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Verbale Cooperazione e Coordinamento
La cooperazione e il coordinamento sono obblighi giuridici posti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 quando un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi “all’interno della propria azienda” o di una propria unità produttiva, nell’ambito del ciclo produttivo, a condizione che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto. In questo perimetro, il legislatore impone al datore di lavoro committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nei luoghi e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate; impone inoltre a tutti i datori di lavoro coinvolti (compresi i subappaltatori) di cooperare e coordinarsi, informandosi reciprocamente, per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze.
Il “verbale di cooperazione e coordinamento” non è nominato testualmente come documento obbligatorio dall’art. 26, ma nella pratica è lo strumento più utilizzato per dare evidenza formale e tracciabile dell’adempimento sostanziale di quegli obblighi: documenta la riunione (preliminare e/o periodica) in cui committente e appaltatore condividono le informazioni sui rischi del luogo, individuano le interferenze prevedibili, concordano le misure di prevenzione/protezione e definiscono regole operative, contatti e procedure di emergenza. Modelli istituzionali e di prassi lo impostano proprio come “riunione/verbale di cooperazione e coordinamento” ai sensi dell’art. 26, con firme delle parti e allegati tecnici.
Dal punto di vista legale è essenziale chiarire il rapporto tra verbale e DUVRI. L’art. 26, comma 3, prevede come regola generale che il datore di lavoro committente promuova cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) da allegare al contratto e da aggiornare “in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”; per i settori a basso rischio indicati dalla norma, è prevista anche l’alternativa dell’individuazione di un incaricato con formazione, esperienza e competenza adeguate per sovrintendere a cooperazione e coordinamento, con obbligo di darne evidenza nel contratto. Il verbale non sostituisce automaticamente il DUVRI: serve piuttosto a (i) attestare che il DUVRI è stato illustrato e compreso, (ii) trasformare il documento in istruzioni operative condivise, (iii) registrare decisioni e cambiamenti e (iv) dimostrare l’effettivo scambio informativo e il coordinamento richiesti dai commi 1 e 2 dell’art. 26. Un’impostazione corretta è considerare il verbale come “evidenza attuativa” del DUVRI (o, se ricorre l’alternativa dell’incaricato o una causa di esclusione, come evidenza dell’adempimento dei commi 1 e 2).
Va poi considerata la disciplina delle esclusioni dall’obbligo di DUVRI. Il comma 3-bis stabilisce che, ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, l’obbligo del comma 3 (DUVRI o misura alternativa) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, a condizione che non ricorrano specifiche condizioni di rischio (ad esempio incendio “di livello elevato”, ambienti confinati, agenti cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione/biologici, amianto, atmosfere esplosive, rischi particolari dell’Allegato XI). In questi casi il verbale diventa ancora più rilevante: proprio perché non si redige (o non si deve redigere) il DUVRI, occorre comunque dimostrare che informazione, cooperazione e coordinamento sono stati effettivamente attuati; numerosi fac-simile prevedono espressamente la sezione “assenza obbligo DUVRI” e richiamano la necessità di documentare iniziative di coordinamento se le condizioni cambiano.
Un ulteriore nodo pratico è l’interazione tra art. 26 e cantieri temporanei o mobili (Titolo IV). In linea generale, quando si è in un cantiere edile con Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal CSE e accettato dalle imprese, la gestione dei rischi interferenziali è già pianificata nel PSC e, secondo la lettura riportata in materiale INAIL divulgato, in tali casi il DUVRI non va predisposto e le imprese redigono il POS. Ciò non rende inutile il verbale: al contrario, la riunione di coordinamento e il relativo verbale restano un presidio organizzativo molto efficace, soprattutto quando il cantiere si innesta in un sito “in esercizio” (stabilimento, ospedale, uffici, museo) dove coesistono attività del committente e attività di cantiere e serve regolare accessi, percorsi, emergenze, permessi di lavoro, segregazioni e tempi di interferenza.
Sotto il profilo dei soggetti, il verbale dovrebbe coinvolgere, come minimo, il datore di lavoro committente (o suo delegato con poteri organizzativi effettivi), il rappresentante dell’impresa appaltatrice (datore di lavoro/dirigente di commessa) e, operativamente, i preposti delle imprese che saranno presenti in campo. Questo aspetto è diventato ancora più concreto perché l’art. 26 prevede sia l’obbligo di tessera di riconoscimento per il personale in appalto/subappalto, sia l’obbligo per i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori di indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto. È prassi utile riportare nel verbale i nominativi dei preposti (e relativi recapiti) e allegare la comunicazione formale, così da collegare in modo univoco “chi coordina sul campo” con le misure concordate.
Quanto ai contenuti, un verbale “difendibile” in caso di controllo o infortunio dovrebbe consentire di ricostruire con chiarezza quattro elementi: chi ha deciso, su quali informazioni, quali interferenze sono state valutate, quali misure sono state imposte/accettate e con quali regole di aggiornamento. In termini concreti, questo si traduce normalmente in: identificazione completa di commessa/contratto/luogo e delle imprese (incluse eventuali subappaltatrici già note), data e ora della riunione e partecipanti con ruoli; attestazione di consegna/illustrazione dei documenti del committente (DUVRI, piano emergenza/evacuazione, planimetrie, regole di accesso, eventuali informazioni su amianto o vincoli impiantistici) e dei documenti dell’appaltatore (POS ove pertinente, DVR per la parte di competenza, procedure specifiche, schede di sicurezza se introduce agenti chimici); descrizione sintetica delle attività appaltate e delle fasi critiche; individuazione delle interferenze prevedibili (compresenza con personale del committente, interferenze tra imprese, interferenze logistiche su viabilità/punti di carico, interferenze impiantistiche su elettrico/gas/vapore, interferenze “hot work” o attività rumorose/polverose); misure concordate (sequenziamento temporale, segregazioni e delimitazioni, permessi di lavoro e autorizzazioni giornaliere, lock-out/tag-out se necessario, gestione rifiuti e depositi, regole per attrezzature e mezzi, DPI obbligatori, divieti e prescrizioni); gestione emergenze (vie di esodo, punto di raccolta, numeri e catena di chiamata, procedure antincendio, eventuali limitazioni su fumo/hot work); modalità di coordinamento durante l’esecuzione (riunioni periodiche, referenti, canali di comunicazione per varianti, regole per ingresso di subappaltatori); condizioni di avvio lavori (ad esempio “inizio consentito solo dopo sottoscrizione del verbale” è una formula frequente nei fac-simile) e firme. Esempi reali di verbali, inclusi in DUVRI pubblici, mostrano proprio questa logica: ricevuta dei documenti, condivisione misure, impegni dell’appaltatore, e avvio subordinato alla sottoscrizione.
Un capitolo spesso trascurato ma giuridicamente rilevante è quello dei costi della sicurezza da interferenze. L’art. 26 prevede che nei contratti di appalto/subappalto/somministrazione debbano essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze, precisando che tali costi non sono soggetti a ribasso. Il verbale non “crea” quei costi, ma è il documento ideale per descrivere puntualmente quali misure interferenziali sono state imposte (e quindi quali costi vanno ricondotti a interferenze), evitando confusione tra costi da interferenze e oneri di sicurezza “aziendali” propri dell’appaltatore.
Infine, dal punto di vista probatorio e di gestione, il verbale deve essere trattato come documento “dinamico”: ogni variazione significativa delle condizioni operative (nuove imprese, nuove fasi, nuove aree, modifiche di orari che aumentano la compresenza, introduzione di nuove attrezzature/agentI, incidenti o near miss) dovrebbe generare un aggiornamento del DUVRI e/o un nuovo verbale di coordinamento che registri la revisione delle misure. Questo è coerente con l’obbligo di adeguare il DUVRI all’evoluzione dell’appalto e con la logica dei fac-simile procedurali che richiedono ulteriore documentazione in caso di modifica delle condizioni iniziali.
Esempio di Verbale Di Cooperazione E Coordinamento
Di seguito è possibile trovare un esempio di verbale di cooperazione e coordinamento.
VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(Art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Tra:
Committente:
Nome:
Sede legale:
Rappresentante legale:
Impresa Appaltatrice/Subappaltatrice:
Nome:
Sede legale:
Rappresentante legale:
OGGETTO: Cooperazione e coordinamento delle attività per la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 in relazione all’appalto/subappalto dei lavori/servizi relativi a: [specificare oggetto dell’appalto].____________________________________________________________________________
1. Informazioni preliminari:
Il Committente fornisce all’Impresa Appaltatrice le seguenti informazioni in merito ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro:
Rischi generali presenti sul luogo di lavoro: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rischi specifici correlati alle attività del committente: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cooperazione e Coordinamento:
Le parti concordano le seguenti modalità di cooperazione e coordinamento per prevenire rischi da interferenze tra le diverse attività:
Descrizione delle attività dell’Appaltatore:
L’impresa appaltatrice svolgerà le seguenti attività: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descrizione delle attività del Committente:
Il committente svolgerà le seguenti attività nel medesimo contesto lavorativo: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Misure di prevenzione e protezione adottate per evitare interferenze tra le attività:
Le parti concordano di adottare le seguenti misure di prevenzione – Elenco delle misure di sicurezza condivise per evitare interferenze:
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Dettagli sulle attrezzature, materiali, e procedure operative condivise:
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Ruoli e Responsabilità:
Il Responsabile del coordinamento per il Committente è:
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile del coordinamento per l’Appaltatore/Subappaltatore è:
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3. Gestione delle Emergenze:
Le parti concordano che, in caso di emergenza, saranno adottate le seguenti procedure:
Piano di evacuazione e gestione delle emergenze: [descrivere o richiamare il piano di emergenza].
Responsabili della gestione delle emergenze: [indicazione di nomi e contatti].
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4. Riunioni di coordinamento e monitoraggio:
Si stabilisce che le parti si riuniranno periodicamente per verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e la corretta gestione della sicurezza. Le riunioni avranno cadenza [settimanale, mensile, etc.] e saranno documentate mediante appositi verbali.
5. Obblighi di formazione e informazione:
L’impresa appaltatrice si impegna a fornire ai propri lavoratori tutte le informazioni e la formazione necessarie per operare in sicurezza, in conformità alle norme del D.Lgs. 81/08.
Il Committente si impegna a fornire le informazioni sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, nonché a garantire che i propri lavoratori siano adeguatamente formati.
6. Comunicazioni:
Le parti concordano che eventuali modifiche alle attività o alle misure di sicurezza saranno tempestivamente comunicate e discusse in appositi incontri di coordinamento.
Firma del verbale:
Il presente verbale viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti come prova di avvenuta cooperazione e coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Data:
Firma del Committente
Firma dell’Appaltatore/Subappaltatore
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Fac Simile Verbale Di Cooperazione E Coordinamento Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello verbale di cooperazione e coordinamento da scaricare. Il modulo verbale di cooperazione e coordinamento compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile verbale di cooperazione e coordinamento può essere convertito in PDF o stampato.
