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Servitù Di Passaggio Cavi Elettrici Tra Privati
La servitù di passaggio di cavi elettrici tra privati, in diritto italiano, è un caso particolare di servitù prediale che, a seconda delle situazioni, può presentare sia aspetti di “elettrodotto” in senso tecnico sia, più semplicemente, il transito di conduttori a servizio di un fabbricato vicino. Il punto di partenza è l’articolo 1027 del codice civile, che definisce la servitù come un peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario. Quando i cavi elettrici servono stabilmente un immobile e passano su un altro fondo, la situazione ricade normalmente in questa categoria: il fondo servente sopporta il peso del passaggio, il fondo dominante trae l’utilità del collegamento alla rete.
Accanto alla disciplina generale delle servitù prediali, il codice dedica una norma specifica al passaggio di condutture elettriche. L’articolo 1056 stabilisce che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Si tratta di una forma di servitù coattiva che, nella sua configurazione classica, è pensata per linee a servizio di enti gestori e impianti di pubblica utilità e viene completata dalla disciplina speciale del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 1775/1933), che regola la cosiddetta servitù di elettrodotto, imponibile anche con provvedimenti amministrativi o giudiziali a fronte di un’indennità per il proprietario del fondo gravato.
Tra privati, però, il quadro è più sfumato. Se si tratta di cavi e linee riconducibili a un gestore della rete (elettrica o telefonica), la giurisprudenza parla spesso di “servitù pubblica” in capo all’ente gestore, assoggettata alla disciplina speciale e accompagnata dal diritto del proprietario del fondo servente a un’indennità parametrata alla diminuzione di valore del suolo e degli edifici interessati.
Se invece il passaggio dei cavi serve esclusivamente il fondo del vicino, la servitù può essere volontaria, cioè fondata su un accordo contrattuale tra i proprietari, oppure di fatto, quando la condotta è stata realizzata e mantenuta nel tempo senza che il rapporto sia stato formalizzato. In quest’ultimo caso, se il passaggio è apparente e durevole, può persino maturare un’acquisizione per usucapione, secondo orientamenti giurisprudenziali formatisi proprio in materia di elettrodotti.
Dal punto di vista della costituzione volontaria tra privati, la servitù di passaggio cavi elettrici viene normalmente disciplinata con un atto notarile, che identifica con precisione i fondi, descrive il tracciato della linea e le eventuali strutture accessorie (canaline, staffe, pali, pozzetti), attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di posa, manutenzione e sostituzione dei cavi, e impone al fondo servente un insieme di limitazioni all’uso (ad esempio il divieto di costruire o scavare in prossimità della condotta, salvo accordi specifici). La trascrizione nei registri immobiliari garantisce l’opponibilità della servitù ai futuri acquirenti del fondo servente. In mancanza di un titolo espresso, la presenza di cavi sulle facciate o nei cortili altrui genera spesso contenziosi: non è raro che i giudici si trovino a valutare se il passaggio sia legittimato da una concessione, da un provvedimento di imposizione coattiva, da una servitù usucapita o, al contrario, sia un abuso rimuovibile su richiesta del proprietario.
Anche quando tra le parti esiste una servitù valida, rimangono centrali le regole generali sul suo esercizio. L’articolo 1067 del codice civile vieta al proprietario del fondo dominante di introdurre innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente; allo stesso modo, il proprietario del fondo servente non può compiere atti che diminuiscano l’esercizio della servitù o lo rendano più incomodo.
Applicata ai cavi elettrici tra privati, questa regola significa, da un lato, che chi beneficia della servitù non può, senza consenso del vicino, trasformare una semplice linea di alimentazione in un fascio di cavi con maggior impatto visivo o tecnico, né servirsi del medesimo passaggio per nuove utenze o potenze che aggravino in modo apprezzabile il peso sul fondo servente; dall’altro lato, il proprietario del fondo gravato non può, ad esempio, murare il passaggio di un cavedio o alzare costruzioni che impediscano l’accesso per la manutenzione, se ciò di fatto neutralizza la servitù. Di recente la Cassazione ha ribadito che l’aggravamento va valutato in concreto, verificando se le innovazioni comportino una vera intensificazione dell’onere sul fondo servente, e non è mai presunto automaticamente.
Un tema pratico frequente è quello dello spostamento o della rimozione dei cavi. Se non esiste alcun titolo legittimante il passaggio, il proprietario del fondo può chiedere la rimozione dei cavi e, se necessario, agire in giudizio per far dichiarare l’inesistenza della servitù e ottenere l’ordine di eliminazione delle condotte abusive. Quando invece la servitù esiste, lo spostamento del tracciato può essere richiesto solo nei limiti in cui non ne risulti compromessa l’utilità per il fondo dominante; a seconda che si tratti di servitù tra privati o di elettrodotto di pubblica utilità, cambiano anche i criteri per la ripartizione delle spese: la giurisprudenza su elettrodotti gestiti da enti pubblici pone spesso i costi a carico del gestore, alla luce del testo unico del 1933, mentre nelle servitù negoziali tra privati prevalgono le regole dell’autonomia contrattuale e, in mancanza, le norme codicistiche sulle servitù e sull’espropriazione per pubblica utilità.
Dal punto di vista dei rapporti tra vicini, la prevenzione rimane l’arma migliore. Quando si progetta il passaggio di cavi elettrici sul fondo di un terzo, è opportuno chiarire a monte se ci si muove nell’ambito di una servitù coattiva, che richiede un procedimento formale e genera il diritto a un’indennità, oppure in quello di un accordo negoziale, che può essere adattato alle esigenze delle parti, ad esempio prevedendo un corrispettivo, dettagliando modalità di accesso, limiti di potenza, possibilità di ispezione congiunta e criteri di riparto delle spese in caso di modifiche. In assenza di regole condivise, il rischio è di trovarsi anni dopo con linee posate “di fatto”, magari al servizio di più unità abitative o attività, senza un titolo chiaro, con conseguenti incertezze sulla possibilità di pretendere spostamenti, interramenti o rimozioni.
Esempio di Servitù Di Passaggio Cavi Elettrici Tra Privati
Di seguito è possibile trovare un esempio di servitù di passaggio cavi elettrici tra privati.
ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO CAVI ELETTRICI TRA PRIVATI
Tra
Il/La Sig./Sig.ra ________________________, nato a ________________________________ (__) il ____________________, C.F. ________________________________, residente in ________________________________ (____), via/piazza ________________________________ n. ______, di seguito “Proprietario del fondo servente” o semplicemente “Proprietario”;
e
Il/La Sig./Sig.ra ______________________, nato a ________________________________ (__) il ____________________, C.F. ________________________________, residente in ________________________________ (____), via/piazza ________________________________ n. ____, in qualità di proprietario del fondo sito in ________________________________ (____), via/piazza ________________________________ n. ______, distinto al Catasto al foglio ______, mappale ______, sub. ______, di seguito “Proprietario del fondo dominante” o “Titolare della servitù”;
congiuntamente “Parti”.
Premesso che
il Proprietario è pieno ed esclusivo proprietario del fondo sito in Comune di ________________________________ (____), località ________________________________, via/piazza ________________________________ n. ______, distinto al Catasto Terreni/Fabbricati al foglio ______, mappale ______, sub. ______, come meglio individuato nella planimetria allegata sub “A”;
il Titolare della servitù è proprietario del fondo confinante/limitrofo, descritto in epigrafe, che necessita di essere servito da linea elettrica privata, da collegarsi alla rete pubblica o ad altro punto di fornitura, mediante passaggio dei relativi cavi sul fondo di proprietà del Proprietario;
per realizzare tale collegamento non esiste, allo stato, un tracciato alternativo ugualmente idoneo che non interessi il fondo del Proprietario, ovvero la soluzione individuata sul fondo del Proprietario risulta la più tecnica e razionalmente idonea;
le Parti intendono regolare in via convenzionale, ai sensi degli artt. 1027 e seguenti c.c., una servitù prediale volontaria di passaggio cavi elettrici, a carico del fondo servente e a favore del fondo dominante;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Costituzione della servitù
Il Proprietario, come sopra identificato, costituisce a favore del Titolare, che accetta, una servitù volontaria di passaggio di cavi elettrici sul proprio fondo, a carico del medesimo e a vantaggio del fondo dominante, come individuati in premessa.
La servitù ha natura reale, è permanente e inerisce ai fondi di cui sopra, restando indipendente dalle persone dei rispettivi proprietari.
Art. 2 – Oggetto materiale della servitù
La servitù ha per oggetto il diritto del Titolare di posare, mantenere, esercire, ispezionare, riparare e sostituire, nel tempo, una o più linee elettriche private a servizio esclusivo del fondo dominante, costituite da:
a) cavi elettrici aerei/facciata/in canalina esterna, posati lungo il fronte/il confine/il prospetto del fabbricato sito sul fondo servente;
oppure
b) cavi elettrici interrati, posati nel sottosuolo del fondo servente, a profondità e con caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti;
nonché eventuali accessori strettamente necessari quali canaline, staffe, pozzetti di derivazione, cassette di ispezione, quadri di protezione e simili, come meglio evidenziato nella planimetria e/o nello schema impiantistico allegato sub “A”, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare.
Art. 3 – Tracciato della linea e fascia di rispetto
Il tracciato della linea elettrica e la posizione dei relativi accessori sono individuati nella planimetria allegata sub “A”, firmata dalle Parti per accettazione.
Laddove i cavi siano interrati, è costituita una fascia di rispetto di larghezza complessiva pari a ______ metri (____ m per lato rispetto all’asse della condotta), all’interno della quale il Proprietario si impegna a non eseguire scavi profondi, pali di fondazione, pozzi o altre opere che possano danneggiare i cavi o impedirne la manutenzione, salvo previo consenso scritto del Titolare e sotto la sua vigilanza tecnica.
Laddove i cavi siano posati in facciata o lungo il perimetro del fabbricato sul fondo servente, la servitù comprende il diritto di posa di canaline, staffe, mensole e derivazioni nelle posizioni indicate nella citata planimetria, con corrispondente obbligo del Proprietario di non rimuoverle o modificarle senza accordo con il Titolare.
Art. 4 – Diritti di accesso e transito
Per l’esercizio della servitù il Proprietario concede al Titolare, ai suoi eventuali successori e agli incaricati da questi designati il diritto di accesso e di transito sul fondo servente, a piedi e con i mezzi strettamente necessari, allo scopo di eseguire ispezioni, verifiche, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, sostituzioni e modifiche dei cavi e degli accessori oggetto della servitù.
Gli accessi programmati avverranno, salvo casi di urgenza, previo congruo preavviso al Proprietario o a persona da questi indicata, nel rispetto degli orari normalmente praticati e cercando di arrecare il minor disagio possibile. In caso di guasti, pericolo immediato o esigenze di pronto intervento, il Titolare potrà accedere senza preavviso, con l’obbligo di informare successivamente il Proprietario nel più breve tempo possibile.
Eventuali danni arrecati al fondo servente in occasione degli interventi saranno ripristinati o comunque risarciti dal Titolare, previa constatazione e quantificazione di comune accordo o, in mancanza, secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 5 – Obblighi del Titolare della servitù
Il Titolare si impegna a realizzare e mantenere le linee elettriche e le relative opere a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti e delle prescrizioni dell’ente distributore e delle autorità competenti.
Egli non potrà utilizzare il passaggio per cavi diversi da quelli destinati all’alimentazione del fondo dominante, né aumentare il numero delle linee o la potenza in modo tale da rendere più gravosa, in misura apprezzabile, la servitù a carico del fondo servente, salvo preventivo accordo scritto con il Proprietario.
Il Titolare è responsabile dei danni eventualmente causati al fondo servente o a terzi dall’impianto elettrico oggetto della servitù, quando siano riconducibili a difetto di progettazione, realizzazione o manutenzione, nei limiti di legge.
Art. 6 – Obblighi del Proprietario del fondo servente
Il Proprietario si obbliga a non compiere, sul fondo servente, atti o attività che ostacolino o rendano più gravoso l’esercizio della servitù, quali la rimozione non concordata delle canaline, il murare i pozzetti di ispezione, il coprire o rendere inaccessibili i tratti di linea che necessitano di manutenzione.
Egli si impegna a non eseguire lavori che possano pregiudicare la sicurezza o l’integrità dei cavi senza avere previamente interpellato il Titolare e concordato le modalità tecniche di esecuzione, fermo restando il diritto del Proprietario di utilizzare il fondo per ogni scopo compatibile con il mantenimento della servitù.
In caso di trasferimento del fondo servente o di costituzione su di esso di diritti reali o personali di godimento, il Proprietario si impegna a dare espressa notizia all’avente causa dell’esistenza della presente servitù e delle limitazioni che ne derivano, inserendo apposita menzione negli atti di trasferimento.
Art. 7 – Corrispettivo/indennità
A titolo di corrispettivo/indennità per la costituzione della servitù e per le limitazioni gravanti sul fondo servente, il Titolare corrisponde al Proprietario la somma complessiva di Euro ____________________ (____________________________/00), che il Proprietario dichiara di ritenere equa e satisfattiva.
Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: ________________________________ (ad esempio, bonifico bancario su IBAN ________________________________ intestato a ________________________________ entro il ____________________).
Salvo patto contrario, la suddetta somma esaurisce ogni pretesa del Proprietario connessa alla costituzione della servitù, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni specifici che dovessero verificarsi successivamente per fatto del Titolare.
Art. 8 – Durata della servitù
La presente servitù è costituita a tempo indeterminato e permane finché la linea elettrica oggetto del presente atto resterà in funzione a servizio del fondo dominante.
In caso di definitiva dismissione dei cavi e delle opere accessorie e di cessazione dell’uso della linea, il Titolare potrà procedere alla loro rimozione, se tecnicamente ed economicamente ragionevole, dando comunicazione scritta al Proprietario. Con la dismissione e, ove occorra, con apposito atto, la servitù potrà essere dichiarata estinta e tale estinzione potrà essere annotata nei registri immobiliari.
Art. 9 – Trascrizione e oneri fiscali
Il presente atto, avente ad oggetto la costituzione di una servitù prediale, sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente a cura e spese del Titolare, ai sensi degli artt. 2643 e seguenti c.c., affinché la servitù sia opponibile ai terzi.
Le spese di registrazione, imposte, tasse, diritti e ogni altro onere fiscale inerente e conseguente al presente atto sono poste a carico del Titolare, salvo diverso accordo che dovrà risultare espressamente di seguito: ________________________________.
Art. 10 – Cessione e subentro
La servitù segue le vicende proprietarie dei fondi: in caso di trasferimento del fondo dominante, i diritti derivanti dalla presente servitù passeranno all’acquirente; in caso di trasferimento del fondo servente, il nuovo proprietario sarà tenuto a rispettare il peso gravante sul fondo.
Eventuali cessioni a terzi del solo impianto elettrico o del diritto di servitù dovranno essere comunicate al Proprietario; il cessionario subentrerà nei diritti e negli obblighi del Titolare, senza necessità di ulteriore consenso, salva diversa pattuizione scritta tra le Parti.
Art. 11 – Norme applicabili e foro competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di servitù prediali, nonché, per quanto compatibili, le norme in tema di impianti elettrici e sicurezza.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o validità del presente atto che non possa essere risolta in via bonaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di ________________________________, salvo i casi di foro inderogabile previsti dalla legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo ________________________________
Data ________________________________
Il Proprietario del fondo servente ________________________________
Il Titolare della servitù (proprietario del fondo dominante) ________________________________
Fac Simile Servitù Di Passaggio Cavi Elettrici Tra Privati Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello servitù di passaggio cavi elettrici tra privati da scaricare. Il modulo servitù di passaggio cavi elettrici tra privati compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile servitù di passaggio cavi elettrici tra privati può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Servitù Di Passaggio Cavi Elettrici Tra Privati PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modello servitù di passaggio cavi elettrici tra privati PDF editabile.
