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Verifica Idoneità Tecnico Professionale Subappaltatore
La verifica dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore serve ad accertare che l’impresa scelta disponga di organizzazione, personale, attrezzature e competenze adeguati ai lavori da eseguire. Nei cantieri temporanei o mobili, l’idoneità è definita come il possesso di capacità organizzative, forza lavoro, macchine e attrezzature rapportate alle opere affidate. Non si tratta quindi di un requisito generico attribuibile una volta per tutte all’impresa, ma di una valutazione riferita allo specifico incarico, alla sua complessità e ai rischi presenti.
Quando l’impresa titolare del contratto affida una parte dei lavori a un subappaltatore, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificarne l’idoneità secondo i criteri dell’Allegato XVII. L’obbligo deriva dall’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, che richiama anche gli obblighi previsti dall’articolo 26 in materia di appalti. Il controllo svolto dall’affidataria non elimina quello spettante al committente o al responsabile dei lavori nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi. Le due verifiche fanno capo a soggetti diversi e devono essere documentate separatamente. Per un’impresa subappaltatrice, l’Allegato XVII richiede almeno l’iscrizione alla Camera di commercio con un oggetto sociale coerente con i lavori, il documento di valutazione dei rischi nei casi previsti, il DURC in corso di validità e la dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’articolo 14. Se l’attività viene affidata a un lavoratore autonomo, occorre controllare anche la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, i dispositivi di protezione individuale, gli attestati di formazione e l’idoneità sanitaria quando richiesti, oltre all’iscrizione camerale e alla regolarità contributiva.
La raccolta dei documenti non esaurisce il controllo. L’impresa affidataria deve verificare che le attività risultanti dalla visura camerale siano compatibili con le lavorazioni subappaltate, che il personale disponibile sia sufficiente, che le qualifiche professionali e la formazione siano pertinenti e che le attrezzature previste possano essere utilizzate in sicurezza. Un DURC regolare, da solo, dimostra la regolarità contributiva ma non prova la capacità tecnica di eseguire una lavorazione specialistica. Allo stesso modo, una visura camerale con un oggetto troppo generico non consente di ignorare l’esperienza e le risorse effettivamente disponibili. La verifica dell’idoneità deve essere distinta dal controllo del piano operativo di sicurezza. L’articolo 97 impone infatti all’impresa affidataria di verificare anche la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio, prima di trasmetterlo al coordinatore per l’esecuzione. Devono inoltre essere controllate le condizioni di sicurezza dei lavori e l’applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Un fascicolo amministrativo completo non compensa quindi un POS incoerente, incompleto o riferito a lavorazioni diverse da quelle realmente svolte.
La dichiarazione di avvenuta verifica serve a lasciare una traccia datata dell’attività compiuta. Nel documento conviene identificare l’appalto, l’impresa affidataria, il subappaltatore, le lavorazioni, la data del controllo, i documenti esaminati e l’esito della valutazione. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro o dal legale rappresentante competente e conservata insieme alla documentazione verificata. Non esiste un modulo legale unico obbligatorio e il fac simile non sostituisce visure, DURC, DVR e altri documenti acquisiti. Quando si attesta, mediante dichiarazione sostitutiva, il fatto di avere eseguito il controllo, il riferimento normalmente pertinente è l’articolo 47 del DPR 445/2000, relativo ai fatti di diretta conoscenza, più che l’articolo 46, dedicato alle certificazioni espressamente elencate. Il controllo deve essere completato prima dell’ingresso del subappaltatore in cantiere e aggiornato quando scadono i documenti, cambiano le lavorazioni o intervengono variazioni organizzative rilevanti. Da ottobre 2024, nei cantieri temporanei o mobili occorre considerare anche la patente a crediti prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. La verifica del suo possesso, anche nei casi di subappalto, è posta dall’articolo 90 a carico del committente o del responsabile dei lavori. Sono previste specifiche esclusioni, tra cui le imprese con attestazione SOA almeno in classifica III. La patente, comunque, non sostituisce la verifica dell’Allegato XVII.
Conservare un fascicolo ordinato permette di dimostrare quali controlli siano stati svolti e su quali elementi sia stato formulato il giudizio di idoneità. Dichiarazioni generiche, documenti scaduti o verifiche effettuate dopo l’inizio dei lavori espongono l’impresa affidataria a contestazioni e possono assumere rilievo in caso di ispezione o infortunio. Il modello va quindi compilato soltanto dopo un controllo effettivo e adattato alle caratteristiche del subappalto, richiedendo il supporto del consulente per la sicurezza quando le lavorazioni presentano rischi particolari.

Esempio di Verifica Idoneità Tecnico Professionale Subappaltatore
Di seguito è possibile trovare un esempio di verifica idoneità tecnico professionale subappaltatore.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445 e s.m.i.
OGGETTO: Lavori di…………………………………………………………
Contratto d’appalto di data…………..
CUP……………………….CIG…………….
L’impresa…………………..……………………………………………………………………………………
Con sede in ………………………………………………………………………………………
Partita IVA n°……………………………………………………………………………………………………
A mezzo del proprio Legale Rappresentante ……………………………………………………………, nato a …………………………….il……………………………… e residente per la carica presso la sede della Società (o in alternativa indicare altra residenza) a……………………………..…………….. in via……………………………………………
Premesso che
la scrivente è risultata affidataria dell’appalto dei lavori in oggetto
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che in data…..……………………. l’Impresa scrivente, ha verificato l’idoneità tecnico professionale dell’Impresa subappaltatrice ………………..…….……….……………………. con sede.……………………… a…………………………… in via….……………………………… P.I./C.F………………………………, ai sensi del comma 3 dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Si allega:
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità ai sensi dell’art. 35, comma 2 del DPR del 28/12/2000 n. 445;
(Luogo e data) …………………………… …………………………………………………..
TIMBRO E FIRMA (leggibile)
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Fac Simile Verifica Idoneità Tecnico Professionale Subappaltatore Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello verifica idoneità tecnico professionale subappaltatore da scaricare. Il modulo verifica idoneità tecnico professionale subappaltatore compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile verifica idoneità tecnico professionale subappaltatore può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Verifica Idoneità Tecnico Professionale Subappaltatore PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modello verifica idoneità tecnico professionale subappaltatore PDF editabile da compilare.
