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Autorizzazione per Viaggio Minorenni
L’autorizzazione al viaggio di un minorenne viene spesso chiamata o consenso dei genitori, ma nell’ordinamento italiano il documento previsto per determinati espatri è la dichiarazione di accompagnamento. La disciplina riguarda i cittadini italiani che non hanno ancora compiuto quattordici anni e viaggiano all’estero senza almeno uno dei genitori o senza chi esercita la responsabilità tutoria. Il riferimento è l’articolo 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185. La dichiarazione non sostituisce il documento di viaggio: ogni minore deve possedere un passaporto individuale oppure, nei Paesi che la riconoscono, una carta d’identità valida per l’espatrio.
La dichiarazione di accompagnamento è necessaria quando il minore italiano di età inferiore a quattordici anni viene affidato a una persona diversa dai genitori, a un ente oppure a una compagnia di trasporto. Non è invece richiesta dalla normativa italiana quando il minore viaggia con la madre, con il padre o con il tutore. Non serve neppure per gli spostamenti effettuati esclusivamente sul territorio nazionale. Dopo il compimento dei quattordici anni il ragazzo può espatriare autonomamente secondo le regole italiane, purché disponga di un documento valido per la destinazione scelta. Restano comunque applicabili le eventuali condizioni stabilite dal Paese di ingresso e dal vettore.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o dagli esercenti la responsabilità tutoria. La separazione, il divorzio o la mancata convivenza non eliminano automaticamente la necessità del consenso di entrambi. Se uno dei genitori è deceduto, è normalmente necessario documentare il decesso. Se manca l’assenso per un contrasto tra i genitori, non è sufficiente che uno di essi compili autonomamente il modulo, ma occorre verificare la possibilità di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. Per i residenti in Italia la pratica è gestita dalla Questura, mentre per i residenti all’estero è competente l’ufficio consolare della circoscrizione di residenza.
Nel modulo devono essere riportati i dati anagrafici completi del minore, dei genitori e dell’accompagnatore, gli estremi dei rispettivi documenti di identità, la destinazione, le date previste per la partenza e il rientro e le informazioni utili a identificare il viaggio. È possibile indicare fino a due accompagnatori, ma come soggetti alternativi tra loro. Se il minore viene affidato a un’organizzazione, a una scuola o a una compagnia di trasporto, bisogna inserire la denominazione esatta dell’ente e i dati richiesti dall’ufficio. Il modulo pubblicato dalla Polizia di Stato permette di verificare in anticipo quali informazioni occorrono.
Alla richiesta vengono generalmente allegate le copie dei documenti di identità dei genitori, del minore e degli accompagnatori. Gli originali devono essere in corso di validità e i dati riportati nel modulo devono coincidere con quelli presenti nei documenti. Le modalità di presentazione possono variare tra le Questure e gli uffici consolari. Alcuni uffici utilizzano il servizio Agenda Passaporto o accettano un preinserimento telematico, mentre altri richiedono l’invio tramite posta elettronica certificata, e-mail oppure la consegna diretta. Prima di compilare il modello conviene quindi consultare le istruzioni della Questura territorialmente competente, senza presumere che la procedura adottata in un’altra provincia sia identica.
L’autorità, dopo avere verificato la richiesta, può rilasciare un’attestazione separata oppure inserire sul passaporto del minore una menzione contenente il nome dell’accompagnatore, la destinazione e la durata del viaggio. Quando l’affidamento riguarda un ente o una compagnia di trasporto viene rilasciata soltanto l’attestazione. Secondo le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la dichiarazione riguarda di norma un solo viaggio, inteso come sola andata oppure andata e ritorno, con destinazione determinata. La sua durata non può normalmente superare sei mesi e non può oltrepassare la scadenza del documento di viaggio del minore.
Durante la compilazione bisogna indicare un periodo che comprenda interamente la partenza e il rientro, tenendo conto di possibili variazioni operative. Se l’itinerario attraversa più Stati, è opportuno specificare anche i Paesi di transito quando le caratteristiche del viaggio lo rendono necessario. Correzioni, abbreviazioni ambigue e dati discordanti possono rallentare il rilascio. L’accompagnatore dovrà portare con sé il documento del minore, la dichiarazione o l’attestazione convalidata e il proprio documento di identità. Una semplice scrittura privata firmata dai genitori non sostituisce l’atto vistato dalla Questura o dall’autorità consolare quando quest’ultimo è obbligatorio.
Prima di acquistare il biglietto occorre controllare anche le condizioni della compagnia aerea, ferroviaria o marittima. Il rilascio della dichiarazione non obbliga il vettore ad accettare un minore non accompagnato e alcune imprese prevedono limiti di età, servizi dedicati, moduli propri o costi aggiuntivi. Inoltre, come chiarito dal portale ufficiale Your Europe, non esiste una regola europea uniforme sulle autorizzazioni parentali. Il Paese di destinazione o di transito può richiedere un consenso anche per un minore che viaggia con un solo genitore o che ha già compiuto quattordici anni. La verifica deve quindi riguardare la normativa italiana, le regole del vettore e i requisiti delle autorità straniere.

Modulo Autorizzazione Viaggio Minorenni PDF
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