In questa pagina è possibile trovare un fac simile comparsa di riassunzione editabile da scaricare e compilare.
Indice
Riassunzione
La comparsa di riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. è l’atto con cui una parte “riattiva” un processo già iniziato ma rimasto quiescente (o da proseguire davanti a un diverso ufficio/giudice) nei casi in cui la legge non preveda una forma diversa. La sua funzione non è introdurre un nuovo giudizio, ma consentire la prosecuzione di quello già pendente: per questo la validità dell’atto viene letta in chiave “funzionale”, cioè in base alla sua idoneità a identificare la causa e a far riprendere correttamente il contraddittorio.
L’art. 125 disp. att. c.p.c. stabilisce che, salvo diversa disposizione, la riassunzione “si fa con comparsa” e indica il contenuto minimo: deve riportare l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; i nomi delle parti e dei loro difensori con procura; il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio; l’indicazione dell’udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c.; l’invito a costituirsi nei termini dell’art. 166 c.p.c.; l’indicazione del provvedimento in base al quale la riassunzione è fatta e, se si tratta di riassunzione dopo cancellazione dal ruolo ex art. 307 c.p.c., anche la data della citazione non seguita da costituzione oppure gli estremi del provvedimento di cancellazione.
La norma disciplina anche due aspetti pratici spesso trascurati. Se prima della riassunzione il giudice istruttore ha già tenuto la prima udienza e la causa deve essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti vanno convocate a una udienza di istruzione; se invece il giudice già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, chi riassume deve prima chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione. Inoltre, la comparsa va notificata secondo le regole dell’art. 170 c.p.c. (quindi normalmente al difensore costituito) e alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.
Quanto all’ambito di applicazione, l’art. 125 disp. att. opera come regola “residuale”: si usa quando il codice o una legge speciale non impone un diverso atto. La dottrina e la prassi lo richiamano, ad esempio, per la riassunzione dopo declaratoria di incompetenza ex art. 50 c.p.c., per connessione/continenza, per la rimessione al primo giudice, per la cancellazione dal ruolo e per altre ipotesi in cui si deve far ripartire un processo già pendente; mentre in altre ipotesi la legge prevede forme diverse (ad esempio, dopo cassazione con rinvio si procede con citazione, e per alcune riassunzioni “speciali” si usa il ricorso).
Dal punto di vista redazionale, oltre a inserire i requisiti “minimi” della norma, conviene che la comparsa renda immediatamente riconoscibile quale processo si sta riassumendo (numero di R.G., ufficio originario, parti, oggetto), perché la causa deve riprendere (provvedimento e ragione della quiescenza/trasferimento) e che contenga una chiara manifestazione di volontà di proseguire il giudizio richiamando l’atto introduttivo “per relationem”, senza bisogno di riscrivere da capo domande e conclusioni, salvo che vi siano specifiche esigenze di precisazione.
Esempio Comparsa di Riassunzione
Di seguito è possibile trovare un esempio di comparsa di riassunzione.
Per il Sig. …., Codice Fiscale …., nato a …. il …., residente a …. via …. n. …., domiciliato a ….
via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., con dichiarazione di voler ricevere
ogni comunicazione ai sensi dell’art. 125 comma 1 c.p.c. e dell’art. 136 comma 3 c.p.c. a
seguente numero di Fax …., oppure tramite PEC …;
attore
CONTRO
Sig. … , difeso e rappresentato dall’Avv. … ,
convenuto
PREMESSO CHE
– con atto di citazione notificato in data …., l’attore ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di
Pace di …. il Sig. …. esponendo quanto segue: ….;
– con comparsa di costituzione e risposta depositata in data …., il convenuto si è costituito in
giudizio ed ha eccepito l’incompetenza per territorio del Giudice adito per i seguenti motivi: ….;
– con sentenza n. …. emessa in data …., il Giudice di Pace di …. ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio ed ha rimesso la causa al Giudice di Pace di …., assegnando alle parti
il termine perentorio del …. per la riassunzione della causa davanti a lui.
Tanto premesso ed esposto, l’attore, come sopra rappresentato e difeso,
CITA
il Sig. …., nato a …. il …., residente a …. via …. n. …., a comparire innanzi al Giudice di Pace
di …. all’udienza del, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dalla
legge e con l’avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le
seguenti:
CONCLUSIONI
Piaccia al Giudice di pace adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, .
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Luogo, data
(Avv. ….
(PROCURA ALLE LITI, SE NON APPOSTA A MARGINE)
(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)
Modello Comparsa di Riassunzione Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di comparsa di riassunzione editabile da scaricare. Il modulo comparsa di riassunzione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile comparsa di riassunzione può essere convertito in PDF o stampato.
