunicherà per iscritto al Proprietario l’avvenuta dismissione, e le Parti potranno curare l’annotazione dell’estinzione presso i registri immobiliari.
Art. 9 – Trascrizione e oneri fiscali
Il presente atto, avente ad oggetto la costituzione di una servitù prediale, sarà trascritto a cura e spese del Titolare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, ai sensi degli artt. 2643 e seguenti c.c., affinché la servitù sia opponibile ai terzi.
Le spese di registrazione, trascrizione, volture catastali, imposte, tasse e ogni altro onere fiscale connesso al presente atto sono poste a carico del Titolare, salvo diverso accordo che dovrà risultare espressamente dal presente atto nel modo seguente: ________________________________.
Art. 10 – Cessione e subentro
Il Titolare potrà trasferire a terzi i diritti derivanti dalla presente servitù unitamente al fondo dominante o all’impianto di distribuzione dell’acqua, fermo restando che il cessionario subentrerà automaticamente in tutti i diritti e gli obblighi qui previsti, senza necessità di ulteriore consenso del Proprietario.
Il trasferimento del fondo servente non inciderà sulla permanenza della servitù, che continuerà a gravare sul fondo in conformità alle norme sulle servitù prediali.
Art. 11 – Norme applicabili e foro competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di servitù prediali e, in particolare, quelle relative alle servitù di acquedotto.
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o validità del presente atto, che non possa essere risolta bonariamente tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di ________________________________, salvo i casi di foro inderogabile previsti dalla legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ________________________________
Data ________________________________
Il Proprietario (Fondo servente) ________________________________
Il Titolare della servitù (Fondo dominante) ________________________________
Fac Simile Servitù Di Passaggio Tubazioni Acqua Word da Scaricare
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Modello Servitù Di Passaggio Tubazioni Acqua PDF Editabile
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