In questa pagina è possibile trovare un modello 2 PDF da scaricare e compilare.
Indice
Come Compilare il Modello 2
Il Modello 2 dell’Agenzia delle Entrate, denominato ufficialmente “Modulario Entrate-002”, è il modulo utilizzato per la denuncia dell’avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto registrato e di ogni altro evento successivo alla registrazione che, a norma del Testo Unico dell’Imposta di Registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), dia luogo a un’ulteriore liquidazione d’imposta. Si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dall’articolo 19 del medesimo Testo Unico, la cui omissione può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative.
Per comprendere la funzione del Modello 2 occorre partire dal concetto di condizione sospensiva. La condizione è un elemento accidentale del contratto che subordina l’efficacia dell’atto al verificarsi di un evento futuro e incerto. Quando la condizione è sospensiva, gli effetti del contratto restano sospesi fino a quando l’evento dedotto in condizione non si verifica. L’articolo 27, comma 1, del Testo Unico dell’Imposta di Registro stabilisce che gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa. Quando la condizione si avvera, oppure quando l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi della condizione stessa, diviene necessario versare la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella già pagata in misura fissa al momento della registrazione. È proprio questa la circostanza che rende obbligatoria la presentazione del Modello 2.
L’obbligo di denuncia grava sulle parti contraenti, sui loro aventi causa e su coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione dell’atto originario. Il termine per la presentazione della denuncia è di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, elevato a sessanta giorni nei casi in cui l’evento dedotto in condizione sia connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona, come previsto dal comma 2 dell’articolo 19. La denuncia deve essere presentata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto originario al quale si riferisce la condizione sospensiva.
Il Decreto Legislativo n. 139 del 2024 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell’avveramento della condizione sospensiva, intervenendo sugli articoli 19 e 55 del Testo Unico dell’Imposta di Registro. La novità più rilevante consiste nell’introduzione del meccanismo dell’autoliquidazione: il nuovo testo dell’articolo 19 prevede che l’avveramento della condizione e gli altri eventi successivi debbano essere denunciati entro trenta giorni “previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo”. Ciò significa che il contribuente, al momento della presentazione del Modello 2, deve anche calcolare e versare autonomamente l’imposta dovuta, senza attendere la liquidazione da parte dell’ufficio. Questa modifica allinea il trattamento della denuncia di avveramento della condizione al sistema di autoliquidazione già previsto per la registrazione degli atti.
Per quanto riguarda la compilazione del Modello 2, il documento si presenta come un modulo a campi aperti, nel quale il dichiarante deve inserire una serie di informazioni essenziali. Nella parte superiore del modello occorre indicare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, ovvero quello presso il quale è stato registrato l’atto originario, e la tipologia di denuncia tra quelle previste dal modello stesso: avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, esecuzione di un contratto prima dell’avveramento della condizione, verificarsi della condizione cui è stata sottoposta una disposizione testamentaria, oppure ogni altro evento successivo alla registrazione che dia luogo a ulteriore liquidazione d’imposta. Il dichiarante deve poi indicare le proprie generalità complete, comprensive di cognome e nome, codice fiscale e residenza. Qualora i dichiaranti siano più di uno, i dati di ciascuno di essi vanno riportati nello spazio previsto dal modello. Il campo successivo richiede l’indicazione della data in cui si è verificato l’evento, ovvero il giorno esatto dell’avveramento della condizione sospensiva o del diverso evento che dà luogo alla denuncia. La parte centrale del modello è destinata alla descrizione dell’evento e al collegamento con l’atto originario. Il dichiarante deve indicare con precisione la data dell’atto nel quale si trova apposta la condizione sospensiva di cui si denuncia l’avveramento, nonché la data e il numero della sua registrazione e l’ufficio presso il quale la registrazione è stata effettuata. Questi dati sono fondamentali perché consentono all’ufficio di risalire all’atto originario e di procedere correttamente alla liquidazione dell’imposta complementare dovuta. Il modello richiede inoltre di specificare i riferimenti del registro in cui l’atto originario è stato annotato, con l’indicazione della denominazione del registro (partitario o di formalità), del volume e del numero dell’articolo. Questi dati servono per l’individuazione univoca dell’atto nel sistema di archiviazione dell’ufficio e per la corretta annotazione della denuncia. Il Modello 2 deve essere sottoscritto dal dichiarante o dai dichiaranti e deve riportare il luogo e la data della sottoscrizione. Al modello va allegata la documentazione comprovante l’avveramento della condizione o il verificarsi dell’evento denunciato. È buona prassi allegare anche una copia dell’atto originario registrato e la ricevuta del versamento dell’imposta già effettuato in autoliquidazione, ove previsto dal nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 139/2024.
È opportuno segnalare che, in alternativa alla presentazione del Modello 2, la denuncia di avveramento della condizione sospensiva può essere effettuata anche mediante un atto notarile ricognitivo. Come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’atto ricognitivo redatto dal notaio assolve alla funzione di denuncia prevista dall’articolo 19 del Testo Unico quando dallo stesso risulti esplicitamente il collegamento con l’atto originario condizionato e siano rispettati i termini previsti dalla legge. In questo caso l’atto ricognitivo va presentato per la registrazione presso l’ufficio dove è stato registrato l’atto originario ed è soggetto all’imposta di registro in misura fissa in quanto atto privo di contenuto patrimoniale autonomo. L’ufficio, sulla base dell’atto ricognitivo, procede poi alla liquidazione dell’imposta complementare dovuta sull’atto originario e notifica il relativo avviso di liquidazione alle parti.
Le conseguenze dell’omessa o tardiva presentazione della denuncia possono essere significative. L’ufficio può procedere d’ufficio alla liquidazione dell’imposta dovuta e irrogare le sanzioni previste per l’omessa denuncia, che si aggiungono agli interessi di mora sull’imposta non versata. Per questo motivo è fondamentale rispettare il termine di trenta giorni (o sessanta nei casi previsti) dall’avveramento della condizione e provvedere tempestivamente alla compilazione e alla presentazione del modello.
Modulo 2 PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modulo 2 editabile.
